Provvedimento: […] Nel merito, la domanda avanzata in ricorso è accoglibile, dovendo trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 383 del codice civile rumeno, a tenore del quale al momento del divorzio i coniugi possono decidere di mantenere il cognome avuto durante il matrimonio e, in mancanza di accordo, ognuno dei coniugi porta il cognome che aveva prima del matrimonio. Secondo la disciplina richiamata il ripristino del cognome avuto prima del matrimonio consegue come effetto automatico alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e salva la possibilità che il giudice, anche in mancanza di accordo, per ragioni legate all'interesse di un coniuge o dei figli, autorizzi il mantenimento del cognome portato durante il matrimonio.
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