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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
5302/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5302/2024
All'udienza del 10/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta, innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta. per parte ricorrente l'Avv. FERNANDO VOLPE;
per parte ricorrente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non essendosi a ciò opposto ai sensi dell'art. 127 ter, co.
2, c.p.c., riuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5302/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – pagamento compensi avvocato in materia civile
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Fernando
Volpe, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Giovanni
Palatucci, n. 12/B, elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato il 05/7/2024, l'Avv.
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1
sig. , al fine di sentirlo condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 5.127,95, a titolo di corrispettivo delle competenze
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza professionali maturate per l'attività professionale difensiva da lui prestata in favore del resistente, deducendo: che, in virtù di procura speciale conferitagli dal sig. in data 03/6/2022, con Controparte_1
ricorso ritualmente depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di
Salerno, recante R.G.N. 4192/2022, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000185538, emessa nei confronti del resistente dall'
[...]
(cfr., all.ti 1, 3 e 2 del ricorso); che, Controparte_2
effettuata l'istruttoria, il Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa
Ippolita Laudati, emetteva la sentenza n. 54/2024 del 16/1/2024 con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto, condannava l' , in CP_3
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig.
, delle spese di lite del giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.903,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00 a titolo di C.U., e delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; che, pertanto, il 13/2/2024 provvedeva ad inviare al sig.
[...]
il “pro forma” della fattura n. 1/2024 relativa alle spettanze CP_1
professionali riconosciute nell'anzidetta pronuncia, per l'importo complessivo di € 5.127,95, quale risultante al netto della somma versata dal resistente a titolo di anticipo (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente); che, tuttavia, pur avendo incassato il bonifico emesso dall per la somma di € 5.737,95 in esecuzione dell'anzidetta CP_3
pronuncia giurisdizionale (cfr. all. n. 6) e nonostante la ricezione a mezzo PEC del suo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del 25/6/2024 per il recupero delle spettanze professionali maturate in relazione al giudizio (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso) – oltre che dei successivi ripetuti solleciti – il resistente non provvedeva in alcun modo ad adempiere al soddisfacimento della pretesa creditoria
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza oggetto del presente procedimento.
In virtù di quanto innanzi esposto l'Avv. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertata l'effettività della prestazione professionale eseguita in favore del resistente, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
somma di € 5.127,95, in relazione a quanto stabilito nella sentenza n.
54/2024 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Dott.ssa Ippolita Laudati, a definizione del procedimento R.G.N. 4192/2022, maggiorato dell'importo degli interessi legali o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con l'ordinanza telematicamente depositata il 10/7/2024 (cfr.), il precedente G.I. rilevava l'erroneità dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento e rimetteva gli atti al Presidente coordinatore del settore civile per i provvedimenti di competenza.
In data 17/7/2024 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Il sig. , pur avendo ricevuto regolare notificazione Controparte_1
del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito nel termine di 10 giorni prima dell'udienza indicata per la costituzione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il
20/2/2025 (cfr.) la difesa di parte ricorrente ha formulato istanza di decisione della causa ex art. 281sexies c.p.c., rinunciando alla richiesta di prova orale ed alla memoria conclusionale.
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
1. Occorre preliminarmente darsi atto che l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza professionali prestate dall'Avvocato, instaurato in epoca successiva al
28/2/2023, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma “Cartabia” ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2011, che prevede che la decisione sia resa, ai sensi dell'articolo 281-sexies
c.p.c., con sentenza contestuale ovvero soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza.
2. Sempre preliminarmente, con riguardo alle condizioni di cui agli artt.
281 decies – 281 terdecies c.p.c., sussiste la competenza del territorio del Giudice adito, atteso che l'attività professionale difensiva prestata dall'Avv. in favore del resistente si è svolta nel giudizio iscritto Pt_1
al R.G.N. 4192/2022 presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale e che il sig. risulta residente in [...]
Mazzini, n. 33, giusta procura speciale da quest'ultimo conferita al professionista ricorrente in relazione all'anzidetto procedimento (cfr. all.
n. 1 della produzione di parte ricorrente).
3. Fermo quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
3.1. Giova rammentare in premessa, ai fini della decisione sulla fondatezza dell'“an” della pretesa avanzata dal ricorrente, che secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, in ordine ad una loro modificazione od estinzione, l'onere della provare il fatto impeditivo od estintivo della pretesa fatta valere.
Vale, altresì, la pena osservare che, ponendosi nel solco dei principi delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dal 2001, è invalso in giurisprudenza il convincimento secondo cui, in tema di prova
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
n. 13533/2001)
Ciò posto, con specifico riferimento all'oggetto del presente giudizio, la
Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire che sul professionista istante incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato il conferimento dell'incarico e dunque, in virtù di quest'ultimo, l'entità delle prestazioni esperite al fine di consentire la determinazione quantitativa del credito di cui domanda la corresponsione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, n 1314/2024).
Orbene, nel caso di specie, il conferimento ed il conseguente corretto espletamento dell'incarico professionale risultano documentalmente provati, atteso il deposito, ad opera del ricorrente, della procura speciale alle liti conferitagli dal sig. in data 03/6/2022 e del Controparte_1
ricorso introduttivo da lui proposto, nell'interesse del cliente, ai fini dell'impugnativa oggetto del giudizio recante R.G.N. 4192/2022, insieme all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), inviata al resistente a mezzo PEC il 25/6/2024 per il recupero delle spettanze professionali maturate (cfr. all.ti 1, 3 e 7 della produzione di parte ricorrente).
Deve pertanto ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova della fondatezza della pretesa avanzata, tenuto conto anche del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel contratto di prestazione
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza d'opera intellettuale il diritto al compenso dell'Avvocato non è soggetto a vincoli di forma, né il difensore è tenuto alla prova della pattuizione del compenso (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. VI, n.
8863/2021).
D'altro canto, stante la contumacia nel presente giudizio del sig.
, non v'è allegazione e prova di alcun eventuale Controparte_1
intervenuto adempimento modificativo od estintivo della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente.
3.2. Quanto poi alla determinazione del “quantum debeatur”, assume rilievo preminente ai fini della valutazione della correttezza della somma pretesa dal ricorrente, come calcolata nel “pro forma” della fattura n.
1/2024 (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente) la circostanza che essa non si discosti dal dispositivo della sentenza n. 54/2024, resa dal Giudice del Lavoro a definizione del procedimento pendente innanzi a sé con R.G.N. 4192/2022 (cfr. all. n. 4), né da quanto concretamente corrisposto dall , in favore del sig. , in sua CP_3 Controparte_1
esecuzione (cfr. all. n. 6 della produzione di parte ricorrente).
Sul punto, deve invero pienamente condividersi la statuizione resa dal
Giudice del Lavoro Dott.ssa Ippolita Laudati in relazione al capo sulle spese di lite che, in assenza di nota spese – di cui, peraltro, non è stata fatta menzione alcuna in questa sede – ha, in ragione del valore dichiarato della causa, pari ad € 35.513,20 (cfr. ricorso proposto dall'Avv. di cui all'all. 3 della produzione di parte Parte_1
ricorrente), fatto corretta applicazione dei valori “minimi” di cui allo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 di cui parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022,
“ratione temporis” vigente, così riconoscendo l'espletamento, ad opera del professionista, di tutte le fasi dell'anzidetto giudizio.
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza 3.3. Da ultimo, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche secondo cui “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.
14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 24973/2022), sulla somma richiesta di € 5.127,95 vanno riconosciuti gli interessi di mora, al saggio legale di cui all'art. 1224 c.c., decorrenti dalla richiesta stragiudiziale di pagamento – avvenuta tramite l'invito, ricevuto a mezzo PEC dal resistente il 25/6/2024, alla stipula di una convenzione negoziale assistita (cfr. all. 7 della produzione di parte ricorrente) – sino al soddisfo.
4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta e, per l'effetto, il sig. Parte_2
va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. , della Parte_1
somma domandata, pari ad € 5.127,95 a titolo di corrispettivo dei compensi da lui maturati in relazione all'attività difensiva espletata nell'interesse del resistente, oltre interessi di mora, al saggio legale, dal
25/6/2024 sino al soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento del ricorso, sono, quindi, poste a carico del sig. e, tenuto conto Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza della natura della controversia (liquidazione onorari), del valore della causa (€ 5.127,95, pari alla somma domandata dal ricorrente ed accertata in relazione al giudizio R.G.N. 4192/2022) e della complessità
(bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo secondo i valori
“minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 685,86 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed €
426,00 per la fase decisionale, già ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 a titolo di C.U. ed € 27,00 per la marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il sig.
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_1
domandata di € 5.127,95, a titolo di competenze professionali da quest'ultimo maturate per l'attività difensiva espletata nel giudizio recante R.G.N. 4192/2022 innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione
Lavoro, oltre interessi di mora, al saggio legale, dal 25/6/2024 sino al soddisfo;
3) Condanna il sig. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Avv. , delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 685,86 per compensi professionali,
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 11/4/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5302/2024
All'udienza del 10/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta, innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta. per parte ricorrente l'Avv. FERNANDO VOLPE;
per parte ricorrente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non essendosi a ciò opposto ai sensi dell'art. 127 ter, co.
2, c.p.c., riuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5302/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – pagamento compensi avvocato in materia civile
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Fernando
Volpe, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Giovanni
Palatucci, n. 12/B, elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato il 05/7/2024, l'Avv.
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1
sig. , al fine di sentirlo condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 5.127,95, a titolo di corrispettivo delle competenze
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza professionali maturate per l'attività professionale difensiva da lui prestata in favore del resistente, deducendo: che, in virtù di procura speciale conferitagli dal sig. in data 03/6/2022, con Controparte_1
ricorso ritualmente depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di
Salerno, recante R.G.N. 4192/2022, impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000185538, emessa nei confronti del resistente dall'
[...]
(cfr., all.ti 1, 3 e 2 del ricorso); che, Controparte_2
effettuata l'istruttoria, il Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa
Ippolita Laudati, emetteva la sentenza n. 54/2024 del 16/1/2024 con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto, condannava l' , in CP_3
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig.
, delle spese di lite del giudizio, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.903,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00 a titolo di C.U., e delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; che, pertanto, il 13/2/2024 provvedeva ad inviare al sig.
[...]
il “pro forma” della fattura n. 1/2024 relativa alle spettanze CP_1
professionali riconosciute nell'anzidetta pronuncia, per l'importo complessivo di € 5.127,95, quale risultante al netto della somma versata dal resistente a titolo di anticipo (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente); che, tuttavia, pur avendo incassato il bonifico emesso dall per la somma di € 5.737,95 in esecuzione dell'anzidetta CP_3
pronuncia giurisdizionale (cfr. all. n. 6) e nonostante la ricezione a mezzo PEC del suo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del 25/6/2024 per il recupero delle spettanze professionali maturate in relazione al giudizio (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso) – oltre che dei successivi ripetuti solleciti – il resistente non provvedeva in alcun modo ad adempiere al soddisfacimento della pretesa creditoria
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza oggetto del presente procedimento.
In virtù di quanto innanzi esposto l'Avv. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertata l'effettività della prestazione professionale eseguita in favore del resistente, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
somma di € 5.127,95, in relazione a quanto stabilito nella sentenza n.
54/2024 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Dott.ssa Ippolita Laudati, a definizione del procedimento R.G.N. 4192/2022, maggiorato dell'importo degli interessi legali o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con l'ordinanza telematicamente depositata il 10/7/2024 (cfr.), il precedente G.I. rilevava l'erroneità dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento e rimetteva gli atti al Presidente coordinatore del settore civile per i provvedimenti di competenza.
In data 17/7/2024 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Il sig. , pur avendo ricevuto regolare notificazione Controparte_1
del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito nel termine di 10 giorni prima dell'udienza indicata per la costituzione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il
20/2/2025 (cfr.) la difesa di parte ricorrente ha formulato istanza di decisione della causa ex art. 281sexies c.p.c., rinunciando alla richiesta di prova orale ed alla memoria conclusionale.
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
1. Occorre preliminarmente darsi atto che l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza professionali prestate dall'Avvocato, instaurato in epoca successiva al
28/2/2023, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma “Cartabia” ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2011, che prevede che la decisione sia resa, ai sensi dell'articolo 281-sexies
c.p.c., con sentenza contestuale ovvero soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza.
2. Sempre preliminarmente, con riguardo alle condizioni di cui agli artt.
281 decies – 281 terdecies c.p.c., sussiste la competenza del territorio del Giudice adito, atteso che l'attività professionale difensiva prestata dall'Avv. in favore del resistente si è svolta nel giudizio iscritto Pt_1
al R.G.N. 4192/2022 presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale e che il sig. risulta residente in [...]
Mazzini, n. 33, giusta procura speciale da quest'ultimo conferita al professionista ricorrente in relazione all'anzidetto procedimento (cfr. all.
n. 1 della produzione di parte ricorrente).
3. Fermo quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
3.1. Giova rammentare in premessa, ai fini della decisione sulla fondatezza dell'“an” della pretesa avanzata dal ricorrente, che secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, in ordine ad una loro modificazione od estinzione, l'onere della provare il fatto impeditivo od estintivo della pretesa fatta valere.
Vale, altresì, la pena osservare che, ponendosi nel solco dei principi delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dal 2001, è invalso in giurisprudenza il convincimento secondo cui, in tema di prova
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
n. 13533/2001)
Ciò posto, con specifico riferimento all'oggetto del presente giudizio, la
Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire che sul professionista istante incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato il conferimento dell'incarico e dunque, in virtù di quest'ultimo, l'entità delle prestazioni esperite al fine di consentire la determinazione quantitativa del credito di cui domanda la corresponsione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, n 1314/2024).
Orbene, nel caso di specie, il conferimento ed il conseguente corretto espletamento dell'incarico professionale risultano documentalmente provati, atteso il deposito, ad opera del ricorrente, della procura speciale alle liti conferitagli dal sig. in data 03/6/2022 e del Controparte_1
ricorso introduttivo da lui proposto, nell'interesse del cliente, ai fini dell'impugnativa oggetto del giudizio recante R.G.N. 4192/2022, insieme all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), inviata al resistente a mezzo PEC il 25/6/2024 per il recupero delle spettanze professionali maturate (cfr. all.ti 1, 3 e 7 della produzione di parte ricorrente).
Deve pertanto ritenersi assolto l'onere di allegazione e prova della fondatezza della pretesa avanzata, tenuto conto anche del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel contratto di prestazione
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza d'opera intellettuale il diritto al compenso dell'Avvocato non è soggetto a vincoli di forma, né il difensore è tenuto alla prova della pattuizione del compenso (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. VI, n.
8863/2021).
D'altro canto, stante la contumacia nel presente giudizio del sig.
, non v'è allegazione e prova di alcun eventuale Controparte_1
intervenuto adempimento modificativo od estintivo della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente.
3.2. Quanto poi alla determinazione del “quantum debeatur”, assume rilievo preminente ai fini della valutazione della correttezza della somma pretesa dal ricorrente, come calcolata nel “pro forma” della fattura n.
1/2024 (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente) la circostanza che essa non si discosti dal dispositivo della sentenza n. 54/2024, resa dal Giudice del Lavoro a definizione del procedimento pendente innanzi a sé con R.G.N. 4192/2022 (cfr. all. n. 4), né da quanto concretamente corrisposto dall , in favore del sig. , in sua CP_3 Controparte_1
esecuzione (cfr. all. n. 6 della produzione di parte ricorrente).
Sul punto, deve invero pienamente condividersi la statuizione resa dal
Giudice del Lavoro Dott.ssa Ippolita Laudati in relazione al capo sulle spese di lite che, in assenza di nota spese – di cui, peraltro, non è stata fatta menzione alcuna in questa sede – ha, in ragione del valore dichiarato della causa, pari ad € 35.513,20 (cfr. ricorso proposto dall'Avv. di cui all'all. 3 della produzione di parte Parte_1
ricorrente), fatto corretta applicazione dei valori “minimi” di cui allo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 di cui parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022,
“ratione temporis” vigente, così riconoscendo l'espletamento, ad opera del professionista, di tutte le fasi dell'anzidetto giudizio.
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza 3.3. Da ultimo, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche secondo cui “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.
14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 24973/2022), sulla somma richiesta di € 5.127,95 vanno riconosciuti gli interessi di mora, al saggio legale di cui all'art. 1224 c.c., decorrenti dalla richiesta stragiudiziale di pagamento – avvenuta tramite l'invito, ricevuto a mezzo PEC dal resistente il 25/6/2024, alla stipula di una convenzione negoziale assistita (cfr. all. 7 della produzione di parte ricorrente) – sino al soddisfo.
4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta e, per l'effetto, il sig. Parte_2
va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. , della Parte_1
somma domandata, pari ad € 5.127,95 a titolo di corrispettivo dei compensi da lui maturati in relazione all'attività difensiva espletata nell'interesse del resistente, oltre interessi di mora, al saggio legale, dal
25/6/2024 sino al soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento del ricorso, sono, quindi, poste a carico del sig. e, tenuto conto Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza della natura della controversia (liquidazione onorari), del valore della causa (€ 5.127,95, pari alla somma domandata dal ricorrente ed accertata in relazione al giudizio R.G.N. 4192/2022) e della complessità
(bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo secondo i valori
“minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 685,86 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed €
426,00 per la fase decisionale, già ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4, co. 4, D.M. n.
55/2014), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 a titolo di C.U. ed € 27,00 per la marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il sig.
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_1
domandata di € 5.127,95, a titolo di competenze professionali da quest'ultimo maturate per l'attività difensiva espletata nel giudizio recante R.G.N. 4192/2022 innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione
Lavoro, oltre interessi di mora, al saggio legale, dal 25/6/2024 sino al soddisfo;
3) Condanna il sig. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Avv. , delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 685,86 per compensi professionali,
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 11/4/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5302/2024 – Sentenza