Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8667/2020 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 previa concessione alle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Andrea
Orefice e Francesco Maria Caianiello ( c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso l'indirizzo pec del primo - P.E.C.:
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ATTORE
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, in persona del Controparte_1
Legale rappresentante p.t., con sede in Caserta (CE) alla via Roma n. 112, ( P.IVA
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Enrico P.IVA_2
Giuseppe Detta (C.F. ) e dall'avv. Nicola Falvella ( C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei predetti C.F._3
-P.E.C.: e Email_2
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All'udienza di precisazione delle conclusioni i rispettivi procuratori hanno concluso,
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come da rispettivi atti introduttivi e conclusioni formulate all'udienza del 25 febbraio
2025 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i rispettivi procuratori hanno concluso, come da rispettivi atti introduttivi e conclusioni formulate all'udienza del 25 febbraio
2025
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso in riassunzione il proponeva opposizione Parte_1
avverso la ingiunzione di pagamento l'avviso di pagamento n. 2018/205 con cui il ha ingiunto all'Ente Controparte_1
Comunale il pagamento del contributo di scarico per l'anno 2018 per un importo complessivo pari a € 17.923,50.
Avverso il detto atto ingiuntivo il aveva proposto Parte_1
opposizione innanzi alla CTP di Caserta contestando l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem in quanto la medesima pretesa di pagamento dei contributi pretesi era stata oggetto dall'avviso n. 2018\205.
La Commissione Tributaria provinciale adita declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario e l'opponente riassumeva la controversia riproponendo i medesimi motivi di doglianza.
Riassunta la causa l'ente locale attore nel merito contestava l'infondatezza della pretesa creditoria stante: a.1) il difetto del presupposto dello scarico di acque meteoriche nei canali consortili e conseguente assenza del relativo beneficio;
a.2) il difetto di prova in ordine alla circostanza per cui le acque meteoriche sono sversate dal
[...]
nei canali consortili;
a.3) l'omessa motivazione dell'atto Parte_1 Pt_1
impugnato, conseguendo a ciò l'assenza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente preteso, non è assolutamente comprensibile risalire alle ragioni tecniche ed economiche sottese al calcolo dell'ammontare assunto come dovuto in virtù, anche, della mancata trascrizione degli atti necessari e
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prodromici e mancata precedente loro notifica e consegna;
a.4) la carenza di legittimazione passiva dell'Ente opposto atteso che “il servizio idrico integrato (rete idrica e rete fognante) del territorio comunale era gestito dalla società Parte_2
come da contratto sottoscritto il 1/10/2003.
Si costituiva il il Controparte_1
quale contestava le avverse argomentazioni poiché infondate e chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine, chiedeva che, qualora fossero state ritenute fondate le avverse difese chiedeva che il fosse condannato al pagamento Parte_1 in favore del della somma di € 17.923,50, ovvero della diversa maggiore CP_1
e\o minore somma di giustizia, a titolo di contributo, ex art. 13 della legge regionale
25 febbraio 2003 n.4, per la fruizione del beneficio concernente l'uso delle opere di bonifica per il collettamento del surplus di acque meteoriche conseguente all'urbanizzazione ed all'impermeabilizzazione dei suoli;
chiedeva altresì la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonchè la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite con espressa attribuzione agli scriventi procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio il G. Istruttore alla udienza del 25.2.2025, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso devono esaminarsi, per motivi logico-sistematici, le eccezioni preliminari formulate dalle parti.
In via preliminare va ritenuto che, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato.
Occorre rilevare al riguardo che la con Controparte_2
la sentenza n. 1224\2019 ha statuito – peraltro rigettandolo - sull'avviso 2018\105, avente ad oggetto i medesimi tributi.
Il predetto avviso, tuttavia, è stato annullato, in via di autotutela, e sostituito dall'avviso n.2018\205 ( oggetto della presente impugnazione) con il quale il ha chiesto, sempre per l'anno 2018 e sempre per le medesime Controparte_1
causali, al il pagamento della minore (rispetto a quella Parte_1 pari ad € 17.923,50 portata dall'avviso poi annullato ) somma di € 12.756,87.
Trattasi pertanto di atto novativo dell'originaria pretesa per cui il motivo di
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opposizione deve essere disatteso.
Sempre in via preliminare va rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito come ribadito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 12867 depositata il 26 giugno 2020 ha ribadito il seguente principio che anche in base al quadro delineato dalla normativa di dettaglio della CP_3
”il canone per l'utilizzo dei canoni e delle opere consortili quali recapiti di
[...]
scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i
Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti necessari ai Consorzi di bonifica per non essere proprietari di terreni compresi nel loro ambito territoriale, ha natura esclusivamente negoziale, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Alla stregua di tali principi infondato si reputa infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione, relativo alla carenza di legittimazione passiva del opponente, in Pt_1
quanto si deve rilevare che il contributo oggetto di causa è disciplinato dall'art. 166 comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dall'art. 13 della L. R. Campania n. 4 del 2003, come modificata dall'art. 25 della L. R. Campania n. 6 del 2016, il quale prevede che
“… Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto CP_1 della portata di acqua scaricata”. La disciplina regionale di dettaglio è enunciata dall'art. 13 della legge regionale della n. 4 del 25/02/2003, che al comma CP_3
2 dispone che “tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto”; il comma 4, invece, nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 1 del 30/01/2008 (art. 23), era così formulato: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio
1997, n. 14, o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica
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come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla . CP_3
Nell'ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta” (l'art. 27 della legge n. 36 del 1994 costituisce l'antecedente normativo dell'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006); a seguito delle ulteriori modifiche introdotte dalla legge regionale n. 6 del 05.04.2016 (art.25), l'ultimo periodo del comma 4 è stato sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del le convenzioni, i Consorzi sono CP_1
autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”; il comma 5, infine, così come sostituito dalla legge regionale n. 1 del 30/01/2008, stabilisce che “gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo
12”.
Alla luce della normativa di riferimento, viene in rilievo, pertanto, un contributo speciale di scarico dovuto dai soggetti gestori di un servizio idrico. Il canone viene determinato su base convenzionale attraverso una procedura negoziale. Viene pertanto a configurarsi un'obbligazione di natura negoziale.
Ciò posto, al fine di determinare chi sia il soggetto tenuto al pagamento del contributo, occorre considerare che l'oggetto di quest'ultimo va individuato nella contribuzione dovuta per le spese di gestione del canale di scarico;
ne consegue che la normativa sopra richiamata autorizza il a ricorrere allo strumento della riscossione, CP_1
allorquando il utilizzi il canale di bonifica e non provvede alla stipula di Pt_1
convenzione con il o non provvedere al relativo pagamento. Controparte_1
Dunque il presupposto della contribuzione è proprio da individuare nella circostanza che il – inserito nel perimetro di contribuenza del - utilizza i canali Pt_1 CP_1
di bonifica per lo scarico in questione;
dunque il soggetto passivo dell'obbligazione
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oggetto di causa va individuato nel e non nell'Ente di gestione, in quanto Pt_1 quest'ultimo deve farsi carico solo degli oneri di depurazione delle acque reflue.
La doglianza relativa alla estraneità del al rapporto giuridico dedotto risulta Pt_1
altresì infondata, dal momento che legittimato passivo al pagamento dei contributi consortili per lo scarico di acque meteoriche è senz'altro il e ciò anche in Pt_1
presenza del soggetto gestore del servizio idrico integrato, atteso che non si tratta di fornitura idrica né del suo smaltimento, come avviene per la tariffa del servizio idrico, ma semplicemente dei volumi idrici dipendenti dalle precipitazioni atmosferiche, che vanno smaltiti mediante caditoie ed altri manufatti di convogliamento che non sono e non possono essere affidati al gestore dei servizi idrici, essendo sempre e solo nella disponibilità del in quanto non connessi né collegati ai sistemi di acquedotto Pt_1
Alla stregua delle motivazioni illustrate il motivo opposizione non merita accoglimento.
Parimenti non merita infine accoglimento l'ultimo motivo di opposizione con il quale l'opponente ha contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La doglianza si reputa infondata innanzitutto perché genericamente formulata, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali sussisterebbe il difetto di motivazione dedotto e senza alcuna indicazione della lesione sostanziale che si ritiene di aver subito, in virtù del difetto in questione.
In ogni caso, reputa questo Giudicante che l'atto impugnato contenga tutti i requisiti sostanziali, necessari a far conoscere al contribuente le ragioni della pretesa creditoria.
Difatti nell'atto impugnato sono infatti riportati: i criteri sulla base dei quali è determinato il contributo, le ragioni poste a fondamento dello stesso, gli anni ai quali
è riferito il contributo ed il codice dello scarico.
Peraltro non è emerso che il ricorrente abbia subito un concreto pregiudizio, avendo egli avuto idonea conoscenza dell'origine e della natura del credito vantato dal
, potendo difendersi in giudizio per contrastare la pretesa con la CP_1
conseguenza che la finalità pratica perseguita dalla motivazione deve ritenersi, in un'ottica sostanziale, certamente raggiunta, con conseguente esclusioni di una situazione in grado di incidere concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata
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come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'assenza di istruttoria.
Le spese processuali vanno attribuite ai procuratori del resistente, avv.ti CP_1
Enrico Giuseppe Detta e l'avv. Nicola Falvella, i quali ne hanno formulato tempestiva ed espressa richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t., opponente, Parte_1
al pagamento, in favore del Consorzio opposto delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025
LA GIUDICE UNICO
dott.ssa Ida D'Onofrio
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