Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 2
In tema di contratti stipulati dal comune, nel sistema (antecedente alla l. n. 142 del 1990 ed al d.lgs. n. 267 del 2000) regolato dal r.d. n. 148 del 1915, cui rinvia l'art. 10 del d.lgt. n. 1 del 1946, la deliberazione dell'organo comunale competente (giunta o consiglio), diretta all'assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno dell'ente pubblico, inidoneo di per sé solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volontà dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi. Ne consegue che, in mancanza di tale delibera, l'attività contrattuale posta in essere dal sindaco è priva di qualsiasi effetto giuridico.
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6279 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6279 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4587/2019 proposto da: Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. R.W., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castrense n. 7, presso lo studio dell'avvocato Placidi Armando, rappresentata e difesa dall'avvocato Zoff Ivan, giusta procura in calce al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 21190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21190 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
4621190 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15532/2010 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 21190 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C.J - Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO - Ud. 14/07/2016 Consigliere PU Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15532-2010 proposto da: CONSORZIO I.C. IMPRESA CONSORZIATE (c.f. 00365180777), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO 2, presso l'avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS, giusta procura a margine del ricorso;
2016 ricorrente 1415
contro
COMUNE DI FERRANDINA (C. F. 80000550774), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato ANGELA BUCCICO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
LA MINERVA FERRANDINESE SOC. COOP. A R.L., ALFA TAU SOCIETA' COOPERTIVA EDILIZIA A R.L., BETA TAU SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L., GAMMA TAU SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., LAMBDA TAU SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.; - intimate avversO la sentenza n. 118/2009 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE BONIS che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO.
1. Con decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Matera in data 1 giugno 1990, veniva ingiunto al Comune di Fer- randina e alle società Alfa Tau soc. coop a r.l., Beta Tau soc coop a r.l., Gamma Tau soc coop a r.l., Lambda Tau soc. coop a r.l. e La Minerva Ferrandinese soc. coop. a r. I., già aderenti al Consorzio CIEF, di pagare, in favore del Consorzio IC Imprese Consorziate in liquidazione, la somma di £. 521.458.168, oltre accessori di legge e spese del procedimento. Tale importo costituiva secondo la pro- - spettazione del ricorrente, condivisa dal giudice del monitorio il - corrispettivo dovuto al Consorzio IC per le opere eseguite in forza di contratto di appalto stipulato con il Consorzio CIEF, a sua volta tito- lare di concessione per la realizzazione di tre corpi di fabbrica su suoli ricompresi nel Piano per l'Edilizia Popolare del Comune di Fer- randina. Avverso tale provvedimento proponevano opposizione gli intimati, con atto di citazione notificato il 5-14 luglio 1990, dedu- cendo, tutti, il proprio difetto di legittimazione passiva, ed il Comu- ne di Ferrandina anche l'invalidità del contratto in data 18 ottobre 1986 - posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo - con il quale l'ente pubblico aveva assunto l'obbligo di versare al Consorzio IC le somme, valutate da un collegio peritale, relative ai lavori effettuati e non pagati dal Consorzio CIEF. Il Tribunale adito, con sentenza n. 779/2001, depositata il 10 settembre 2001, acco- glieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Consorzio IC alle spese di causa.
2. Avverso la decisione di prime cure quest'ultimo proponeva, quin- di, appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 118/2009, depositata il 16 aprile 2009. Il giudice del gravame riteneva, invero, che il contratto in data 18 ottobre 1986 fosse da considerarsi nullo ed improduttivo di effetti, poiché non preceduto dalla necessaria preventiva delibera del Consiglio o della Giunta comunale, e che fosse da reputarsi nuova e, quindi, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la do- manda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., propo- - 2 - sta per la prima volta in secondo grado dal Consorzio IC nei con- fronti del Comune di Ferrandina e delle cooperative già consorziate CIEF.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Consorzio IC Imprese Consorziate nei confronti del Comune di Fer- randina e delle società Alfa Tau soc. coop a r.l., Beta Tau soc coop a r.l., Gamma Tau soc coop a r.l., Lambda Tau soc. coop a r.l. e La Minerva Ferrandinese soc. coop. a r.l. affidato a tre motivi.
4. L'ente pubblico resistente ha replicato con controricorso. Le so- cietà intimate non hanno svolto attività difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, quest'ultimo nella prima parte, concernente la mancanza di delibera del Consiglio o della Giunta Comunale di autorizzazione al sindaco alla stipula del con- tratto di transazione del 18 ottobre 1986, il Consorzio IC denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 79 e 81 del r.d. n. 383 del 1934, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).
1.1. Il ricorrente, riassumendo i fatti di causa, riferisce che, con contratto del 21 settembre 1984, gli era stata concessa in appalto dal Consorzio CIEF, la realizzazione di una serie di unità abitative, in ordine alle quali l'appaltante era titolare di una concessione ad edi- ficarle ed a mantenerle in forza di diritto di superficie concesso dall'ente pubblico - su lotti di terreno del Piano di Zona per l'Edilizia Popolare, adottato con atto comunale n. 97 del 31 luglio 1981. Es- sendo il Consorzio CIEF risultato inadempiente agli obblighi assunti, con delibera del 2 dicembre 1985, la Giunta Municipale del Comune di Ferrandina procedeva alla revoca della convenzione stipulata con il predetto ente, riconoscendo, peraltro, dovuto un indennizzo per le opere effettuate. Con successivi atti pubblici del 27 agosto 1986, il Comune procedeva, quindi, ad affidare in concessione alle società Alfa Tau soc. coop. a r.l., Beta TAU soc. coop. a r.l., Gamma Tau 2 3 soc. coop. a r.l., Lambda Tau soc. coop. a r.l. e La Minerva Ferran- dinese soc. coop. a r.l., già consorziate CIEF, la realizzazione di tre corpi di fabbrica da edificare e mantenere - in forza di diritto di su- -perficie contestualmente concesso dall'ente pubblico su lotti di terreno del Piano di Zona per l'Edilizia Popolare adottato dal Comu- ne di Ferrandina. Sussistendo, tuttavia, la necessità di indennizzare il Consorzio IC delle opere già eseguite in forza del contratto di ap- palto stipulato con il Consorzio CIEF, nonché di “prevenire eventuali controversie con le cooperative nuove concessionarie della conven- zione di edilizia popolare", tra il Comune di Ferrandina, le suddette cooperative ed il Consorzio IC veniva stipulato, in data 18 ottobre 1986, un accordo transattivo, con il quale l'ente pubblico assumeva l'obbligo di versare al Consorzio IC le somme, valutate da un colle- gio peritale, relative ai lavori effettuati e non pagati dal Consorzio CIEF.
1.2. Tanto premesso, assume il ricorrente che avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere, peraltro con motivazione del tutto in- congrua ed inadeguata, che il suindicato contratto del 18 ottobre 1986 sarebbe da considerarsi nullo ed improduttivo di effetti, poiché non preceduto dalla necessaria delibera del Consiglio o della Giunta comunale. Ed infatti, a tenore degli artt. 53, 79 ed 81 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 che, a suo parere, sarebbero applicabili alla fattispecie concreta ratione temporis trattandosi di impegno di M spesa incidente sul bilancio comunale solo per due annualità e, quindi, assunto nel limite del quinquennio consentito dall'art. 79 succitato, il contratto de quo avrebbe potuto essere stipulato dal sindaco senza alcuna necessità della previa delibera del Consiglio o della Giunta municipale.
1.3. Le doglianze sono infondate. -1.3.1. Ed invero, va osservato, in proposito, che nel sistema ante- cedente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, regolato dal r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, cui rinvia l'art. 10 del d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, e non dal r.d. n. 383 del 1984, come assunto dal ricorrente gli enti pubblici non possono- 3 assumere impegni giuridicamente validi se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I requisiti di validità di tali impegni - secondo il regime previgente - riguardano: la mani- festazione della volontà, che deve provenire dall'organo cui è attri- buita la legale rappresentanza, il procedimento, che deve essere quello predeterminato, e la forma scritta. Un comune per obbligarsi validamente verso terzi deve, quindi, rispettare in toto la disciplina di legge ed, in particolare, il sindaco, quale organo esecutivo del comune medesimo, non può assumere un'obbligazione senza la previa deliberazione dell'organo competente ( giunta o consiglio comunale). Tale delibera, infatti, diretta alla assunzione di un impe- gno negoziale, pur costituendo un atto interno dell'ente pubblico, inidoneo di per se solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volontà dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultan- te dal successivo incontro dei consensi. La mancanza dei requisiti di legge, ed in particolare il difetto di deliberazione, comporta, pertan- to, che l'attività posta in essere dal sindaco senza che si sia rego- larmente formata la volontà dell'ente comunale -è da reputarsi pri- va di qualsiasi effetto giuridico (cfr. Cass. 2640/1972; 2542/1973).
1.3.2. Le censure in esame vanno, pertanto, disattese.
2. Con la seconda parte del secondo motivo, concernente la qualifi- cazione operata dalla Corte di Appello del contratto del 18 ottobre 1986 come contratto di transazione, il Consorzio IC denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).
2.1. Lamenta il ricorrente la carenza dell'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, nella parte in cui sarebbe pervenuta alla qualificazione del contratto in data 18 ottobre 1986, con il quale il Comune di Ferrandina assumeva l'obbligo di versare al Consorzio IC le somme, valutate da un collegio peritale, relative ai lavori effet- tuati e non pagati dal Consorzio CIEF, come contratto di transazio- ne, pur in difetto - sul piano fattuale dei requisiti legali, ed in par-- - 5 - ticolare della reciprocità delle concessioni, per la sussunzione del negozio in questione nella fattispecie della transazione.
2.2. La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
2.2.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che, poiché preliminare alla qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giu- dice di merito, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest'ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpreta- zione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell'in- sufficienza o contraddittorietà della motivazione. Inoltre, in osse- quio al principio di autosufficienza del ricorso, tali censure devono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire in sede di legit- timità la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. 22889/2006; 13587/2010).
2.2.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha qualificato il con- tratto del 18 ottobre 1986 come transazione sulla base di due con- siderazioni: 1) che la natura di accordo transattivo del contratto in questione era "pacifica" tra le parti in causa;
2) che nell'atto in pa- rola i soggetti intervenuti "si facevano reciproche concessioni". Eb- bene, la ricorrente non ha in alcun modo trascritto, né allegato al ricorso il contratto de quo, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, cod. proc. civ., onde consentire alla Corte il riscon- tro dell'esattezza, o meno, del giudizio operato, in proposito, dal giudice di seconde cure, sulla base del solo atto introduttivo del presente giudizio. Tanto più che la censura in esame collide perfino con quanto dedotto dallo stesso Consorzio IC nel ricorso per cassa- zione (p. 3), laddove afferma che la convenzione suddetta "assume natura transattiva", essendo stata stipulata per la "necessità di pre- 5 5 0 venire eventuali controversie con le cooperative nuove concessiona- rie della convenzione di edilizia convenzionata".
2.3. Il mezzo, poiché inammissibile, non può, pertanto, trovare ac- coglimento.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio IC denuncia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ., 183 e 345 cod. proc. civ.
3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia rite- nuto nuova e, quindi, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc., la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., proposta per la prima volta in appello dal Consorzio IC nei confronti del Comune di Ferrandina e delle cooperative già consor- ziate CIEF, dopo che in prime cure l'odierno istante aveva proposto domanda di ingiunzione fondata su di un titolo negoziale. Assume l'esponente che siffatta azione sussidiaria sarebbe, per contro, da considerarsi ammissibile anche se proposta per la prima volta nel - - sia fon- secondo grado del giudizio, laddove come nella specie data sulle medesime circostanze di fatto prospettate nel giudizio di prima istanza.
3.2. Il motivo è infondato.
3.2.1. Componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, pu- re dopo il chiarimento reso in materia da Cass.S.U. 4712/1996, le Sezioni Unite, tornate a pronunciarsi sulla questione, hanno affer- mato che le domande di adempimento contrattuale e di arricchi- mento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamen- te, sia quanto alla "causa petendi" - giacchè esclusivamente nella seconda rilevano come fatti costitutivi la presenza e l'entità del pro- prio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arric- chito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente sia quanto al "petitum", che, nella prima, è costituito dal pagamen- to del corrispettivo pattuito, nella seconda, dall'indennizzo. Ne con- segue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata, in primo grado, con la comparsa di costitu- zione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore), soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta, e tanto meno nei successivi gradi del giudizio, un'autonoma domanda di arricchimen- to senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. S.U. 26128/2010; conf. Cass. 20864/2011; 8582/2013).
3.2.2. Com'è del tutto evidente, dunque, l'eccezionale ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, ancorata all'introduzione di un nuovo tema di indagine da parte del convenuto in senso so- stanziale (l'opponente), è limitata con chiarezza dalle Sezioni Unite al solo giudizio di primo grado, per il quale vige la previsione dell'art. 183, comma 5, cod. proc. civ., a norma del quale nell'udienza di trattazione "l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto". Siffatta possibilità è, per converso, senz'altro da escludere nel giudizio di appello, qualora l'opposto (attore in senso sostanziale, si sia astenuto dal proporre tale domanda sussidiaria nel giudizio di primo grado. E ciò per ra- gioni sostanziali connesse al principio del divieto dei nova in appel- lo, secondo il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. -3.2.3. Va per vero - osservato, al riguardo, che, rimeditando sul tema delle preclusioni nel giudizio di primo grado, le Sezioni Unite nel recente arresto nomofilattico di cui alla sentenza п. 12310/2015, hanno affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa pe- tendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla "vicenda sostanziale" dedotta in giudizio e senza che, 7 perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difen- sive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. In tal senso, si è osservato che ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualifica- zione giuridica del fatto costitutivo del diritto comporterebbe, contro la lettera e la logica della norma succitata, "costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendi- menti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - even- tualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo per- seguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desi- deri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova do- manda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili". Ne deriverebbero, a giudizio delle Sezioni Unite, effetti incidenti negativamente: a) sulla "giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assi- curata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esisten- ziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà so- stanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale); b) sul rischio di giudicati contrastanti;
c) sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da par- te del giudice.
3.2.4. E tuttavia, le stesse Sezioni Unite non hanno mancato di rile- vare che l'operato ampliamento - in via interpretativa - della porta- ta precettiva della norma di cui all'art. 183 cod. proc. civ. deriva dalla constatazione che in essa non è dato rinvenire un esplicito di- vieto di domande nuove come quello riscontrabile nell'art. 345 c.p.c., laddove si afferma che "nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate 8 inammissibili d'ufficio", ma che "possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugna- ta, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stes- sa". Di talchè, è evidente che solo in relazione al giudizio di primo grado è predicabile, come si evince anche dal disposto dell'art. 189 cod. proc. civ. · laddove una disposizione consimile manca nel giu- dizio di appello a tenore del quale il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottopor- re al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c., la possibilità di un mutamento della do- manda, anche mediante il cambiamento di uno dei due elementi oggettivi (petitum e causa petendi), nell'ambito della medesima "vi- cenda sostanziale". E ciò a presidio della migliore tutela degli inte- ressi sostanziali della parte nella vicenda esistenziale oggetto del processo di prime cure. A ben diversa conclusione deve, di conse- guenza, pervenirsi e le Sezioni Unite, nella decisione n. 12130 del 2015, lo lasciano intendere con chiarezza per quanto concerne il - giudizio di appello.
3.2.5. L'art. 345 cod. proc. civ. - come è stato osservato da autore- vole dottrina pone, invero, dei limiti esterni all'effetto devolutivo - dell'appello, impedendo alle parti di far valere nuove ragioni che potrebbero condurre ad una diversa disciplina del rapporto sostan- ziale, non sulla base di un errore commesso dal giudice di prima istanza, bensì sulla base di circostanze introdotte soltanto e per la prima volta in appello, così adeguandosi la soluzione giudiziale al diritto, a prescindere dal fatto che il primo giudice abbia, o meno, commesso un errore. L'opzione posta a base della configurazione dell'appello come revisio prioris instantiae, prescelta dalla legge n. 353 del 1990, comporta, di contro, che l'impugnazione può avere ad oggetto, non il rapporto sostanziale controverso come nel giu- dizio di prime cure, nel quale soltanto possono, dunque, giustificarsi le aperture ai mutamenti della domanda, operate dalle succitate sentenze delle Sezioni Unite ma esclusivamente la decisione im- - pugnata con l'atto di appello. Del rapporto sostanziale controverso, - 10 al di fuori di quanto veicolato attraverso la decisione, il giudice del gravame potrà, pertanto, occuparsi, a prescindere dalle questioni rilevabili d'ufficio, soltanto se si tratti di situazioni sopravvenute (ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza di primo grado, nonché i danni sofferti successivamente). Nell'impostazione dogmatica attribuita dal legi- slatore del 1990 al giudizio di seconda istanza, dunque, il divieto di proporre domande nuove in appello di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ispirato al principio del doppio grado di giurisdizione, tende ad evitare mediante l'introduzione di nova, rispetto al thema deci- - dendum delineato in prime cure - l'ampliamento della materia por- tata all'esame del giudice di primo grado, la cui decisione costitui- sce, così come resa, ai sensi dell'art. 339, comma 1, cod. proc. civ., l'oggetto unico ed esclusivo del giudizio di appello (Cass. 321/1988).
3.2.6. Alla stregua delle suesposte affermazioni di principio, pertan- to, deve escludersi, con riferimento al caso concreto, che l'azione di arricchimento senza causa, non introdotta dinanzi al primo giudice, fosse proponibile per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto contenuto nell'art. 345 cod. proc. civ.
3.3. La censura va, pertanto, disattesa.
4. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto dal Consor- zio IC Imprese Consorziate deve essere, di conseguenza, integral- mente rigettato.
5. Le spese del presente giudizio, sostenute dal Comune di Ferran- dina, seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giu- dizio, che liquida in € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 luglio 2016. 心Velibatti Il Presidente Il Consigliere estensore L I 10