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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Setti ente domiciliato in Torino, via Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio degli avvocati Magda N. Naggar (Cf. ) e (Cf. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 che lo rappresentano e difendo tr ura i e
Parte_3 (Cf. , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Setti e domiciliata in Torino, via Magenta n. 12 bis/D, presso lo studio dell'avv. Francesca Contento (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale che venga omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_3 matrimonio concordatario in San Mauro T.se (TO), il 14 Luglio 2001, trascritto presso il registro dello Stato civile del Comune di San Mauro T.se (TO) al n. 17 P.2 S. A anno 2001, che procederà alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Registri dello Stato Civile alle condizioni che seguono.
2. La casa familiare, o meglio la porzione di alloggio posta al piano terreno del fabbricato sito in San Mauro Torinese (TO), via Settimo 157, acquistato con atto a rogito Notaio 19.10.2002 rep.43394 racc. 4271 (e che viene individuata Per_1 nella planimetria allegata sub 4), verrà occupata ora in quanto convivente con i figli fino al Parte_3 raggiungimento della loro indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età del figlio EL;
in ogni caso l'occupazione cesserà con la morte dell'usufruttuaria, signora Parte_4
3. Le parti procederanno congiuntamente al frazionamento dell'immobile ed alla sua regolarizzazione edilizia e catastale, nonché delle relative pertinenze (box, cantina) incaricando un professionista di comune fiducia e sostenendo al 50% le relative spese;
4. I coniugi concordano che all'estinzione del diritto di usufrutto la casa familiare verrà messa in vendita per intero o frazionata e verrà liquidata per la metà del valore al sig. Sino ad allora la signora sosterrà in via esclusiva e Pt_1 Parte_3 senza regresso in quanto occupante, tutte le spese connesse all'occupazione, co , Tari, Tasi e quant'altro. Le spese di cui al punto 4 inerenti il frazionamento e la regolarità edilizia e catastale verranno sostenute pro quota in vista ed in prossimità della vendita secondo i propri titoli di proprietà/usufrutto.
5. Il padre regolerà direttamente con i figli i propri rapporti personali, relazionali ed economici ed in ogni caso si impegna a versare la somma di €200,00 direttamente a ciascun figlio mentre il 50% delle spese extra saranno rimborsate a chi le avrà sostenute (genitori o figli) come da Protocollo d'Intesa del 16.3.2016, che le parti dichiarano di conoscere.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere così/già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto patrimoniale.
7. Ciascun genitore provvederà al pagamento del proprio difensore che rinunceranno alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario a San Mauro Parte_1 Pt_3 Parte_3
Torinese (TO) in data 14/07/2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 17, Parte II, Seria A, Anno 2001). Dall'unione coniugale sono nati due figli: EL (29/01/2007) e (16/07/2002). Come riportato, i coniugi hanno preso atto del venir meno della Per_2 comunione spir intenti che dovrebbe connotare il legame matrimoniale, con la conseguenza che, nei fatti, si è irrimediabilmente compromessa ogni possibilità di recupero del rapporto coniugale. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 Parte_3 or
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.10.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Setti ente domiciliato in Torino, via Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio degli avvocati Magda N. Naggar (Cf. ) e (Cf. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3 che lo rappresentano e difendo tr ura i e
Parte_3 (Cf. , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Setti e domiciliata in Torino, via Magenta n. 12 bis/D, presso lo studio dell'avv. Francesca Contento (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale che venga omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_3 matrimonio concordatario in San Mauro T.se (TO), il 14 Luglio 2001, trascritto presso il registro dello Stato civile del Comune di San Mauro T.se (TO) al n. 17 P.2 S. A anno 2001, che procederà alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Registri dello Stato Civile alle condizioni che seguono.
2. La casa familiare, o meglio la porzione di alloggio posta al piano terreno del fabbricato sito in San Mauro Torinese (TO), via Settimo 157, acquistato con atto a rogito Notaio 19.10.2002 rep.43394 racc. 4271 (e che viene individuata Per_1 nella planimetria allegata sub 4), verrà occupata ora in quanto convivente con i figli fino al Parte_3 raggiungimento della loro indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età del figlio EL;
in ogni caso l'occupazione cesserà con la morte dell'usufruttuaria, signora Parte_4
3. Le parti procederanno congiuntamente al frazionamento dell'immobile ed alla sua regolarizzazione edilizia e catastale, nonché delle relative pertinenze (box, cantina) incaricando un professionista di comune fiducia e sostenendo al 50% le relative spese;
4. I coniugi concordano che all'estinzione del diritto di usufrutto la casa familiare verrà messa in vendita per intero o frazionata e verrà liquidata per la metà del valore al sig. Sino ad allora la signora sosterrà in via esclusiva e Pt_1 Parte_3 senza regresso in quanto occupante, tutte le spese connesse all'occupazione, co , Tari, Tasi e quant'altro. Le spese di cui al punto 4 inerenti il frazionamento e la regolarità edilizia e catastale verranno sostenute pro quota in vista ed in prossimità della vendita secondo i propri titoli di proprietà/usufrutto.
5. Il padre regolerà direttamente con i figli i propri rapporti personali, relazionali ed economici ed in ogni caso si impegna a versare la somma di €200,00 direttamente a ciascun figlio mentre il 50% delle spese extra saranno rimborsate a chi le avrà sostenute (genitori o figli) come da Protocollo d'Intesa del 16.3.2016, che le parti dichiarano di conoscere.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere così/già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto patrimoniale.
7. Ciascun genitore provvederà al pagamento del proprio difensore che rinunceranno alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario a San Mauro Parte_1 Pt_3 Parte_3
Torinese (TO) in data 14/07/2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 17, Parte II, Seria A, Anno 2001). Dall'unione coniugale sono nati due figli: EL (29/01/2007) e (16/07/2002). Come riportato, i coniugi hanno preso atto del venir meno della Per_2 comunione spir intenti che dovrebbe connotare il legame matrimoniale, con la conseguenza che, nei fatti, si è irrimediabilmente compromessa ogni possibilità di recupero del rapporto coniugale. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 Parte_3 or
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.10.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.