Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 39475/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39475/2021 r.g. promossa da:
- già denominata Parte_1 [...]
- (C.F. e P.I. ), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. BARBARA FERRARIS ( ), presso il cui studio C.F._1 professionale, sito in Milano via Francesco Daverio nr. 6, ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico RUSSO ( ), Carlo C.F._2
DI GAETA ) e Marco SCICOLONE (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, C.F._4 sito in Milano via Durini nr. 14;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione Operativa.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i pp.vv. delle udienze in data 15.2.2022,12.5.2022, 26.10.2022,
20.6.2023 (data cui l' udienza del 9.2.2023 era stata rinvita per grave impedimento del difensore di parte attrice), 19.10.2023, 6.2.2023 (data cui l' udienza del 14.12.2023 era stata rinviata per impedimento del Giudice per malattia), 6.2.2024 e 14.5.2024, osserva: risulta documentalmente provata l'avvenuta stipulazione, in data 23.12.2020, del contratto di “locazione” nr. 20191218018 tra Controparte_2
Cont (d'ora in avanti anche solo , avente sede in Roma in via V.E.
[...] CP_3
Orlando nr. 83, in persona del L.R. pro-tempore e CP_4 Controparte_1
(ora , avente sede in Bernareggio
[...] Controparte_5
(Monza Brianza) in via del Commercio nr. 12, avente ad oggetto “Fotocopiatori, Fax e accessori” descritti, a pagina nr. 4, come segue:
nr. 85 multifunzione Triumph Adler P4026+ acc.;
nr. 24 stampante Triumph Adler P4020DN + acc.;
nr. 7 stampante Triumph Adler PC3062DN+ acc.;
nr. 6 multifunzione IC TA Bizhub C458+ acc..
La durata della locazione era prevista in numero 60 mesi, a fronte del versamento di un canone mensile di Euro 8.000,00, oltre I.V.A..
Dalla quarta pagina del contratto, in particolare dalla Sezione intitolata “Verbale di
Consegna e Accettazione Contratto nr. 20191218018”, risulta che la parte conduttrice in persona della L.R. pro-tempore in data 23.12.2020, CP_3 CP_4
dichiarava:
-di aver ricevuto i beni e di aver riscontrato la rispondenza a quelli prescelti;
-di aver partecipato al collaudo dei beni e che lo stesso aveva avuto esito positivo;
-di non aver alcune riserva o eccezione e, pertanto, di accettare i beni;
pagina 3 di 7 -che i beni oggetto del contratto sono conformi alla vigente normativa in materia di anti- inquinamento, di sicurezza, di anti-infortunistica e di igiene del lavoro;
-di aver trovato il beni in ottimo stato di manutenzione e di funzionamento;
-di essere a conoscenza delle condizioni di garanzia del costruttore o del fornitore e di accettarle;
-di aver ricevuto dichiarazione di conformità CE e i manuali di uso e di manutenzione;
-di impegnarsi a non utilizzare l'impianto o parte di esso in mancanza di certificazione
CE;
-che nulla osta che i rapporti tra il Locatore ed il Fornitore continuino ad avere normale corso e conseguentemente autorizza il pagamento dei beni.
La sopra indicata attestazione, della L.R. pro-tempore, di ricevimento dei beni mobili locati e di accertata rispondenza a quelli prescelti, supera le eccezioni sollevate dalla
Società convenuta circa la non riconducibilità ad della sottoscrizione apposta CP_3
Cont in data 01.12.2020 alle ore 13.45 sul timbro di nella parte inferiore del Documento di Trasporto nr. 1440 emesso dal fornitore dei beni Print and Communication Consulting
S.r.l., prodotto sub doc. nr. 5 (dalla medesima parte convenuta), e pertanto circa il fatto di non aver ricevuto i beni locati, posto che l'attestazione rilasciata in data 23.12.2020
è di epoca successiva a quella del citato D.D.T..
Considerato, pertanto, dimostrata l'avvenuta consegna dei beni mobili alla parte conduttrice, non resta che prendere atto che la stessa, pagati i primi sei canoni di locazione, senza mai muovere contestazione alla parte locatrice circa la mancata ricezione dei beni o sul altri aspetti, a partire dalla Primavera 2021, ometteva di corrispondere i successivi canoni dovuti, lasciando insolute le fatture emesse da
[...]
in data 3.5.2021, 1.6.2021 e 1.7.2021 per il pagamento Parte_1
pagina 4 di 7 dei canoni di locazione dovuti dal mese di Giugno al mese di Agosto 2021, per l'importo di complessivi Euro 29.296,47.
Stante quanto sopra, l'attrice si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 8 del contratto di locazione, dichiarando di ritenere risolto di diritto il contratto, con missiva inoltrata via pec alla convenuta in data 29.7.2021.
Tenuto conto del fatto che la parte convenuta non ha provveduto a versare il dovuto, né entro il termine assegnato di dieci giorni dal ricevimento della missiva, né in epoca successiva, il contratto di locazione deve essere dichiarato risolto per inadempimento della parte convenuta, a far data dal 9.8.2021.
Dalla risoluzione del contratto consegue la condanna della parte convenuta, ex art. 9 del contratto di locazione, a restituire tutti i beni mobili alla parte attrice, nonché a versarle l'importo di Euro 29.296,47, dovuto sulla base delle tre fatture insolute sopra citate,
l'importo di Euro 183,00, per il rimborso delle spese di gestione degli insoluti, ed, infine, l'importo di Euro 408.000,00, dovuto a titolo di penale, pari alla somma di tutti i canoni dovuti fino alla scadenza, originariamente pattuita, del contratto di locazione
(importo risultante dalla moltiplicazione del canone mensile di Euro 8.000,00 per nr. 51 canoni – posto che dai nr. 60 cannoni previsti in contratto devono essere dedotti i nr. 9 canoni fatturati). Sugli importi sopra indicati, dovranno essere corrisposti gli interessi legali, dal dovuto al saldo.
Stante la totale soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, secondo la vigente tariffa professionale (D.M.
147/2022).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa o pagina 5 di 7 assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione nr. 20191218018 stipulato in data 23.12.2020 tra e Controparte_2
(ora , ai sensi e Controparte_1 Controparte_5
per gli effetti di cui agli artt. 8, del medesimo contratto di locazione, e 1456 C.C., a far data dal 9.8.2021, e, per l'effetto,
- condanna la parte convenuta a restituire alla parte attrice i seguenti beni mobili:
nr. 85 multifunzione Triumph Adler P4026+ accessori;
nr. 24 stampante Triumph Adler P4020DN + accessori;
nr. 7 stampante Triumph Adler PC3062DN+ accessori;
nr. 6 multifunzione IC TA Bizhub C458+ accessori;
-condanna la parte convenuta a versare alla parte attrice i seguenti importi: Euro 29.296,47, dovuto sulla base delle tre fatture emesse in data 3.5.2021, 1.6.2021 e
1.7.2021 per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal mese di Giugno al mese di
Agosto 2021;
Euro 183,00, per il rimborso delle spese di gestione degli insoluti;
Euro 408.000,00, dovuto a titolo di penale, pari alla somma di tutti i canoni dovuti fino alla scadenza, originariamente pattuita, del contratto di locazione;
oltre agli interessi legali su tali importi, dal dovuto al saldo.
-condanna la parte convenuta refusione delle spese del giudizio in favore dall'attrice, liquidate in € 22.457,00 per compenso professionale e in € 607,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge.
pagina 6 di 7 Milano, così deciso in data 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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