Articolo 9 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 gennaio 1950
Art. 9.
A decorrere dal 1 gennaio 1948, l'art. 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui un iscritto muoia, prima che abbia raggiunto i dieci anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'art. 13 una indennita' per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscrizione, con un minimo di lire 500: i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi si computano in ragione di dodicesimi di anno.
"Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell' art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della, indennita' di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata la pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sara' corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia" .
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950