Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
AVV. PADOVANO RAFFAELE -Cod. Fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ 36 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. PADOVANO RAFFAELE, in proprio;
appellante nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
appellato contumace in punto a: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025 e dunque
Per parte appellante: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, condannare Controparte_2
al pagamento in favore dell'odierno appellante dell'importo di € 3862 per compensi (di cui € 3592 per compensi maturati nel procedimento penale n.
3579/21 rgnr Tribunale di Forlì ed euro 270,00 nella procedura di negoziazione assistita) oltre ad anticipazioni per euro 6,80 (doc. 2), rimborso
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. DO AE (di seguito anche “l'appellante”) interponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì RG 326 del 2024, n.
425/2024 pubblicata il 30 aprile 2025, con la quale il Giudice accoglieva in parte la domanda proposta dall'appellante in primo grado e condannava il sig. (di seguito anche “l'appellato”) al pagamento a Controparte_2
favore dell'appellante della somma di euro 1200,00 oltre accessori e interessi legali, oltre che alla refusione delle spese di lite.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe viziata in primo luogo per la violazione dei principi di cui al DM 55 del 2014, avendo il Giudice liquidato inopinatamente ed in modo immotivato i compensi oggetto della pretesa dell'appellante in misura inferiore ai minimi tabellari;
inoltre, il Giudice
avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi relativi alla fase di negoziazione assistita;
concludeva dunque come sopra specificato.
Non si costituiva in giudizio l'appellato. Posta la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta e documentata in atti, l'appellato deve essere dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Costituisce oggetto di contestazione in questa sede unicamente la
2 quantificazione espletata dal Giudice di Pace del credito azionato dall'appellante, relativamente al procedimento penale RGNG 3579 del 2021
avanti il Tribunale di Forlì; si chiede inoltre al Giudice di Appello di prendere posizione in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
Sul procedimento penale, deve necessariamente farsi riferimento alle tabelle elaborate ex DM 55 del 2014, nella versione vigente ratione temporis,
settore penale, Tribunale Monocratico, relativamente al tutte le fasi stante che vi è prova (doc. 1 depositato in primo grado) della assistenza dell'attore nel procedimento penale per tutte le sue fasi;
pur condividendosi la considerazione del Giudice di prime cure circa la limitata complessità e difficoltà del procedimento e dunque l'opportunità di attestare la liquidazione sui minimi tabellari anziché sui medi, si evidenzia che la liquidazione deve avvenire per tutte le fasi e per il minimo tabellare e non al di sotto di esso, con una quantificazione che deve essere compiuta, con riferimento ai compensi, nella somma di euro 1797,00, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge, anziché euro 1200,00 come compiuto dal Giudice
di Pace.
Per quanto concerne la procedura di negoziazione assistita, è documentata la lettera di invito sub doc. 2; appare condivisibile il motivo di appello nella parte in cui l'appellante lamenta il difetto di pronuncia in ordine ai compensi per la negoziazione assistita, che sono dovuti, limitatamente alla fase di invito
(attivazione), scaglione da euro 1101,00 a euro 5200,00, parametri minimi e dunque per l'importo di euro 142,00, oltre accessori come sopra ed oltre euro 6,80 per anticipazioni.
Così, in parziale riforma della sentenza appellata, l'appellato deve essere
3 condannato al pagamento all'appellante, per i titoli oggetto di causa,
dell'importo complessivo di euro 1939,00 (di cui euro 142,00 per compensi per negoziazione assistita ed euro 1797,00 per compensi del procedimento penale) oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed oltre euro 6,80 per anticipazioni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55 del 2014, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 1527 del 2024 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello interposto da DO AE avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì RG 326 del 2024, n. 425/2024
pubblicata il 30 aprile 2025 e pertanto
3) In parziale riforma della citata sentenza, condanna
[...]
al pagamento a AE DO, per i titoli oggetto di CP_1
causa, dell'importo complessivo di euro 1939,00 per compensi (di cui euro 142,00 per compensi per negoziazione assistita ed euro
1797,00 per compensi del procedimento penale) oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed oltre euro 6,80 per anticipazioni;
4 4) Condanna alla refusione a DO AE Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
5) Conferma quanto al resto la sentenza appellata.
Forlì, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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