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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE RA,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 17/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 1770/2025 pendente tra:
ricorrenti: , codice fiscale: , e Parte_1 C.F._1
codice fiscale entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. PRADA HANS,
1 resistenti: , codice fiscale: , e Parte_3 C.F._3
, codice fiscale: , entrambi con l'avv. Parte_4 C.F._4
IR LD
OGGETTO:
Scadenza del contratto di locazione e rilascio dell'immobile.
CONCLUSIONI
per i ricorrenti:
“in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la legittimità del diniego al rinnovo alla prima scadenza del
contratto di locazione dd. 09.03.2022, registrato in Bolzano in data 23.03.2022, Serie
3T, n. 2385, così come intimato dagli odierni ricorrenti ai conduttori Parte_3
e con lettera dd. 20.09.2024;
[...] Parte_4
conseguentemente accertare e dichiarare che il contratto di locazione dd.
09.03.2022, registrato in Bolzano in data 23.03.2022, Serie 3T, n. 2385, è cessato in
data 31.03.2025;
in via principale di merito:
- conseguentemente condannare i medesimi conduttori e Parte_3 Pt_4
a lasciare immediatamente libero da persone e/o cose l'appartamento sito in
[...]
Bolzano, Via Ortles n. 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categ. A/2, classe 2,
2 consistenza 5,5 vani, superficie 82 mq, per le ragioni di cui in narrativa ed a
riconsegnare immediatamente lo stesso immobile libero da persone e cose anche
interposte in vista della già maturata scadenza contrattuale del 31.03.2025.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria … (omissis)”;
per i resistenti:
alla prima udienza dell'08/09/2025 i resistenti hanno dichiarato di non opporsi alle conclusioni rassegnate dalla controparte e di chiedere per il rilascio un termine non inferiore al 31/01/2026, termine sul quale hanno concordato anche i ricorrenti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno adito il Tribunale di Bolzano, esponendo che con contratto del
09/03/2022, registrato a Bolzano il 23/03/2022, Serie 3T, n. 2385, hanno concesso in locazione agli odierni resistenti l'immobile di loro proprietà, adibito a uso abitativo,
sito in Bolzano, Via Ortles 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categoria A/2,
classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie 82 mq, rendita € 667,52 (cfr. contratto di locazione: doc. 1 dei ricorrenti).
2. Il contratto in questione era stato concluso ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.
09/12/1998, n. 431, con durata di tre anni e proroga per due anni, ai sensi del comma
3 5 dell'art. cit., con prima scadenza (triennale) il 31/03/2025. Con lettera del
20/09/2024, consegnata in pari data a mani dei conduttori, i locatori, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi (art. 3, comma 1, L. 09/12/1998, n. 431), hanno comunicato il diniego di rinnovo alla prima scadenza dell'anzidetto contratto,
motivando tale diniego con l'intenzione di destinare l'immobile a uso abitativo proprio (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. cit.) e intimando ai conduttori di lasciare libero il medesimo immobile da persone e cose alla scadenza del
31/03/2025 (cfr. lettera di diniego: doc. 2 dei ricorrenti).
3. Nonostante la lettera citata e un'apposita diffida inviata dall'avv. PRADA HANS
(doc. 3 dei ricorrenti), i conduttori non hanno rilasciato l'immobile locato alla data di scadenza del 31/03/202, per cui i ricorrenti si sono visti costretti ad adire il Tribunale
proponendo le conclusioni sopra riportate.
4. Alla prima udienza, tenutasi l'08/09/2025, i resistenti non si erano opposti alle conclusioni rassegnate dalla controparte e hanno chiesto un termine per il rilascio non inferiore al 31/01/2026, termine sul quale hanno concordato anche i ricorrenti (cfr.
verbale d'udienza dell'08/09/2025).
5. Ne segue che si verte in un procedimento con conclusioni congiunte che devono essere accolte nella sentenza. Va, pertanto, dichiarata la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione in questione, che risulta cessato in data 31/03/2025. Tenuto conto dell'accordo raggiunto in udienza tra le
4 parti, si condannano i resistenti a riconsegnare l'immobile locato, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 31/01/2026.
6. Poiché le parti si sono conciliate in udienza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1770/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata, così
provvede:
1. accerta e dichiara la legittimità del diniego dei ricorrenti
[...]
e al rinnovo alla prima scadenza del Parte_1 Parte_2
contratto di locazione, concluso con i resistenti e Parte_3 Pt_4
il 09/03/2022, e registrato in Bolzano in data 23/03/2022, Serie 3T, n.
[...]
2385, che, perciò, è cessato in data 31.03.2025;
2. condanna i resistenti e a Parte_3 Parte_4
consegnare l'appartamento locato con il contratto sopra indicato, sito in Bolzano, Via
Ortles 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categoria A/2, classe 2, consistenza
5,5 vani, superficie 82 mq, libero da persone e cose, ai ricorrenti
[...]
e entro e non oltre la data del Parte_1 Parte_2
31/01/2026;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
5 Così deciso in Bolzano (BZ), il 18/10/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 17/10/2025.
Il Giudice
TE RA
(firma digitale)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE RA,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 17/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 1770/2025 pendente tra:
ricorrenti: , codice fiscale: , e Parte_1 C.F._1
codice fiscale entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. PRADA HANS,
1 resistenti: , codice fiscale: , e Parte_3 C.F._3
, codice fiscale: , entrambi con l'avv. Parte_4 C.F._4
IR LD
OGGETTO:
Scadenza del contratto di locazione e rilascio dell'immobile.
CONCLUSIONI
per i ricorrenti:
“in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la legittimità del diniego al rinnovo alla prima scadenza del
contratto di locazione dd. 09.03.2022, registrato in Bolzano in data 23.03.2022, Serie
3T, n. 2385, così come intimato dagli odierni ricorrenti ai conduttori Parte_3
e con lettera dd. 20.09.2024;
[...] Parte_4
conseguentemente accertare e dichiarare che il contratto di locazione dd.
09.03.2022, registrato in Bolzano in data 23.03.2022, Serie 3T, n. 2385, è cessato in
data 31.03.2025;
in via principale di merito:
- conseguentemente condannare i medesimi conduttori e Parte_3 Pt_4
a lasciare immediatamente libero da persone e/o cose l'appartamento sito in
[...]
Bolzano, Via Ortles n. 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categ. A/2, classe 2,
2 consistenza 5,5 vani, superficie 82 mq, per le ragioni di cui in narrativa ed a
riconsegnare immediatamente lo stesso immobile libero da persone e cose anche
interposte in vista della già maturata scadenza contrattuale del 31.03.2025.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria … (omissis)”;
per i resistenti:
alla prima udienza dell'08/09/2025 i resistenti hanno dichiarato di non opporsi alle conclusioni rassegnate dalla controparte e di chiedere per il rilascio un termine non inferiore al 31/01/2026, termine sul quale hanno concordato anche i ricorrenti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno adito il Tribunale di Bolzano, esponendo che con contratto del
09/03/2022, registrato a Bolzano il 23/03/2022, Serie 3T, n. 2385, hanno concesso in locazione agli odierni resistenti l'immobile di loro proprietà, adibito a uso abitativo,
sito in Bolzano, Via Ortles 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categoria A/2,
classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie 82 mq, rendita € 667,52 (cfr. contratto di locazione: doc. 1 dei ricorrenti).
2. Il contratto in questione era stato concluso ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.
09/12/1998, n. 431, con durata di tre anni e proroga per due anni, ai sensi del comma
3 5 dell'art. cit., con prima scadenza (triennale) il 31/03/2025. Con lettera del
20/09/2024, consegnata in pari data a mani dei conduttori, i locatori, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi (art. 3, comma 1, L. 09/12/1998, n. 431), hanno comunicato il diniego di rinnovo alla prima scadenza dell'anzidetto contratto,
motivando tale diniego con l'intenzione di destinare l'immobile a uso abitativo proprio (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. cit.) e intimando ai conduttori di lasciare libero il medesimo immobile da persone e cose alla scadenza del
31/03/2025 (cfr. lettera di diniego: doc. 2 dei ricorrenti).
3. Nonostante la lettera citata e un'apposita diffida inviata dall'avv. PRADA HANS
(doc. 3 dei ricorrenti), i conduttori non hanno rilasciato l'immobile locato alla data di scadenza del 31/03/202, per cui i ricorrenti si sono visti costretti ad adire il Tribunale
proponendo le conclusioni sopra riportate.
4. Alla prima udienza, tenutasi l'08/09/2025, i resistenti non si erano opposti alle conclusioni rassegnate dalla controparte e hanno chiesto un termine per il rilascio non inferiore al 31/01/2026, termine sul quale hanno concordato anche i ricorrenti (cfr.
verbale d'udienza dell'08/09/2025).
5. Ne segue che si verte in un procedimento con conclusioni congiunte che devono essere accolte nella sentenza. Va, pertanto, dichiarata la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione in questione, che risulta cessato in data 31/03/2025. Tenuto conto dell'accordo raggiunto in udienza tra le
4 parti, si condannano i resistenti a riconsegnare l'immobile locato, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 31/01/2026.
6. Poiché le parti si sono conciliate in udienza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1770/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata, così
provvede:
1. accerta e dichiara la legittimità del diniego dei ricorrenti
[...]
e al rinnovo alla prima scadenza del Parte_1 Parte_2
contratto di locazione, concluso con i resistenti e Parte_3 Pt_4
il 09/03/2022, e registrato in Bolzano in data 23/03/2022, Serie 3T, n.
[...]
2385, che, perciò, è cessato in data 31.03.2025;
2. condanna i resistenti e a Parte_3 Parte_4
consegnare l'appartamento locato con il contratto sopra indicato, sito in Bolzano, Via
Ortles 37, p.ed. 3774, sub 16, Foglio 34, p.m. 16, categoria A/2, classe 2, consistenza
5,5 vani, superficie 82 mq, libero da persone e cose, ai ricorrenti
[...]
e entro e non oltre la data del Parte_1 Parte_2
31/01/2026;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
5 Così deciso in Bolzano (BZ), il 18/10/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 17/10/2025.
Il Giudice
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