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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/06/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 18.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5947/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Siracusano
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Alì
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Conti e Simona
Della Cava
e nei confronti di
, litisconsorte necessario contumace Controparte_3 oggetto: stabilizzazione e risarcimento del danno da ritardata assunzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 dicembre 2016 il ricorrente premesso che con delibera n.
2646 del 20 dicembre 2010 l' bandiva un concorso Controparte_1 pubblico per titoli per la copertura complessiva di n. 315 posti di Collaboratore Professionale Cont Sanitario-Infermiere così dislocati: n. 181 a Messina (di cui n. 18 all' n. 18 all'
[...]
e n. 145 all' ), n. 105 a Controparte_5 Controparte_6 CP_1
Cont (di cui n. 53 all' n. 37 all e n. 15 all' Controparte_1 Controparte_7
Cont
, n. 24 all di e n. 5 all , deduceva di aver presentato domanda
[...] CP_8 Controparte_9 di partecipazione esprimendo la preferenza per la provincia di Messina e, in via facoltativa, per quella di specificando poi all'interno di ogni provincia l'ordine di preferenza per azienda e CP_1 inserendo quindi come prima scelta per la provincia di Messina, l' . Controparte_6
Lamentava che, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il ricorrente riportava un punteggio di 3,17 rispetto a quello in realtà spettante di 7,57 pertanto il 04.04.2011 presentava reclamo all'Ente al fine di vedersi riconosciuto il corretto punteggio. Precisava che, con delibera n.
1267/cs del 14.04.2014, l' provvedeva a rettificare il punteggio di altro Controparte_1 candidato, , e che, solo dopo numerose diffide, l'azienda procedeva, in Persona_1 data 27.04.2015, con la rettifica del punteggio del (7,57). Quindi, il 13.05.2015, con Pt_1 delibera n. 2103 il veniva inserito nella graduatoria definitiva parziale, successivamente Pt_1 confermata con graduatoria definitiva, acquisendo la posizione n. 363 nella graduatoria di Messina
e n. 662 in quella di Rappresentava che il ritardo nella correzione della graduatoria aveva CP_1 determinato in capo allo stesso un grave danno poiché nelle more l aveva Controparte_1 deliberato le assunzioni a tempo indeterminato, nominando i vincitori e gli idonei mediante lo scorrimento della graduatoria nonché l'assegnazione presso le sedi di destinazione, e successivamente non aveva provveduto all'assunzione a tempo indeterminato dell'odierno ricorrente a causa della temporanea sospensione delle assunzioni presso le aziende ospedaliere.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto presso l'
[...]
o presso l' Controparte_10 Controparte_1
a far data dalla delibera del 03.05.2012, data in cui è stato assunto il candidato n. 363 e la
[...] condanna delle amministrazioni in solido al pagamento, a titolo risarcitorio indennitario per ogni mese di ritardo nell'assunzione, di euro 1.700/1.800, o come quantificato dal c.c.n.l. economico
2008/2009 comparto sanità, categoria D, oltre delle tredicesime mensilità, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto fino all'assunzione in servizio.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto. In particolare, parte resistente evidenziava che con circolare n. 52113 del
03.12.2010 l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, al fine di fronteggiare le carenze di organico nelle aziende sanitarie dell'isola, aveva invitato le aziende della Regione ad attivare procedure di reclutamento di personale del comparto a tempo indeterminato ma che le operazioni di verifica della conformità dei documenti presentati con le dichiarazioni rese venivano sospese a seguito delle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. 86857 del
30.11.2012 determinando quindi anche la sospensione delle procedure concorsuali. L'azienda resistente precisava altresì che nelle more veniva anche disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato con nota prot. n. 86857 del 30.11.2012 fino alla definizione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera. Le operazioni venivano riprese nel gennaio 2015 ed il veniva convocato per la verifica dei documenti, in esito alla quale gli veniva corretto Pt_1
l'iniziale punteggio di 3,17 con il punteggio definitivo di 7,54, e successivamente individuato per la nomina a tempo indeterminato e assegnato alle aziende sanitarie ricadenti nell'Area Metropolitana
2 di Messina. L'azienda precisava dunque che, avendo la stessa operato legittimamente, CP_1 alcun diritto poteva vantare il atteso che la diversa iniziale collocazione in graduatoria, Pt_1 che aveva determinato la sua convocazione successivamente rispetto a quella che sarebbe stata se avesse correttamente allegato i documenti, era esclusivamente a lui addebitabile e pertanto la domanda di risarcimento danni dallo stesso avanzata doveva essere dichiarata inammissibile e infondata.
3. Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_11
la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva la nullità delle domande
[...] avanzate dal ricorrente perché generiche nonché il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stata la procedura concorsuale gestita interamente dall' ed Controparte_1 essendo stata l' semplice esecutrice delle deliberazioni assunte dall' CP_12 CP_1
Contestava inoltre le richieste risarcitorie formulate dal ricorrente precisando che le stesse
[...] non potrebbero comunque essere accolte alla data del 3 maggio 2012 in quanto in tale data è stata adottata la delibera n. 837 dall'azienda ma non si è proceduto con le assunzioni dei CP_1 soggetti indicati in graduatoria. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso quanto meno nei propri confronti.
L'udienza del 18.06.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa viene.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della litisconsorte necessaria CP_3 che sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
[...]
3. Va quindi rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 414 c.p.c. atteso che il ricorso permette agevolmente di identificare gli elementi della domanda e ha ben permesso al resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 15966/2007).
4. Va quindi rilevata la legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto Controparte_13
l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto presso l' Controparte_10
.
[...]
5. Va infine rilevato che con note autorizzate per l'udienza del 14.10.2020 l
[...] ha rappresentato che il ricorrente con delibera n. 2993 del Controparte_1
12.09.2017 è stato individuato per la nomina a tempo indeterminato e assegnato alle
[...]
ricadenti nell'Area Metropolitana di Messina. CP_14
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all'assunzione.
3 Tuttavia va rilevato che l solo con la delibera n. 2103 Controparte_1 del 13.05.2015 ha inserito nella graduatoria definitiva parziale il che otteneva la posizione Pt_1
n. 363 nella graduatoria di Messina e la n. 662 in quella di laddove, con le delibere del CP_1
03.05.2012 e dell'11.06.2012 ha proceduto alla nomina dei candidati dalla posizione n. 323 al n. 383 assegnati all' . Controparte_13
Ne consegue che se l avesse dapprima stilato Controparte_1 correttamente la graduatoria e, successivamente, provveduto tempestivamente alla verifica dei documenti del ricorrente e alla rettifica del punteggio lo stesso sarebbe stato assunto sin dal
3.5.2012. Inoltre va rilevato che prima di procedere alle successive assunzioni l Controparte_1 avrebbe dovuto rettificare la graduatoria accogliendo il reclamo presentato dal ricorrente in data
4.4.2011.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno va quindi richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. (Cassazione civile, sez. lav., 2023 n.
22294).
Ciò premesso disposta ctu contabile, il consulente ha concluso che non vi sono differenze retributive positive spettanti al ricorrente tenuto conto di quanto avrebbe Parte_1 percepito se fosse stato assunto sin dal 3.5.2012 e quanto percepito per l'attività svolta.
Orbene nel caso di specie il consulente correttamente ha sottratto quanto percepito dal ricorrente per l'attività prestata alle dipendenze della SA di RA , atteso che va sottratto CP_15
l'intero ammontare delle somme percepite dal ricorrente nel periodo di riferimento per lo svolgimento di altra attività.
Né parte ricorrente ha dimostrato che se fosse stata assunta in data 3.5.2012 avrebbe percepito una retribuzione maggiore.
La domanda di risarcimento del danno va pertanto rigettata.
9. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese nei confronti dell' e di Controparte_13 Controparte_3
4 Nei rapporti con il ricorrente le spese vanno compensate per la metà e la restante quota viene posta a carico dell' , in virtù del principio di soccombenza Controparte_1 virtuale e si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 55/2015 tenuto conto del valore della controversia. Le spese della ctu separatamente liquidate vanno poste a carico dell
[...]
Controparte_1
Nulla per le spese nei confronti di attesa la contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto all'assunzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' Controparte_1
a rifondere al ricorrente la restante quota che si liquida in euro in 4,.628,50 euro, oltre
[...] spese generali, i.v.a., c.p.a.;
- pone a carico dell' il pagamento delle spese Controparte_1 della ctu separatamente liquidate;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' Controparte_13
e nei confronti di
[...] Controparte_3
Messina, lì 19.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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