Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1791/2021 R.G.,
Promossa da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele C.F._1
PEDILIGGIERI;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
LATINO PIETRO;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...] (C.f.: Controparte_2 C.F._3
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Di Paola, giusta procura in atti
[...]
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ;
1
All'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 172/2021 (resa nel proc. n. 1125/2012 RG), pubblicata il
18.10.2021, il Tribunale di Ragusa (ex sezione distaccata di Modica), ha disposto lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti in causa, relativa alla successione ereditaria della madre, (deceduta il 20.8.2008) e, per l'effetto, ha Persona_1
statuito come segue:
1) ha assegnato a l'unità immobiliare a piano terra in Pozzallo, via Controparte_1
Della Repubblica n.152;
2) ha assegnato a l'unità immobiliare in Pozzallo, via Della Parte_1
Repubblica n.152, piano 1-2,
3) ha assegnato a il terreno in Ispica, contrada Pantano, S. Maria del Controparte_2
Focallo;
4) ha condannato al pagamento della somma di € 1.611,50 in favore Parte_1
di , e della somma di € 22.694,50 in favore di a Controparte_1 Controparte_2
titolo di conguagli, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al pagamento;
5) ha condannato altresì al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
e di , della somma di € 35.078,96 (€ 17.539,48 ciascuno), a titolo di Controparte_1
fruttificazione dei beni, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al pagamento;
6) ha condannato e al pagamento, in solido, della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 12.358,17 in favore di , a titolo di fruttificazione, oltre Parte_1
interessi legali dalla pronuncia fino al pagamento;
7) infine, ha posto a carico della massa le spese del giudizio, liquidate in € 8.720,00 (di cui € 720,00 per esborsi) in favore della difesa di , € 8.000,00 per la Controparte_1
difesa di , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, Parte_1
nonché le spese di CTU, liquidate come in atti.
2 Avverso la detta sentenza ha proposto appello affidato a due Parte_1
motivi di censura.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha Controparte_1
proposto, a sua volta, appello incidentale.
Si è costituito altresì chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_2
proponendo anche lui appello incidentale.
La causa, introitata per prima volta in decisione, in data 20/09/2022, veniva quindi rimessa sul ruolo per instaurare il contraddittorio sulla questione - sollevata d'ufficio - della divisibilità giuridica del terreno di Ispica su cui insiste un fabbricato abusivo.
Quindi, con sentenza definitiva parziale del 3.11.2023, n. 1872/23, questa Corte decideva i motivi di appello, principale e incidentali, relativi alle reciproche domande di pagamento dei frutti civili dei beni facenti parte del compendio ereditario di Per_1
madre delle parti in causa, rigettandoli tutti, e compensava tra le parti le spese
[...]
del grado relative a dette domande di fruttificazione.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la formazione di un nuovo progetto divisorio e la prosecuzione dell'iter divisorio.
Veniva all'uopo disposto un richiamo del CTU nominato in primo grado, arch.
quindi, la causa è stata nuovamente posta in decisione alla udienza Persona_2
del 24 settembre 2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVAZIONE
La causa è proseguita in relazione alle modalità di scioglimento della comunione,
previo incarico al CTU già designato in primo grado di predisporre un nuovo progetto divisorio dell'asse ereditario della de cuius (deceduta il 20.8.2008), Persona_1
madre delle parti in causa.
Tale incarico si è reso necessario perché, dagli accertamenti tecnici condotti in primo grado, è emerso che nel terreno in Ispica, contrada Pantano – Santa Maria del
Focallo, insiste un fabbricato rurale, non riportato in catasto, composto da due vani e un servizio igienico, che risulta costruito in data successiva all'1° settembre 1967 ed in
3 assenza di concessione edilizia (v. relazione di CTU dell'arch. del Persona_2
27.5.2019).
Sottoposta alle parti la questione della commerciabilità giuridica, e conseguente divisibilità, di detto immobile, le stesse hanno solo labialmente dichiarato l'intento di procedere alla demolizione del manufatto abusivo ma tale demolizione non è stata eseguita da nessuna delle parti (che reciprocamente hanno addossato agli altri la responsabilità di tale omissione, benchè ciascuno di essi fosse legittimato a eseguirla).
In considerazione di ciò, posto che l'immobile in parola risulta abusivo, deve ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 46 D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. ED (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n. 47/1985), a norma del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto per il quale “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Il su esposto principio vale, per quanto concerne il caso di specie, anche per la divisione giudiziale della comunione relativamente all'immobile che risulti abusivo, atteso che l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto ad esse precluso per via negoziale. In proposito, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che
4 abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, debba procedersi alla divisione giudiziale dell'asse comune solo parzialmente, con esclusione cioè del terreno in Ispica cui accede il fabbricato abusivo.
Coerentemente a ciò, il CTU ing. richiamato in questo giudizio di appello, Per_3
ha predisposto un nuovo progetto di divisione che non comprende detto terreno;
tale progetto prevede la formazione di tre lotti e relativi conguagli, attualizzando i valori delle singole unità immobiliari, nei termini che seguono (v. relazione di CTU del
6.4.24):
PRIMA QUOTA pari ad € 51.347,84 così composta:
- Appartamento piano 1° e 2° del fabbricato in Pozzallo, via della Repubblica n. 152
(censito al NCEU al Foglio 17, particella 161, sub.2, via Della Repubblica n.152, piano
1-2, cat. A/4, classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie catastale 132 mq, rendita euro
260,29), del valore di € 93.700,00 con esborso di € 2.347,84 a favore della Seconda
Quota e di € 40.004,32 a favore della Terza Quota;
SECONDA QUOTA pari ad € 51.347,84 così composta:
- Appartamento al piano Terra del medesimo fabbricato (censito al N.C.E.U.:
Foglio 17, particella 161, sub.1, via Della Repubblica n.152, piano T, cat. A/4,
classe 1, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 85 mq, rendita euro 185,92), del valore di € 49.000,00 oltre ad € 2.347,84 ceduti dall'assegnatario della Prima Quota;
5 TERZA QUOTA pari ad € 51.347,84 così composta:
- Somma facente parte della massa ereditaria pari ad € 11.343,52 oltre ad € 40.004,32 ceduti dall'assegnatario della Prima Quota;
Tale progetto presuppone che, come chiarito dal CTU, non è possibile frazionare in tre unità di pari valore l'immobile indicato nella relazione principale come cespite n.1
(fabbricato per civile abitazione sito in via della Repubblica n. 152, Pozzallo, formato da due unità immobiliari, di cui una al piano terra, e l'altra divisa tra primo e secondo piano), unico oggi oggetto di divisione.
Ritiene la Corte che tale progetto possa essere recepito, anche alla stregua della mancanza di contestazioni delle parti sui criteri adottati: all'udienza fissata per la discussione del progetto e per la precisazione delle conclusioni, infatti, le parti condividenti si sono limitate a riportarsi ai rispettivi pregressi atti difensivi (vedasi verbale di udienza del 24.9.2024).
Va invero rilevata l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dalla difesa di solo in seno alla comparsa conclusionale, sulla stima degli immobili Parte_1
effettuata dal CTU, sia per la tardività che per l'assoluta genericità delle stesse.
Vanno quindi recepite sul punto le conclusioni del consulente di ufficio che, in maniera precisa, indica le caratteristiche degli immobili e le loro condizioni, sulla base di puntuali accertamenti tecnici, e motiva sui necessari criteri di stima.
L'unica rettifica da farsi al progetto riguarda la somma di denaro compresa dal CTU nella terza quota, somma che non è più esistente poiché è pacifico che la stessa,
originariamente portata da buoni postali, è stata riscossa dal solo;
tale Controparte_1
somma di denaro deve, allora, convertirsi in un credito di pari valore (€11.343,52) della massa nei confronti di esso coerede condividente.
Inammissibili, infine, appaiono le istanze avanzate negli atti conclusivi da tutte le parti, volte alla riforma della decisione sulle rispettive domande di fruttificazione. E
invero questa Corte ha già deciso in merito a tali domande, con la sentenza definitiva parziale resa in corso di giudizio – che non risulta appellata da nessuna delle parti- con la quale ha esaurito la propria potestas decidendi al riguardo.
6 Può procedersi allora alla divisione dei beni oggetto di causa per quote uguali, in ragione di un terzo per ciascuna delle tre parti condividenti in causa.
Ritiene la Corte che, in linea con quanto già ritenuto dal primo giudice, nella specie possa procedersi all'attribuzione in natura delle quote ai condividenti, senza necessità di disporne il sorteggio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo- applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio dell'art. 116 c.c.- non ha carattere assoluto ma soltanto tendenziale, ed
è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di Legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione”
(Cass. N. 1091/2007; n. 14426/2017; n. 18683/2019)”.
La Corte ha altresì chiarito che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cassazione civile sez. VI - 06/05/2021, n.
11857).
Ciò posto, nel caso in esame, la terza quota va attribuita a , posto che Controparte_1
questi ha espresso preferenza in tal senso avendo già riscosso la somma in questione;
la seconda quota va assegnata a , che già abita nel relativo immobile (con Parte_1
ciò stabilizzandosi una situazione di fatto già esistente); mentre la prima quota va conseguentemente attribuita a il tutto con i conseguenziali conguagli. Controparte_2
7 Appello incidentale di . Controparte_1
ha, in via incidentale, criticato la sentenza di primo grado per non aver Controparte_1
posto a carico della massa tutte le spese da lui sostenute nell'interesse comune, documentate come in atti.
Il motivo è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dal in primo grado (v. doc. all alle CP_1 note del 24.3.2021) risulta comprovato l'effettivo esborso di somme per spese nell'interesse della massa ereditaria, e segnatamente per la dichiarazione di successione della madre, per le relazioni notarili necessarie al fine della divisione, per la trascrizione della domanda di divisione e per la (necessaria) mediazione, per un complessivo importo di € 8.791,53.
Dette spese vanno quindi poste a carico pro quota di ciascuno dei condividenti in misura di 1/3, con la conseguenza che e sono tenuti, Controparte_2 Parte_1 ciascuno, al pagamento in favore di della quota di propria spettanza, pari a € CP_1
2930,51 (1/3 di 8791,53).
Spese processuali
Quanto alle spese della divisione, sostenute dalle parti in entrambi i gradi, in considerazione della natura della presente decisione e dell'assenza di un attivo nell'asse ereditario, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti.
Anche le spese di CTU, principale e suppletiva (liquidate quest'ultime con separato decreto di pari data), vanno poste, in via definitiva, a carico solidale di tutti i condividenti e da ripartirsi nei rapporti interni in proporzione delle rispettive quote, in misura uguale, e relativamente alla quota di – ammesso al gratuito Controparte_2
patrocinio- a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa n. 1791/2021
R.G., in riforma della sentenza n. 172/2021 del Tribunale di Ragusa (ex sezione distaccata di Modica), così statuisce:
8 approva il progetto di divisione di cui in motivazione e, per l'effetto, assegna:
a la 1^ quota, a la 2^ quota, e a Parte_1 Controparte_2 CP_1
la 3^ quota di cui alla motivazione;
[...]
pone a carico di il pagamento in favore di di un Parte_1 Controparte_2
conguaglio di € 2.347,84 e in favore di di un conguaglio di € Controparte_1
40.004,32; pone altresì a carico di e di la somma di € Parte_1 Controparte_2
2930,51, ciascuno, da rimborsarsi in favore di;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese dello scioglimento della comunione per entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado e nel presente, così come liquidate in atti, a carico solidale di tutte le parti, da ripartirsi nei rapporti interni in misura uguale in proporzione delle rispettive quote e, relativamente alla quota di – ammesso al gratuito patrocinio-, a carico Controparte_2
dell'Erario.
Così deciso in Catania il 25.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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