Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 852 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 cod. fisc. , corrente in Milano viale Abruzzi n. 13/A, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore cod. fisc. , Controparte_2 C.F._1 domiciliato in Ponteranica (Bg) via Matteotti n. 2 (PEC: Email_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. Controparte_1
corrente in Milano viale Abruzzi n. 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.578,35 (di cui € 944,27 per tfr), ovvero alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150
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A sostegno la parte ricorrente deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, società operante nel settore della vendita di utility (luce, gas ecc..) dal 15 gennaio 2024 al 30 novembre 2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a
30 ore settimanali, inquadrata al livello 6 ai sensi del ccnl Commercio con mansioni di
“telefonista addetta al call center” presso l'unità locale di Bergamo via Borgo Palazzo n.
80/B.
- che la convenuta ha omesso di corrispondere alla ricorrente le retribuzioni di giugno,
14^, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 (tranne un acconto di € 200,00) nonchè di corrispondere alla ricorrente i ratei e le competenze di fine rapporto per la somma lorda complessiva di € 9.578,35 (di cui € 944,27 per tfr),
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter cpc la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto del rateo delle retribuzioni di giugno, 14^, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024
(tranne un acconto di € 200,00) nonchè di corrispondere alla ricorrente i ratei e le competenze di fine rapporto per la somma lorda complessiva di € 9.578,35 (di cui € 944,27 per tfr).
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
2 La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 9.578,35 (di cui € 944,27 per tfr) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.100,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 26/05/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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