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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 254/2025 promossa da:
(c.f. , in persona del Prefetto Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO (c.f.
) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a NO, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
APPELLANTE contro
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, CP_2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Email_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Per parte appellante: <1] accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'
[...]
per le ragioni esposte al punto A] del presente atto, ai sensi e per Parte_1
gli effetti dell'art. 348 bis cpc, con conferma della sentenza di primo grado;
2] accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' ovvero Parte_1
rigettarlo in quanto infondato per tutti i motivi indicati nell'esposizione che precede ai punti B] e C], con conferma della sentenza di primo grado;
3] condannare l' Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché rimborso del C.U.
[...] versato all'atto di iscrizione del ricorso di primo grado, oltre rimb. Forf. 15%, cap ed iva come per
Legge>>.
Per parte appellata: <accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, confermare il verbale - e l'allegato al verbale, di fermo amministrativo - opposto in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Fatto e diritto
Come si legge nella sentenza di accoglimento appellata, <La , Controparte_1
con sede in Tricase (LE), ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n.
700016869960 del 05.12.2023 della Sezione Polizia Stradale – Settore Polizia di Frontiera di Pt_1
- Ponte Chiasso, elevato a suo carico, in qualità di proprietaria dell'autobus tg. FN790KE e di responsabile solidale, per violazione dell'art. 116 commi XV e XVII del C.d.S., in quanto il conducente del suddetto veicolo, era privo della patente di guida prescritta, CP_3
considerato che la patente di guida polacca n. apparentemente rilasciata al NumeroDiPatent_1
conducente in data 31/08/2021 da competente autorità polacca di Varsavia, di cui era munito, risultava contraffatta, e avverso il conseguente fermo amministrativo per tre mesi del veicolo stesso.
Ha dedotto che non sussisteva la propria responsabilità, poiché era un proprio dipendente e CP_3 le aveva esibito, all'atto dell'assunzione, una patente polacca in corso di validità, che appariva ad un esame diligente del tutto genuina;
ha prodotto copia della patente polacca intestata a CP_3
e ha chiesto la sospensione immediata del verbale impugnato. Il Giudice, con provvedimento
[...] emesso inaudita altera parte il 09.01.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del suddetto verbale e del conseguente fermo amministrativo dell'autobus. Si è costituita la , che ha Controparte_4
ribadito la correttezza del procedimento sanzionatorio e ha prodotto i documenti di rito>>.
L ha impugnato la sentenza con un atto introduttivo del Parte_1 giudizio di secondo grado che, lungi dall'essere inficiato dai vizi di inammissibilità dedotti dall'appellata, risulta fondato.
La normativa applicabile è la seguente:
- l'art. 116, comma 15, del d.lgs. 285/1992 (c.d. C.d.S.) (<Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda punisce chi conduce veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente di guida, oppure con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici>>), richiamato in sentenza;
- l'art. 196, comma 1, C.d.S. (<Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà>>), pure richiamato in sentenza;
- l'art. 196, comma 3, C.d.S. (<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica
o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta>>), non richiamato né dal giudice a quo né dalle parti;
- l'art. 214, comma 3, C.d.S. (<Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo>>), richiamato in sentenza;
- l'art. 6, comma 3, l. 689/1981 (<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta>>), non richiamato né dal giudice a quo né dalle parti.
Tanto premesso, il merito della causa verte sull'interpretazione di quale sia l'oggetto della <prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà>>.
Le possibilità sono due: 1) ritenere che l'obbligato in solido debba provare che ciò che è avvenuto contro la propria volontà è la circolazione del veicolo “mera”, senza alcuna ulteriore accezione;
2) ritenere che l'obbligato in solido debba provare che ciò che è avvenuto contro la propria volontà è la circolazione del veicolo “qualificata”, ossia una circolazione tale da giustificare la sanzione irrogata
(nel caso di specie, la circolazione senza patente di guida).
L'unica interpretazione corretta è la prima, patrocinata dall'appellante e disattesa dal giudice di primo grado.
Argomentando diversamente, si forzerebbe la lettera della norma, che non richiede alcun nesso fra la volontà del proprietario (da estrinsecarsi in comportamenti concreti, idonei e specificamente rivolti a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto) e la specifica violazione posta in essere dal conducente, bensì solo fra tale volontà e la circolazione del veicolo. Per di più, le norme sopra citate e non richiamate né dal giudice a quo né dalle parti1 (art. 196, comma
3, C.d.S. e art. 6, comma 3, l. 689/1981) assumono rilevanza assorbente, laddove precludono al datore di lavoro del conducente di fornire la prova liberatoria (cfr. Cass. 7666/1997), posto che, evidentemente, se la violazione è commessa nell'esercizio delle incombenze lavorative, la circolazione non può che essere avvenuta “con” (e non “contro”) la volontà del datore di lavoro.
L'appello, pertanto, va accolto.
Secondo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellata sia le spese di lite di primo grado sia quelle di secondo grado. Spese che si liquidano, tenendo conto dei valori tra minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (stante l'assenza d'istruttoria): le prime, in €1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta)
e c.p.a.; le seconde, in €147,00 per spese anticipate ed €2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il verbale - e l'allegato al verbale di fermo amministrativo - opposto in primo grado;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a., per il primo grado di giudizio e in €147,00 per spese anticipate ed €2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a., per il secondo grado di giudizio.
Como, 20/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appellata si limita a richiamare l'art. 3 della l. 689/1981, rispetto al quale l'art. 6 ha, tuttavia, natura speciale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 254/2025 promossa da:
(c.f. , in persona del Prefetto Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO (c.f.
) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a NO, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
APPELLANTE contro
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, CP_2
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Email_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Per parte appellante: <1] accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'
[...]
per le ragioni esposte al punto A] del presente atto, ai sensi e per Parte_1
gli effetti dell'art. 348 bis cpc, con conferma della sentenza di primo grado;
2] accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dall' ovvero Parte_1
rigettarlo in quanto infondato per tutti i motivi indicati nell'esposizione che precede ai punti B] e C], con conferma della sentenza di primo grado;
3] condannare l' Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché rimborso del C.U.
[...] versato all'atto di iscrizione del ricorso di primo grado, oltre rimb. Forf. 15%, cap ed iva come per
Legge>>.
Per parte appellata: <accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, confermare il verbale - e l'allegato al verbale, di fermo amministrativo - opposto in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>.
Fatto e diritto
Come si legge nella sentenza di accoglimento appellata, <La , Controparte_1
con sede in Tricase (LE), ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n.
700016869960 del 05.12.2023 della Sezione Polizia Stradale – Settore Polizia di Frontiera di Pt_1
- Ponte Chiasso, elevato a suo carico, in qualità di proprietaria dell'autobus tg. FN790KE e di responsabile solidale, per violazione dell'art. 116 commi XV e XVII del C.d.S., in quanto il conducente del suddetto veicolo, era privo della patente di guida prescritta, CP_3
considerato che la patente di guida polacca n. apparentemente rilasciata al NumeroDiPatent_1
conducente in data 31/08/2021 da competente autorità polacca di Varsavia, di cui era munito, risultava contraffatta, e avverso il conseguente fermo amministrativo per tre mesi del veicolo stesso.
Ha dedotto che non sussisteva la propria responsabilità, poiché era un proprio dipendente e CP_3 le aveva esibito, all'atto dell'assunzione, una patente polacca in corso di validità, che appariva ad un esame diligente del tutto genuina;
ha prodotto copia della patente polacca intestata a CP_3
e ha chiesto la sospensione immediata del verbale impugnato. Il Giudice, con provvedimento
[...] emesso inaudita altera parte il 09.01.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del suddetto verbale e del conseguente fermo amministrativo dell'autobus. Si è costituita la , che ha Controparte_4
ribadito la correttezza del procedimento sanzionatorio e ha prodotto i documenti di rito>>.
L ha impugnato la sentenza con un atto introduttivo del Parte_1 giudizio di secondo grado che, lungi dall'essere inficiato dai vizi di inammissibilità dedotti dall'appellata, risulta fondato.
La normativa applicabile è la seguente:
- l'art. 116, comma 15, del d.lgs. 285/1992 (c.d. C.d.S.) (<Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda punisce chi conduce veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente di guida, oppure con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici>>), richiamato in sentenza;
- l'art. 196, comma 1, C.d.S. (<Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà>>), pure richiamato in sentenza;
- l'art. 196, comma 3, C.d.S. (<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica
o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta>>), non richiamato né dal giudice a quo né dalle parti;
- l'art. 214, comma 3, C.d.S. (<Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo>>), richiamato in sentenza;
- l'art. 6, comma 3, l. 689/1981 (<Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta>>), non richiamato né dal giudice a quo né dalle parti.
Tanto premesso, il merito della causa verte sull'interpretazione di quale sia l'oggetto della <prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà>>.
Le possibilità sono due: 1) ritenere che l'obbligato in solido debba provare che ciò che è avvenuto contro la propria volontà è la circolazione del veicolo “mera”, senza alcuna ulteriore accezione;
2) ritenere che l'obbligato in solido debba provare che ciò che è avvenuto contro la propria volontà è la circolazione del veicolo “qualificata”, ossia una circolazione tale da giustificare la sanzione irrogata
(nel caso di specie, la circolazione senza patente di guida).
L'unica interpretazione corretta è la prima, patrocinata dall'appellante e disattesa dal giudice di primo grado.
Argomentando diversamente, si forzerebbe la lettera della norma, che non richiede alcun nesso fra la volontà del proprietario (da estrinsecarsi in comportamenti concreti, idonei e specificamente rivolti a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto) e la specifica violazione posta in essere dal conducente, bensì solo fra tale volontà e la circolazione del veicolo. Per di più, le norme sopra citate e non richiamate né dal giudice a quo né dalle parti1 (art. 196, comma
3, C.d.S. e art. 6, comma 3, l. 689/1981) assumono rilevanza assorbente, laddove precludono al datore di lavoro del conducente di fornire la prova liberatoria (cfr. Cass. 7666/1997), posto che, evidentemente, se la violazione è commessa nell'esercizio delle incombenze lavorative, la circolazione non può che essere avvenuta “con” (e non “contro”) la volontà del datore di lavoro.
L'appello, pertanto, va accolto.
Secondo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellata sia le spese di lite di primo grado sia quelle di secondo grado. Spese che si liquidano, tenendo conto dei valori tra minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (stante l'assenza d'istruttoria): le prime, in €1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta)
e c.p.a.; le seconde, in €147,00 per spese anticipate ed €2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il verbale - e l'allegato al verbale di fermo amministrativo - opposto in primo grado;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a., per il primo grado di giudizio e in €147,00 per spese anticipate ed €2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a., per il secondo grado di giudizio.
Como, 20/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appellata si limita a richiamare l'art. 3 della l. 689/1981, rispetto al quale l'art. 6 ha, tuttavia, natura speciale.