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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 916/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.916/2019 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (incorporante il Parte_1 [...]
, (C.F. ) nonché da ( Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
P.I.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Greco;
P.IVA_2
-
APPELLANTI-
Contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio C.F._2
Caporotundo;;
-
APPELLATI-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 19/06/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “I coniugi e , con atto per notar Controparte_2 Persona_1 Per_2 del 20 dicembre 2013 rep n. 972 30, ebbero a stipulare con il , Parte_2 un mutuo ipotecario, ricevendosi le somme di € 104.000,00 e obbligandosi a rimborsarla in 25 anni, mediante il pagamento di n. 300 rate posticipate mensili, comprensive di interessi e capitale di € 635,55 ciascuna ad eccezione della prima di conguaglio degli interessi di preammortamento e come da piano di ammortamento allegato ad esso.
Costoro ritengono che siffatto negozio sia affetto da molteplici vizi che ne comportano la nullità e che, comunque, alcune delle sue clausole siano del tutto invalide e per tal motivo hanno citato la banca innanzi a questo Tribunale.
Si è costituita la banca con comparsa dell'8 maggio 2017, contestando tutto l'ex adverso dedotto e chiedendo che le avverse domande fossero dichiarate per un verso inammissibili per difetto di interesse in relazione a quelle di nullità del tasso di mora e dell'ammortamento e delle conseguenti ripetizioni di indebito, “in quanto il mutuatario non ha mai sostenuto il pagamento di tassi di mora nel corso del rapporto in contestazione”, e per il resto fossero rigettate perché infondate nel merito, con vittoria di spese e condanna per responsabilità aggravata.
La causa del tutto documentale è stata istruita con acquisizione del negozio di mutuo, delle consulenze di parte, e con consulenza contabile d'ufficio.
Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la , quale Parte_3 cessionario del credito riveniente dal mutuo de quo, reiterando deduzioni e le conclusioni già formulate dalla banca.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni, depositato i loro scritti difensivi ed infine discusso la causa”.
La causa, istruita mediante produzione documentale e CTU tecnico-contabile, è stata definita con sentenza n. 2154/ 2019 con la quale il Tribunale in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato la usurarietà del mutuo in oggetto e, di conseguenza, non dovuti dagli attori interessi, oneri, spese, remunerazioni di qualsiasi tipo ma solo le restituzioni del puro capitale finanziato secondo le ordinarie scadenze, la compensazione tra il credito degli attori relativo alle somme versate in misura superiore al mero capitale ed il credito della per mero CP_3 capitale residuo, in applicazione dell'art.1815 co II c.c. condannando la convenuta banca e l'interventore in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, previa compensazione per un terzo.
In particolare il Tribunale tra le molteplici domande formulate ha esaminato in quanto assorbente solo quella diretta a far dichiarare la usurarietà del mutuo e l'ha ritenuta fondata atteso che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso complessivo di interesse, corrispettivo e di mora che sommato a tutti i costi dell'operazione di credito risultava superiore al tasso soglia vigente.
Nel dettaglio il giudice di prime cure ha reputato che gli elementi da sommare al fine di ritenere superato il tasso soglia fossero tutti i costi dell'operazione di credito previsti nel contratto, da quelli immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali, inclusi gli interessi moratori convenuti e le polizze assicurative funzionali e connesse alle operazioni di finanziamento.
Quanto alle modalità di calcolo dell'usura, il Tribunale condividendo il criterio a cui si è attenuto il CTU ha ritenuto che “vi sarà usura se per una delle possibili modalità di essa, ivi compresa quella del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, gli interessi di mora previsti in contratto, aggiungendosi in successione temporale agli interessi corrispettivi ed alle altre remunerazioni previste in contratto, determineranno un tasso annuo effettivo del prestito debordante la soglia vigente alla data di stipula del contratto” ed ha ravvisato nel caso concreto il superamento del tasso soglia di riferimento.
Avverso la prefata sentenza hanno interposto appello Parte_1
(incorporante il nonché instando acchè, Parte_2 Parte_3 in via preliminare, fossero dichiarate inammissibili le domande per difetto di un interesse giuridico, attuale ed effettivo in relazione alla domanda di nullità del tasso di mora e dell'ammortamento praticato e delle conseguenti ripetizioni di asseriti indebiti e, nel merito, fossero rigettate integralmente le domande di parte attrice e le conseguenti richieste di rimodulazione del piano di ammortamento previa conversione del mutuo oneroso in mutuo gratuito o al tasso legale, nonché di ripetizione e/o compensazione degli indebiti calcolati ex adverso; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la CP_1 Controparte_2 condanna dell'appellante alle spese di lite.
Disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 19/06/2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano “Violazione dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto con il
d.m. del ministero dell'economia e delle finanze (relativo al quarto trimestre per l'anno 2013) del 23 settembre 2013 e correlate Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al 2009 per aver il Giudice di prime cure, in ossequio all'elaborato peritale: raffrontato il TAEG al tasso soglia;
raffrontato entità disomogenee, omettendo l'adeguamento della soglia e l'inclusione del tasso di mora medio;
incluso nel calcolo costi non connessi alla erogazione del credito;
conseguentemente limitato erroneamente la restituzione a carico degli attori al solo capitale finanziato e previsto la compensazione tra credito della banca ed il credito degli attori per quanto versato oltre il mero capitale finanziato;
il tutto in relazione all'art. 342, n. 2, c.p.c.”.
Secondo e il giudice di prime Parte_1 Parte_3 cure aderendo alle conclusioni del CTU avrebbe violato il quadro normativo cui occorre attenersi per esaminare la natura usuraria di un mutuo atteso che la perizia d'ufficio avrebbe erroneamente messo a confronto il TAEG e non il TEG con il tasso soglia vigente;
avrebbe proceduto ad includere nel costo complessivo i costi per la polizza vita,
i tassi di mora nonché i costi non strettamente connessi con l'operazione del finanziamento, quali i costi di tenuta conto;
avrebbe raffrontato i costi così cumulati con un tasso soglia, che tuttavia non includerebbe tutti i costi ed i tassi indicati in contratto.
In particolare si censura l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel calcolo del TEG cumulando interessi corrispettivi e di mora, nonché tutti i costi elencati in contratto, anche quelli non collegati alla erogazione del credito e raffrontandoli alla mera soglia.
Con il secondo motivo di gravame si censurano “Violazione dell'art.
2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto con il d.m. del ministero dell'economia e delle finanze (relativo al quarto trimestre per l'anno 2013) del 23 settembre 2013 e correlate Istruzioni della
Banca d'Italia aggiornate al 2009 per aver il Giudice di prime cure, in ossequio all'elaborato peritale, incluso nel calcolo il costo per polizza vita;
il tutto in relazione all'art. 342, n. 2, c.p.c;
- contestuale violazione dell'art. 2697 c.c. in merito all'onere del mutuatario di produrre la polizza in relazione all'art. 342 n.2 c.p.c. ;
- Errata inclusione nel TEG del costo per polizza vita e costo tenuta canone per essere state ritenute condizionanti l'erogazione del mutuo, in relazione all'art.342 n. 1 c.p.c.”.
Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore ritenendo che le polizze assicurative andassero incluse nel TEG pur non essendo funzionali e connesse all'erogato finanziamento, in violazione delle Istruzioni della Banca d'Italia.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della “Violazione dell'art.
1815 comma 2 c.c. e dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.
n. 2 con contestuale violazione dell'art. 100 c.p.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'azione di ripetizione per carenza di interesse”.
Evidenziano e come la corretta Parte_1 Parte_3 applicazione dell'art. 1419 c.c. avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere legittimamente incamerati gli interessi corrispettivi, atteso che se come nel caso di specie fossero usurari solo gli interessi moratori, gli interessi corrispettivi sarebbero dovuti dal mutuatario. Secondo gli appellanti inoltre poiché non risulta provato il versamento di interessi moratori da parte degli attori il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di un interesse giuridico attuale e rilevante rispetto al tasso di mora e comunque avrebbe dovuto escludere qualsivoglia riformulazione del piano di rientro e rigettare la domanda originaria di ripetizione quanto agli interessi corrispettivi, in quanto legittimi.
Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022) “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Orbene alla luce dei principi innanzi espressi nel caso di specie vanno ritenute erronee le modalità di calcolo dell'usura adottate, in primo grado, dal CTU e condivise dal Tribunale, secondo cui in applicazione del "principio della sommatoria" ha rilievo preminente il “costo complessivo che il credito concesso può subire a seguito del verificarsi della morosità e vi sarà usura se per una delle possibili modalità di essa, ivi compresa quella del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, gli interessi di mora previsti in contratto, aggiungendosi in successione temporale agli interessi corrispettivi ed alle altre remunerazioni previste in contratto, determineranno un tasso annuo effettivo del prestito debordante la soglia vigente alla data di stipula del contratto”.
Di conseguenza vanno disattese le risultanze della predetta relazione peritale, fatte proprie dal giudice di prime cure, secondo cui dato che il TEG del mutuo in esame, comprensivo degli interessi corrispettivi e di mora, risulta essere pari al 12,18%, quindi superiore al tasso soglia del 10,38%, il tasso di interesse in caso di ritardato pagamento va considerato usurario.
Invero, la nuova CTU disposta nel presente giudizio, al fine di verificare l'eventuale usurarietà del tasso di mora con riferimento allo specifico tasso soglia applicabile agli interessi moratori, ha riscontrato il mancato superamento del tasso soglia, essendo il tasso di mora convenuto pari al 4,75%, mentre il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo era pari al 10,3875%.
Le ulteriori censure proposte restano evidentemente assorbite.
Dunque, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda proposta, con conseguente riforma della sentenza gravata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)In accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda;
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.000,00 per compensi, e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 6.000,00 per compensi ed euro 380,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 27.06.2025 Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.916/2019 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (incorporante il Parte_1 [...]
, (C.F. ) nonché da ( Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
P.I.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Greco;
P.IVA_2
-
APPELLANTI-
Contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio C.F._2
Caporotundo;;
-
APPELLATI-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 19/06/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “I coniugi e , con atto per notar Controparte_2 Persona_1 Per_2 del 20 dicembre 2013 rep n. 972 30, ebbero a stipulare con il , Parte_2 un mutuo ipotecario, ricevendosi le somme di € 104.000,00 e obbligandosi a rimborsarla in 25 anni, mediante il pagamento di n. 300 rate posticipate mensili, comprensive di interessi e capitale di € 635,55 ciascuna ad eccezione della prima di conguaglio degli interessi di preammortamento e come da piano di ammortamento allegato ad esso.
Costoro ritengono che siffatto negozio sia affetto da molteplici vizi che ne comportano la nullità e che, comunque, alcune delle sue clausole siano del tutto invalide e per tal motivo hanno citato la banca innanzi a questo Tribunale.
Si è costituita la banca con comparsa dell'8 maggio 2017, contestando tutto l'ex adverso dedotto e chiedendo che le avverse domande fossero dichiarate per un verso inammissibili per difetto di interesse in relazione a quelle di nullità del tasso di mora e dell'ammortamento e delle conseguenti ripetizioni di indebito, “in quanto il mutuatario non ha mai sostenuto il pagamento di tassi di mora nel corso del rapporto in contestazione”, e per il resto fossero rigettate perché infondate nel merito, con vittoria di spese e condanna per responsabilità aggravata.
La causa del tutto documentale è stata istruita con acquisizione del negozio di mutuo, delle consulenze di parte, e con consulenza contabile d'ufficio.
Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la , quale Parte_3 cessionario del credito riveniente dal mutuo de quo, reiterando deduzioni e le conclusioni già formulate dalla banca.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni, depositato i loro scritti difensivi ed infine discusso la causa”.
La causa, istruita mediante produzione documentale e CTU tecnico-contabile, è stata definita con sentenza n. 2154/ 2019 con la quale il Tribunale in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato la usurarietà del mutuo in oggetto e, di conseguenza, non dovuti dagli attori interessi, oneri, spese, remunerazioni di qualsiasi tipo ma solo le restituzioni del puro capitale finanziato secondo le ordinarie scadenze, la compensazione tra il credito degli attori relativo alle somme versate in misura superiore al mero capitale ed il credito della per mero CP_3 capitale residuo, in applicazione dell'art.1815 co II c.c. condannando la convenuta banca e l'interventore in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, previa compensazione per un terzo.
In particolare il Tribunale tra le molteplici domande formulate ha esaminato in quanto assorbente solo quella diretta a far dichiarare la usurarietà del mutuo e l'ha ritenuta fondata atteso che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso complessivo di interesse, corrispettivo e di mora che sommato a tutti i costi dell'operazione di credito risultava superiore al tasso soglia vigente.
Nel dettaglio il giudice di prime cure ha reputato che gli elementi da sommare al fine di ritenere superato il tasso soglia fossero tutti i costi dell'operazione di credito previsti nel contratto, da quelli immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali, inclusi gli interessi moratori convenuti e le polizze assicurative funzionali e connesse alle operazioni di finanziamento.
Quanto alle modalità di calcolo dell'usura, il Tribunale condividendo il criterio a cui si è attenuto il CTU ha ritenuto che “vi sarà usura se per una delle possibili modalità di essa, ivi compresa quella del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, gli interessi di mora previsti in contratto, aggiungendosi in successione temporale agli interessi corrispettivi ed alle altre remunerazioni previste in contratto, determineranno un tasso annuo effettivo del prestito debordante la soglia vigente alla data di stipula del contratto” ed ha ravvisato nel caso concreto il superamento del tasso soglia di riferimento.
Avverso la prefata sentenza hanno interposto appello Parte_1
(incorporante il nonché instando acchè, Parte_2 Parte_3 in via preliminare, fossero dichiarate inammissibili le domande per difetto di un interesse giuridico, attuale ed effettivo in relazione alla domanda di nullità del tasso di mora e dell'ammortamento praticato e delle conseguenti ripetizioni di asseriti indebiti e, nel merito, fossero rigettate integralmente le domande di parte attrice e le conseguenti richieste di rimodulazione del piano di ammortamento previa conversione del mutuo oneroso in mutuo gratuito o al tasso legale, nonché di ripetizione e/o compensazione degli indebiti calcolati ex adverso; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituiti in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la CP_1 Controparte_2 condanna dell'appellante alle spese di lite.
Disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 19/06/2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano “Violazione dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto con il
d.m. del ministero dell'economia e delle finanze (relativo al quarto trimestre per l'anno 2013) del 23 settembre 2013 e correlate Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al 2009 per aver il Giudice di prime cure, in ossequio all'elaborato peritale: raffrontato il TAEG al tasso soglia;
raffrontato entità disomogenee, omettendo l'adeguamento della soglia e l'inclusione del tasso di mora medio;
incluso nel calcolo costi non connessi alla erogazione del credito;
conseguentemente limitato erroneamente la restituzione a carico degli attori al solo capitale finanziato e previsto la compensazione tra credito della banca ed il credito degli attori per quanto versato oltre il mero capitale finanziato;
il tutto in relazione all'art. 342, n. 2, c.p.c.”.
Secondo e il giudice di prime Parte_1 Parte_3 cure aderendo alle conclusioni del CTU avrebbe violato il quadro normativo cui occorre attenersi per esaminare la natura usuraria di un mutuo atteso che la perizia d'ufficio avrebbe erroneamente messo a confronto il TAEG e non il TEG con il tasso soglia vigente;
avrebbe proceduto ad includere nel costo complessivo i costi per la polizza vita,
i tassi di mora nonché i costi non strettamente connessi con l'operazione del finanziamento, quali i costi di tenuta conto;
avrebbe raffrontato i costi così cumulati con un tasso soglia, che tuttavia non includerebbe tutti i costi ed i tassi indicati in contratto.
In particolare si censura l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel calcolo del TEG cumulando interessi corrispettivi e di mora, nonché tutti i costi elencati in contratto, anche quelli non collegati alla erogazione del credito e raffrontandoli alla mera soglia.
Con il secondo motivo di gravame si censurano “Violazione dell'art.
2 della legge n. 108 del 1996 in combinato disposto con il d.m. del ministero dell'economia e delle finanze (relativo al quarto trimestre per l'anno 2013) del 23 settembre 2013 e correlate Istruzioni della
Banca d'Italia aggiornate al 2009 per aver il Giudice di prime cure, in ossequio all'elaborato peritale, incluso nel calcolo il costo per polizza vita;
il tutto in relazione all'art. 342, n. 2, c.p.c;
- contestuale violazione dell'art. 2697 c.c. in merito all'onere del mutuatario di produrre la polizza in relazione all'art. 342 n.2 c.p.c. ;
- Errata inclusione nel TEG del costo per polizza vita e costo tenuta canone per essere state ritenute condizionanti l'erogazione del mutuo, in relazione all'art.342 n. 1 c.p.c.”.
Secondo l'appellante, in particolare, il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore ritenendo che le polizze assicurative andassero incluse nel TEG pur non essendo funzionali e connesse all'erogato finanziamento, in violazione delle Istruzioni della Banca d'Italia.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della “Violazione dell'art.
1815 comma 2 c.c. e dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.
n. 2 con contestuale violazione dell'art. 100 c.p.c. per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'azione di ripetizione per carenza di interesse”.
Evidenziano e come la corretta Parte_1 Parte_3 applicazione dell'art. 1419 c.c. avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere legittimamente incamerati gli interessi corrispettivi, atteso che se come nel caso di specie fossero usurari solo gli interessi moratori, gli interessi corrispettivi sarebbero dovuti dal mutuatario. Secondo gli appellanti inoltre poiché non risulta provato il versamento di interessi moratori da parte degli attori il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di un interesse giuridico attuale e rilevante rispetto al tasso di mora e comunque avrebbe dovuto escludere qualsivoglia riformulazione del piano di rientro e rigettare la domanda originaria di ripetizione quanto agli interessi corrispettivi, in quanto legittimi.
Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022) “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Orbene alla luce dei principi innanzi espressi nel caso di specie vanno ritenute erronee le modalità di calcolo dell'usura adottate, in primo grado, dal CTU e condivise dal Tribunale, secondo cui in applicazione del "principio della sommatoria" ha rilievo preminente il “costo complessivo che il credito concesso può subire a seguito del verificarsi della morosità e vi sarà usura se per una delle possibili modalità di essa, ivi compresa quella del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo, gli interessi di mora previsti in contratto, aggiungendosi in successione temporale agli interessi corrispettivi ed alle altre remunerazioni previste in contratto, determineranno un tasso annuo effettivo del prestito debordante la soglia vigente alla data di stipula del contratto”.
Di conseguenza vanno disattese le risultanze della predetta relazione peritale, fatte proprie dal giudice di prime cure, secondo cui dato che il TEG del mutuo in esame, comprensivo degli interessi corrispettivi e di mora, risulta essere pari al 12,18%, quindi superiore al tasso soglia del 10,38%, il tasso di interesse in caso di ritardato pagamento va considerato usurario.
Invero, la nuova CTU disposta nel presente giudizio, al fine di verificare l'eventuale usurarietà del tasso di mora con riferimento allo specifico tasso soglia applicabile agli interessi moratori, ha riscontrato il mancato superamento del tasso soglia, essendo il tasso di mora convenuto pari al 4,75%, mentre il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo era pari al 10,3875%.
Le ulteriori censure proposte restano evidentemente assorbite.
Dunque, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda proposta, con conseguente riforma della sentenza gravata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)In accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda;
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 5.000,00 per compensi, e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 6.000,00 per compensi ed euro 380,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 27.06.2025 Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)