Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/06/2025, n. 12064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12064 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6492 del 2023, proposto da
“ VE 33 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ ST ” S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione dirigenziale della U.O. Amministrativa – Ufficio S.U.A.P. del Municipio III di Roma Capitale rep. n. CD/432/2023 del 16.2.2023 (prot. n. CD/22496/2023), notificata il 23 febbraio successivo, recante il divieto, con decorrenza dal terzo giorno dalla notifica, della prosecuzione, da parte della società “ VE 33 ” s.r.l. e di chiunque altro la svolga in luogo di essa società, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nell'immobile sito in Roma, viale Gottardo, 12, avviata con SCIA prot. n. CD/2019/29706 del 28.2.2019, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti da tale attività;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e in particolare, ove occorra, delle determinazioni dirigenziali della Direzione Tecnica del medesimo Municipio rep. n. CD/380/2023 del 13.2.2023, rep. n. CD/381/2023 del 13.2.2023 e rep. n. CD/379/2023 del 13.2.2023, tutte notificate a mezzo PEC il 23 febbraio successivo, con le quali sono state irrogate sanzioni amministrative demolitorie e pecuniarie a carico della odierna ricorrente e della società “ ST ” s.r.l., proprietaria dell'immobile a destinazione commerciale di viale Gottardo, 12 in Roma; nonché, sempre ove occorra, della nota dell'Ufficio Ispettorato Edilizio dello stesso Municipio III di Roma Capitale prot. n. CD/17271 del 6.2.2023 e della relazione tecnica di esso ufficio prot. n. CD/136294/2019 del 1.10.2019, atti entrambi conosciuti solo negli estremi, a seguito del richiamo ad essi operato nella determinazione dirigenziale impugnata in via principale e nelle presupposte determinazioni testé richiamate)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di gravame ritualmente proposto, parte ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento, meglio sopra specificato, con cui il Municipio III di Roma Capitale aveva inibito la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla medesima in forza di SCIA del 28 febbraio 2019, in ragione di asserite irregolarità edilizie dell’immobile presso cui l’attività in questione veniva svolta;
- Roma Capitale si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza delle pretese avversarie;
- con dichiarazione depositata agli atti di causa il 9 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente rendeva noto che, medio tempore , risultava presentata agli uffici municipali la SCIA prot. n. CD/2023/112182 del 13 agosto 2023 in forza della quale riprendeva l’attività di somministrazione e che, in ordine a tale titolo, nulla eccepiva l’amministrazione entro i termini di cui agli artt. 19, comma 3 e 21- nonies della legge n. 241/1990 di talché, dovendosi considerare la SCIA da ultimo menzionata ormai consolidata nei propri effetti, essa concludeva per l’improcedibilità del gravame in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del medesimo;
- Roma Capitale, preso atto della dichiarazione presentata da parte ricorrente, si rimetteva al Collegio in ordine alla decisione sulle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa passava quindi in decisione.
Ritenuto che:
- la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ” (cfr., ex pluribus , T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 4068 del 24.2.2025), comporta l’impossibilità per questo Collegio di definire l’affare diversamente dall’adozione di una pronuncia in rito di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- quanto alle spese di lite, infine, l’assenza di statuizioni in merito (e la rinuncia di parte resistente a valutare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di soccombenza virtuale) giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO