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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11982 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 22052/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 22052/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 18 dicembre 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 22052 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Antonio Todisco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via
IN RO n. 3, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv.to Annunziata Tomolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso
Umberto I n. 228, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5146 del 29.06.2021 il Tribunale di Napoli ingiungeva a Pt_1
, titolare della omonima ditta individuale, di pagare in favore di a somma di
[...] CP_1 euro 15.757,80, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di penali contrattuali addebitate sulla base del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature stipulato tra le parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, contestando l'inidoneità probatoria delle fatture poste alla base del ricorso monitorio poiché:
(i) le singole voci indicate nelle predette fatture non rispondevano al vero ed a quanto effettivamente consegnato;
(ii) difatti, l'opposta aveva consegnato caffè di qualità diversa da quella contrattualmente stabilita, adducendo la motivazione della scarsa produzione del tipo pattuito;
(iii) in ogni caso, le fatture non erano idonee a comprovare il credito, in quanto atti predisposti unilateralmente dalla parte che intendeva avvalersene.
In forza di tali fatti parte opponente concludeva chiedendo al Tribunale di : “ accogliere la presente opposizione e per lo effetto dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 5146/2021 in quanto infondato ed illegittimo e destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alle spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva resistendo all'avversa opposizione e deducendo che: CP_1
1. a differenza di quanto contestato dall'opponente, il credito oggetto del decreto opposto traeva origine non da forniture di merci impagate, bensì da penali contrattuali addebitate a causa dell' inadempimento contrattuale dell'opponente;
2. infatti, con la sottoscrizione del contratto di somministrazione e di comodato d'uso di attrezzature del 01/02/19, l'opponente si era impegnato a provvedere all'acquisto di caffè per n. 60 mesi con un quantitativo complessivo di prodotto da acquistare pari a CP_1
3600 kg (60 kg x 60 mesi);
3. a fronte dell'impegno assunto, provvedeva a versare alla ditta a titolo di CP_1 Pt_1 anticipazione dell'attività promozionale, l'importo di euro 10.020,00, oltre iva;
4. tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l'opponente sin da subito si era mostrata inadempiente, non ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito e, dunque, non sponsorizzando il prodotto CP_1
5. pertanto, l'opposta si era vista costretta ad inviare lettera di risoluzione del contratto (in conformità all'art. 18 del contratto somministrazione) nonché ad addebitare all'opponente le penali previste dall'art. 19 del detto contratto;
6. più precisamente, in virtù di tale pattuizione contrattuale, all'opponente era stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 7.741,80, a titolo di penale per mancata fornitura, e di euro 8.016,00, per mancata sponsorizzazione (quest'ultima, a parziale restituzione della somma versatale dalla proprio quale anticipazione dell'attività promozionale CP_1 definita dall'art. 9 del contratto);
7. invero, dall'esame delle fatture relative all'intero rapporto, intercorso tra le parti, era emerso chiaramente il quantitativo di caffè ordinato ed il prezzo di caffè applicato, che era stato quello previsto dal listino di mercato vigente.
Pertanto, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, e, in via subordinata, di condannare parte opponete al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo a titolo di penale e/o risarcimento del danno, o, in via ancora più gradata, di condannare l'opponente, anche ai sensi dell'art 2041 c.c., a restituire la somma dalla stessa incassata di euro
10020,00 oltre IVA
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto venivano quindi anche concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dal
28.02.2022. Scaduti tali termini la causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 19.09.2022) veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 dicembre 2025. Nelle more, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa perveniva a questo Giudice, a far data dal 16/04/2025 e, quindi, veniva successivamente decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data odierna.
Il Tribunale osserva.
Non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas, la circostanza che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di caffè nonché il comodato d'uso gratuito, in favore dell'opponente, di talune attrezzature, specificatamente individuate e descritte nell'allegato A) del suddetto contratto.
In merito al contenuto di tale accordo, vengono in rilievo, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, le seguenti pattuizioni: (i) l'art. 2, in forza del quale la ditta del sig si Pt_1 impegnava ad acquistare da per la durata di 60 mesi, un quantitativo minimo di CP_1 prodotto ( CA ) non inferiore a 60kg per ciascun mese;
(ii) l'art. 9, secondo cui, da un lato l'opponente si impegnava a porre in essere una attività promozionale e di sponsorizzazione del prodotto a fronte del pagamento da parte dell'opposta, quale corrispettivo e a titolo di anticipazione della suddetta attività promozionale, della somma di euro 10.020,00; (iii) l'art. 19, in forza del quale le parti prevedevano che nel caso di cessazione anticipata del contratto per inadempimento del o per qualsiasi altra causa a questi imputabile, l'applicazione di due penali, di cui l'una per Pt_1 il caso di mancata fornitura, pari al 15% del valore complessivo della fornitura residuale, e l'altra, di importo pari ad euro 167,00 per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione di cui al citato art. 9.
Orbene, la pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta, e la relativa controversia, trae origine proprio dall'applicazione di tale ultima pattuizione contrattuale, avendo CP_1 addebitato al le due penali suddette (rispettivamente dell'importo di di euro 7.741,80, per Pt_1 la mancata fornitura, e di euro 8.016,00, per la mancata sponsorizzazione), in ragione dell'inadempimento di quest'ultimo rispetto all'obbligazione di acquisto del quantitativo di caffè mensile pattuito e sponsorizzazione del prodotto CP_1
Come è noto, la clausola penale, prevista ai sensi dell'art. 1382 c.c., si sostanzia in una pattuizione accessoria ad obbligazione di fonte negoziale principale assolvente una pluralità di funzioni. Attraverso la stessa, infatti, si intende da un lato rafforzare il vincolo contrattuale, compulsando all'adempimento, d'altra parte a liquidare in modo preventivo e forfettario l'entità del danno (salvo la previsione della risarcibilità del danno ulteriore) esonerando, così, la parte non inadempiente dalla prova del danno subito a seguito dell'inadempimento.
L'operatività della clausola, e dunque il venire in essere del diritto al risarcimento del danno previamente determinato nel suo ammontare, postula la sussistenza di un grave inadempimento che giustifichi, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto, il quale richiede una sopravvenuta disfunzione del sinallagma ascrivibile ad una delle parti secondo le regole della responsabilità contrattuale delineate dall'art. 1218 c.c e ss.
Nella specie, la mancata realizzazione dell'interesse creditorio sotteso al rapporto obbligatorio è imputabile al debitore nella misura in cui lo stesso non ha fornito la prova del fattore che ha determinato l'impossibilità della prestazione per causa allo stesso non sia imputabile.
Ed infatti, nella specie parte opponente nell'atto di citazione, non contestando validità ed efficacia del contratto sottoscritto tra le parti e nemmeno il tenore delle relative pattuizioni si è limitata a formulare una contestazione generica del valore probatorio delle fatture e non ha in nulla contestato il mancato acquisto del quantitativo di caffè pattuito.
A sostegno di tale inadempimento ha sostenuto che l'opposta avrebbe fornito una qualità di caffè differente da quella pattuita.
In disparte la considerazione circa la genericità di tale contestazione ( non avendo l'opponente nemmeno indicato la tipologia della diversa qualità di caffè che assume di aver ricevuto e essa fosse o meno di pregio inferiore, tale da giustificare l'assunta gravità dell'inadempimento) osserva il Tribunale che l'esame del contratto, sottoscritto dalle parti, lascia emergere che CP_1 si impegnava a fornire la seguente tipologia di caffè: LI taste kg 1 o prodotto Controparte_2 equivalente ( v. lett b delle premesse del contratto di cui trattasi).
Dalla lettura delle fatture, allegate al ricorso monitorio, rispetto alle quali non vi è contestazione circa la consegna dei prodotti ivi indicati, emerge che l'opposta forniva all'opponente per lo più appunto tale tipologia di caffè ( KI LI) ed in taluni casi altra tipologia ( KI
Elite).
Posto allora che nulla ha comprovato l'opponente circa la non equivalenza della diversa miscela di caffè, in taluni casi consegnata, rispetto a quella pattuita nemmeno può ritenersi CP_1 inadempiente delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso, tale inadempimento ( lungi dall'integrare un aliud pro alio) andrebbe senz'altro considerato di minore gravità rispetto a quello contestato da all'opponente, posto CP_1 che ciò che è stata consegnata è solo una differente miscela di caffè rispetto alla quale non sono stati forniti elementi da cui desumere la non equivalenza rispetto a quella pattuita.
Invero, in corso di rapporto nemmeno risulta che l'opponente abbia mai comunicato lamentele rispetto al prodotto ricevuto ( nelle sporadiche ipotesi in cui questo differiva per miscela da quello pattuito), sicché deve anche da tale condotta desumersi la poca importanza dell'inadempimento contestato dal Pt_1
Anche i capitoli di prova articolati sul punto dall'opponente sono stati condivisibilmente ritenuti inammissibili ( v. ordinanza del 19.09.2022), in quanto del tutto generici ed irrilevanti. Per vero chiedere ai testi se fosse vero o meno che il caffè ordinato dal sig. era di scarsa qualità e/o che Pt_1 il caffè consegnato era difforme da quello contrattualmente pattuito, non avrebbe consentito di sapere se il caffe consegnato ( e non quello ordinato) fosse di scarsa qualità.
Pertanto, di certo il rifiuto dell'opponente di adempiere all'obbligazione di acquisto dei quantitativi di caffè pattuiti non può ritenersi giustificato.
Alla luce delle osservazioni che precedono deve pertanto ritenersi comprovato l'inadempimento contrattuale che giustifica l'applicazione delle penali contrattuali.
Del tutto tardive sono le allegazioni dell'opponente e la richiesta di tale parte di procedere alla riduzione delle penali contrattuali, in quanto non formulate nei termini cui all'art 183, comma
6 n. 1 c.p.c., avendo parte opponente provveduto al deposito della sola seconda memoria indicata da tale articolo. Ad ogni modo, non ignorando questo giudice il possibile rilievo anche ex officio della manifesta iniquità della penale, si osserva che l'applicazione delle penali appare conforme al dettato contrattuale e non iniqua.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente, infatti, che la condotta posta in essere da parte opponente integri grave inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, idoneo a giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale e l'applicazione delle penali pattuite.
Infatti, a fronte di un complessivo assetto di interessi, in forza del quale il si Pt_1 impegnava a rifornirsi di un quantitativo minimo mensile di 60 kg di caffè KI per la durata di
60 mesi per un totale di 3600 kg, quest'ultima provvedeva ad ordinare esclusivamente 564 kg di caffè (come da fatture di fornitura allegate al fascicolo monitorio) con una differenza di 3036 kg non consumati.
Pertanto, l'addebito a titolo di penale di € 7.741,80 per mancata fornitura appare conforme con la previsione di cui all'art. 19 del contratto di somministrazione rappresentando il 15 % del valore complessivo della fornitura residuale.
Medesimo discorso è valido in relazione all'ulteriore richiesta, a titolo di penale, di €
8.016,00 per il mancato espletamento di attività promozionale del prodotto KI nei termini contrattualmente convenuti.
In primo luogo, come documentalmente provato e in ogni caso mai contestato dall'opponente, si tratta di attività anticipatamente già pagata dalla per una somma di euro CP_1
10.020,00, così come disposto dall'art. 9 del contratto. È, dunque, chiaro che in mancanza della prestazione pattuita e già pagata, la società opponente dovrà provvedere a restituire tale somma per tutti i mesi in cui non ha adempiuto all'attività di promozione e sponsorizzazione del prodotto
CP_1
La quantificazione del relativo credito risarcitorio appare corretta in quanto, a fronte dei 60 mesi previsti di svolgimento di attività di sponsorizzazione, la stessa si è protratta per soli 12 mesi con un residuo di 48 (167€ x 48 = € 8.016,00).
In ogni caso, alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente in ordine al calcolo operato da ai fini della quantificazione delle somme richieste a tale titolo. CP_1
Ancora, in relazione alla domanda esperita in subordine da parte opponente volta ad ottenere l'intervento equitativo del giudice attesa l'asserita eccessiva onerosità e sproporzione della penale, è opportuno chiarire che il potere di intervento del giudice ex art. 1384 c.c. si sostanzia in uno strumento di carattere generale che si pone in armonia con l'autonomia negoziale;
pertanto, un eventuale intervento correttivo postula una valutazione comparativa del complessivo regolamento negoziale predisposto e dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento, essendo la pronuncia costitutiva de qua volta a colmare una disfunzione del sinallagma e a ricondurre l'autonomia delle parti nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela.
Ciò detto, nella vertenza in esame, la liquidazione preventiva e forfettaria della pretesa risarcitoria non appare eccessivamente onerosa ma coerente con la natura e l'entità del contratto, tenuto altresì conto della somma corrisposta dall'opposta a titolo di anticipazione per l'attività di sponsorizzazione.
Si rammenta, inoltre, sul punto, che ove la sproporzione non emerge ictu oculi, grava sulla parte inadempiente l'onere di allegare in maniera esplicativa le ragioni della dedotta onerosità, nonché di fornire deduzioni probatorie in ordine all'assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione (Cass, sez II, 4 marzo 2020, n. 2478).
Dunque, in assenza di qualsivoglia tempestiva allegazione in merito a tali elementi, non si rinvengono elementi utili ai fini della riduzione della penale applicata.
L'opposizione è, pertanto, infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 18/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 22052/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 22052/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 18 dicembre 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 22052 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Antonio Todisco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via
IN RO n. 3, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv.to Annunziata Tomolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso
Umberto I n. 228, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5146 del 29.06.2021 il Tribunale di Napoli ingiungeva a Pt_1
, titolare della omonima ditta individuale, di pagare in favore di a somma di
[...] CP_1 euro 15.757,80, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di penali contrattuali addebitate sulla base del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature stipulato tra le parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, contestando l'inidoneità probatoria delle fatture poste alla base del ricorso monitorio poiché:
(i) le singole voci indicate nelle predette fatture non rispondevano al vero ed a quanto effettivamente consegnato;
(ii) difatti, l'opposta aveva consegnato caffè di qualità diversa da quella contrattualmente stabilita, adducendo la motivazione della scarsa produzione del tipo pattuito;
(iii) in ogni caso, le fatture non erano idonee a comprovare il credito, in quanto atti predisposti unilateralmente dalla parte che intendeva avvalersene.
In forza di tali fatti parte opponente concludeva chiedendo al Tribunale di : “ accogliere la presente opposizione e per lo effetto dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 5146/2021 in quanto infondato ed illegittimo e destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alle spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva resistendo all'avversa opposizione e deducendo che: CP_1
1. a differenza di quanto contestato dall'opponente, il credito oggetto del decreto opposto traeva origine non da forniture di merci impagate, bensì da penali contrattuali addebitate a causa dell' inadempimento contrattuale dell'opponente;
2. infatti, con la sottoscrizione del contratto di somministrazione e di comodato d'uso di attrezzature del 01/02/19, l'opponente si era impegnato a provvedere all'acquisto di caffè per n. 60 mesi con un quantitativo complessivo di prodotto da acquistare pari a CP_1
3600 kg (60 kg x 60 mesi);
3. a fronte dell'impegno assunto, provvedeva a versare alla ditta a titolo di CP_1 Pt_1 anticipazione dell'attività promozionale, l'importo di euro 10.020,00, oltre iva;
4. tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l'opponente sin da subito si era mostrata inadempiente, non ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito e, dunque, non sponsorizzando il prodotto CP_1
5. pertanto, l'opposta si era vista costretta ad inviare lettera di risoluzione del contratto (in conformità all'art. 18 del contratto somministrazione) nonché ad addebitare all'opponente le penali previste dall'art. 19 del detto contratto;
6. più precisamente, in virtù di tale pattuizione contrattuale, all'opponente era stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 7.741,80, a titolo di penale per mancata fornitura, e di euro 8.016,00, per mancata sponsorizzazione (quest'ultima, a parziale restituzione della somma versatale dalla proprio quale anticipazione dell'attività promozionale CP_1 definita dall'art. 9 del contratto);
7. invero, dall'esame delle fatture relative all'intero rapporto, intercorso tra le parti, era emerso chiaramente il quantitativo di caffè ordinato ed il prezzo di caffè applicato, che era stato quello previsto dal listino di mercato vigente.
Pertanto, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, e, in via subordinata, di condannare parte opponete al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo a titolo di penale e/o risarcimento del danno, o, in via ancora più gradata, di condannare l'opponente, anche ai sensi dell'art 2041 c.c., a restituire la somma dalla stessa incassata di euro
10020,00 oltre IVA
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto venivano quindi anche concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dal
28.02.2022. Scaduti tali termini la causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 19.09.2022) veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 dicembre 2025. Nelle more, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa perveniva a questo Giudice, a far data dal 16/04/2025 e, quindi, veniva successivamente decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data odierna.
Il Tribunale osserva.
Non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas, la circostanza che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di caffè nonché il comodato d'uso gratuito, in favore dell'opponente, di talune attrezzature, specificatamente individuate e descritte nell'allegato A) del suddetto contratto.
In merito al contenuto di tale accordo, vengono in rilievo, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, le seguenti pattuizioni: (i) l'art. 2, in forza del quale la ditta del sig si Pt_1 impegnava ad acquistare da per la durata di 60 mesi, un quantitativo minimo di CP_1 prodotto ( CA ) non inferiore a 60kg per ciascun mese;
(ii) l'art. 9, secondo cui, da un lato l'opponente si impegnava a porre in essere una attività promozionale e di sponsorizzazione del prodotto a fronte del pagamento da parte dell'opposta, quale corrispettivo e a titolo di anticipazione della suddetta attività promozionale, della somma di euro 10.020,00; (iii) l'art. 19, in forza del quale le parti prevedevano che nel caso di cessazione anticipata del contratto per inadempimento del o per qualsiasi altra causa a questi imputabile, l'applicazione di due penali, di cui l'una per Pt_1 il caso di mancata fornitura, pari al 15% del valore complessivo della fornitura residuale, e l'altra, di importo pari ad euro 167,00 per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione di cui al citato art. 9.
Orbene, la pretesa creditoria fatta valere dall'odierna opposta, e la relativa controversia, trae origine proprio dall'applicazione di tale ultima pattuizione contrattuale, avendo CP_1 addebitato al le due penali suddette (rispettivamente dell'importo di di euro 7.741,80, per Pt_1 la mancata fornitura, e di euro 8.016,00, per la mancata sponsorizzazione), in ragione dell'inadempimento di quest'ultimo rispetto all'obbligazione di acquisto del quantitativo di caffè mensile pattuito e sponsorizzazione del prodotto CP_1
Come è noto, la clausola penale, prevista ai sensi dell'art. 1382 c.c., si sostanzia in una pattuizione accessoria ad obbligazione di fonte negoziale principale assolvente una pluralità di funzioni. Attraverso la stessa, infatti, si intende da un lato rafforzare il vincolo contrattuale, compulsando all'adempimento, d'altra parte a liquidare in modo preventivo e forfettario l'entità del danno (salvo la previsione della risarcibilità del danno ulteriore) esonerando, così, la parte non inadempiente dalla prova del danno subito a seguito dell'inadempimento.
L'operatività della clausola, e dunque il venire in essere del diritto al risarcimento del danno previamente determinato nel suo ammontare, postula la sussistenza di un grave inadempimento che giustifichi, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto, il quale richiede una sopravvenuta disfunzione del sinallagma ascrivibile ad una delle parti secondo le regole della responsabilità contrattuale delineate dall'art. 1218 c.c e ss.
Nella specie, la mancata realizzazione dell'interesse creditorio sotteso al rapporto obbligatorio è imputabile al debitore nella misura in cui lo stesso non ha fornito la prova del fattore che ha determinato l'impossibilità della prestazione per causa allo stesso non sia imputabile.
Ed infatti, nella specie parte opponente nell'atto di citazione, non contestando validità ed efficacia del contratto sottoscritto tra le parti e nemmeno il tenore delle relative pattuizioni si è limitata a formulare una contestazione generica del valore probatorio delle fatture e non ha in nulla contestato il mancato acquisto del quantitativo di caffè pattuito.
A sostegno di tale inadempimento ha sostenuto che l'opposta avrebbe fornito una qualità di caffè differente da quella pattuita.
In disparte la considerazione circa la genericità di tale contestazione ( non avendo l'opponente nemmeno indicato la tipologia della diversa qualità di caffè che assume di aver ricevuto e essa fosse o meno di pregio inferiore, tale da giustificare l'assunta gravità dell'inadempimento) osserva il Tribunale che l'esame del contratto, sottoscritto dalle parti, lascia emergere che CP_1 si impegnava a fornire la seguente tipologia di caffè: LI taste kg 1 o prodotto Controparte_2 equivalente ( v. lett b delle premesse del contratto di cui trattasi).
Dalla lettura delle fatture, allegate al ricorso monitorio, rispetto alle quali non vi è contestazione circa la consegna dei prodotti ivi indicati, emerge che l'opposta forniva all'opponente per lo più appunto tale tipologia di caffè ( KI LI) ed in taluni casi altra tipologia ( KI
Elite).
Posto allora che nulla ha comprovato l'opponente circa la non equivalenza della diversa miscela di caffè, in taluni casi consegnata, rispetto a quella pattuita nemmeno può ritenersi CP_1 inadempiente delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso, tale inadempimento ( lungi dall'integrare un aliud pro alio) andrebbe senz'altro considerato di minore gravità rispetto a quello contestato da all'opponente, posto CP_1 che ciò che è stata consegnata è solo una differente miscela di caffè rispetto alla quale non sono stati forniti elementi da cui desumere la non equivalenza rispetto a quella pattuita.
Invero, in corso di rapporto nemmeno risulta che l'opponente abbia mai comunicato lamentele rispetto al prodotto ricevuto ( nelle sporadiche ipotesi in cui questo differiva per miscela da quello pattuito), sicché deve anche da tale condotta desumersi la poca importanza dell'inadempimento contestato dal Pt_1
Anche i capitoli di prova articolati sul punto dall'opponente sono stati condivisibilmente ritenuti inammissibili ( v. ordinanza del 19.09.2022), in quanto del tutto generici ed irrilevanti. Per vero chiedere ai testi se fosse vero o meno che il caffè ordinato dal sig. era di scarsa qualità e/o che Pt_1 il caffè consegnato era difforme da quello contrattualmente pattuito, non avrebbe consentito di sapere se il caffe consegnato ( e non quello ordinato) fosse di scarsa qualità.
Pertanto, di certo il rifiuto dell'opponente di adempiere all'obbligazione di acquisto dei quantitativi di caffè pattuiti non può ritenersi giustificato.
Alla luce delle osservazioni che precedono deve pertanto ritenersi comprovato l'inadempimento contrattuale che giustifica l'applicazione delle penali contrattuali.
Del tutto tardive sono le allegazioni dell'opponente e la richiesta di tale parte di procedere alla riduzione delle penali contrattuali, in quanto non formulate nei termini cui all'art 183, comma
6 n. 1 c.p.c., avendo parte opponente provveduto al deposito della sola seconda memoria indicata da tale articolo. Ad ogni modo, non ignorando questo giudice il possibile rilievo anche ex officio della manifesta iniquità della penale, si osserva che l'applicazione delle penali appare conforme al dettato contrattuale e non iniqua.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente, infatti, che la condotta posta in essere da parte opponente integri grave inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, idoneo a giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale e l'applicazione delle penali pattuite.
Infatti, a fronte di un complessivo assetto di interessi, in forza del quale il si Pt_1 impegnava a rifornirsi di un quantitativo minimo mensile di 60 kg di caffè KI per la durata di
60 mesi per un totale di 3600 kg, quest'ultima provvedeva ad ordinare esclusivamente 564 kg di caffè (come da fatture di fornitura allegate al fascicolo monitorio) con una differenza di 3036 kg non consumati.
Pertanto, l'addebito a titolo di penale di € 7.741,80 per mancata fornitura appare conforme con la previsione di cui all'art. 19 del contratto di somministrazione rappresentando il 15 % del valore complessivo della fornitura residuale.
Medesimo discorso è valido in relazione all'ulteriore richiesta, a titolo di penale, di €
8.016,00 per il mancato espletamento di attività promozionale del prodotto KI nei termini contrattualmente convenuti.
In primo luogo, come documentalmente provato e in ogni caso mai contestato dall'opponente, si tratta di attività anticipatamente già pagata dalla per una somma di euro CP_1
10.020,00, così come disposto dall'art. 9 del contratto. È, dunque, chiaro che in mancanza della prestazione pattuita e già pagata, la società opponente dovrà provvedere a restituire tale somma per tutti i mesi in cui non ha adempiuto all'attività di promozione e sponsorizzazione del prodotto
CP_1
La quantificazione del relativo credito risarcitorio appare corretta in quanto, a fronte dei 60 mesi previsti di svolgimento di attività di sponsorizzazione, la stessa si è protratta per soli 12 mesi con un residuo di 48 (167€ x 48 = € 8.016,00).
In ogni caso, alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente in ordine al calcolo operato da ai fini della quantificazione delle somme richieste a tale titolo. CP_1
Ancora, in relazione alla domanda esperita in subordine da parte opponente volta ad ottenere l'intervento equitativo del giudice attesa l'asserita eccessiva onerosità e sproporzione della penale, è opportuno chiarire che il potere di intervento del giudice ex art. 1384 c.c. si sostanzia in uno strumento di carattere generale che si pone in armonia con l'autonomia negoziale;
pertanto, un eventuale intervento correttivo postula una valutazione comparativa del complessivo regolamento negoziale predisposto e dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento, essendo la pronuncia costitutiva de qua volta a colmare una disfunzione del sinallagma e a ricondurre l'autonomia delle parti nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela.
Ciò detto, nella vertenza in esame, la liquidazione preventiva e forfettaria della pretesa risarcitoria non appare eccessivamente onerosa ma coerente con la natura e l'entità del contratto, tenuto altresì conto della somma corrisposta dall'opposta a titolo di anticipazione per l'attività di sponsorizzazione.
Si rammenta, inoltre, sul punto, che ove la sproporzione non emerge ictu oculi, grava sulla parte inadempiente l'onere di allegare in maniera esplicativa le ragioni della dedotta onerosità, nonché di fornire deduzioni probatorie in ordine all'assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione (Cass, sez II, 4 marzo 2020, n. 2478).
Dunque, in assenza di qualsivoglia tempestiva allegazione in merito a tali elementi, non si rinvengono elementi utili ai fini della riduzione della penale applicata.
L'opposizione è, pertanto, infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero