Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1420/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 27.10.1973, cod. fisc. Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...] e , cod. fisc. Parte_3
, nata a [...] il [...], elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti. Papa Anna e Lo Faso Francesco, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– opponenti –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice speciale,
[...]
(già , cod. fisc. e p. iva Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mazzeo Rinaldi P.IVA_2
Michelangelo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
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– opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024;
FATTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1 [...]
(nella qualità di fideiussore) e (quale Parte_2 Parte_3
fideiussore e terzo datore di ipoteca) hanno convenuto dinanzi al Tribunale di
Termini Imerese la società proponendo opposizione avverso Controparte_1
gli atti di precetto (notificati a e a il Parte_1 Parte_2
21.02.2020 e a il 5.02.2020). Parte_3
Con detti atti l'opposta, n.q. di cessionaria del credito, ha intimato ai predetti il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 41.687,41, originariamente dovuta alla in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_4
stipulato il 18.05.2005, ai rogiti del notaio (Rep. n. 1444, Racc. n. 1049). Per_1
In particolare, gli opponenti — chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo — hanno lamentato l'assenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nonché l'illegittima capitalizzazione composta degli interessi, l'usurarietà del tasso convenzionale di mora e l'illegittima applicazione di interessi parametrati all'indice Euribor.
In data 8.10.2020 si è costituita in giudizio che ha invocato il Controparte_1
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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Con ordinanza del 23.06.2020 il Giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Successivamente, dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante
C.T.U. contabile.
A seguito del deposito della relazione peritale e della riassegnazione del procedimento a diverso Giudice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. ordinanza del 7.04.2023).
Da ultimo, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta
ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024, sicché,
con ordinanza del 9.10.2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Il primo motivo di opposizione merita accoglimento, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Affinché un contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., è necessario accertare, attraverso una lettura complessiva e integrata del contratto — incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente — se lo stesso preveda pattuizioni che comportino l'immediato trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (v.,
ex plurimis, Cass. n. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice è chiamato a valutare l'operazione negoziale nel suo complesso, verificando se essa realizzi concretamente il trasferimento della disponibilità giuridica del denaro.
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Fatte queste premesse di ordine sistematico, nel caso di specie, l'art. 2 (“Deposito infruttifero”) del contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.05.2005, ai rogiti del notaio (Rep. n. 1444, Racc. n. 1049), stabilisce espressamente che la Per_1
somma mutuata viene costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dalla parte finanziata.
Ne consegue che, anziché essere effettivamente erogata e lasciata nella disponibilità
del mutuatario, la somma è stata accreditata su un conto infruttifero acceso presso l'istituto mutuante, rimanendo immediatamente vincolata fino all'avveramento delle condizioni contrattuali.
In tale contesto, dunque, sebbene la somma mutuata appaia formalmente corrisposta al mutuatario alla stipula del contratto, in realtà essa non è mai fuoriuscita dalla sfera giuridica e patrimoniale della banca, la quale ha mantenuto la disponibilità esclusiva del denaro.
Pertanto, fino allo svincolo del deposito cauzionale, non può configurarsi alcuna obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, poiché quest'ultimo non ha mai acquisito la disponibilità effettiva del denaro. Al contrario, è proprio la banca a risultare obbligata al trasferimento della somma al mutuatario al verificarsi delle condizioni pattuite.
Com'è noto, il mutuo è un contratto reale il cui perfezionamento avviene con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario.
Ne consegue che tale trasferimento può essere realizzato anche mediante l'accreditamento della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario, perché in tal modo: (i) il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario;
(ii) il mutuatario acquista
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immediatamente la disponibilità giuridica del denaro, che diventa parte integrante del suo patrimonio, rendendo possibile per lui l'utilizzo dei fondi per soddisfare le proprie esigenze.
Tuttavia, qualora l'accredito sul conto del mutuatario sia contestualmente vincolato come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dallo stesso contratto di mutuo, non si verifica in alcun momento un'autonoma disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario giacché — con una mera operazione contabile
— la somma resta sempre sotto il controllo della banca, che ne mantiene la proprietà
e la possibilità di disporne, finché non si verificano le condizioni che ne determinano lo svincolo.
In tale contesto, fino allo svincolo delle somme, non si realizza alcuna traditio rei
e il mutuatario non ha mai la disponibilità giuridica del denaro.
Diversamente opinando, si configurerebbe un meccanismo artificioso e di dubbia meritevolezza giuridica, tale da consentire alla Banca di trattenere la somma mutuata, imponendo nondimeno al mutuatario l'obbligo di corrispondere comunque le rate del mutuo (cioè la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi), persino durante il periodo in cui il denaro rimane vincolato e sottratto alla sua effettiva disponibilità. Siffatta impostazione parrebbe dunque distonica rispetto alla funzione economica del mutuo, che presuppone la reale disponibilità del denaro da parte del soggetto che assume l'obbligazione restitutoria.
Peraltro, seguendo tale tesi, il vincolo cauzionale previsto dal contratto assumerebbe un profilo ancor più problematico dal momento che la somma,
indisponibile per il mutuatario, rimane nella sfera di controllo della la quale CP_4
— come proprietaria del denaro, in virtù del deposito irregolare — conserva la possibilità di disporne a proprio vantaggio. Ne consegue che, durante il periodo del
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vincolo, quelle somme non producono alcun rendimento a favore del mutuatario,
ma potenzialmente generano utilità finanziarie per la Banca, che può impiegarle nel proprio circuito operativo.
Al lume di quanto illustrato, è evidente allora che, in presenza di detto vincolo cauzionale, il contratto di mutuo non può valere quale titolo esecutivo perché da esso non scaturisce alcun obbligo restitutorio.
Perché tale obbligazione sorga, è imprescindibile che avvenga il reale svincolo delle somme, da attestarsi tramite un atto integrativo che, per acquisire valore di titolo esecutivo, deve necessariamente rispettare le formalità stabilite dall'art. 474 c.p.c..
Nel caso in esame, tuttavia, non si rinviene alcun atto di tal genere nei documenti prodotti dalle parti.
Peraltro, la non qualificabilità del contratto di mutuo in esame come titolo esecutivo trova conferma in un recente arresto giurisprudenziale di legittimità, ove è stato affermato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui venga stipulato un
complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la
eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza
consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale
somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla
mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in
favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché
debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo,
deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo
negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al
mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio
della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse
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– solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in
suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì
escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo
necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste
dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti
l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore
della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma” (Cass., Sez. III, 3.05.2024, n.
12007).
In definitiva, in assenza di un atto integrativo — dotato della necessaria forma richiesta dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) — che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario, il contratto di mutuo non può valere quale titolo esecutivo.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere accolta, data l'inefficacia degli atti di precetto opposti.
L'accoglimento dell'opposizione a precetto, giustificato dall'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo (e dall'assenza di prova incontrovertibile sullo svincolo delle somme), assorbe inevitabilmente e integralmente qualsiasi ulteriore motivo di doglianza.
Il contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, unitamente all'intervento nel corso del giudizio del citato arresto giurisprudenziale da parte della Suprema Corte,
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto,
vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da , Parte_1 [...]
e dal momento che il titolo posto a Parte_2 Parte_3
fondamento degli atti di precetto (contratto di mutuo fondiario stipulato il
18.05.2005, ai rogiti del notaio - Rep. n. 1444, Racc. n. 1049) non Per_1
costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c.;
DICHIARA, per l'effetto, l'inefficacia dei precetti opposti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 30/01/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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