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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5456/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5456/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. OZZIMO MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. OZZIMO MARCO, come da mandato in Parte_2 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, depositato il 25.05.2025:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e
[...] nel reciproco rispetto;
2
2. Ordinare al Comune di Palagonia (CT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita a Padova in via T. Vecellio 110, censita al CNEU del comune di Padova al fg. 15, map.38 sub 6, 39 sub 10, p.2 Cat. A/3, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, al sig. affinché lo stesso possa Parte_1 Per_ continuare a viverci insieme al figlio;
4. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
5. Le parti concordano che l'immobile sito in via T. Vecellio 110 a Padova, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà nella titolarità di entrambi nella medesima quota anche dopo la separazione e il divorzio. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti economici e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione della predetta comproprietà immobiliare che, stante l'età e le esigenze degli stessi, rimarrà invariata. Le parti espressamente concordano e accettano che qualsiasi spesa relativa all'immobile, sia essa di natura ordinaria o straordinaria, incluse eventuali ristrutturazioni, migliorie, manutenzioni e riparazioni, resterà definitivamente a carico del coniuge assegnatario che l'avrà sostenuta, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte dell'altro comproprietario, rinunciando sin
d'ora a qualsiasi pretesa di rimborso o restituzione per le spese già sostenute e per quelle future.
6. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Palagonia (CT) in data 21.04.1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palagonia (CT) al n. 33, Parte II, Serie A, Anno
1997, optando per il regime della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
i sig.ri adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 3
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso. Le condizioni di cui ai numeri 3 e 5, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Parte_2 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palagonia (CT) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 33, Parte
II, Serie A, anno 1979;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni n. 3 e 5;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti. Padova, 8.07.2025
4
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5456/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. OZZIMO MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. OZZIMO MARCO, come da mandato in Parte_2 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, depositato il 25.05.2025:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e
[...] nel reciproco rispetto;
2
2. Ordinare al Comune di Palagonia (CT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita a Padova in via T. Vecellio 110, censita al CNEU del comune di Padova al fg. 15, map.38 sub 6, 39 sub 10, p.2 Cat. A/3, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, al sig. affinché lo stesso possa Parte_1 Per_ continuare a viverci insieme al figlio;
4. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
5. Le parti concordano che l'immobile sito in via T. Vecellio 110 a Padova, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà nella titolarità di entrambi nella medesima quota anche dopo la separazione e il divorzio. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti economici e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione della predetta comproprietà immobiliare che, stante l'età e le esigenze degli stessi, rimarrà invariata. Le parti espressamente concordano e accettano che qualsiasi spesa relativa all'immobile, sia essa di natura ordinaria o straordinaria, incluse eventuali ristrutturazioni, migliorie, manutenzioni e riparazioni, resterà definitivamente a carico del coniuge assegnatario che l'avrà sostenuta, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte dell'altro comproprietario, rinunciando sin
d'ora a qualsiasi pretesa di rimborso o restituzione per le spese già sostenute e per quelle future.
6. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Palagonia (CT) in data 21.04.1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palagonia (CT) al n. 33, Parte II, Serie A, Anno
1997, optando per il regime della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli e maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
i sig.ri adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 3
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso. Le condizioni di cui ai numeri 3 e 5, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Parte_2 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palagonia (CT) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 33, Parte
II, Serie A, anno 1979;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni n. 3 e 5;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti. Padova, 8.07.2025
4
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato