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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 266 /2025 promossa da:
) nata a [...] – Abidjan (COSTA D'AVORIO) il Parte_1 C.F._1
02/01/1980 , con l'avvocato Salvatore Maci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/03/1979;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19/09/2015 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT EL (MB), Atto n. 5 p. 1 , contratto in AT EL tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
; Parte_1 confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Con riserva di produrre nuovi documenti e articolare richieste istruttorie nel prosieguo del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
19 settembre 2015 con;
che dalla unione nascevano (29 CP_1 Persona_1 novembre 1999), (03 aprile 2014), (24/07/2017); che con Persona_2 Persona_3 sentenza n. 216/2024 depositata in data 24/01/2024 RG n.6395/2023 il Tribunale di Monza dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
disponendo l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé solo alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio e ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 300, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
la ricorrente esponeva che la comunione morale e materiale non si era mai ricostituita;
domandava lo scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
Alla udienza del 5.6.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituito, e la ricorrente dichiarava: la residenza è a AT EL, ma presso un residence ad Arcore che ci hanno trovato i servizi sociali, pago
500 euro al mese, vivo con mia mamma e i miei due figli piccoli, lavoro presso uno studio dentistico, con reddito mensile di euro 1350 euro al mese, già comprese la tredicesima e la quattordicesima. Prendo l'assegno unico per i miei figli, di 400 euro. CP_ Mia mamma non lavora, prende la pensione sociale di euro 500 mensili. non c'è, ormai da quattro anni è andato via, e non so dove sta, non so se è vero che sta in Francia, non ha mai pagato il mantenimento e non si è mai più fatto sentire nemmeno al telefono. siamo aiutati dagli assistenti sociali perché avevo perso la casa. I bambini vanno bene a scuola, mia figlia fa l'ultimo anno delle elementari e mio figlio fa la seconda elementare.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene disposto l'affido esclusivo di (03 aprile 2014) e Persona_2 Persona_3
(24/07/2017) alla madre, che potrà assumere anche le determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi. pagina 3 di 7 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per i minori, sia dal punto di vista affettivo che materiale.
Sul punto la sentenza di separazione rilevava che Dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente dal 2016 ha cominciato a trascorrere lunghi periodi in Francia per motivi di lavoro e che dal 2021 non avrebbe più fatto rientro in
Italia, non vedendo di conseguenza i figli da quell'anno salvo contattarli sporadicamente al telefono. Il padre, in particolare, pare non essersi mai interessato alle questioni relative alla salute o all'istruzione dei figli minori, non provvede al relativo mantenimento – contribuendo in tal modo a determinare le difficoltà economiche che non hanno più consentito alla ricorrente di farsi carico degli oneri relativi al mutuo sulla casa di sua proprietà, dalla quale ha subito uno sfratto esecutivo - e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento, non è comparso in udienza né si è costituito. A tale riguardo all'udienza del 16 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato “Mio marito è venuto qui
l'ultima volta a maggio 2021 poi basta. Lui faceva avanti e indietro con la Francia dal 2016 piu o meno, penso a Parigi ma non so proprio dove. Lui non mi ha mai detto dove stava. Quando chiedevo le cose dall'altra parte non mi veniva data risposta. Sapevo che una volta faceva l'autista poi non so. Non mi ha mai dato denaro. Se chiedevo soldi litigavamo e alla fine ho smesso di chiedere. L'ho sentito l'ultima volta al telefono a settembre. Ogni tanto cerca i figli. A marzo ho dovuto rinnovare
i passaporti dei figli ma lui non è venuto e non ho potuto fare i documenti e non posso stare sempre a litigare. I documenti sono ancora in Prefettura.”. A fronte dell'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative ai figli, tenuto conto della necessità a che siano assunte decisioni nell'interesse dei minori al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per loro più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione. Quanto al collocamento dei minori, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione in essere da tempo. Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori, per il tramite dei Servizi Sociali competenti, al momento AT EL, solo ove dovesse dimostrare una concreta volontà di riprendere in modo stabile e continuativo il rapporto con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei figli stessi. I Servizi Sociali di AT EL, che, come riferito dalla ricorrente, hanno aiutato il nucleo familiare al fine di reperire una soluzione abitativa a seguito dello sfratto dalla casa familiare, dovranno conservare la presa in carico del nucleo al fine di coadiuvarli nel reperimento di una soluzione abitativa e di fornire ai minori gli eventuali supporti di cui necessitino anche in considerazione dell'assenza di rapporti con il padre.
Quanto evidenziato in sede di separazione non pare aver subito nel frattempo modifiche: la ricorrente ha allegato di non aver più avuto notizie del resistente, che non è stato nemmeno reperito in occasione della notifica, compiuta ex articolo 143 c.c.
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consentono la condivisione delle scelte evolutive che li riguardano.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di (03 aprile Persona_2
2014) e (24/07/2017) alla madre, che effettuerà anche in via esclusiva anche le Persona_3 decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-i minori resteranno collocati presso la madre, genitore con il quale hanno sempre vissuto;
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro, per consentire una ripresa della relazione, con modalità osservate e tutelanti per i minori;
-Quanto agli aspetti economici, nella sentenza di separazione si rilevava che la ricorrente lavorava come
ASA e nell'anno di imposta 2022 (CU anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.400,09 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.451,37 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) un reddito lordo annuo di € 17.227,17 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.382,04 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (CU anno 2021) un reddito lordo annuo di € 16.667,33 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.362,47 netti mensili.
La ricorrente ha dichiarato che a seguito del rilascio della casa coniugale da parte del marito non sarebbe riuscita a far fronte al pagamento del mutuo gravante sulla stessa perdendone così la proprietà; la stessa attualmente è aiutata dai Servizi Sociali del comune di AT EL che hanno trovato una sistemazione abitativa presso un albergo sito in Arcore presso cui risiede unitamente ai figli minori.
La ricorrente non ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale di la ricorrente ha riferito di non essere a conoscenza dell'attuale CP_1 situazione lavorativa del marito e che lo stesso fino al rilascio della casa familiare svolgeva attività lavorativa come autista, circostanza tuttavia non documentalmente provata.
La ricorrente nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di euro 18.682 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1417 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Attualmente dichiara di lavorare presso studio dentistico, con reddito mensile di euro 1350 comprensivo di tredicesima e quattordicesima, di vivere presso residence reperito dai servizi sociali per il quale paga un canone mensile di euro 500, con la madre (percettrice di pensione sociale di euro 500) e i figli;
percepisce
400 euro mensili di assegno unico. pagina 5 di 7 Considerati importi anche minimi per il vitto, l'abbigliamento e le utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 750.
L'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente non sono note;
per età condizione personale e pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale;
peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.266/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
02/01/1980 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 19.9.2015 a AT EL (atto n. 5 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di
AT EL);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT EL, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
3. (03 aprile 2014) e (24/07/2017) in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3 madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed i figli;
4. colloca i minori presso la madre;
5. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro;
6. PONE a carico del resistente con decorrenza gennaio 2025 l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al pagina 6 di 7 mantenimento dei figli (150 per ciascuno). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al gennaio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i minori.
8. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 266 /2025 promossa da:
) nata a [...] – Abidjan (COSTA D'AVORIO) il Parte_1 C.F._1
02/01/1980 , con l'avvocato Salvatore Maci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/03/1979;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19/09/2015 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT EL (MB), Atto n. 5 p. 1 , contratto in AT EL tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
; Parte_1 confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Con riserva di produrre nuovi documenti e articolare richieste istruttorie nel prosieguo del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
19 settembre 2015 con;
che dalla unione nascevano (29 CP_1 Persona_1 novembre 1999), (03 aprile 2014), (24/07/2017); che con Persona_2 Persona_3 sentenza n. 216/2024 depositata in data 24/01/2024 RG n.6395/2023 il Tribunale di Monza dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
disponendo l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé solo alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti per territorio e ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori nella misura mensile di euro 300, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
la ricorrente esponeva che la comunione morale e materiale non si era mai ricostituita;
domandava lo scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
Alla udienza del 5.6.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituito, e la ricorrente dichiarava: la residenza è a AT EL, ma presso un residence ad Arcore che ci hanno trovato i servizi sociali, pago
500 euro al mese, vivo con mia mamma e i miei due figli piccoli, lavoro presso uno studio dentistico, con reddito mensile di euro 1350 euro al mese, già comprese la tredicesima e la quattordicesima. Prendo l'assegno unico per i miei figli, di 400 euro. CP_ Mia mamma non lavora, prende la pensione sociale di euro 500 mensili. non c'è, ormai da quattro anni è andato via, e non so dove sta, non so se è vero che sta in Francia, non ha mai pagato il mantenimento e non si è mai più fatto sentire nemmeno al telefono. siamo aiutati dagli assistenti sociali perché avevo perso la casa. I bambini vanno bene a scuola, mia figlia fa l'ultimo anno delle elementari e mio figlio fa la seconda elementare.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene disposto l'affido esclusivo di (03 aprile 2014) e Persona_2 Persona_3
(24/07/2017) alla madre, che potrà assumere anche le determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi. pagina 3 di 7 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per i minori, sia dal punto di vista affettivo che materiale.
Sul punto la sentenza di separazione rilevava che Dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente dal 2016 ha cominciato a trascorrere lunghi periodi in Francia per motivi di lavoro e che dal 2021 non avrebbe più fatto rientro in
Italia, non vedendo di conseguenza i figli da quell'anno salvo contattarli sporadicamente al telefono. Il padre, in particolare, pare non essersi mai interessato alle questioni relative alla salute o all'istruzione dei figli minori, non provvede al relativo mantenimento – contribuendo in tal modo a determinare le difficoltà economiche che non hanno più consentito alla ricorrente di farsi carico degli oneri relativi al mutuo sulla casa di sua proprietà, dalla quale ha subito uno sfratto esecutivo - e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento, non è comparso in udienza né si è costituito. A tale riguardo all'udienza del 16 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato “Mio marito è venuto qui
l'ultima volta a maggio 2021 poi basta. Lui faceva avanti e indietro con la Francia dal 2016 piu o meno, penso a Parigi ma non so proprio dove. Lui non mi ha mai detto dove stava. Quando chiedevo le cose dall'altra parte non mi veniva data risposta. Sapevo che una volta faceva l'autista poi non so. Non mi ha mai dato denaro. Se chiedevo soldi litigavamo e alla fine ho smesso di chiedere. L'ho sentito l'ultima volta al telefono a settembre. Ogni tanto cerca i figli. A marzo ho dovuto rinnovare
i passaporti dei figli ma lui non è venuto e non ho potuto fare i documenti e non posso stare sempre a litigare. I documenti sono ancora in Prefettura.”. A fronte dell'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative ai figli, tenuto conto della necessità a che siano assunte decisioni nell'interesse dei minori al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per loro più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione. Quanto al collocamento dei minori, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione in essere da tempo. Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori, per il tramite dei Servizi Sociali competenti, al momento AT EL, solo ove dovesse dimostrare una concreta volontà di riprendere in modo stabile e continuativo il rapporto con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei figli stessi. I Servizi Sociali di AT EL, che, come riferito dalla ricorrente, hanno aiutato il nucleo familiare al fine di reperire una soluzione abitativa a seguito dello sfratto dalla casa familiare, dovranno conservare la presa in carico del nucleo al fine di coadiuvarli nel reperimento di una soluzione abitativa e di fornire ai minori gli eventuali supporti di cui necessitino anche in considerazione dell'assenza di rapporti con il padre.
Quanto evidenziato in sede di separazione non pare aver subito nel frattempo modifiche: la ricorrente ha allegato di non aver più avuto notizie del resistente, che non è stato nemmeno reperito in occasione della notifica, compiuta ex articolo 143 c.c.
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consentono la condivisione delle scelte evolutive che li riguardano.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di (03 aprile Persona_2
2014) e (24/07/2017) alla madre, che effettuerà anche in via esclusiva anche le Persona_3 decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-i minori resteranno collocati presso la madre, genitore con il quale hanno sempre vissuto;
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro, per consentire una ripresa della relazione, con modalità osservate e tutelanti per i minori;
-Quanto agli aspetti economici, nella sentenza di separazione si rilevava che la ricorrente lavorava come
ASA e nell'anno di imposta 2022 (CU anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 18.400,09 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.451,37 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) un reddito lordo annuo di € 17.227,17 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.382,04 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (CU anno 2021) un reddito lordo annuo di € 16.667,33 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.362,47 netti mensili.
La ricorrente ha dichiarato che a seguito del rilascio della casa coniugale da parte del marito non sarebbe riuscita a far fronte al pagamento del mutuo gravante sulla stessa perdendone così la proprietà; la stessa attualmente è aiutata dai Servizi Sociali del comune di AT EL che hanno trovato una sistemazione abitativa presso un albergo sito in Arcore presso cui risiede unitamente ai figli minori.
La ricorrente non ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale di la ricorrente ha riferito di non essere a conoscenza dell'attuale CP_1 situazione lavorativa del marito e che lo stesso fino al rilascio della casa familiare svolgeva attività lavorativa come autista, circostanza tuttavia non documentalmente provata.
La ricorrente nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di euro 18.682 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1417 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Attualmente dichiara di lavorare presso studio dentistico, con reddito mensile di euro 1350 comprensivo di tredicesima e quattordicesima, di vivere presso residence reperito dai servizi sociali per il quale paga un canone mensile di euro 500, con la madre (percettrice di pensione sociale di euro 500) e i figli;
percepisce
400 euro mensili di assegno unico. pagina 5 di 7 Considerati importi anche minimi per il vitto, l'abbigliamento e le utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 750.
L'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente non sono note;
per età condizione personale e pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale;
peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.266/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
02/01/1980 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 19.9.2015 a AT EL (atto n. 5 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di
AT EL);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT EL, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
3. (03 aprile 2014) e (24/07/2017) in via esclusiva alla Persona_4 Persona_3 madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed i figli;
4. colloca i minori presso la madre;
5. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro;
6. PONE a carico del resistente con decorrenza gennaio 2025 l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al pagina 6 di 7 mantenimento dei figli (150 per ciascuno). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al gennaio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i minori.
8. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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