Articolo 305 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 304Articolo 306
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 305.
(Caratteristiche costruttive e funzionali
delle macchine operatrici)
1. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici ((a ruote o cingolate)) puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali ((a integrazione o modificazione di)) quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996