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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10838/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, corrente in Lecce, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
VA ET
Ricorrente
C O N T R O
, nato a [...], il [...] e residente a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Francesca Cursano e Davide
De US
Resistente
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 4/10/2023 ha Parte_1 proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 847/2023, emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce in data 21/8/2023 e notificato il 28/8/2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di Euro 1.933,11 in Parte_1 favore di a titolo di saldo retribuzione di Aprile 2023, di Controparte_1 retribuzione di Maggio 2023 e di Trattamento di Fine Rapporto.
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte, affermando che il lavoratore è stato assunto in data 12/4/2023 come
Elettricista, che per mero errore, nella busta paga di Aprile 2023, è stato inquadrato nel
Livello B2, ex Livello 6° e che tale errore è stato poi corretto nella busta paga di Maggio
2023, ove è stato indicato il Livello D1 (ex Livello 2°), rappresenta che il lavoratore era a conoscenza dell'erroneo inquadramento e che nella busta paga di Maggio 2023 gli è stato corrisposto l'importo di € 490,00 in attesa della regolarizzazione della posizione, rileva che nei 42 giorni di durata del rapporto lavorativo, intercorso tra le parti dal 12/4/2023 al 23/5/2023, il dipendente ha fruito di 15 giorni di malattia e che dal 23 Maggio 2023 si è dimesso senza preavviso, sostiene che la retribuzione dovuta è pari alla somma netta di € 703,00 per il mese di Aprile 2023 e alla somma netta di € 874,08 per il mese di
Maggio 2023 e che il TFR dovuto è pari ad € 124,96 e, pertanto, la somma totale spettante al lavoratore è pari ad € 1.702,76, da cui vanno detratti sia l'acconto di €
490,00 già versato al lavoratore, sia l'importo di € 350,00 per indennità di mancato preavviso, sostiene, quindi, che al lavoratore spetti soltanto la residua somma netta di €
862,00 (1.702,76 – 490 – 350 = 862,76) e chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Accertare e dichiarare che l'esatto inquadramento a cui aveva diritto il lavoratore è quello di D1 (ex 2°) del CCNL di riferimento per le mansioni di elettricista impiantista;
2) Accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di
15 giorni e dunque ad Euro 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia;
3) Riformare il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento del corretto inquadramento, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, delle differenze non dovute
a seguito del corretto inquadramento e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 862,00 netto;
4) Riformare il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute;
5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta la Controparte_1 opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del Decreto opposto e con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 1.933,11 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c., con vittoria di spese, rappresentando che tra le parti è intercorso contratto a tempo determinato dal 12/4/2023 al 23/5/2023, con inquadramento al 6° Livello del CCNL Metalmeccanica Industria, come da lettera di assunzione dell'11/4/2023, sostenendo la inapplicabilità della indennità di mancato preavviso al contratto a termine, contestando la regolarità formale delle buste paga prodotte dalla opponente e, infine, rilevando di aver calcolato la somma rivendicata sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo INPS.
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 6/5/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Va infatti rilevato che dagli allegati alla opposizione emerge che la società opponente ha inquadrato il lavoratore dapprima nel Livello B2 (ex 6°) come emerge dalle busta paga di
Aprile 2023 e che successivamente nella busta paga di Maggio 2023 lo ha inquadrato enl Livello D1( ex 2°).
2 Sono poi allegate all'atto di opposizione due buste paga rielaborate per i suddetti mesi di
Aprile e Maggio 2023, ma sono prive di numero di . CP_2
Tuttavia, parte opponente non offre prova di aver comunicato preventivamente al lavoratore la necessità di modificare l'inquadramento o di aver addotto motivazione o giustificazione in presenza di un consenso del lavoratore.
Non si ritiene pertanto condivisibile la prospettazione di parte opponente secondo la quale il calcolo delle retribuzioni andrebbe operato sulla base di un diverso inquadramento, come riportato nella rielaborazione delle buste paga di Aprile e Maggio
2023, rielaborazioni pure allegate al ricorso in opposizione, sia perché nella lettera di assunzione, allegata alla memoria dell'opposto, è chiaramente indicato l'inquadramento al 6° livello, sia perché parte opponente non specifica quali mansioni svolte dal lavoratore abbiano comportato la attribuzione di un livello diverso da quello contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Invero, l'opponente, sul punto si è limitato a dedurre soltanto l'errato inquadramento con attribuzione di un livello superiore e la successiva correzione.
Tuttavia, si deve rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria dell'opposto risulta che dalla lettera di assunzione dell'11/4/2023 il lavoratore è stato inquadrato con la qualifica di “OPERATORE 6° LIVELLO del C.C.N.L. METALMECCANICA - INDUSTRIA con la mansione di ELETTRICISTA”.
Si deve pertanto ritenere che sia stato debitamente documentato dall'opposto che egli è stato effettivamente inquadrato nel 6° Livello del C.C.N.L. di categoria.
Inoltre, si deve rilevare che le buste paga di Aprile e Maggio 2023 allegate al ricorso in opposizione riportano, rispettivamente, le retribuzioni lorde di € 2.149,95 e di € 1.509,07
e le retribuzioni nette di € 933,00 e di € 874,08, per complessivi € 1.807,08 netti.
L'importo netto di € 1.807,08 trova corrispondenza nelle retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro nell'estratto contributivo INPS allegato alla memoria dell'opposto, estratto nel quale si legge che per il periodo di lavoro dal 12/4/2023 al 23/5/2023 al lavoratore è stata corrisposta la somma di € 1.819,00, cui va aggiunta la somma di €
437,00 corrisposta a titolo di malattia ad integrazione.
Si deve pertanto ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire, a titolo di retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2023, la somma complessiva di € 2.256,00 lorda (1.819,00 + 437,00 = 2.256,00), dalla quale va detratto l'acconto di € 490,00 già versato dalla azienda e che l'opposto ammette di aver ricevuto, e quindi che il medesimo abbia diritto a percepire € 1.766,00 (2.256,00 – 490 = 1.766) a titolo di retribuzione.
Ancora, si deve ritenere che al lavoratore spetti la somma lorda di € 167,11 a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto (somma ottenuta dividendo la retribuzione lorda di €
2.256,00 riportata nell'estratto contributivo per 13,5).
Ne consegue che si deve ritenere corretto l'importo complessivo lordo richiesto con il
Decreto Ingiuntivo opposto per € 1.933,11 (1.766,00 + 167,11= 1.933,11), in quanto nel computo si è tenuto conto della anticipazione di € 490,00 a suo tempo versata dalla datrice di lavoro.
3 Va, infatti, rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 6806 dell'8/8/1987 ha chiarito che “Il credito di lavoro, sul quale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi a norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. Att. Cod.prov.Civ. è quello al lordo e non al netto - delle ritenute fiscali e contributive: le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza (e quindi logicamente e temporalmente dopo)
l'insorgenza del credito retributivo. Al riguardo non rileva in contrario il meccanismo della ritenuta alla fonte, che il datore di lavoro è obbligato ad operare per legge quale sostituto d'imposta, attenendo alle modalità di adempimento del debito fiscale senza modificare la consistenza dell'originario credito retributivo”, con sentenza n.1486 del 23/3/1989 ha ribadito che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, la cui detrazione riguarda il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi”, con sentenza n. 13735 del 30/12/1992 ha ulteriormente affermato che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo di ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della medesima legge, il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore), ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” e, infine, più recentemente, ha ulteriormente affermato con sentenza n.18044 del
14/9/2015 che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario,
e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del
4 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
Va respinta poi la domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della indennità di mancato preavviso della interruzione del rapporto lavorativo.
Si deve infatti rilevare che nella lettera di assunzione si prevede una durata del rapporto lavorativo determinata, dal 12/4/2023 al 31/5/2023. Trattasi quindi di un rapporto di lavoro a termine.
Deve a questo punto osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di
Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso;
la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni. (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una Casa di Cura che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo).
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che:
“Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.
5 Infine, la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che:
“Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato;
restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.”
Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”.
Nella presente fattispecie il lavoratore afferma, a foglio 2 della memoria di costituzione, che “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
…Poiché la società datrice di lavoro non aveva corrisposto al lavoratore le retribuzioni di aprile e maggio 2023 ed il trattamento di fine rapporto, dopo averla vanamente messa in mora, nel mese di agosto 2023 il sig. proponeva azione monitoria nei confronti di CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto. Parte_1
….In ragione della mancata consegna delle buste paga (circostanza pacifica perché non contestata), nel ricorso monitorio le retribuzioni di aprile e maggio 2023 ed il TFR sono stati calcolati sulla scorta dell'estratto conto previdenziale, riportante dati di provenienza dello stesso datore di lavoro. ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
La società dal canto suo non ha contestato di non aver pagato le retribuzioni Pt_1 ma afferma di aver versato soltanto un acconto di € 490,00.
Dagli atti di causa emerge dunque che in data successiva alla interruzione del rapporto lavorativo la società non aveva ancora corrisposto al dipendente le retribuzioni Pt_1 di Aprile 2023 e di Maggio 2023.
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata).
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi retributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento delle retribuzioni e del Trattamento di Fine Rapporto con ricorso per ingiunzione.
6 Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso.
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto.
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n.847/2023 opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22 Ottobre – 12 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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