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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del , svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1240, vertente
tra
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. PANICCIA PIERANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Frosinone, Via Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
PO TR, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' Parte_1 CP_1 deducendo di svolgere sin dal 1982 l'attività di autotrasportatore dipendente e in conseguenze delle posture incongrue assunte per lo svolgimento di tale attività, denuncia di aver contratto due malattie professionali: Tendinopatia della cuffia dei rotatori e Spondilodiscoartrosi lombo sacrale.
Il ricorrente lamenta che, in esito alla procedura amministrativa, l' non ha riconosciuto CP_1
l'indennizzabilità dell'evento oggi dedotto in giudizio e per il quale richiede il riconoscimento della malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 6%. Il ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:” Riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate (Tendinopatia della cuffia dei rotatori e
Spondilodiscoartrosi lombo sacrale) con valutazione di un grado di danno biologico complessivo quantomeno pari al 6%; condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo o rendita, CP_1 con decorrenza dalla data della denuncia o, dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge”.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria ed espletata la CTU medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato per 40 anni come corriere/autotrasportatore/camionista di mezzi per trasporto di merce, tale circostanza è ulteriormente comprovata dallo storico lavorativo dal quale risulta che il ricorrente ha lavorato a partire dal 1982 fino al 1985 come titolare di impresa di trasporti, addetto alla consegna di collettame e al carico e scarico merci e guida di motrice. Successivamente, dal 1986 al 2023 come autotrasportatore di automezzi per il trasporto di merce e come confermato dall'istruttoria espletata il sig. è stato: “…addetto alla consegna del collettame e al carico e scarico merci, Parte_1 guida di motrice- Dal 06/1986 ad oggi autista di mezzi sempre per trasporto merce (tipo vini per
2 bar, materie prime per plastica, pezzi meccanici per l'indotto fiat, prodotti alimentari, scarpe, vestiario ecc…) …” Risulta, inoltre, che il ricorrente guidava mezzi modelli: CP_2
80 115 (per circa 7-8 anni, EUROCARGO Parte_2 Parte_3 CP_2 del 1990 (da circa 5 anni). Tale attività veniva svolta dal lunedì al venerdì, a volte anche sabato e domenica, con una guida continua per 8 ore al giorno.
Dalla documentazione sanitaria allegata agli atti il Sig. è risultato affetto Parte_1 da: SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro (sovraccarico biomeccanico /posture incongrue, vibrazioni, movimenti ripetuti).
La patologia è considerata malattia professionale tabellata alla lista con i codici M47.8 e M51.2.
VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITA' DI GUIDA DI
AUTOMEZZI PESANTI in riferimento alle voci tabellari 213 del D.M. del 12.07.2000.
Il ricorrente ha riportato danni all'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico con un riconoscimento da parte del CTU, in riferimento alle voci tabellari 213 del D.M. del 12.07.2000 e la conseguente valutazione nella misura del 6% (sei percento), a far data dalla domanda amministrativa. Per quanto concerne l'altra patologia denunciata dal sig. Parte_1
“Tendinopatia della cuffia dei rotatori” si ritiene, in aderenza a quanto riscontrato dal CTU, che l'esposizione all'attività lavorativa come esaminata, non sia stata in grado e quindi non sia idonea, per intensità e durata di esposizione a provocare la patologia riscontrata, così come chiaramente esposto nella consulenza tecnica d'ufficio. Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale, della quale tuttavia non può frasi menzione nell'odierno procedimento in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onde evitare di incorrere in un vizio di ultrapetizione. Ed invero, la domanda formulata dal ricorrente limita l'ambito dell'odierno giudizio è limitata esclusivamente all'accertamento delle due malattie professionali, pertanto in ossequio al disposto di cui all'art.112 c.p.c. l'ambito oggettivo della pronuncia verterà esclusivamente sulla domanda oggetto di giudizio.
Per tali ragioni, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo pari al 6% di cui al D.Lgs. n.38/2000, in ragione della da cui è risultato affetto il sig. Controparte_3
3 . Parte_1
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti nei limiti di 1/3, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della
SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE artropatia del ginocchio bilaterale a limitazione funzionale antalgica, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del
6%;
2) per l'effetto condanna l' a liquidare in favore del sig. CP_1 Parte_1
l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità
[...] del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 29/10/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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