Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03936/2025REG.PROV.COLL.
N. 05201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5201 del 2023, proposto da IG NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Stori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vedelago, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Primo Michielan in Mogliano Veneto, via G. Matteotti 20/1;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01781/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vedelago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. IG Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1. Il sig. NA è proprietario della villa veneta denominata “Memmo – Gritti – Valeri – NA”, che è inserita nel catalogo dell’Istituto Regionale per le Ville Venete.
La villa è sottoposta a vincolo monumentale diretto ed indiretto in virtù del decreto ministeriale del 14 agosto 1962.
Il vincolo diretto è apposto sui mappali nn. 118 e 119 del FG 44.
Con decreto ministeriale del 17 gennaio 1981 è stato apposto un vincolo indiretto di inedificabilità assoluta anche sui mappali n. 116, 117, 110, 120, 111, 112, Sez. E – Fg 1, retrostanti la villa.
1.1. Con altro decreto ministeriale del 1981 è stato apposto vincolo indiretto di inedificabilità sulle aree libere di cui ai mappali 200, 201, 202 di proprietà dei sig.ri TE e IO ET.
Confinante con la villa è anche il mappale n. 209 di proprietà dei sig.ri Luciano e Federico NO.
L’area non è sottoposta a vincolo monumentale.
Su di essa insiste un capannone in cemento armato utilizzato come laboratorio di falegnameria.
Su tale lotto insisteva, fino all’approvazione del P.I. (avvenuto con delibera del 12 maggio 2014), un vincolo urbanistico di rispetto ambientale, previsto dall’art. 37 delle NTA del previgente P.R.G..
I proprietari del predetto capannone sono risultati soccombenti in un giudizio civile instaurato dall’odierno appellante all’esito del quale sono stati condannati alla demolizione delle opere edificate in violazione delle distanze previste dal P.R.G.
I mappali nn. 185 e 186 di proprietà dei sig.ri ET, pur essendo collocati tra il mappale 120 e i mappali 200, 201 e 202 (che, come si è detto, sono sottoposti a vincolo indiretto), non sono oggetto di vincolo. Tuttavia essi erano inclusi nel P.R.G. previgente in “area di rispetto ambientale” (e non in zona agricola E4 nucleo rurale) disciplinata dall’art. 37 delle NTA del P.R.G. previgente che prevedeva un limitatissimo indice di densità fondiaria (pari a 0,001 mc/mq) ed imponeva l’obbligo di rispettare e mantenere il verde esistente.
Il P.I. ha inserito questi mappali all’interno delle aree rurali ad edificazione consolidata disciplinate dall’art. 41 delle NTA, che ne consente l’edificazione con priorità. Inoltre i mappali 185 e 186 sono disciplinati dalla scheda norma 42, che assegna all’area una volumetria aggiuntiva di mc 600.
2. Tanto premesso, con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il sig. NA ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Vedelago n. 15, del 12 maggio 2014, con la quale sono stati approvati l’allegato A del P.I. e l’art. 41 delle N.T.O. del P.I. nella parte in cui: a) includono il mappale 186 e parte del mappale 185 nel perimetro dei nuclei ad edificazione diffusa, attribuendo, con la scheda 42 una volumetria aggiuntiva di mc 600; b) includono il mappale 209 (su cui insiste una casa di abitazione ed un capannone di cemento adibito a capannone artigianale) nel perimetro dei nuclei ad edificazione diffusa, normandolo con la scheda 43 per i seguenti motivi:
“ 1. Violazione degli artt. 1 e 17 ultimo comma e 61 delle NTA del PAT. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Ingiustizia, irragionevolezza, violazione dell’art. 3 L.R. 11/2004, violazione art. 45 ult. comma D.Lgs. 42/2004.
2. Violazione dell’art. 45 ultimo comma D.Lgs. 42/2004. I mappali 200, 201 e 202 sono sottoposti a vincolo indiretto a tutela della villa veneta. Il loro inserimento nelle zone rurali ad edificazione diffusa, consentendone l’edificabilità, contrasterebbe con l’art. 45 ult. comma D.Lgs. 42/2004.
3. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Illogicità irragionevolezza. Vi è stato un revirement del Comune rispetto alla precedente classificazione urbanistica dei mappali in questione come “aree di rispetto ambientale”, che è priva di giustificazione .”.
3. Il T.a.r., con la decisione 22 novembre 2022, n. 1781 ha dichiarato il ricorso improcedibile.
In particolare, la decisione di improcedibilità, in accoglimento della eccezione formulata dalla difesa del controinteressato NO, ha tratto argomento dalla intervenuta approvazione, nelle more del giudizio, di cinque ulteriori varianti al Piano degli interventi.
4. Il sig. NA ha proposto appello per il motivo riportato nella parte in diritto.
5. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Vedelago, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato ed eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità dell’appello per l’intervenuta approvazione di una sesta variante, impugnata ex adverso .
6. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che, secondo la logica della ragione più liquida (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3. lett. a), può prescindersi dall’esame della eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dal Comune di Vedelago nella memoria di costituzione del 17 luglio 2023 in considerazione della infondatezza del gravame nel merito.
2. Con un unico mezzo di gravame la parte appellante deduce: “ Violazione dell’art. 34 del Codice del Processo Amministrativo. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione dell’art.100 del codice di procedura civile. Violazione dei principi generali del processo. Ingiustizia grave e manifesta. ”.
2.1. In particolare, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.
Ad avviso della parte appellante, le varianti successive a quella oggetto di impugnazione riguarderebbero alcune aree ad edificazione diffusa, ma non quelle contrassegnate dalle schede nn. 42 e 43, rilevanti in relazione al presente giudizio, per le quali non vi sarebbe stata, dunque, alcuna nuova istruttoria o nuova ponderazione degli interessi in gioco o nuova valutazione degli elementi di fatto o di diritto o alcun riesame.
Ne deriverebbe che dette varianti dovrebbero considerarsi “ atti meramente confermativi dell’assetto preesistente ” non impugnabili per mancanza di interesse con riguardo alle aree di proprietà dei controinteressati, contermini alla Villa Veneta di cui è causa.
2.2. Al riguardo, osserva l’appellante che “ Le cinque varianti richiamate dal Giudice di prime cure non hanno interessato il regime giuridico introdotto nel 2014 dal Piano degli Interventi per le schede urbanistiche nn. 42 e 43 relative alle aree di proprietà dei controinteressati ET e NO. La res controversa che reca concreto pregiudizio agli immobili di proprietà del ricorrente è la regolamentazione delle aree de quibus impressa dal Piano degli Interventi – immutata e non incisa dalle successive varianti così come riconosciuto dallo stesso Tribunale - e non altre per le quali sono intervenute altre e diverse valutazioni degli interessi in gioco in risposta ad istanze di edificabilità presentate da privati! ”
Da quanto osservato la parte appellante fa discendere la conclusione per cui essa non aveva alcun onere di impugnare le varianti al P.I. che si sono succedute nel tempo.
2.3. Tale conclusione si imporrebbe, nella prospettiva in esame, anche alla luce del fatto che il giudice di primo grado, in maniera contraddittoria, dopo aver dichiarato che la seconda variante non ha modificato le schede urbanistiche [nuclei di edificazione diffusa] oggetto d’impugnazione, bensì altre schede, non ne ha tratto le dovute conseguenze del caso, cioè quelle secondo cui se nel corso di un procedimento giurisdizionale già avviato sopravvenga una nuova statuizione amministrativa, che in nulla abbia modificato o innovato con riferimento alla fattispecie controversa, sarebbe inutile e senza ragione onerare il ricorrente della impugnazione dell’atto sopravvenuto.
Su tali basi, l’appellante ha, quindi, riproposto in grado di appello i motivi di merito formulati nel ricorso di primo grado, rimasti assorbiti dalla pronuncia di improcedibilità. 3. Il motivo non è fondato.
3.1. Come è noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudizio non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado, ovvero appellante (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6256, circa l’estensione, per effetto dell’art. 38 c.p.a., della disciplina di cui all’art. 35 c.p.a. anche ai procedimenti in grado d’appello).
Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che rende priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, 16 dicembre 2016, n. 5340 e 22 novembre 2013, n. 5551; Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1361 e 23 giugno 2014, n. 3138, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4673; Sez. III, 22 maggio 2018, n.3061).
3.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attualità dell'interesse a proporre ricorso giurisdizionale avverso uno strumento di pianificazione generale viene meno per effetto dell'approvazione di sopravvenienze pianificatorie (Cons. Stato, 10 luglio 2020, n. 4467).
In particolare, si ritiene che non sussista alcun interesse alla pronuncia sul ricorso avente ad oggetto la precedente disciplina urbanistica in base alla considerazione per cui, per effetto degli strumenti urbanistici sopravvenuti non impugnati, essa non spiega alcuna residua efficacia (Cons. Stato sez. IV, 23 ottobre 2023, n. 9154; Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7252 e 24 luglio 2020, n. 4749).
3.3. Nel caso di specie, gli atti a vario titolo sopravvenuti e interessanti l'area oggetto del presente giudizio, sopra menzionati, contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di appello, non possono ritenersi meramente confermativi del precedente assetto urbanistico in quanto la seconda variante al P.I., nella parte in cui, a seguito di apposita istruttoria, ha modificato il perimetro e la disciplina di talune schede urbanistiche di aree agricole ad edificazione diffusa, rinnovando le valutazioni urbanistiche del Comune, si è tradotta in una determinazione volitiva non meramente confermativa dell’assetto preesistente, sulla base di nuove valutazioni complessivamente compiute sugli ambiti in questione.
3.4. Elementi in tale direzione si ricavano, in particolare, come correttamente osservato dal Comune:
i) dalle relazioni programmatiche relative alle singole varianti, tutte ispirate al progressivo recepimento dei principi del contenimento del consumo del suolo e della riqualificazione urbanistica;
ii) dagli stessi elaborati aggiornati ed allegati alle delibere consiliari di approvazione delle varianti di che trattasi, tra cui gli aggiornamenti relativi alla “carta dei vincoli” ed al dimensionamento del PAT, nonché dal rinnovato quadro conoscitivo delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
iii) dalla sostituzione delle N.T.O. previgenti, approvate con delibera consiliare relativa alla precedente variante P.I., con nuove “norme tecniche operative” che vanno a comporre ciascuna variante, qui d’interesse, appositamente numerata in progressione da n. 2 a n. 6.
Ne discende che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera di approvazione della prima variante al Piano degli interventi per difetto di interesse, in base alla considerazione per cui l'eventuale annullamento della “Prima variante” non sarebbe, in ogni caso, idoneo a travolgere la disciplina impressa alle aree dalla strumentazione successivamente intervenuta (successive varianti generali del PI dal n. 2 del 2018 al n. 6 del 2024; peraltro, le varianti dalla n. 2 alla n. 5 non risultano essere state impugnate).
4. Dalla conferma, per le ragioni indicate, della dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado discende l’assorbimento delle doglianze di merito fatte valere nell’atto di appello mediante la riproposizione dei motivi rimasti assorbiti nella pronuncia impugnata.
5. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
6. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IG Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG Furno | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO