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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI SAtangelo Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 13.02.2023 al n. 646 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ORSETTA SOPHIE GIORDO, C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. MILENA RUFFINI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. LISA
GIOACHIN nella qualità di Curatrice Speciale di Controparte_2
(C.F. ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
AL (El AL) e (C.F. Controparte_3
), nata il [...] a [...], giusta ordinanza di nomina pro- C.F._4
nunciata in data 16.05.2024 e comparsa di costituzione depositata in data 04.07.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 23.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore di regolamentare i rapporti tra i coniugi rispetto alla prole Parte_2 post separazione personale alle seguenti condizioni:
“affido all'ente delle minori (da individuare nel Comune di residenza abituale) per le scelte relative alla salute, educazione, istruzione (ivi compresi i viaggi all'estero e il rilascio o rinnovo dei d. i. validi per
l'espatrio e del passaporto e le autorizzazioni per i viaggi all'estero delle minori) e per la regolamentazio- ne della relazione/frequentazione con il padre;
conferma degli ulteriori provvedimenti vigenti;
assunzione da parte della coppia genitoriale dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genito- rialità e ad aderirvi con costanza e impegno e ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS;
l'ente attualmente affidatario delle minori curerà/garantirà la presa in carico del nucleo materno da parte dei SS del Comune di Castellanza non appena realizzato il trasferimento anche anagrafico delle minori con la madre e l'assunzione del mandato di cui sopra, metà delle spese di lite so- stenute dalle parti compensate, la restante metà a carico del resistente che le rifonderà alla ricorrente avendo la stessa già rinunciato al patrocinio a spese dello Stato, refusione in via solidale delle spese di lite sostenute dall'avv. Gioachin nella qualità di CS, liquidazione delle spese di lite ai minimi tabellari pre- visti per le fasi 1, 2 e 3 delle cause di valore indeterminabile di media complessità, apertura di un proce- dimento di vigilanza a favore delle minori cui i SS relazioneranno semestralmente;
consegna dei passa- porti delle minori all'ente affidatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 13.02.2023 (ante Riforma Cartabia) la ricorrente ha allegato che in data 13/01/2014 a SA AF AJ (El AL) ha contratto matrimonio con il resistente, residente in [...]; che dall'unione sono nate le figlie: (il Persona_1
16/10/2015 a SA AL - El AL) e , Controparte_3
(il 02/12/2020 a Varese), che nel 2018 la coppia si è trasferita in Italia, prima il marito, successivamente, la moglie e la piccola che subito dopo il marito ha iniziato a Per_1
frequentare altre donne e ad aggredirla sia verbalmente sia fisicamente anche alla presen- za della piccola che, in alcune occasioni, spaventata dalla violenza del padre è in- Per_1
tervenuta per difendere la madre, di avere denunciato il marito in data 23.11.2022, che la
P a g . 2 | 15 situazione è ulteriormente degenerata con la nascita di di avere iniziato una rela- CP_3
zione sentimentale con nell'aprile 2022 con , di essersi allon- Controparte_4
tanata dalla casa coniugale nel mese di luglio 2022 dopo l'ennesima lite con l'accordo che ciascun genitore avrebbe tenuto le minori a settimane alterne, che, a fronte dell'incapacità genitoriale del resistente, trovandolo completamente ubriaco, nel mese di agosto portava via con sé le minori, che dopo avere assistito alle aggressioni pa- Per_1
terne, le ha chiesto di non farle vedere e incontrare più il resistente riferendole “che quan- do viveva con il padre e andava a letto il padre, o meglio come la bambina l'ha sempre chiamato, CP_5
la raggiungeva e le toccava le parti intime”, che per tali fatti pende il procedimento penale iscritto al n. 6801/22 R.G.N.R. dove si è già tenuta l'audizione protetta della minore.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 12.07.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida
Le figlie minori e in via super esclusiva alla madre, rimettendo a Persona_1 CP_3
quest'ultima anche tutte le decisioni di maggior interesse;
3. dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti del Comune di Busto Arsizio ai quali affida an- che il compito di organizzare in modalità protetta gli incontri tra il padre e le figlie;
4. dispone che il co- niuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i pri- mi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 440,00, complessivi da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc, e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % co- me da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
con percezione da parte della madre dell'assegno uni- co".
In data 18.09.2023 sono state acquisite le annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti a sedare le liti della coppia in data 25.02.2022 dove, tra l'altro, si dava atto:
In data 25.10.2023 i SS del Comune di Busto Arsizio hanno relazionato quanto segue:
P a g . 3 | 15 P a g . 4 | 15 P a g . 5 | 15 All'udienza celebrata in data 25.10.2023 la ricorrente ha dichiarato che il resistente non versa nulla per il mantenimento delle minori che non vede né sente le minori dall'aprile
2022, di non essere nelle condizioni di poter trasferire la residenza anagrafica delle mino- ri nell'immobile dove abita dal mese di aprile 2022 in Busto Arsizio, Via Varese 26 e che la P.R. Sede ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto sulla denuncia formalizzata e di non avere fatto opposizione, si è associata alla richiesta valutazione del- le minori da parte della NPI territorialmente competente e ha chiesto di essere autorizza- ta a percepire il 100% dell'assegno unico.
Il giudice istruttore, parzialmente modificando l'ordinanza presidenziale, ha dato atto dell'insussistenza delle condizioni, allo stato, per attivare il Servizio di Spazio Neutro per la frequentazione del padre con le minori stante anche il sostanziale disinteresse dimo- strato dal padre (costituitosi in giudizio in data 21.03.2024) e le dichiarazioni rese dalle minori, ha autorizzato la madre a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_6
P a g . 6 | 15 dell'assegno unico spettante per le due figlie minori e ha disposto la presa in carico delle figlie minorenni delle parti da parte della NPI territorialmente competente viste le dichia- razioni rese dalle medesime che sono il chiaro segnale di un vissuto traumatico e che i
SS. del Comune di Busto Arsizio monitorassero il nucleo familiare con regolari accessi al domicilio materno, supportassero la madre nel garantire alle minori il celere avvio della valutazione presso la NPI e depositassero relazione analitica entro e non oltre il
29.02.2024.
Costituendosi in giudizio in data 21.03.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha al- legato l'intervenuta archiviazione in data 12.10.2023 del procedimento penale iscritto al n. 6801/2022 R.G.N.R. e che la ricorrente nel verbale di SIT dell'11.03.2022 ha confida- to agli operanti che il marito “non è una persona cattiva, né tantomeno violenta nei miei confronti e nei confronti delle bambine” e ha chiesto “operare quantomeno un tentativo di ricucire il rapporto tra padre e figlie proprio nell'interesse precipuo delle stesse minori, non essendo possibile alcun ricongiungi- mento tra i coniugi, avendo entrambi intrapreso nuove relazioni sentimentali e non essendo possibile re- cuperare l'affectio coniugalis. Di fatti, anche il Sig. ha intrapreso una nuova relazione con Parte_1
una nuova compagna, sig.ra . Parte_3
Alla successiva udienza celebrata in data 21.03.2024 il resistente si è impegnato a corri- spondere il contributo posto a suo carico a partire dal corrente mese e a saldare il debito maturato e ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale mentre la ri- corrente ha dichiarato che la casa dove attualmente vive con le minori e il compagno verrà messa in vendita, di dovere cercare una soluzione abitativa alternativa e che la resi- denza anagrafica sua e delle minori è ancora in Busto Arsizio, Via Collodi 11, dove vive il resistente.
In data 16.05.2024 il giudice istruttore ha nominato l'avv. IS Gioachin curatrice specia- le delle figlie minorenni delle parti tenuto conto dell'incertezza delle loro condizioni abi- tative e del progetto di trasferimento in Spagna con le medesime minori prospettato (e
P a g . 7 | 15 affatto documentato) dalla madre anche al fine di garantire il celere accesso di Per_1
alla NPI.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 16.07.2024 il giudice istruttore, “ritenuto neces- sario garantire alle due figlie minorenni delle parti la prosecuzione e la conclusine della valutazione neu- ropsichiatrica avviata presso l'AIAS di Busto Arsizio e, quindi, la loro permanenza sul territorio ita- liano [ha affidato] (nata il [...] a [...]
SA AL, El AL) e (nata il [...] a [...]
Varese) all'Ente (allo stato da individuare nel Comune di Busto Arsizio) per quanto riguarda le scelte da assumere rispetto alla salute e alla regolamentazione dell'eventuale ripresa – compatibilmente con gli esiti della valutazione in NPI, in ogni caso, in Spazio Neutro alla presenza di educatore professionale – della relazione con il padre (individuazione dei tempi, frequenza, durata e modalità); dispone che, senza ritardo e, comunque, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente, la ricorrente consegni al curatore speciale delle due figlie minorenni gli originali dei documenti d'identità, dei permessi di soggiorno e dei passaporti delle medesime (e ne conservi copia) e che il curatore speciale della prole custodisca detti docu- menti e depositi, senza ritardo, nota attestante il puntuale adempimento della presente prescrizione;
invi- ta i genitori delle minori ad avviare, senza ritardo, con il supporto dei SS territorialmente competenti, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità”.
Alla successiva udienza celebrata in data 24.10.2024 la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale non essendovi altre soluzioni abitative disponibili per le minori, di non percepire a oggi l'AU perché risulta residente anagraficamente presso il marito, che a oggi non è aperto il bando per l'assegnazione delle case popolari, che il compagno ha la residenza anagrafica presso la madre nell'immobile che quest'ultima conduce in locazione dove vivono anche il marito e l'altra figlia, che il padre versa rego- larmente il contributo al mantenimento ordinario della prole e ulteriori € 60,00 al mese per gli arretrati ma non versa le spese straordinarie (scolastiche e mediche) e che ci sono arretrati per le rette dell'asilo nido per € 774,01 di cui non aveva contezza essendo per- venute le lettere presso la residenza del resistente. Il resistente si è opposto
P a g . 8 | 15 all'assegnazione della casa coniugale in locazione dove le minori non vivono da quasi due anni, di essere disponibile a pagare il 50% delle spese straordinarie di cui non ha avuto contezza. La CS ha dichiarato che è stata avviata la procedura per la dichiarazione di ir- reperibilità della ricorrente e delle minori presso la residenza anagrafica del resistente e ha evidenziato che le minori potrebbero associare ricordi negativi alla casa coniugale.
In pari data il giudice istruttore, esaminata la relazione depositata dai SS in data 18.10.224 da cui si evince, tra l'altro, che la ricorrente è in attesa di un figlio dall'attuale compagno
(con data presunta del parto prevista per il mese di novembre), che il compagno della ri- corrente svolge l'attività di badante a favore di persona che è affetta da psicosi schizo- frenica residuale, è invalida al 100 %, frequenta un centro diurno a tempo pieno, è segui- ta dai Servizi specialistici con la prescrizione anche di una terapia farmacologica ed è sot- toposta alla misura dell'A.d.s., che l' ha riferito “che era stato messo a conoscenza dal ba- CP_7
dante che la compagna e le figlie in alcune occasioni dormivano in quell'abitazione e durante il giorno stavano con lui” e che la precarietà delle condizioni abitative della ricorrente e delle minori non ha reso possibile l'attivazione di un intervento educativo domiciliare presso la stessa, non ha accolto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorren- te (da cui le minori si sono definitivamente allontanate da oltre due anni) e, tra l'altro, “2) parzialmente modificando i provvedimenti vigenti, DISPONE CHE il resistente contribuisca al man- tenimento ordinario indiretto della prole versando il maggiore importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge e partecipi alle spese straordinarie della prole nella misura dell'80% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano”.
In data 30.04.2025 i SS hanno riferito che SS di avere “provveduto a sollecitare il centro AIAS in merito alla presa in carico per la valutazione psicodiagnostica delle minori, le quali hanno iniziato nel mese di febbraio i colloqui psicologici e logopedici. Ad oggi i percorsi non sono ancora conclusi, avendo la signora saltato diversi appuntamenti, come riferito dalle referenti specialistiche. Si precisa che il sig.
[...]
non ha più preso contatti con le scriventi al fine di richiedere aggiornamenti circa l'andamento CP_8
delle proprie figlie”.
P a g . 9 | 15 In data 09.07.2025 i SS hanno depositato le valutazioni delle minori rilasciate dall'AIAS di Busto Arsizio che attestano per NG:
Per Per_1
P a g . 10 | 15 In data 15.10.2025 la ricorrente ha depositato il contratto quadriennale di locazione dell'immobile sito in Castellanza, Via Testori 13b, dal 04.10.2025 siglato dal compagno e il contratto di lavoro al medesimo rinnovato sino al 31.12.2025 mentre in data
14.10.2025 il resistente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato dal
06.09.2025 al 28.02.2026.
In data 16.10.2025 i SS hanno riferito che “La signora nel mese di Settembre riferisce di aver re- perito un'abitazione presso il Comune di Castellanza, in Via Testori n. 13, dove si sono già trasferiti ma non hanno ancora provveduto al cambio residenza;
al momento l'uomo sta svolgendo un'attività lavo- rativa come corriere con contratto a scadenza mentre la signora lavora come donna delle pulizie indu- striali, senza regolare contratto. È stato suggerito alla signora di prendere contatti anticipatamente con i
Servizi Comunali di Castellanza, coi i quali la stessa avrebbe già svolto un primo incontro;
la scrivente effettuerà un momento di passaggio della situazione con le colleghe del servizio sociale dell'Azienda Me- dio Olona, non appena sarà definito il cambio di residenza. In aggiunta la signora riporta di come il pa- dre abbia inviato 200 € nel mese di Agosto ma non sia regolare nel pagamento del mantenimento. Viste
P a g . 11 | 15 le difficoltà organizzative della signora e la sua fatica nel relazionarsi con i Servizi e con il padre di
[...]
ed si conferma la necessità di una presa in carico psicologica della madre, specificatamente CP_2 CP_3
l'avvio di un supporto alla genitorialità, la stessa possa consolidare le proprie competenze nell'accudimento delle figlie ma possa anche condividere le fatiche inerenti il rapporto con il sig. Pt_4
. Tenuto conto del prossimo cambio di residenza del nucleo, delle fatiche relazionali della madre e del- le difficoltà didattiche delle minori, si propone la prosecuzione del monitoraggio, attraverso colloqui con la signora e le bambine, verificando il consolidamento della nuova situazione abitativa e l'andamento degli interventi proposti, anche da AIAS, una volta attivati presso i Servizi specialistici del comune territo- rialmente competente”.
All'udienza celebrata in data 23.10.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere nell'immobile sito in Castellanza, di essere in attesa della registrazione del contratto per chiedere il trasferimento della residenza anagrafica propria e delle figlie minorenni, di essere in procinto di ottenere il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno, di avere iscritto le minori alle scuole di Castellanza, che da domani la primo- genita inizierà a frequentare la scuola di Castellanza e che il padre non partecipa regolar- mente al mantenimento delle minori e ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la resi- denza anagrafica delle minori da Busto Arsizio a Castellanza con la collaborazione della che detiene i passaporti delle figlie;
il resistente ha prestato il consenso al trasferimen- to della residenza anagrafica delle minori a Castellanza e di essere in attesa di sapere se la sua posizione potrà essere regolarizzata e ha evidenziato come la conferma dell'affido all'ente delle minori sia più tutelante per le minori fino alla regolarizzazione della posi- zione della madre;
la CS ha dichiarato che le minori sono in lista d'attesa per l'attivazione dei percorsi prescritti dalla NPI e che l'ente affidatario ha incaricato la madre delle Pt_5
di attivare il sostegno scolastico e ha chiesto la conferma dell'affido all'ente delle mino-
e che venga garantita la presa in carico del nucleo familiare materno da parte del Co- mune di Castellanza con la collaborazione di quello di Busto Arsizio.
P a g . 12 | 15 Il giudice istruttore ha formulato alle parti la proposta innanzi riportata per esteso che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che la prosecuzione della convivenza co- niugale (cessata di fatto ante causam) era diventata intollerabile e altamente pregiudizievole per le figlie minorenni deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi in data
23.10.2025 che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantir- le il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o co- munque a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la separazione personale della ricorrente e del resistente;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che i rapporti dei coniugi separati siano regolamentati in conformità all'accordo perfezionatosi in data 23.10.2025 di seguito riportato:
4) conferma l'affido delle figlie minorenni delle parti all'Ente (da individuare nel
Comune dove le minori hanno la loro residenza abituale, allo stato, quello di Busto Arsi- zio sino al trasferimento della residenza anche anagrafica delle minori nel Comune di Ca- stellanza – imminente giusta autorizzazione rilasciata alla madre in data 23.10.2025 con il consenso del padre) per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione (ivi compresi il rilascio o rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto le autorizzazioni per i viaggi all'estero e) e la regolamentazione dell'eventuale ripresa – compatibilmente con gli esiti della valutazione in NPI, in ogni caso, in Spazio Neutro alla presenza di educatore professionale – della relazione con il padre (individuazione dei tempi, frequenza, durata e
P a g . 13 | 15 modalità);
5) dispone che l'ente attualmente affidatario delle minori (il Comune di Busto Arsi- zio) curi e garantisca la presa in carico del nucleo familiare materno da parte del Comune di Castellanza non appena realizzato il trasferimento della residenza anche anagrafica del- le minori con la madre e l'assunzione del mandato di cui al precedente capo n. 4;
6) dispone che l'ente affidatario adempia scrupolosamente il mandato conferitogli con la collaborazione dei SS territorialmente competenti per il padre, assicurando l'avvio di tutti i percorsi e gli interventi prescritti e/o indicati per le minori e quelli sollecitati ai genitori, monitorandone l'andamento (confrontandosi con i professionisti incaricati e con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate dalle minori) e riferendo al GT del procedimento di vigilanza di seguito aperto;
7) dispone che l'avv. IS Gioachin consegni i passaporti delle minori all'ente affi- datario delle minori;
8) conferma il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
9) dà atto che la coppia genitoriale si è impegnata ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, ad aderirvi con costanza e impegno e ad attenersi scrupolo- samente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS;
10) dà atto che il resistente s'è obbligato a contribuire al mantenimento ordinario in- diretto della prole versando il maggiore importo mensile di € 250,00 per ciascuna figlia
(dal mese di ottobre 2024), rivalutato come per legge e a partecipare alle spese straordi- narie della prole nella misura dell'80% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
11) dà atto che i coniugi si sono accordati nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'AU spettante per la prole;
CP_6
12) dà atto che i coniugi hanno accettato la compensazione della metà delle spese di lite sostenute;
13) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere alla ricorrente la restante metà
P a g . 14 | 15 liquidata in complessivi € 1.820,50, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. co- me per legge riconoscendo i minimi tabellari previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi n. 1, 2 e 3;
14) dà atto che i coniugi si sono obbligati a rifondere, in via solidale tra loro, all'avv.
IS Gioachin le spese di lite sostenute liquidate in complessivi € 3.641,00, oltre rimbor- so spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge riconoscendo i minimi tabellari pre- visti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità limi- tatamente alle fasi n. 1, 2 e 3;
15) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), dinanzi al GT di Controparte_10 C.F._4
questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
16) dispone la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Busto Arsizio e di Castellanza per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN MI SAtangelo
P a g . 15 | 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI SAtangelo Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 13.02.2023 al n. 646 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ORSETTA SOPHIE GIORDO, C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. MILENA RUFFINI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. LISA
GIOACHIN nella qualità di Curatrice Speciale di Controparte_2
(C.F. ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
AL (El AL) e (C.F. Controparte_3
), nata il [...] a [...], giusta ordinanza di nomina pro- C.F._4
nunciata in data 16.05.2024 e comparsa di costituzione depositata in data 04.07.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 23.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore di regolamentare i rapporti tra i coniugi rispetto alla prole Parte_2 post separazione personale alle seguenti condizioni:
“affido all'ente delle minori (da individuare nel Comune di residenza abituale) per le scelte relative alla salute, educazione, istruzione (ivi compresi i viaggi all'estero e il rilascio o rinnovo dei d. i. validi per
l'espatrio e del passaporto e le autorizzazioni per i viaggi all'estero delle minori) e per la regolamentazio- ne della relazione/frequentazione con il padre;
conferma degli ulteriori provvedimenti vigenti;
assunzione da parte della coppia genitoriale dell'impegno ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genito- rialità e ad aderirvi con costanza e impegno e ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS;
l'ente attualmente affidatario delle minori curerà/garantirà la presa in carico del nucleo materno da parte dei SS del Comune di Castellanza non appena realizzato il trasferimento anche anagrafico delle minori con la madre e l'assunzione del mandato di cui sopra, metà delle spese di lite so- stenute dalle parti compensate, la restante metà a carico del resistente che le rifonderà alla ricorrente avendo la stessa già rinunciato al patrocinio a spese dello Stato, refusione in via solidale delle spese di lite sostenute dall'avv. Gioachin nella qualità di CS, liquidazione delle spese di lite ai minimi tabellari pre- visti per le fasi 1, 2 e 3 delle cause di valore indeterminabile di media complessità, apertura di un proce- dimento di vigilanza a favore delle minori cui i SS relazioneranno semestralmente;
consegna dei passa- porti delle minori all'ente affidatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 13.02.2023 (ante Riforma Cartabia) la ricorrente ha allegato che in data 13/01/2014 a SA AF AJ (El AL) ha contratto matrimonio con il resistente, residente in [...]; che dall'unione sono nate le figlie: (il Persona_1
16/10/2015 a SA AL - El AL) e , Controparte_3
(il 02/12/2020 a Varese), che nel 2018 la coppia si è trasferita in Italia, prima il marito, successivamente, la moglie e la piccola che subito dopo il marito ha iniziato a Per_1
frequentare altre donne e ad aggredirla sia verbalmente sia fisicamente anche alla presen- za della piccola che, in alcune occasioni, spaventata dalla violenza del padre è in- Per_1
tervenuta per difendere la madre, di avere denunciato il marito in data 23.11.2022, che la
P a g . 2 | 15 situazione è ulteriormente degenerata con la nascita di di avere iniziato una rela- CP_3
zione sentimentale con nell'aprile 2022 con , di essersi allon- Controparte_4
tanata dalla casa coniugale nel mese di luglio 2022 dopo l'ennesima lite con l'accordo che ciascun genitore avrebbe tenuto le minori a settimane alterne, che, a fronte dell'incapacità genitoriale del resistente, trovandolo completamente ubriaco, nel mese di agosto portava via con sé le minori, che dopo avere assistito alle aggressioni pa- Per_1
terne, le ha chiesto di non farle vedere e incontrare più il resistente riferendole “che quan- do viveva con il padre e andava a letto il padre, o meglio come la bambina l'ha sempre chiamato, CP_5
la raggiungeva e le toccava le parti intime”, che per tali fatti pende il procedimento penale iscritto al n. 6801/22 R.G.N.R. dove si è già tenuta l'audizione protetta della minore.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 12.07.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida
Le figlie minori e in via super esclusiva alla madre, rimettendo a Persona_1 CP_3
quest'ultima anche tutte le decisioni di maggior interesse;
3. dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti del Comune di Busto Arsizio ai quali affida an- che il compito di organizzare in modalità protetta gli incontri tra il padre e le figlie;
4. dispone che il co- niuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i pri- mi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 440,00, complessivi da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc, e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % co- me da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
con percezione da parte della madre dell'assegno uni- co".
In data 18.09.2023 sono state acquisite le annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti a sedare le liti della coppia in data 25.02.2022 dove, tra l'altro, si dava atto:
In data 25.10.2023 i SS del Comune di Busto Arsizio hanno relazionato quanto segue:
P a g . 3 | 15 P a g . 4 | 15 P a g . 5 | 15 All'udienza celebrata in data 25.10.2023 la ricorrente ha dichiarato che il resistente non versa nulla per il mantenimento delle minori che non vede né sente le minori dall'aprile
2022, di non essere nelle condizioni di poter trasferire la residenza anagrafica delle mino- ri nell'immobile dove abita dal mese di aprile 2022 in Busto Arsizio, Via Varese 26 e che la P.R. Sede ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto sulla denuncia formalizzata e di non avere fatto opposizione, si è associata alla richiesta valutazione del- le minori da parte della NPI territorialmente competente e ha chiesto di essere autorizza- ta a percepire il 100% dell'assegno unico.
Il giudice istruttore, parzialmente modificando l'ordinanza presidenziale, ha dato atto dell'insussistenza delle condizioni, allo stato, per attivare il Servizio di Spazio Neutro per la frequentazione del padre con le minori stante anche il sostanziale disinteresse dimo- strato dal padre (costituitosi in giudizio in data 21.03.2024) e le dichiarazioni rese dalle minori, ha autorizzato la madre a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_6
P a g . 6 | 15 dell'assegno unico spettante per le due figlie minori e ha disposto la presa in carico delle figlie minorenni delle parti da parte della NPI territorialmente competente viste le dichia- razioni rese dalle medesime che sono il chiaro segnale di un vissuto traumatico e che i
SS. del Comune di Busto Arsizio monitorassero il nucleo familiare con regolari accessi al domicilio materno, supportassero la madre nel garantire alle minori il celere avvio della valutazione presso la NPI e depositassero relazione analitica entro e non oltre il
29.02.2024.
Costituendosi in giudizio in data 21.03.2024, per quello che qui rileva, il resistente ha al- legato l'intervenuta archiviazione in data 12.10.2023 del procedimento penale iscritto al n. 6801/2022 R.G.N.R. e che la ricorrente nel verbale di SIT dell'11.03.2022 ha confida- to agli operanti che il marito “non è una persona cattiva, né tantomeno violenta nei miei confronti e nei confronti delle bambine” e ha chiesto “operare quantomeno un tentativo di ricucire il rapporto tra padre e figlie proprio nell'interesse precipuo delle stesse minori, non essendo possibile alcun ricongiungi- mento tra i coniugi, avendo entrambi intrapreso nuove relazioni sentimentali e non essendo possibile re- cuperare l'affectio coniugalis. Di fatti, anche il Sig. ha intrapreso una nuova relazione con Parte_1
una nuova compagna, sig.ra . Parte_3
Alla successiva udienza celebrata in data 21.03.2024 il resistente si è impegnato a corri- spondere il contributo posto a suo carico a partire dal corrente mese e a saldare il debito maturato e ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale mentre la ri- corrente ha dichiarato che la casa dove attualmente vive con le minori e il compagno verrà messa in vendita, di dovere cercare una soluzione abitativa alternativa e che la resi- denza anagrafica sua e delle minori è ancora in Busto Arsizio, Via Collodi 11, dove vive il resistente.
In data 16.05.2024 il giudice istruttore ha nominato l'avv. IS Gioachin curatrice specia- le delle figlie minorenni delle parti tenuto conto dell'incertezza delle loro condizioni abi- tative e del progetto di trasferimento in Spagna con le medesime minori prospettato (e
P a g . 7 | 15 affatto documentato) dalla madre anche al fine di garantire il celere accesso di Per_1
alla NPI.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 16.07.2024 il giudice istruttore, “ritenuto neces- sario garantire alle due figlie minorenni delle parti la prosecuzione e la conclusine della valutazione neu- ropsichiatrica avviata presso l'AIAS di Busto Arsizio e, quindi, la loro permanenza sul territorio ita- liano [ha affidato] (nata il [...] a [...]
SA AL, El AL) e (nata il [...] a [...]
Varese) all'Ente (allo stato da individuare nel Comune di Busto Arsizio) per quanto riguarda le scelte da assumere rispetto alla salute e alla regolamentazione dell'eventuale ripresa – compatibilmente con gli esiti della valutazione in NPI, in ogni caso, in Spazio Neutro alla presenza di educatore professionale – della relazione con il padre (individuazione dei tempi, frequenza, durata e modalità); dispone che, senza ritardo e, comunque, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente, la ricorrente consegni al curatore speciale delle due figlie minorenni gli originali dei documenti d'identità, dei permessi di soggiorno e dei passaporti delle medesime (e ne conservi copia) e che il curatore speciale della prole custodisca detti docu- menti e depositi, senza ritardo, nota attestante il puntuale adempimento della presente prescrizione;
invi- ta i genitori delle minori ad avviare, senza ritardo, con il supporto dei SS territorialmente competenti, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità”.
Alla successiva udienza celebrata in data 24.10.2024 la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale non essendovi altre soluzioni abitative disponibili per le minori, di non percepire a oggi l'AU perché risulta residente anagraficamente presso il marito, che a oggi non è aperto il bando per l'assegnazione delle case popolari, che il compagno ha la residenza anagrafica presso la madre nell'immobile che quest'ultima conduce in locazione dove vivono anche il marito e l'altra figlia, che il padre versa rego- larmente il contributo al mantenimento ordinario della prole e ulteriori € 60,00 al mese per gli arretrati ma non versa le spese straordinarie (scolastiche e mediche) e che ci sono arretrati per le rette dell'asilo nido per € 774,01 di cui non aveva contezza essendo per- venute le lettere presso la residenza del resistente. Il resistente si è opposto
P a g . 8 | 15 all'assegnazione della casa coniugale in locazione dove le minori non vivono da quasi due anni, di essere disponibile a pagare il 50% delle spese straordinarie di cui non ha avuto contezza. La CS ha dichiarato che è stata avviata la procedura per la dichiarazione di ir- reperibilità della ricorrente e delle minori presso la residenza anagrafica del resistente e ha evidenziato che le minori potrebbero associare ricordi negativi alla casa coniugale.
In pari data il giudice istruttore, esaminata la relazione depositata dai SS in data 18.10.224 da cui si evince, tra l'altro, che la ricorrente è in attesa di un figlio dall'attuale compagno
(con data presunta del parto prevista per il mese di novembre), che il compagno della ri- corrente svolge l'attività di badante a favore di persona che è affetta da psicosi schizo- frenica residuale, è invalida al 100 %, frequenta un centro diurno a tempo pieno, è segui- ta dai Servizi specialistici con la prescrizione anche di una terapia farmacologica ed è sot- toposta alla misura dell'A.d.s., che l' ha riferito “che era stato messo a conoscenza dal ba- CP_7
dante che la compagna e le figlie in alcune occasioni dormivano in quell'abitazione e durante il giorno stavano con lui” e che la precarietà delle condizioni abitative della ricorrente e delle minori non ha reso possibile l'attivazione di un intervento educativo domiciliare presso la stessa, non ha accolto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorren- te (da cui le minori si sono definitivamente allontanate da oltre due anni) e, tra l'altro, “2) parzialmente modificando i provvedimenti vigenti, DISPONE CHE il resistente contribuisca al man- tenimento ordinario indiretto della prole versando il maggiore importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge e partecipi alle spese straordinarie della prole nella misura dell'80% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano”.
In data 30.04.2025 i SS hanno riferito che SS di avere “provveduto a sollecitare il centro AIAS in merito alla presa in carico per la valutazione psicodiagnostica delle minori, le quali hanno iniziato nel mese di febbraio i colloqui psicologici e logopedici. Ad oggi i percorsi non sono ancora conclusi, avendo la signora saltato diversi appuntamenti, come riferito dalle referenti specialistiche. Si precisa che il sig.
[...]
non ha più preso contatti con le scriventi al fine di richiedere aggiornamenti circa l'andamento CP_8
delle proprie figlie”.
P a g . 9 | 15 In data 09.07.2025 i SS hanno depositato le valutazioni delle minori rilasciate dall'AIAS di Busto Arsizio che attestano per NG:
Per Per_1
P a g . 10 | 15 In data 15.10.2025 la ricorrente ha depositato il contratto quadriennale di locazione dell'immobile sito in Castellanza, Via Testori 13b, dal 04.10.2025 siglato dal compagno e il contratto di lavoro al medesimo rinnovato sino al 31.12.2025 mentre in data
14.10.2025 il resistente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato dal
06.09.2025 al 28.02.2026.
In data 16.10.2025 i SS hanno riferito che “La signora nel mese di Settembre riferisce di aver re- perito un'abitazione presso il Comune di Castellanza, in Via Testori n. 13, dove si sono già trasferiti ma non hanno ancora provveduto al cambio residenza;
al momento l'uomo sta svolgendo un'attività lavo- rativa come corriere con contratto a scadenza mentre la signora lavora come donna delle pulizie indu- striali, senza regolare contratto. È stato suggerito alla signora di prendere contatti anticipatamente con i
Servizi Comunali di Castellanza, coi i quali la stessa avrebbe già svolto un primo incontro;
la scrivente effettuerà un momento di passaggio della situazione con le colleghe del servizio sociale dell'Azienda Me- dio Olona, non appena sarà definito il cambio di residenza. In aggiunta la signora riporta di come il pa- dre abbia inviato 200 € nel mese di Agosto ma non sia regolare nel pagamento del mantenimento. Viste
P a g . 11 | 15 le difficoltà organizzative della signora e la sua fatica nel relazionarsi con i Servizi e con il padre di
[...]
ed si conferma la necessità di una presa in carico psicologica della madre, specificatamente CP_2 CP_3
l'avvio di un supporto alla genitorialità, la stessa possa consolidare le proprie competenze nell'accudimento delle figlie ma possa anche condividere le fatiche inerenti il rapporto con il sig. Pt_4
. Tenuto conto del prossimo cambio di residenza del nucleo, delle fatiche relazionali della madre e del- le difficoltà didattiche delle minori, si propone la prosecuzione del monitoraggio, attraverso colloqui con la signora e le bambine, verificando il consolidamento della nuova situazione abitativa e l'andamento degli interventi proposti, anche da AIAS, una volta attivati presso i Servizi specialistici del comune territo- rialmente competente”.
All'udienza celebrata in data 23.10.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita a vivere nell'immobile sito in Castellanza, di essere in attesa della registrazione del contratto per chiedere il trasferimento della residenza anagrafica propria e delle figlie minorenni, di essere in procinto di ottenere il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno, di avere iscritto le minori alle scuole di Castellanza, che da domani la primo- genita inizierà a frequentare la scuola di Castellanza e che il padre non partecipa regolar- mente al mantenimento delle minori e ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la resi- denza anagrafica delle minori da Busto Arsizio a Castellanza con la collaborazione della che detiene i passaporti delle figlie;
il resistente ha prestato il consenso al trasferimen- to della residenza anagrafica delle minori a Castellanza e di essere in attesa di sapere se la sua posizione potrà essere regolarizzata e ha evidenziato come la conferma dell'affido all'ente delle minori sia più tutelante per le minori fino alla regolarizzazione della posi- zione della madre;
la CS ha dichiarato che le minori sono in lista d'attesa per l'attivazione dei percorsi prescritti dalla NPI e che l'ente affidatario ha incaricato la madre delle Pt_5
di attivare il sostegno scolastico e ha chiesto la conferma dell'affido all'ente delle mino-
e che venga garantita la presa in carico del nucleo familiare materno da parte del Co- mune di Castellanza con la collaborazione di quello di Busto Arsizio.
P a g . 12 | 15 Il giudice istruttore ha formulato alle parti la proposta innanzi riportata per esteso che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che la prosecuzione della convivenza co- niugale (cessata di fatto ante causam) era diventata intollerabile e altamente pregiudizievole per le figlie minorenni deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi in data
23.10.2025 che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantir- le il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o co- munque a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la separazione personale della ricorrente e del resistente;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che i rapporti dei coniugi separati siano regolamentati in conformità all'accordo perfezionatosi in data 23.10.2025 di seguito riportato:
4) conferma l'affido delle figlie minorenni delle parti all'Ente (da individuare nel
Comune dove le minori hanno la loro residenza abituale, allo stato, quello di Busto Arsi- zio sino al trasferimento della residenza anche anagrafica delle minori nel Comune di Ca- stellanza – imminente giusta autorizzazione rilasciata alla madre in data 23.10.2025 con il consenso del padre) per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione (ivi compresi il rilascio o rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto le autorizzazioni per i viaggi all'estero e) e la regolamentazione dell'eventuale ripresa – compatibilmente con gli esiti della valutazione in NPI, in ogni caso, in Spazio Neutro alla presenza di educatore professionale – della relazione con il padre (individuazione dei tempi, frequenza, durata e
P a g . 13 | 15 modalità);
5) dispone che l'ente attualmente affidatario delle minori (il Comune di Busto Arsi- zio) curi e garantisca la presa in carico del nucleo familiare materno da parte del Comune di Castellanza non appena realizzato il trasferimento della residenza anche anagrafica del- le minori con la madre e l'assunzione del mandato di cui al precedente capo n. 4;
6) dispone che l'ente affidatario adempia scrupolosamente il mandato conferitogli con la collaborazione dei SS territorialmente competenti per il padre, assicurando l'avvio di tutti i percorsi e gli interventi prescritti e/o indicati per le minori e quelli sollecitati ai genitori, monitorandone l'andamento (confrontandosi con i professionisti incaricati e con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate dalle minori) e riferendo al GT del procedimento di vigilanza di seguito aperto;
7) dispone che l'avv. IS Gioachin consegni i passaporti delle minori all'ente affi- datario delle minori;
8) conferma il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
9) dà atto che la coppia genitoriale si è impegnata ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, ad aderirvi con costanza e impegno e ad attenersi scrupolo- samente ai provvedimenti giudiziali e alle indicazioni dei SS;
10) dà atto che il resistente s'è obbligato a contribuire al mantenimento ordinario in- diretto della prole versando il maggiore importo mensile di € 250,00 per ciascuna figlia
(dal mese di ottobre 2024), rivalutato come per legge e a partecipare alle spese straordi- narie della prole nella misura dell'80% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
11) dà atto che i coniugi si sono accordati nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'AU spettante per la prole;
CP_6
12) dà atto che i coniugi hanno accettato la compensazione della metà delle spese di lite sostenute;
13) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere alla ricorrente la restante metà
P a g . 14 | 15 liquidata in complessivi € 1.820,50, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. co- me per legge riconoscendo i minimi tabellari previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità limitatamente alle fasi n. 1, 2 e 3;
14) dà atto che i coniugi si sono obbligati a rifondere, in via solidale tra loro, all'avv.
IS Gioachin le spese di lite sostenute liquidate in complessivi € 3.641,00, oltre rimbor- so spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge riconoscendo i minimi tabellari pre- visti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità limi- tatamente alle fasi n. 1, 2 e 3;
15) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
(C.F. ) e Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), dinanzi al GT di Controparte_10 C.F._4
questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
16) dispone la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Busto Arsizio e di Castellanza per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN MI SAtangelo
P a g . 15 | 15