Articolo 1243 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1236Articolo 1234
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali 1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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