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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 335/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuliana Murino, dell'avv. Fabrizio Rodin, dell'avv. Giorgio Rodin e dell'avv. Teodoro Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv.
Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti dell' esponendo:
- di aver maturato il requisito contributivo a seguito della totalizzazione dei contributi accreditati in Romania e il cumulo in gestioni pensionistiche diverse;
- di avere una posizione italiana integralmente accreditata con il sistema contributivo e un periodo estero in Stato dell'Unione Europea totalizzato a decorrere dal 1975;
- di aver cessato la propria attività lavorativa;
CP_
- di aver presentato all' in data 9 ottobre 2019 domanda di pensione di vecchiaia con totalizzazione di contributi esteri (Romania) e contestuale cumulo in gestioni diverse;
CP_
- che con provvedimento del 1° settembre 2020 l' di Cagliari ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “l'importo della pensione calcolato al 01/10/2019 pari a € 305,37 non raggiunge l'importo soglia di 1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale pari a € 687,00 previsto per il pagamento della pensione calcolata con il sistema contributivo per le persone che a tale data non hanno compiuto i 70 anni e 7 mesi. La pensione potrà essere liquidata al compimento dell'età
pagina 1 di 5 tenendo conto dei successivi incrementi per aspettativa di vita”;
- di aver presentato opposizione a tale provvedimento in data 24 dicembre 2020;
- che la presenza di contribuzione estera totalizzata anteriore al 1° gennaio 1996 e l'istanza di
CP_ pensione in totalizzazione comporterebbero il transito di entrambe le posizioni italiane ( e
Cpdel) nel sistema contributivo/misto, rendendo inoperante ogni forma di importo soglia.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto a conseguire la pensione di vecchiaia con cumulo e totalizzazione di contributi italiani e contributi in Stato Estero comunitario (Romania), con decorrenza e in misura di legge, con CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_ L' si è costituito in giudizio, sostenendo la correttezza del rigetto della domanda di pensione poiché “come chiarito dall' con il messaggio n. 1094, del 09/03/2016, l'importo della CP_1
pensione viene calcolato da ciascuno stato in proporzione ai contributi in esso versati. Pertanto, risultando l'odierna ricorrente assicurata in Italia successivamente al 31/12/1995 e non avendo ancora compiuto i 70 anni e 7 mesi d'età, può conseguire il diritto a pensione a condizione che
l'importo della stessa risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'Assegno Sociale, che per l'anno 2019 è pari a € 687,00. Quindi, la domanda di pensione n. 2030831700066 non può essere accolta in quanto l'importo mensile spettante risulta pari a € 305,37” (pagg. 2, 3 della memoria di costituzione).
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Come noto, dal maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009. Solo in casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. Orbene, in base a tale disposto normativo è prevista la possibilità di totalizzare i contributi maturati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria. La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l'interessato ha lavorato. La totalizzazione internazionale, prevista dalla normativa comunitaria e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, è
pagina 2 di 5 ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti comunitari il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione internazionale è un anno (52 settimane), mentre nel caso degli Accordi e Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni.
In particolare poi il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti: 1) raggiungimento del requisito dell'età pensionabile;
2) anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali) accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione;
3) sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).
2.2. Nel caso di specie, non è revocato in dubbio che la ricorrente abbia maturato il requisito dell'età pensionabile e il requisito dell'anzianità complessiva di almeno 20 anni.
È altresì pacifico che la medesima abbia cessato il proprio rapporto di lavoro.
Neppure è in contestazione, e risulta altresì documentalmente dimostrato, che la ricorrente abbia ottenuto l'accredito della contribuzione in Romania per il periodo compreso tra il 1975 e il 2011
(vd. docc. 4, 6, fascicolo della ricorrente). CP_ L'unico motivo di rigetto della domanda di pensione formulata dalla ricorrente, ribadito dall' all'atto della costituzione in giudizio, riposa nel mancato raggiungimento dell'importo soglia: la pensione astrattamente spettante alla ricorrente è inferiore all'importo minimo determinato facendo riferimento al valore dell'assegno sociale (segnatamente, il valore della pensione spettante CP_ alla ricorrente calcolato dall' sarebbe è pari euro 305,37 e non raggiunge l'importo soglia di
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale pari a euro 687,00).
L'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo puro è stato introdotto dall'articolo 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (nota come Riforma Dini).
Tale disposizione prevedeva che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, l'accesso alla pensione di vecchiaia fosse consentito a condizione che l'importo mensile della pensione risultasse non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
Successivamente, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero) ha modificato questo requisito, innalzando l'importo soglia a 1,5 volte l'assegno sociale.
Pertanto, il requisito dell'importo soglia vale solo per chi ha iniziato a versare contributi dopo il
31 dicembre 1995, mentre non si applica a chi rientra nel sistema misto o retributivo.
pagina 3 di 5 Nel caso della ricorrente, come si è detto, è pacifico l'accredito di contributi prima del 1° gennaio
1996, anche se maturati all'estero, in uno Stato dell'Unione Europea.
La totalizzazione dei contributi esteri, ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale di anzianità, è regolata dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (CE) n. 883/2004 che, all'art. 6, stabilisce: “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: - l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, - l'ammissione al beneficio di una legislazione, o - l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”.
L'art. 5 del medesimo Regolamento prevede: “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue: a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale”.
Alla luce di quanto stabilito dal Regolamento n. 883/2004, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali versati in Romania come se fossero stati maturati in
Italia.
In virtù della totalizzazione internazionale, i contributi esteri devono essere considerati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, e ciò comporta che la posizione previdenziale della ricorrente non rientri nel sistema contributivo puro, ma nel sistema misto.
Ne consegue che alla ricorrente non si applica alcun requisito di importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in quanto tale vincolo è previsto esclusivamente per i soggetti rientranti nel sistema contributivo puro, ossia coloro che abbiano iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio
1996.
pagina 4 di 5 Tuttavia, tali contributi non rilevano ai fini del calcolo dell'importo della pensione, che deve essere effettuato solo sulla base dei contributi versati in Italia.
CP_ Conseguentemente, la prestazione deve essere erogata pro quota dall' in rapporto ai solo periodi contributivi italiani, mentre lo Stato estero competente ha già provveduto alla liquidazione della propria quota secondo la propria normativa. CP_ Il diniego opposto dall' basato unicamente sul mancato raggiungimento della soglia minima, deve ritenersi infondato, poiché la normativa comunitaria impone il riconoscimento del diritto attraverso la totalizzazione, pur escludendo l'utilizzo dei contributi esteri nel calcolo diretto dell'importo da parte dell'Ente italiano.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia con totalizzazione di contributi italiani e contributi in Stato estero comunitario (Romania) e con cumulo dei contributi versati in Italia in gestioni diverse, con decorrenza ed in misura di legge.
CP_ Conseguentemente, l' deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi di mora con decorrenza di legge fino al saldo. CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con riferimento alle cause in materia di previdenza di valore indeterminabile.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, che ne hanno dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di al trattamento pensionistico per cui è causa alla data della Parte_1
CP_ domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione scaduti, con gli interessi legali, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Cagliari, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 335/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuliana Murino, dell'avv. Fabrizio Rodin, dell'avv. Giorgio Rodin e dell'avv. Teodoro Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv.
Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1
CP_ confronti dell' esponendo:
- di aver maturato il requisito contributivo a seguito della totalizzazione dei contributi accreditati in Romania e il cumulo in gestioni pensionistiche diverse;
- di avere una posizione italiana integralmente accreditata con il sistema contributivo e un periodo estero in Stato dell'Unione Europea totalizzato a decorrere dal 1975;
- di aver cessato la propria attività lavorativa;
CP_
- di aver presentato all' in data 9 ottobre 2019 domanda di pensione di vecchiaia con totalizzazione di contributi esteri (Romania) e contestuale cumulo in gestioni diverse;
CP_
- che con provvedimento del 1° settembre 2020 l' di Cagliari ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “l'importo della pensione calcolato al 01/10/2019 pari a € 305,37 non raggiunge l'importo soglia di 1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale pari a € 687,00 previsto per il pagamento della pensione calcolata con il sistema contributivo per le persone che a tale data non hanno compiuto i 70 anni e 7 mesi. La pensione potrà essere liquidata al compimento dell'età
pagina 1 di 5 tenendo conto dei successivi incrementi per aspettativa di vita”;
- di aver presentato opposizione a tale provvedimento in data 24 dicembre 2020;
- che la presenza di contribuzione estera totalizzata anteriore al 1° gennaio 1996 e l'istanza di
CP_ pensione in totalizzazione comporterebbero il transito di entrambe le posizioni italiane ( e
Cpdel) nel sistema contributivo/misto, rendendo inoperante ogni forma di importo soglia.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto a conseguire la pensione di vecchiaia con cumulo e totalizzazione di contributi italiani e contributi in Stato Estero comunitario (Romania), con decorrenza e in misura di legge, con CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_ L' si è costituito in giudizio, sostenendo la correttezza del rigetto della domanda di pensione poiché “come chiarito dall' con il messaggio n. 1094, del 09/03/2016, l'importo della CP_1
pensione viene calcolato da ciascuno stato in proporzione ai contributi in esso versati. Pertanto, risultando l'odierna ricorrente assicurata in Italia successivamente al 31/12/1995 e non avendo ancora compiuto i 70 anni e 7 mesi d'età, può conseguire il diritto a pensione a condizione che
l'importo della stessa risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'Assegno Sociale, che per l'anno 2019 è pari a € 687,00. Quindi, la domanda di pensione n. 2030831700066 non può essere accolta in quanto l'importo mensile spettante risulta pari a € 305,37” (pagg. 2, 3 della memoria di costituzione).
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Come noto, dal maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009. Solo in casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. Orbene, in base a tale disposto normativo è prevista la possibilità di totalizzare i contributi maturati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria. La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l'interessato ha lavorato. La totalizzazione internazionale, prevista dalla normativa comunitaria e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, è
pagina 2 di 5 ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti comunitari il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione internazionale è un anno (52 settimane), mentre nel caso degli Accordi e Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni.
In particolare poi il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti: 1) raggiungimento del requisito dell'età pensionabile;
2) anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali) accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione;
3) sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).
2.2. Nel caso di specie, non è revocato in dubbio che la ricorrente abbia maturato il requisito dell'età pensionabile e il requisito dell'anzianità complessiva di almeno 20 anni.
È altresì pacifico che la medesima abbia cessato il proprio rapporto di lavoro.
Neppure è in contestazione, e risulta altresì documentalmente dimostrato, che la ricorrente abbia ottenuto l'accredito della contribuzione in Romania per il periodo compreso tra il 1975 e il 2011
(vd. docc. 4, 6, fascicolo della ricorrente). CP_ L'unico motivo di rigetto della domanda di pensione formulata dalla ricorrente, ribadito dall' all'atto della costituzione in giudizio, riposa nel mancato raggiungimento dell'importo soglia: la pensione astrattamente spettante alla ricorrente è inferiore all'importo minimo determinato facendo riferimento al valore dell'assegno sociale (segnatamente, il valore della pensione spettante CP_ alla ricorrente calcolato dall' sarebbe è pari euro 305,37 e non raggiunge l'importo soglia di
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale pari a euro 687,00).
L'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo puro è stato introdotto dall'articolo 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (nota come Riforma Dini).
Tale disposizione prevedeva che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, l'accesso alla pensione di vecchiaia fosse consentito a condizione che l'importo mensile della pensione risultasse non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
Successivamente, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero) ha modificato questo requisito, innalzando l'importo soglia a 1,5 volte l'assegno sociale.
Pertanto, il requisito dell'importo soglia vale solo per chi ha iniziato a versare contributi dopo il
31 dicembre 1995, mentre non si applica a chi rientra nel sistema misto o retributivo.
pagina 3 di 5 Nel caso della ricorrente, come si è detto, è pacifico l'accredito di contributi prima del 1° gennaio
1996, anche se maturati all'estero, in uno Stato dell'Unione Europea.
La totalizzazione dei contributi esteri, ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale di anzianità, è regolata dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (CE) n. 883/2004 che, all'art. 6, stabilisce: “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: - l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, - l'ammissione al beneficio di una legislazione, o - l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica”.
L'art. 5 del medesimo Regolamento prevede: “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue: a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale”.
Alla luce di quanto stabilito dal Regolamento n. 883/2004, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali versati in Romania come se fossero stati maturati in
Italia.
In virtù della totalizzazione internazionale, i contributi esteri devono essere considerati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, e ciò comporta che la posizione previdenziale della ricorrente non rientri nel sistema contributivo puro, ma nel sistema misto.
Ne consegue che alla ricorrente non si applica alcun requisito di importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in quanto tale vincolo è previsto esclusivamente per i soggetti rientranti nel sistema contributivo puro, ossia coloro che abbiano iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio
1996.
pagina 4 di 5 Tuttavia, tali contributi non rilevano ai fini del calcolo dell'importo della pensione, che deve essere effettuato solo sulla base dei contributi versati in Italia.
CP_ Conseguentemente, la prestazione deve essere erogata pro quota dall' in rapporto ai solo periodi contributivi italiani, mentre lo Stato estero competente ha già provveduto alla liquidazione della propria quota secondo la propria normativa. CP_ Il diniego opposto dall' basato unicamente sul mancato raggiungimento della soglia minima, deve ritenersi infondato, poiché la normativa comunitaria impone il riconoscimento del diritto attraverso la totalizzazione, pur escludendo l'utilizzo dei contributi esteri nel calcolo diretto dell'importo da parte dell'Ente italiano.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia con totalizzazione di contributi italiani e contributi in Stato estero comunitario (Romania) e con cumulo dei contributi versati in Italia in gestioni diverse, con decorrenza ed in misura di legge.
CP_ Conseguentemente, l' deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi di mora con decorrenza di legge fino al saldo. CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con riferimento alle cause in materia di previdenza di valore indeterminabile.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, che ne hanno dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di al trattamento pensionistico per cui è causa alla data della Parte_1
CP_ domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di pensione scaduti, con gli interessi legali, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Cagliari, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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