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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3759/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Carmine Violante, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Nappo, in virtù di mandato reso su foglio allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 2017/2022, depositata in data 27.04.2022 e non notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata, la quale chiedeva all'adito Giudice di dichiarare la prescrizione del credito ingiunto dall'amministrazione relativo a sanzioni amministrative irrogate per una presunta infrazione al
Codice della strada.
In punto di fatto, l' deduceva che alla Controparte_2
sig.ra era stata notificata, in data 30.10.2021, la cartella Controparte_1
di pagamento n. 07120190113512256000, di euro 1.728,36, con ente creditore la e avente a oggetto sanzioni Controparte_3
amministrative conseguenti a una violazione del C.d.S.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, la sig.ra Controparte_1 aveva eccepito, in primo grado, la omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione del diritto di credito.
Il Giudice di pace di Nola aveva accolto la domanda proposta dall'odierna appellata, poiché aveva considerato maturata l'eccepita prescrizione del credito e, di conseguenza, aveva annullato la cartella di pagamento contestata e condannato l Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
L' impugnava la menzionata Controparte_2
decisione sulla base di tre motivi.
In via pregiudiziale e di rito, l' eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e la conseguente incompetenza per territorio del Giudice di pace di Nola.
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto l'argomentazione del Giudice di prime cure sarebbe essenzialmente basata sulla prescrizione del diritto alla riscossione,
maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella impugnata, ma tale circostanza risulterebbe smentita dagli atti di causa.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata, in quanto il Giudice di pace avrebbe condannato ingiustamente e senza motivare l' al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'atto di citazione in appello, invero, al contrario di quanto asserito dall'appellata, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte in riferimento alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall' in relazione Controparte_2
all'inammissibilità dell'opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c. e alla conseguente incompetenza territoriale del Giudice adito.
L'azione in primo grado è stata correttamente incardinata, ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice del luogo dell'esecuzione.
Nel caso di specie, invero, risulta esperibile l'azione prevista ex art. 615
c.p.c., in quanto sono stati censurati vizi relativi alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella
di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è
venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della
strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019; conf. Cass. civ., sezioni unite
22.09.2017, n. 22080).
Nel caso di specie, parte appellata non ha eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale ma, sulla base di quanto emerge dal tenore dell'atto di citazione in primo grado (prod. appellante, fascicolo di primo grado) la sig.ra aveva adito il Giudice di pace di Nola Controparte_1
per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento, in considerazione della sopravvenuta estinzione del diritto alla riscossione del credito, una volta spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, vanno rigettati, in quanto infondati, il primo e il secondo motivo di appello, sulla base dei quali viene censurata la motivazione del
Giudice di prime cure in ordine all'applicazione della normativa in tema di prescrizione del diritto alla riscossione.
In particolare, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato la normativa in tema di proroga dei termini, approvata durante il periodo pandemico, ai fini del calcolo della prescrizione.
Le censure sollevate da parte appellante, tuttavia, non colgono nel segno,
laddove si analizzi nel dettaglio la disciplina approvata dal legislatore in tempo di pandemia.
Sulla base di quanto stabilito all'articolo 68 del d. l. n. 18/2020, comma
4-bis, alla lettera b), viene sancita una proroga di 24 mesi in riferimento ai termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie, ma tale meccanismo di proroga è applicabile, per espressa previsione legislativa, solo in relazione ai carichi relativi alle entrate affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ovvero dall' 08.03.2020 al 31.08.2021e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Ne deriva che la proroga dei termini prescrizionali non trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto le norme menzionate riguardano solo gli affidamenti e/o i ruoli consegnati al concessionario dopo l'08.03.2020.
Nel caso di specie, i ruoli risultano esecutivi già in data 12.06.2019 (cfr. pagg. 6 e 7 della cartella impugnata – fascicolo di primo grado), per questo motivo la disciplina in tema di proroga dei termini di prescrizione sopra citata non può trovare applicazione.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni di parte appellante, laddove afferma che, sulla base della normativa approvata durante il periodo pandemico, i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 “guadagnerebbero” la proroga al 31 dicembre del 2023.
Sulla base della normativa citata, invero, si fa riferimento, al primo comma, a versamenti in scadenza dall'8.03.2020 al 31.08.2021, dato che non riguarda la fattispecie in esame, poiché non si tratta di versamenti in scadenza nel suddetto periodo ma di prescrizione maturata nel citato arco temporale, relativa a un ruolo reso esecutivo già in data 12.06.2019,
che sfugge, quindi, anche all'applicazione della previsione di cui al riportato comma 4-bis.
Va infine rigettato, in quanto infondato, il terzo motivo di appello, relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in quanto il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, come previsto dall'art. 91 c.p.c. a norma del quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
In applicazione della norma richiamata, l' Controparte_2
, risultata soccombente, è stata correttamente condannata alla
[...]
refusione delle spese di giudizio.
Sul punto, risultano inconferenti, dunque, le censure sollevate da parte appellante in ordine alla diversità delle posizioni tra ente impositore titolare della pretesa creditoria e dell' che si occupa della sola fase CP_5
della riscossione, in quanto quest'ultima è stata parte processuale soccombente e alla stessa andavano imputate le spese del giudizio, sulla base dell'art. 91 c.p.c.
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, la domanda formulata dall'appellante va rigettata, in quanto infondata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3759/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3759/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Carmine Violante, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Nappo, in virtù di mandato reso su foglio allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 2017/2022, depositata in data 27.04.2022 e non notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata, la quale chiedeva all'adito Giudice di dichiarare la prescrizione del credito ingiunto dall'amministrazione relativo a sanzioni amministrative irrogate per una presunta infrazione al
Codice della strada.
In punto di fatto, l' deduceva che alla Controparte_2
sig.ra era stata notificata, in data 30.10.2021, la cartella Controparte_1
di pagamento n. 07120190113512256000, di euro 1.728,36, con ente creditore la e avente a oggetto sanzioni Controparte_3
amministrative conseguenti a una violazione del C.d.S.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, la sig.ra Controparte_1 aveva eccepito, in primo grado, la omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione del diritto di credito.
Il Giudice di pace di Nola aveva accolto la domanda proposta dall'odierna appellata, poiché aveva considerato maturata l'eccepita prescrizione del credito e, di conseguenza, aveva annullato la cartella di pagamento contestata e condannato l Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
L' impugnava la menzionata Controparte_2
decisione sulla base di tre motivi.
In via pregiudiziale e di rito, l' eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e la conseguente incompetenza per territorio del Giudice di pace di Nola.
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto l'argomentazione del Giudice di prime cure sarebbe essenzialmente basata sulla prescrizione del diritto alla riscossione,
maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella impugnata, ma tale circostanza risulterebbe smentita dagli atti di causa.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata, in quanto il Giudice di pace avrebbe condannato ingiustamente e senza motivare l' al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, per violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'atto di citazione in appello, invero, al contrario di quanto asserito dall'appellata, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte in riferimento alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall' in relazione Controparte_2
all'inammissibilità dell'opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c. e alla conseguente incompetenza territoriale del Giudice adito.
L'azione in primo grado è stata correttamente incardinata, ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice del luogo dell'esecuzione.
Nel caso di specie, invero, risulta esperibile l'azione prevista ex art. 615
c.p.c., in quanto sono stati censurati vizi relativi alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito, invero, che: “l'opposizione alla cartella
di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, ex art 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è
venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della
strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. civ., ordinanza n. 6166/2019; conf. Cass. civ., sezioni unite
22.09.2017, n. 22080).
Nel caso di specie, parte appellata non ha eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale ma, sulla base di quanto emerge dal tenore dell'atto di citazione in primo grado (prod. appellante, fascicolo di primo grado) la sig.ra aveva adito il Giudice di pace di Nola Controparte_1
per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento, in considerazione della sopravvenuta estinzione del diritto alla riscossione del credito, una volta spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, vanno rigettati, in quanto infondati, il primo e il secondo motivo di appello, sulla base dei quali viene censurata la motivazione del
Giudice di prime cure in ordine all'applicazione della normativa in tema di prescrizione del diritto alla riscossione.
In particolare, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato la normativa in tema di proroga dei termini, approvata durante il periodo pandemico, ai fini del calcolo della prescrizione.
Le censure sollevate da parte appellante, tuttavia, non colgono nel segno,
laddove si analizzi nel dettaglio la disciplina approvata dal legislatore in tempo di pandemia.
Sulla base di quanto stabilito all'articolo 68 del d. l. n. 18/2020, comma
4-bis, alla lettera b), viene sancita una proroga di 24 mesi in riferimento ai termini di decadenza e prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie, ma tale meccanismo di proroga è applicabile, per espressa previsione legislativa, solo in relazione ai carichi relativi alle entrate affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ovvero dall' 08.03.2020 al 31.08.2021e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Ne deriva che la proroga dei termini prescrizionali non trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto le norme menzionate riguardano solo gli affidamenti e/o i ruoli consegnati al concessionario dopo l'08.03.2020.
Nel caso di specie, i ruoli risultano esecutivi già in data 12.06.2019 (cfr. pagg. 6 e 7 della cartella impugnata – fascicolo di primo grado), per questo motivo la disciplina in tema di proroga dei termini di prescrizione sopra citata non può trovare applicazione.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni di parte appellante, laddove afferma che, sulla base della normativa approvata durante il periodo pandemico, i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 “guadagnerebbero” la proroga al 31 dicembre del 2023.
Sulla base della normativa citata, invero, si fa riferimento, al primo comma, a versamenti in scadenza dall'8.03.2020 al 31.08.2021, dato che non riguarda la fattispecie in esame, poiché non si tratta di versamenti in scadenza nel suddetto periodo ma di prescrizione maturata nel citato arco temporale, relativa a un ruolo reso esecutivo già in data 12.06.2019,
che sfugge, quindi, anche all'applicazione della previsione di cui al riportato comma 4-bis.
Va infine rigettato, in quanto infondato, il terzo motivo di appello, relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in quanto il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, come previsto dall'art. 91 c.p.c. a norma del quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
In applicazione della norma richiamata, l' Controparte_2
, risultata soccombente, è stata correttamente condannata alla
[...]
refusione delle spese di giudizio.
Sul punto, risultano inconferenti, dunque, le censure sollevate da parte appellante in ordine alla diversità delle posizioni tra ente impositore titolare della pretesa creditoria e dell' che si occupa della sola fase CP_5
della riscossione, in quanto quest'ultima è stata parte processuale soccombente e alla stessa andavano imputate le spese del giudizio, sulla base dell'art. 91 c.p.c.
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, la domanda formulata dall'appellante va rigettata, in quanto infondata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3759/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura