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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10046/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10046/2024
All'udienza del 26 maggio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusionali e si riportano a tutti i precedenti scritti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.40, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10046/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO e dell'avv. GAROFALO C.F._2
SIMONA ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VOLANTE MARIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OGGETTO: Impugnativa delibera condominiale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio il , chiedendo che venisse Controparte_2 accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullamento della delibera assembleare del 19 aprile 2024 relativa al terzo punto dell'ordine del giorno.
In particolare, gli attori deducevano la nullità e/o l'annullabilità della detta delibera per eccesso di potere e l'annullamento della stessa per non avere indicato in verbale la presenza dei procuratori del e degli odierni attori, nonché delle rispettive proposte transattive riferite dal proprio CP_1 legale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 ottobre 2024, si è costituito il CP_1 convenuto, contestando le circostanze rappresentate dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande formulate, eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire degli attori.
La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza odierna è stata posta in decisione previa discussione orale della stessa.
All'esito della detta istruttoria, si ritiene fonata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire degli attori, così come formulata da parte convenuta. pagina 2 di 3 Sul punto, analizzando il presupposto su cui si fonda la domanda degli attori, si rileva che la stessa non pare essere supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio.
Infatti, trattandosi nel caso in esame di un'azione di impugnazione di delibera assembleare, l'art. 100
c.p.c. deve essere letto e applicato, considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della sussistenza o meno dell'interesse ad agire, deve sussistere “la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale” (Cassazione Civile, sentenza n. 6128 del 09.03.2017).
Premesso ciò, dalla lettura del verbale dell'assemblea in oggetto, si rileva che la stessa ha deliberato di
“… aggiornarsi al fine di valutare una eventuale proposta transattiva che possa risolvere pacificamente la vicenda”.
Non risulta pertanto la adozione di alcuna delibera che rappresentasse una impegnativa economica e/o un pregiudizio neppure potenziale sui diritti dei condomini odierno attori, con la conseguenza che non si può configurare alcun danno, neppure virtuale in capo agli stessi.
L'accertamento del difetto di agire degli attori, e il conseguente accoglimento della relativa eccezione preliminare formulata dal convenuto, rende superfluo l'esame nel merito delle doglianze CP_1 sollevate da parte attrice.
Per il principio della soccombenza, parte attrice deve rifondere parte convenuta delle spese processuali in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, nella misura dei valori medi, vista l'istruttoria documentale e le questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire dei sigg. e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. Rigetta le domande formulate dai sigg. e;
Parte_1 Parte_2
3. Condanna gli attori, e , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 parte convenuta, , le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 26 maggio 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10046/2024
All'udienza del 26 maggio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusionali e si riportano a tutti i precedenti scritti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.40, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10046/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LA NAVE ROSARIO e dell'avv. GAROFALO C.F._2
SIMONA ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VOLANTE MARIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OGGETTO: Impugnativa delibera condominiale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio il , chiedendo che venisse Controparte_2 accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullamento della delibera assembleare del 19 aprile 2024 relativa al terzo punto dell'ordine del giorno.
In particolare, gli attori deducevano la nullità e/o l'annullabilità della detta delibera per eccesso di potere e l'annullamento della stessa per non avere indicato in verbale la presenza dei procuratori del e degli odierni attori, nonché delle rispettive proposte transattive riferite dal proprio CP_1 legale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 ottobre 2024, si è costituito il CP_1 convenuto, contestando le circostanze rappresentate dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande formulate, eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire degli attori.
La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza odierna è stata posta in decisione previa discussione orale della stessa.
All'esito della detta istruttoria, si ritiene fonata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire degli attori, così come formulata da parte convenuta. pagina 2 di 3 Sul punto, analizzando il presupposto su cui si fonda la domanda degli attori, si rileva che la stessa non pare essere supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio.
Infatti, trattandosi nel caso in esame di un'azione di impugnazione di delibera assembleare, l'art. 100
c.p.c. deve essere letto e applicato, considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della sussistenza o meno dell'interesse ad agire, deve sussistere “la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale” (Cassazione Civile, sentenza n. 6128 del 09.03.2017).
Premesso ciò, dalla lettura del verbale dell'assemblea in oggetto, si rileva che la stessa ha deliberato di
“… aggiornarsi al fine di valutare una eventuale proposta transattiva che possa risolvere pacificamente la vicenda”.
Non risulta pertanto la adozione di alcuna delibera che rappresentasse una impegnativa economica e/o un pregiudizio neppure potenziale sui diritti dei condomini odierno attori, con la conseguenza che non si può configurare alcun danno, neppure virtuale in capo agli stessi.
L'accertamento del difetto di agire degli attori, e il conseguente accoglimento della relativa eccezione preliminare formulata dal convenuto, rende superfluo l'esame nel merito delle doglianze CP_1 sollevate da parte attrice.
Per il principio della soccombenza, parte attrice deve rifondere parte convenuta delle spese processuali in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, nella misura dei valori medi, vista l'istruttoria documentale e le questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire dei sigg. e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. Rigetta le domande formulate dai sigg. e;
Parte_1 Parte_2
3. Condanna gli attori, e , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 parte convenuta, , le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 26 maggio 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3