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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3196 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VILLANI MARIO e con domicilio eletto presso il suo studio in
VIA EMILIA, 47 27058 VOGHERA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tortona, in data 24/07/1994, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tortona alla Parte II, Serie A n.
47, dell'anno 1994; separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di aver provveduto in separata sede alla definizione totale dei loro rapporti patrimoniali;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto alla corresponsione reciproca di assegni divorzili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita con nulla osta rilasciato dal procuratore della Repubblica di Alessandria, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dal nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Tortona il giorno 24/07/1994 (Parte II, Serie A n. 47, Parte_2
dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Giudice est. La presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3196 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. VILLANI MARIO e con domicilio eletto presso il suo studio in
VIA EMILIA, 47 27058 VOGHERA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tortona, in data 24/07/1994, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tortona alla Parte II, Serie A n.
47, dell'anno 1994; separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di aver provveduto in separata sede alla definizione totale dei loro rapporti patrimoniali;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto alla corresponsione reciproca di assegni divorzili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita con nulla osta rilasciato dal procuratore della Repubblica di Alessandria, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dal nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Tortona il giorno 24/07/1994 (Parte II, Serie A n. 47, Parte_2
dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Giudice est. La presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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