Art. 27.
Il quarto comma dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e' sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione".
Il quarto comma dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e' sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione".