Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 11 /02/2025 da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] -cittadina Parte_1
italiana – (C.F. e , nato a [...] il [...], ivi residente C.F._1 Parte_2
in Via Colorni n. 4 – cittadino italiano – (C.F. ) entrambi difesi e rappresentati C.F._2 dall'Avv. Cinzia Torre ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Trieste Via F. Severo n.
37; l'avv. Torre, ai fini delle successive comunicazioni, indica il seguente indirizzo di p.e.c.:
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Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti:
CONDIZIONI
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , il 22 Parte_1 Parte_2 giugno 2009 in Trieste;
matrimonio annotato all'Ufficio dello Stato Civile sub numero 167, parte
1^, Anno 2009; con ordine di annotazione dell'emananda sentenza;
2. darsi atto che i tre figli della coppia rimarranno affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la mamma, nell'immobile di Via Pasteur n. 11 il cui contratto di locazione è intestato alla stessa;
3. darsi atto che il padre frequenterà i figli, indicativamente con le seguenti modalità: a) quando lavora fino alle 14.00, li preleverà alle 15.00 riportandoli a casa alle 21.00; quando lavora fino alle 22.00, se il turno ricade nelle giornate del venerdì e del sabato, li preleverà subito dopo il lavoro e pernotterà con loro;
c) quando lavora di notte, li preleverà alle ore 13.00 dopo scuola riportandoli a casa alle 21.00;
3bis. darsi atto che entrambi i genitori trascorreranno dei periodi continuativi di ferie con i figli, sia durante l'estate che durante l'inverno, da concordare previamente tra loro;
4 . darsi atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre collocataria di importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 17 di ciascun mese;
4bis. darsi atto che entrambi i genitori sosterranno, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
4ter. darsi atto che i genitori percepiranno al 50% ciascuno l'Assegno Unico, attualmente pari a ca.
€ 650,00 mensili;
5. darsi atto che nulla sarà dovuto tra le parti, a titolo di assegno post-matrimoniale, non sussistendone i presupposti;
6. darsi atto che le parti si concedono sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti abilitanti all'espatrio e per quelli personali dei figli minori;
7.darsi atto che le parti concordano che le clausole del divorzio avranno efficacia sin dal mese successivo al deposito del ricorso;
8. spese e compensi professionali del procedimento a carico di . Parte_2
2. A sostegno della domanda hanno esposto e documentato a) di aver contratto matrimonio con rito civile in Trieste in data 22/06/2009, optando per il regime della separazione dei beni, matrimonio trascritto al n. 167, parte 1^, anno 2009 del registro di matrimonio del Comune di Trieste;
b) dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti a Trieste e tutti cittadini italiani: 1) il Per_1
2/11/2009; 2) il 20/12/2011; 3) il 15/4/2014 tutti studenti e non autonomi Per_2 CP_1
economicamente; c) che la separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza n. 40/2024 depositata il
2/05/2024;
d) che da quel giorno i ricorrenti non si sono più riuniti ed è quindi cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale, sussistendo così tutti i presupposti per poter chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario.
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 23/05/2025.
Il Collegio: rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ritenuto, in particolare che gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato nel Comune di Trieste tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio sub numero Parte_1 Parte_2
167, parte 1^, Anno 2009 alle condizioni concordate dai ricorrenti e da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dot.ssa Anna Lucia Fanelli