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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 5888/2022 RG Collegiale definitiva
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 5888/2022 del registro generale degli affari contenziosi promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Desantis , elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in Spello, via Centrale Umbra 50
RICORRENTE
Nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bacino e Paolo Messini, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Foligno, via Roncalli 19, presso lo studio del difensore Avv. Paolo
Messini
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
pagina 1 di 7 Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l' udienza del 12.12.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 8.12.2004 in Assisi (PG), trascritto al nr. 192, Controparte_1 parte II, serie A, anno 2004 dei Registri di Stato Civile del Comune di Assisi (PG), dalla cui unione sono i figli (26/12/2005), (12/12/2009), Persona_1 Persona_2 Persona_3
(18/01/2013), (04/11/2014) e (04/09/2017), ha esposto che, Persona_4 Persona_5 in data 4.05.2022 il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi,
i quali hanno concordato: l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la sig.ra la possibilità per il padre di vedere ed incontrare i figli due pomeriggi Pt_1
a settimana oltre a un fine settimana al mese;
il trasferimento dell'immobile adibito a casa coniugale e di proprietà del sig. in favore dei figli minori, con diritto di abitazione della CP_1 sig.ra limitatamente al piano terra;
contributo al mantenimento della prole a carico del Pt_1 sig. con la somma mensile di € 2.000 (€ 400 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie. Considerando il tempo trascorso dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale e l'assenza di intervenuta riconciliazione, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori con possibilità per il padre di vederli solo in modalità protetta , previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di euro 2500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie. Ha esposto a fondamento di tali domande che il coniuge, già in epoca antecedente alla separazione, ha tenuto condotte vessatorie e violente nei suoi confronti, tali da indurla a presentare denuncia – querela e per le quali, in data 28.2.2022 è stato emesso provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento dal GIP c/o il Tribunale di
Perugia; il marito dal mese di giugno del 2022 non ha avuto più alcun rapporto con i figli ed è stato collocato, per problematiche di dipendenza, all'interno di struttura comunitaria iniziando percorso di recupero. Ha quindi sostenuto di aver sempre svolto attività lavorativa nell'impresa di famiglia del coniuge , dove peraltro per molti anni non ha ricevuto alcuna retribuzione né rivestito incarichi formali e di essere rimasta, dopo la chiusura dell'impresa familiare, priva di lavoro mentre il coniuge, che si trova in struttura comunitaria, pur non svolgendo attività lavorativa percepisce mensilmente la somma di euro 2400,00 pari al canone dell'esercizio commerciale “ Bar Rocchi” S.A.S. dato in locazione al suocero ( padre del coniuge). Ha esposto, infine, che l'abitazione familiare, di proprietà del coniuge è stata donata ai minori e che
è stato emesso a carico del coniuge avviso di conclusioni delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 572 e ss. c.c. , 582-585 e 387 c.p. ( per aver violato il divieto di avvicinamento alla p.o.).
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. che non si è Controparte_1 opposto alla domanda di divorzio avanzata dalla moglie. Ha rappresentato che il procedimento penale instaurato a suo carico è stato definito in primo grado con condanna alla pena di anni 1 e pagina 2 di 7 mesi 6 di reclusione con sospensione condizionale della pena e che, dunque, è venuta meno la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. Con riguardo alle questioni accessorie ha sostenuto di percepire mensilmente una somma pari ad euro 2000,00 che gli sarà accredita sino al mese di marzo del 2025, corrispondente al prezzo di vendita delle quote di sua titolarità dell'impresa familiare cedute alla madre , vendita resa necessaria dal procedimento penale a suo carico che avrebbe impedito il rinnovo delle autorizzazioni relative alle slot machine, Ha rappresentato, inoltre, di aver ceduto in favore dei figli l'immobile già adibito ad abitazione familiare che avrebbe un valore di mercato pari a circa 1 milione di euro, di essere gravato da rate di mutui e finanziamenti ( per un importo pari a circa 2200,00 euro mensili) contratti con la moglie dei quali la stessa non si è mai fatta carico e di fatto versati esclusivamente da lui con l'aiuto del padre. Ha esposto, inoltre, di non aver potuto incontrare i figli a causa del percorso riabilitativo che sta seguendo nella comunità che non prevede allo stato la possibilità di rapporti con l'esterno. Ha dichiarato di non aver mai tenuto condotte violente nei confronti dei figli. Ha concluso chiedendo che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quanto alle questioni accessorie che sia previsto a suo carico contributo di mantenimento di euro 1000,00 per i figli, possibilità di vederli liberamente ( successivamente all'uscita dalla comunità) e possibilità nel frattempo di incontrarli nella struttura comunitaria con la supervisione degli operatori della stessa struttura.
In fase presidenziale dopo la comparizione dei coniugi è stata disposta l'audizione dei figli della Per_ coppia e ( all'epoca ancora minorenni) che hanno dichiarato, ricostruendo Persona_2 le vicende che hanno interessato il nucleo familiare a causa di condotte violente del padre, di non volerlo né vedere né sentire.
All'esito il Presidente ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, incaricato i Servizi Specialistici dell'USL Umbria 1 di procedere alla valutazione delle competenze genitoriali del sig. e i Servizi Sociali territorialmente competenti della presa CP_1 in carico del nucleo familiare nonché dell'organizzazione – all'esito della disposta valutazione delle competenze genitoriali – di incontri tra il padre e i figli, tenendo comunque conto della volontà degli stessi. Ha previsto contributo di mantenimento a carico del padre di euro 2000,00 mensili da versarsi in favore della madre affidataria, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di reclamo proposto avverso tale provvedimento la Corte d'Appello di Perugia ha ridotto il contributo di mantenimento per i figli ad euro 1600,00 mensili ( euro 400,00 mensili Per_ per euro 300,00 per ciascuno degli altri figli).
Nella fase di merito avanti al GI sono state rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti ritenute superflue o irrilevanti ai fini di causa, è stata disposta l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Assisi e dell'USL Umbria 1 sulle competenze genitoriali del sig. E' stata altresì sollecitato il deposito delle relazioni dello SREE relative ai percorsi CP_1 di sostegno seguiti dai minori e di documentazione reddituale aggiornata.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 7 2. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, numero 2, lettera b) L. n.898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza per il periodo previsto dalla legge. Del resto, attese le risultanze ed il comportamento delle parti in sede processuale deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Va disposto in via definitiva l'affidamento esclusivo dei figli minori , Per_2 Per_3 Per_ e alla madre ( è nel frattempo divenuta maggiorenne), con Per_4 Persona_5 attribuzione alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita dei minori. Come noto affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minor" ad esempio nei casi di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. n. 26587/2009). Applicando tali criteri al caso in esame si osserva quanto segue.
Dalla valutazione sulle capacità genitoriali del resistente è emerso che “Il Sig. […] non CP_1 sembra aver effettuato una rielaborazione critica dei suoi comportamenti e delle sue modalità relazionali, né in grado di spiegare, attraverso congrui nessi causali, cosa ha portato la moglie
a lasciarlo, nonché i suoi figli a rifiutare qualsivoglia contatto con lui, perpetrando in rappresentazioni della realtà parziali ed egosintoniche. Ciononostante, sembra a tratti riconoscere le proprie condotte violente e disfunzionali operate sia nei confronti dei figli che della moglie, nel caso di quest'ultima rappresenta i litigi e le violenze come azioni reciproche e simmetriche, salvo poi rielaborare diversamente alcuni fatti tramite l'aiuto e l'integrazione degli scriventi con fatti documentati. Inizialmente, ad esempio, non sembra in grado di dare una spiegazione al rifiuto dei suoi figli di incontrarlo, ma quando è stato invitato a riflettere sull'ipotesi che ciò sia legato alle azioni violente agite nei loro confronti (che il soggetto riconosce) sembra accogliere e riconoscere tale lettura. La tendenza permane quella di sminuire o negare la gravità di quanto accaduto e dei maltrattamenti anche secondari sui figli che hanno pacificamente assistito alla violenza intra-familiare, agita anche nei loro diretti confronti per ammissione del soggetto stesso. […] non ha una piena cognizione delle sue azioni e della ripercussione che le stesse possono avere sui figli minori, non riconoscendo la sua piena responsabilità di quanto accaduto” (cfr. relazione delle capacità genitoriali di CP_1 del 2.05.2024). Tale situazione “depone per il permanere della sua pericolosità, non
[...] potendo escludere che determinati agiti possano essere perpetrati anche in futuro nei confronti dei figli, essendo inoltre determinate modalità afferenti ad aspetti del suo carattere e inoltre non riconoscendone pienamente la gravità e la nocività”. I Servizi specialistici hanno concluso che “ vi sono “significativi livelli di inadeguatezza ed indicatori prognostici negativi che non permettono di ipotizzare né un percorso di recupero delle competenze genitoriali, né una ripresa delle relazioni genitore-figli, neanche in forma protetta” (cfr. valutazione delle capacità genitoriali di del 2.05.2024). Controparte_1
Nella relazione di aggiornamento del 22.11.2024 dei Servizi Sociali di Assisi, al contrario, emerge l'adeguatezza del ruolo del madre nella relazione con i minori, i quali, peraltro, stanno seguendo un percorso di sostegno presso i competenti servizi sanitari.
pagina 4 di 7 A fronte di tali elementi appare giustificato l'affidamento esclusivo dei figli minori , Per_2
e alla madre, con collocamento presso la stessa ed attribuzione del Per_3 Per_4 Per_5 potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la loro vita.
Per quanto riguarda il diritto di visita e di frequentazione dei minori per il padre allo stato non appare possibile, alla luce di quanto esposto nella valutazione delle competenze genitoriali, prevedere una ripresa degli incontri neanche in modalità protetta salvo che il resistente non inizi specifico percorso di sostegno presso struttura pubblica, una volta uscito dalla Comunità che dia evidenza del superamento delle criticità evidenziate nella relazione dell'USL Umbria 1 del mese di maggio del 2024.
Si ritiene necessario mantenere la vigilanza e ausilio dei Servizi Sociali al nucleo familiare e la presa in carico dei minori presso i competenti servizi specialistici considerando la condizione di vulnerabilità in cui versano i minori e la madre.
4. Con riguardo alla domanda di contributo al mantenimento del padre nei confronti dei figli, si osserva quanto segue.
La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, si ricorda che attualmente il resistente versa alla moglie euro 1.600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, così come statuito dalla Corte d'Appello di Perugia con provvedimento del 27.07.2023. La ricorrente, disoccupata, percepisce per intero l'assegno unico di euro 1.463,60 e percepisce euro 900,00 lordi mensili a titolo di affitto di una parte dell'immobile che il padre ha donato ai figli (cfr. n. 2 contratti di locazione depositati dalla ricorrente), ove la famiglia (ad eccezione del resistente) vive. Il resistente, ha appena concluso il percorso di riabilitazione presso la comunità di recupero, e sino al marzo 2025 percepisce euro
2.000,00 mensili quale corrispettivo della cessione delle quote della propria attività alla madre e tale somma rappresenta la sua unica fonte di reddito.
Tenendo conto della circostanza che il corrispettivo della cessione delle quote terminerà nel mese di marzo, che la resistente ha, comunque, locato parte degli immobili, che percepisce per interno l'assegno unico e che, infine, è a sua volta in grado di svolgere attività lavorativa, si ritiene congruo disporre contributo di mantenimento a carico del padre di euro 1250,00 mensili
( 250,00 euro per ciascun figlio), a far data dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese pagina 5 di 7 straordinarie individuate e disciplinate come da protocollo del Tribunale di Perugia adottato nel mese di maggio del 2016.
Le spese di lite considerando la reciproca, parziale soccombenza, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il
8.12.2004 , in Assisi (PG), trascritto al nr. 192, parte II, serie A, anno 2004 dei Registri di Stato Civile del Comune di Assisi (PG)
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei minori , e Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 alla madre, con collocamento presso di lei, attribuendole l'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale anche con riguardo alla scelte di maggior rilevanza per la vita dei minori.
3) Dispone che il padre possa vedere i figli minori esclusivamente in modalità protetta subordinatamente a percorso di sostegno alla genitoriale da attivarsi presso struttura pubblica che attesti il superamento delle criticità evidenziate nella relazione dell'USL
Umbria 1 del mese di maggio del 2024 e previa valutazione positiva dei Servizi Sociali
e Specialistici che hanno in cura i minori
4) Dispone che i Servizi Sociali di Assisi e lo SREE territorialmente e funzionalmente proseguano nelle attività di vigilanza e sostegno al nucleo familiare e ai minori
5) Pone a carico di contributo di mantenimento per i figli che quantifica Controparte_1 nella somma di euro 1250,00 mensili ( euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi mensilmente in favore della madre convivente – a far data dalla presente pronuncia dovendosi per il passato confermare quanto disposto in via provvisoria – rivalutabili annualmente
6) Dispone che le spese straordinarie per i figli – da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016 - siano suddivise in misura pari al 50% tra i genitori
7) Dispone che l'estratto autentico della presente sentenza sia trasmesso, con riguardo al punto 1) del dispositivo a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Assisi (PG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui alle norme sull'ordinamento dello stato civile (artt. 14, 49 e 69 D.p.R. 3.11.2000, n. 396);
Dichiara le spese di lite compensate pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'invio in copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Assisi e all'USL Umbria 1.
Perugia, 17.3.2025 – 2.4.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 7 di 7