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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16923 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CO ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 24656 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Pizza delle Cinque Giornate n Parte_1
2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Boecklin che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Fasano giusto mandato in atti
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1
Via Tirso 90, presso lo studio dell'Avv. Michele Contartese che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come note del 17 e 22 febbraio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n.
639/1910 prot. n. 13344 del 25.2.2021, notificata in pari data da
[...]
, con la quale le veniva ordinato il pagamento della Controparte_2
somma di € 26.401,99, di cui € 485,01 a titolo di interessi, per la restituzione delle somme anticipate in relazione alla domanda di concessione di contributi riguardanti la misura “3.1.3 – incentivazione di attività turistiche del PSR Puglia
2007/2013”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: a) l'illegittimità dell'ingiunzione per mancata notifica della comunicazione di revoca del finanziamento;
b) la non esperibilità del procedimento di ingiunzione ex R.D. 639/1910 per difetto di legittimazione di;
c) la nullità dell'ingiunzione per assenza di sottoscrizione. CP_1
Costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposizione all'ingiunzione amministrativa prevista nell'articolo 2 del R.D. 639 del
1910 introduce un giudizio sul rapporto sostanziale, escludendosi, di regola la rilevanza di specifici vizi dell'ingiunzione stessa. Ne consegue che in sede di opposizione l'Amministrazione ha l'onere di provare la fondatezza del credito erariale secondo gli ordinari canoni processuali
Giova premettere che l'Amministrazione, per quanto qui rileva, è ricorsa allo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 634 che consente all'Ente creditore di predisporre il titolo esecutivo e di intimare il precetto realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
Il ricorso a tale strumento è stato peraltro ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto possibile il ricorso alla procedura di riscossione coattiva prevista dal r.d. 639/10 anche per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario (Cass. 22.1.98, n. 604; 22.10.94, n. 8647; 23.7.92, n. 8903).
Del resto, lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è
utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile,
dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati,
rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento,
restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009 (Rv.
608328).
Per l'emissione di una ingiunzione di pagamento, quindi, è sufficiente la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non di un titolo esecutivo, che del resto è
integrato dalla stessa ingiunzione in questione.
In quanto atto amministrativo con funzioni di titolo esecutivo la validità
dell'ingiunzione nonchè la sua efficacia non sono condizionate dalla notificazione.
Il provvedimento, infatti - se emesso dal competente ufficio dell'ente creditore,
sottoscritta da soggetto abilitato, rivestita dai requisiti formali essenziali e recante l'ordine di pagare una somma certa, liquida ed esigibile - è valido ed efficace ancorché non notificato all'intimato
Non è necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, ma è
indispensabile che essa contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare della somma richiesta, anche la causa della richiesta di pagamento e gli elementi di fatto essenziali che l'hanno generata E'
possibile, inoltre, che siffatta motivazione venga effettuata "per relationem", L'atto impugnato è esaustivamente motivato poiché esso fa riferimento al precedente atto di revoca del beneficio anch'esso compiutamente motivato.
Nel merito la revoca dei contributi comunitari consegue all'accertamento da parte di della insussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa CP_1
comunitaria, nazionale e regionale per l'ammissione all'aiuto.
L'attrice ha presentato la domanda n. 94750904065 nell'ambito del PSR Puglia
2007/2013 – misura “3.1.3. – incentivazione di attività turistiche – ed è stata ammessa al finanziamento, ricevendo, a seguito di ulteriore domanda n.
94751136253, la liquidazione di un anticipo pari a € 23.560,88, disposto da CP_1
con valuta al 20.6.2012 - CRO 89089831003.
Solo in sede di controllo di merito il CDA del riscontrate Controparte_3
irregolarità, con delibera del 29.11.2014 decretava la revoca dei finanziamenti concessi alla ditta ed il recupero dell'importo liquidato di € 23.560,88 Parte_1
liquidato in via anticipata il 20.6.2012 ed invitava l'attrice a versare in favore di il complessivo importo di € 25.916,98 (€ 23.560,88 indebito + € 2.356,10 CP_1
penale).
Rimasta senza esito tale richiesta, provvedeva legittimamente con CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 13344 del 25.2.2021 notificata in pari data.
L'art. 73, par. 1, del Reg. CEE n. 796/2004 prevede che in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di interessi maturati dalla data di notificazione dell'obbligo di restituzione a quella dell'effettivo rimborso.
Da quanto sopra esposto. in difetto di contestazioni nel merito della pretesa creditoria, la domanda attrice deve essere rigettata.
Alla luce dell'indicata normativa, l'ingiunzione emessa nei confronti dell'attrice
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda e conferma l'ingiunzione di pagamento prot. n. 13344 del
25.2.2021 ;
2) condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore di che CP_1
liquida in complessivi € 1.700,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Giudice
CO ID