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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori ConIGliere
dott. Gabriele Sordi ConIGliere rel.
dott. Monica Micheli ConIGliere on.
dott. Massimiliano Mazzotta ConIGliere on. riunita in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 52131 del ruolo generale v.g. dell'anno 2023 e vertente tra:
nata a [...] il [...], (c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Sedini (SS) Via Giuseppe Mazzini n.49, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv.
Pasqualino Miraglia del Foro di Modena, sito in Modena Via Rainusso n. 118, che la rappresenta e difende;
appellante e
Avv. (c.f. ), con studio in Roma alla Via CP_1 CP_2 C.F._2
Teulada 38 a, nella qualità di Curatrice speciale del minore , nato a [...], Persona_1
il 23.10.2016, giusta nomina in seno al procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, n. 145/21 AB, in giudizio in proprio con domicilio nel proprio studio in Roma in Via Teulada n. 38 A;
convenuta e
nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi ivi Controparte_4 C.F._4
res.ti in via Dossetti N. 11, in primo grado rapp.ti e difesi dall' Avv Sonia Meloni;
convenuti contumaci e el , quale Tutore nominato per lo stesso minorenne;
CP_5 CP_6
convenuto contumace
1 e
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale in sede;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 109/2023 del Tribunale per i minorenni di Roma resa a definizione nel proc. rg n. 60000145/2021 il 20.11.2023.
Conclusioni
: Parte_1
«IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione della sentenza n. 109/2023, emessa dal
Tribunale per i Minorenni di Roma, resa in data 18 ottobre 2023, pubblicata in data 20 novembre 2023, notificata in data 27 novembre 2023, relativa al procedimento R.G. n.
145/21, quivi impugnata;
Disporre nelle more del procedimento l'immediata ripresa degli incontri madre – minore. IN VIA ISTRUTTORIA Disporre CTU tecnica volta all'accertamento delle capacità genitoriali della madre e della qualità della relazione madre – figlio. NEL MERITO
Revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore per Persona_1
Mancanza dei presupposti dello stato di abbandono morale e materiale, stante la costante presenza della madre assolutamente in grado di occuparsi del figlio;
Disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre IG.ra
[...]
, con il supporto dei nonni materni;
Parte_1
Disporre laddove ritenuto opportuno, il monitoraggio del Servizio Sociale, per la verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità genitoriale della madre.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa»;
Curatrice speciale:
«rigetto del reclamo proposto dalla IG.ra , in quanto inammissibile in Parte_1 primo luogo ed in subordine infondato per i motivi su esposti, con condanna alle spese di lite a carico della reclamante»;
Procura Generale: «rigetto dell'appello»
- = =
Nel mese di settembre 2019 la IG.ra arrivava a Roma, insieme al figlio - Pt_1 Per_1 all'epoca di quasi tre anni d'età e solo dalla stessa madre riconosciuto - proveniente da
Sedini, un piccolo comune in provincia di Sassari, senza avere un alloggio né un lavoro certo e, pertanto, richiedeva aiuto alla Sala Operativa Sociale del Comune di Roma che, con il suo consenso, dava disponibilità per l'inserimento in struttura solo del minore presso la Casa famiglia Girotondo di via del Casaletto 400, dovendo la madre esser accolta per qualche giorno presso il centro “Dono di AR in zona San Pietro.
Ella dichiarava - al Servizio sociale ed alla psicologa dello TSMREE dell' Asl 1 di Roma
2 - di essere cresciuta nel piccolo paese di Sedini, di essersi sposata a venti anni con un uomo rivelatosi poi violento da cui si era separata;
che era nato successivamente, Per_1
da un rapporto occasionale con un uomo tunisino conosciuto a Roma, dal quale non era mai stato riconosciuto;
nei primi due anni della sua vita, per poterlo mantenere, ella era andata a lavorare fuori dalla Sardegna e lo aveva affidato alle cure dei suoi genitori;
successivamente, i rapporti con la sua famiglia si erano incrinati. La IGnora riferiva di problemi psichiatrici della madre (bipolare) e di alcolismo del padre che rendevano il quotidiano molto faticoso e non positivo per la crescita psicofisica del bambino. Per questo motivo, già in passato ella aveva scelto di andare ad abitare da sola in una piccola casa di proprietà che aveva provveduto a ristrutturare e successivamente, non trovando lavoro in Sardegna, aveva deciso di allontanarsene per venire a Roma con il figlio;
temendo che il bambino avesse potuto ereditare la patologia psichiatrica dalla nonna – stante il comportamento oppositivo del piccolo – ella si era rivolta al reparto di neuropsichiatria infantile del “Bambino Gesù” i cui specialisti avevano certificato
“ presenta un livello di sviluppo psicomotorio globalmente nella norma seppur ai Per_1
limiti. Le competenze adattive risultano adeguate all'età. Sul piano emotivo- comportamentale emergono difficoltà di autoregolazione. Tali aspetti sono in parte costituzionali e in parte verosimilmente correlati alla relazione con il caregiver che potrebbe aver risentito dei Life events incorsi. Diagnosi alla dimissione: reazione di adattamento”.
Con decreto del 22.10.19 del T.M. veniva aperto il procedimento di v.g., su richiesta del
P.M.M., e veniva disposto l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di
Roma, Municipio I, confermato il collocamento dello stesso nella Casa famiglia “Il
Girotondo”, nominata sua Curatrice speciale l'Avv. Laura Versace;
erano disposti gli incontri in forma libera con la madre, incaricato lo stesso Servizio sociale di effettuare una compiuta indagine sulla situazione sociale, lavorativa ed abitativa di quest'ultima, disposto che il Consultorio Asl effettuasse la valutazione delle competenze genitoriali della madre e il CSM quella del suo profilo di personalità.
In data 11.11.19 il Servizio sociale riusciva a collocare madre e bambino insieme nella struttura “La Casa di TA e AR in via delle Calasanziane (rel. del 23.12.19), la IG.ra avendo trovato lavoro come addetta ai piani di un hotel. Pt_1
Acquisite le relazioni del (contenente le valutazioni personologiche e Pt_2
psicologiche di madre e bambino), del Servizio sociale e della Casa famiglia, celebrata l'udienza del 23.4.21, col successivo decreto del 16 giugno 2021 il Tribunale revocava
3 l'affidamento del piccolo al Servizio sociale e disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale materna sul minore, nominandone Tutore provvisorio il
Sindaco pro tempore del Comune di Roma, pur confermando il collocamento del nucleo madre-minore in struttura, avendo rilevato da tali riscontri istruttori l'atteggiamento oppositivo e non collaborativo della IG.ra ed il deficit nelle sue capacità Pt_1
genitoriali.
Acquisita la notizia del trasferimento della diade presso la Casa famiglia “Lo scoiattolo” sita in Nepi effettuato il 13.9.2021, a seguito della relazione di aggiornamento inoltrata il
14.10.21 dal Servizio sociale, con allegata quella della responsabile della struttura di accoglienza, attestanti l'atteggiamento fortemente sfiduciato ed oppositivo mostrato dalla madre nei confronti degli assistenti e degli operatori, nonché aggressivo nei confronti del figlio in risposta delle note caratteriali del minore, con decreto del 19.10.21 il Pt_3 disponeva l'allontanamento della IG.ra dalla struttura e la conseguente attivazione Pt_1
di incontri in modalità protetta tra lei ed il figlio, ritenuta la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante al minore dalla vicinanza alla propria madre. Con il medesimo decreto invitava il P.M.M. a valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale apertura di un procedimento ex artt. 8 e ss della legge n. 184/1983.
A seguito del ricorso di quest'ultimo il T.M., in data 17.11.21 disponeva l'apertura del procedimento di verifica dello stato di abbandono del minore, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale materna, la nomina del Tutore provvisorio e della Curatrice speciale, il collocamento di in struttura senza la madre, Per_1 demandando al Servizio sociale, anche con l'ausilio del Tutore e del responsabile della struttura ove il minore era collocato, la disciplina degli incontri, da tenersi alla presenza di terze persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Servizio di interromperli, qualora gli stessi fossero risultati contrari al benessere del minore ovvero qualora la madre si fosse presentata in condizioni psicofisiche non adatte a sostenere l'incontro con il figlio.
L'udienza collegiale fissata ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 184/1983 e tenutasi il 24 gennaio 2022, era rinviata al 4 aprile 2022, stante l'assenza della madre risultata positiva al Covid.
Dal 2.11.21 il bambino era stato collocato presso la C.f. “Oasi Celestina Donati” di via delle Calasanziane.
4 Acquisita la relazione di aggiornamento inoltrata in data 21.1.22 dal S.s. e quella del
Ser.D. del 14.3.2022, si svolgeva l'udienza del 4 aprile 2022 di contestazione dello stato di abbandono.
Con decreto depositato il 18.7.22 il T.M. incaricava il Servizio Sociale di elaborare un progetto di affidamento eterofamiliare e di individuare, anche con l'ausilio del Tutore e della Curatrice speciale, una famiglia idonea all'accoglienza del suddetto minore: con il medesimo decreto il Servizio sociale veniva incaricato di attivare un percorso di affidamento eterofamiliare in attesa che la concludesse il suo percorso di recupero Pt_1
delle competenze genitoriali e di autonomia;
veniva richiesto al Servizio di riferire sull'andamento di tale percorso alla successiva udienza fissata al 12.9.22, riservati all'esito ulteriori approfondimenti: allo stato, veniva confermato il collocamento del minore in Casa famiglia.
A detta udienza, ascoltata la madre (il cui difensore anticipava l'intenzione dei nonni materni di costituirsi in giudizio per proporsi quali affidatari), si decideva di rinviare la trattazione alla successiva del 12 dicembre 2022, il Servizio sociale avendo riferito di aver ricevuto la notifica del decreto solo a fine agosto di essersi di seguito attivato per reperire una famiglia per il possibile affido.
In data 21.10.22 la responsabile, la psicologa e la coordinatrice della Casa famiglia inoltravano relazione di aggiornamento che riportava nel dettaglio quanto accaduto all'incontro madre-bambino del 21.9.22 ed il messaggio di contestazione loro inoltrato dalla IG.ra il 26.9.22. Pt_1
Il 7.12.22 detti nonni si costituivano proponendosi quali affidatari di . Per_1
Il 12.12.22 il S.s. relazionava dell'incrementato atteggiamento oppositivo della IG.ra i cui incontri con il figlio erano stati ridotti ad una cadenza bisettimanale per aver Pt_1
il bambino mostrato particolare sofferenza.
All'udienza del 12.12.22, assente la madre (il suo difensore di fiducia dichiarava che l'assistita le aveva comunicato quella stessa mattina di non poter presenziare in quanto influenzata e di aver perso i contatti con la stessa), erano ascoltati il Tutore, la responsabile della C.f., l'assistente sociale, il difensore dei nonni e la Curatrice speciale.
Con il decreto deposito il 17.2.22, il T.M., in forza dell'art 10 co. 3° della L n. 184/83, disponeva il collocamento provvisorio a scopo adottivo del minore, l'interruzione dei rapporti tra il bambino, la madre e gli altri familiari, rinviando all' udienza del 12.6.23 per la precisazione delle conclusioni.
5 Rilevava il T.M. che il progetto di affidamento eterofamiliare non era stato ancora attivato, mentre la madre del bambino non si era presentata in udienza e il suo difensore aveva dichiarato di aver perso i contatti con la medesima;
che, riguardo la richiesta di affidamento del nipote formulata dai nonni materni, la madre aveva sempre descritto un quadro della propria famiglia d'origine molto problematico, la nonna materna essendo seguita dal servizio specialistico psichiatrico della Asl, ragion per cui la si era Pt_1
allontanata dalla propria famiglia lasciando la Sardegna;
che gli operatori della casa famiglia avevano sottolineato nuovamente la necessità di una veloce definizione del progetto per in quanto il bambino aveva bisogno di chiarezza, di prospettive, di Per_1
essere accolto in una realtà familiare solida e capace di prendersi cura di lui delle sue eIGenze;
che la Curatrice speciale e il Tutore avevano chiesto il collocamento del minore presso una famiglia a scopo adottivo.
All'udienza del 12 giugno 2023 il difensore dei nonni materni chiedeva l'audizione dei propri assistiti e, all'esito, che fosse dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore;
il difensore della madre chiedeva una c.t.u. e, all'esito, che fosse dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di abbandono del minore;
la Curatrice speciale si opponeva alle richieste istruttorie e chiedeva pronunciarsi lo stato di abbandono del minore;
il Tutore esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore precisando che , a seguito del disposto collocamento Per_1
provvisorio in ambito familiare, era stato molto contento ed aveva raccontato a tutti i compagni di avere finalmente anche lui una famiglia.
Concesso termine alle parti per eventuali osservazioni scritte fino al 30.6.2023, il P.M.M. esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore.
Con sentenza depositata il 20.11.2023 il T.M. dichiarava lo stato di adottabilità di , Per_1
confermava la nomina quale Tutore provvisorio del Sindaco pro-tempore del Comune di
Roma, vietava ogni contatto tra il minore e la madre e la di lei famiglia di origine.
Motivava la decisione affermando l'assoluta inadeguatezza della madre, il cui comportamento aggressivo nei confronti del figlio e non positivo nei confronti degli operatori aveva finito per costringere il bambino ad una lunga istituzionalizzazione, fin dalla nascita. Si era, inoltre, riscontrata la mancanza di un consolidato legame affettivo tra i due, tanto che il Tutore aveva riferito in udienza della contentezza espressa da Per_1
a tutti i compagni della struttura di accoglienza di avere finalmente anche lui una famiglia.
La madre aveva ripetutamente assunto un comportamento aggressivo nei confronti del
6 figlio con il quale si era relazionata spesso in modo violento nei momenti in cui il piccolo si comportava in modo oppositivo mostrando di non comprendere la problematica che lo affliggeva, essendo affetto da disturbo oppositivo- provocatorio, tanto da essersi Per_1
reso necessario l'allontanamento della IGnora ed il trasferimento di in altra Pt_1 Per_1
struttura. Alcun altro familiare risultava essersi mai concretamente interessato al minore nel corso della sua lunga istituzionalizzazione, gli stessi nonni materni essendosi costituiti in giudizio solo nel dicembre del 2022 non risultando che con gli stessi il piccolo avesse mai avuto rapporti IGnificativi;
al contrario, per ammissione della stessa madre, era emerso un rapporto conflittuale tra quest'ultima e la propria famiglia di origine che avrebbe certo nuociuto alla serenità del minore.
Ha interposto appello la IG.ra lamentando che il Tribunale non aveva Parte_1 tenuto conto del fatto che: ella aveva da sempre costituito l'unico e fondamentale punto di riferimento per il figlio, non riconosciuto dal padre, coadiuvata nel suo accudimento dai nonni e dagli zii materni sino al suo trasferimento da Sassari a Roma;
nonostante le difficoltà economiche, ella aveva sempre cercato di crescere il bambino nel miglior modo possibile, collaborando con il Servizio sociale, come gli operatori avevano dato atto nella loro relazione del 21.1.22 coeva all'inserimento di nella Casa famiglia senza la Per_1
sua compresenza;
la Fondazione Silvano OL in data 10.7.23 aveva certificato che ella aveva partecipato a sei incontri di consulenza psicologica;
nelle sue relazioni il
Servizio sociale aveva comunque riferito in termini sostanzialmente positivi dei suoi incontri con il figlio e dell'intensità del loro legame, le sue difficoltà, a volte, nel contenerne gli atteggiamenti oppositivi pretendendo il necessario sostegno ed aiuto da parte degli specialisti;
all'udienza di contestazione della condizione di abbandono, ella aveva ribadito di esser consapevole delle sue difficoltà e di esser pronta a ricevere ogni aiuto necessario a superarle, senza essersi opposta – per quanto con animo non felice – all'affido eterofamiliare temporaneo del figlio.
Il Tribunale, aggiungeva, si era pronunciato richiamando vecchie valutazioni sulla sua persona (per altro non negative), senza aver valutato la sua situazione attuale ed i progressi fatti, ella essendosi sottoposta nel frattempo anche agli esami tossicologici presso il Ser.D. ed alle sedute di psicoterapia presso la Fondazione OL.
Il primo giudice nemmeno aveva motivato in merito alla sua istanza di procedere a c.t.u. per la verifica delle sue competenze genitoriali e della qualità del suo legame affettivo con il figlio, pur avendo deciso di interrompere ogni suo rapporto con il bambino.
7 Tanto meno era stato effettuato alcun accertamento sui nonni materni, i quali avevano chiesto l'affidamento del nipote, con i quali aveva trascorso i suoi primi tre anni Per_1
di vita, oggi i rapporti di essa ricorrente con la madre essendosi rasserenati.
Precisava, infine, che la sua assenza alla penultima udienza del 21.12.22 era stata dovuta al suo stato influenzale, come riferito in aula dal suo difensore all'uopo previamente contattato, sicché non si comprendeva per quale ragione nella sentenza si era affermato che ella si era resa irreperibile.
Formulava, dunque, le conclusioni sopra trascritte.
Costituitasi in giudizio, la Curatrice speciale invocava dichiararsi inammissibili per difetto di specificità i motivi dell'appello, nel merito rigettarli.
Affermava esser irrilevante il fatto che la madre avesse riconosciuto il proprio comportamento del tutto tardivamente solo nel gennaio 2022, per altro il fallimento delle varie progettualità essendosi ulteriormente riscontrato nei mesi successivi ed ancora all'udienza tenutasi a dicembre 2022.
Di fatto, la IG.ra si era mostrata non collaborativa riguardo agli interventi Pt_1
predisposti a mezzo del Servizio sociale
Pertanto, anche in considerazione delle criticità dalla stessa riferite circa il suo nucleo familiare d'origine, correttamente era stato riscontrato e dichiarato lo stato di abbandono del minore ed il suo allontanamento dalla figura materna.
I nonni materni, IG.ri e pur convenuti ritualmente in CP_3 Controparte_4
giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, sono dichiarati contumaci.
Il 21.5.24 è pervenuta relazione di aggiornamento del G.i.l. del Municipio I di Roma.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 10.9.24 è stata disposta c.t.u. affidata alla dottoressa
, psicologa e psicoterapeuta. Persona_2
Alla successiva udienza del 20.5.2020 le parti hanno concluso insistendo nelle loro rispettive istanze per come sopra trascritte in epigrafe.
* * *
La sentenza è meritevole di integrale conferma.
Dopo un'inziale, apparente, suo affidamento alle indicazioni degli operatori del S.s. e della struttura di accoglienza, attivatisi per fronteggiare la sua condizione di estremo bisogno in Roma ove si era spostata dalla Sardegna per allontanarsi dal suo nucleo familiare, priva di alloggio e di risorse economiche, la IG.ra ha mostrato le sue Pt_1 importanti fragilità, aggravate dall'incapacità di comprendere la complessità e la serietà dei deficit da colmare nell'acquisizione di un sufficiente grado di esercizio delle proprie
8 funzioni genitoriali, in linea con le effettive eIGenze di accudimento del bambino, tramite il programma di sostegno avviato e, di fatto, da lei non condiviso, con accentuati e sempre più importanti manifestazioni oppositive nei confronti delle istituzioni.
Nell'estate del 2020 ella aveva riferito alla psicologa del CTI del Municipio di Roma I che sua madre aveva sempre sofferto di importante disturbo dell'umore ed il padre di dipendenza da abuso di alcol: Riferisce che durante la permanenza dai nonni, il bambino avrebbe assistito a continui litigi e tensioni “Lo ritenevo un ambiente non adatto ad un bambino … litigavano sempre … tutti urla, spinte davanti al bambino”.
All'osservazione clinica, già all'epoca, tuttavia, la stessa aveva presentato un marcato atteggiamento di chiusura e diffidenza nei confronti del clinico che è stato solo in parte superato nel corso degli incontri, ed era emersa Un'evidente difficoltà a riconoscere le proprie fragilità, legata alla mancanza di consapevolezza delle proprie problematiche.
La ricostruzione della sua storia personale ha evidenziato la presenza di legami irrisolti con la propria famiglia di origine e di pattern di attaccamento disorganizzati nei confronti delle proprie figure genitoriali, da lei vissute come scarsamente protettive e supportive. Le esperienze negative vissute sembrano aver generato nella IGnora, oltre ad intensi sentimenti di rabbia e delusione verso le proprie figure genitoriali, la convinzione che sia impossibile ricevere aiuto e sostegno dall'ambiente esterno, vissuto come ostile e persecutorio.
La somministrazione dei test psicodiagnostici aveva, del pari, evidenziato una personalità coartata, con assenza di capacità introspettive, che nel tempo è andata incontro anche ad una chiusura nei rapporti di relazione. La capacità di interiorizzare ed elaborare le esperienze cognitive ed emotive ed affettive appare povera e poco evoluta. L'attuale assetto personologico appare caratterizzato da un marcato tono depressivo dell'umore
… è presente un'elevata sensibilità a critiche e giudizi e la possibile attivazione di meccanismi proiettivo-interpretativi che in alcune circostanze rendono possibile un travisamento della realtà e delle necessità altrui a causa di vissuti persecutori
( ). Per_3
Riguardo il minore, già l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Bambino Gesù aveva certificato: presenta un livello di sviluppo psicomotorio globalmente nella Per_1
norma seppur ai limiti. Le competenze adattive risultano adeguate all'età. sul piano emotivo-comportamentale emergono difficoltà di autoregolazione. Tali aspetti sono in parte costituzionali e in parte verosimilmente correlati alla relazione con il caregiver che
9 potrebbe aver risentito dei life events incorsi. Diagnosi alla dimissione: reazione di adattamento.
All'osservazione clinica della psicologa del CTI aveva confermato una marcata Per_1
irrequietezza motoria e difficoltà di regolazione delle emozioni, oltre ad un'immaturità comunicativo-linguistica. Il bambino tende a mettere in atto comportamenti oppositivi, provocatori ed aggressivi finalizzati a richiedere l'attenzione dell'altro; mostra uno scarso rispetto delle regole che gli vengono date sia dal genitore che dall'operatore.
Pertanto, se la relazione madre-figlio era apparsa qualitativamente positiva sul piano affettivo, tuttavia la IG.ra era apparsa in difficoltà nel contenere efficacemente il Pt_1
bambino sul piano emotivo e nell'arginare i suoi comportamenti disfunzionali. Ciò appare legato in parte alle caratteristiche temperamentali del minore, in parte ad aspetti di fragilità materna che sono stati ampiamente descritti sopra.
Tali riscontri, dunque, erano stati offerti dalla specialista a distanza di un anno dall'accoglienza in Casa famiglia della diade madre-figlio (rel. G.i.l. Municipio I dell'ottobre 2020).
Le stesse criticità venivano segnalate ancora all'udienza del 23.4.2021 ove la responsabile della C.f. aveva dovuto riferire: la IGnora è un anno e mezzo che sta in struttura ed è seguita da una rete molto attiva. la madre fa fatica ad accettare inizialmente gli interventi, ma si è molto attivata. Il problema è che non accetta gli interventi non fidandosi, non accetta il collocamento in struttura, non ha condiviso il progetto.
Chiediamo altro tempo, visto che alcune cose la madre le ha fatte. Pensiamo che l'ascolto oggi in tribunale potrebbe essere un fattore di cambiamento e chiediamo qualche altro mese per verificare se ci sarà una adesione piena al progetto visto come possibilità per lei e il figlio;
ed, alla stessa udienza, la Curatrice speciale: abbiamo fatto diverse riunioni di rete cercando di rendere edotta la madre sul bisogno di tutela del figlio. E'stata evidenziata una forte iperattività del bambino oltre ad altre problematiche. La madre non
è consapevole pienamente delle criticità della complessità del figlio che, se oggi non vengono gestiti con interventi specialistici e mirati, potrebbero evolvere in qualcosa di più serio. La IGnora ritiene che le difficoltà del figlio siano dovute al collocamento in struttura. La IGnora però è anche contraddittoria in quanto non sa rispondere rispetto
a come si organizzerebbe in autonomia nella gestione del figlio, sì non avessi l'aiuto degli operatori della struttura. E' fondamentale che la madre prenda consapevolezza di questo
e si modifichi, altrimenti sarà necessario sospenderla e nominare un tutore.
10 Di conseguenza, con il suo decreto del 16.6.2021 il T.M. si era visto costretto a sospenderla dalla responsabilità genitoriale pur confermando il collocamento della diade in struttura.
Con le sommarie informazioni acquisite in data 10.9.2021 la stessa responsabile della
C.F. che pure aveva chiesto ed ottenuto la proroga dell'inserimento, sconfortata, riferiva:
L'esperienza del tirocinio della IGnora si è chiusa in modo non positivo in quanto non è proseguito con un contratto lavorativo (avendo costei rifiutato di rimanere a lavorare con contratto presso il supermercato ove, grazie all'intervento del S.s., aveva svolto il tirocinio, affermando di preferire di lavorare, senza regolarizzazione, ai piani presso hotel). Non abbiamo capito cosa sia successo, visto che la valutazione a fine tirocinio era positiva, immaginiamo che la IGnora abbia avuto qualche agito subito dopo. Rimane il problema che la IGnora non si fida più di noi, non è possibile lavorare con lei in struttura, sta creando una situazione di squilibrio in struttura con le altre ospiti. Chiedo che il nucleo madre bambino venga allontanato il prima possibile. La struttura non è più in grado di contenere la IGnora. Fa una vita autonoma senza rendere conto di quello che fa, esce senza avvisare o dire dove va, non rispetta gli orari (per esempio non rientrare per cena senza comunicare nulla e rientrare alle 23:00 dicendo di essere stata in pizzeria), disconferma gli operatori davanti al figlio e alle altre ospiti, per esempio dichiarando che gli operatori sono incapaci.
Sicché, pur di tentare di salvare in qualche modo la situazione, la Curatrice chiedeva, ed otteneva, lo spostamento della diade in altra struttura, sperando che la IGnora avrebbe rispettato le regole, vista la presenza, ora, anche della figura del nominato Tutore.
Auspicio subito naufragato in quanto il 29.9.2021 la nuova struttura di accoglienza “Lo scoiattolo” di Nepi, era costretta così a relazionare: Il nucleo viene accolto a seguito dell'udienza del 10 settembre 2021 nella quale veniva data un'ultima possibilità alla madre di poter stare con suo figlio. La donna dall'ingresso ad oggi ha messo in atto diversi comportamenti di estrema rilevanza, sia nei confronti del figlio che nei confronti della struttura e delle sue regole. Nei confronti del figlio , la donna sembra avere Per_1
una relazione esclusivamente aggressiva (strattona e picchia il minore quotidianamente), mostra poca pazienza rispetto alle problematiche manifestate dallo stesso (eseguito dal centro “La Scarpetta” di Roma, Asl Roma 1) il quale, inoltre, sembrerebbe essere bersaglio delle frustrazioni della madre.
11 Il nucleo non è partecipe alla vita di casa, se non durante il pranzo e la cena;
difatti la donna esce spesso e la maggior parte delle volte non rispetta l'orario di rientro in struttura: ore 19).
Nei confronti dell'equipe mostra diffidenza, scarsa condivisione se non mossa da interessi propri e comportamenti oppositivi. Tra l'altro, abbiamo osservato che la donna si recherebbe quasi tutti i pomeriggi al bar vicino alla struttura assumerebbe alcol. In tutte le uscite porta con sé il figlio e, al fine di tutelare quest'ultimo, l'equipe Parte_1 Per_1
ha deciso di chiederle di lasciare il figlio in casa famiglia.
Il minore, attraverso diverse modalità, richiede cure e attenzioni da parte dell'equipe.
Inoltre, sembrerebbe emulare la madre, manifestando un comportamento oppositivo, aggressivo e violento.
Ad oggi, il nucleo non ha stretto alcuna relazione con le altre ospiti della casa, mostrando continua diffidenza nei confronti di tutti.
Seguiva, inevitabilmente, il provvedimento di collocamento del minore da solo in altra struttura, l'“Oasi Celestina Donati”, pur con facoltà della madre di fargli visita.
All'osservazione degli incontri risultava che la madre alle volte risulta efficace nel porre dei limiti al minore, altre volte meno efficace, in particolare quando i limiti che pone non sono rispettati, lei mette in atto comportamenti svalutanti con il figlio, utilizzando modalità di interazione per cui il minore appare mortificato e chiede scusa in maniera insistente alla madre. (rel 21.1.22).
Ancora di seguito, veniva registrata tale altalenanza di comportamenti e, con la relazione del dicembre 2022, il G.i.l. dava atto dell'ennesimo atteggiamento gravemente oppositivo posto in essere dalla madre, il che induceva il disporre l'interruzione degli incontri. Pt_3
Si giungeva, quindi, alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
Recependo la richiesta avanzata dalla ricorrente, la Corte ha inteso avvalersi di un ulteriore approfondimento istruttorio disponendo c.t.u. svoltasi nella pienezza del contraddittorio, anche con i cc.tt.p.
La consulenza è stata espletata con accuratezza e completezza di accertamenti, a mezzo di quattro colloqui individuali con la IG.ra di uno con il suo attuale marito, di uno Pt_1
con suo fratello, della visita domiciliare in Vetralla, con incontri di rete con tutti i soggetti istituzionali intervenuti, con valutazione psicodiagnostica anche a mezzo di somministrazione di test Rorschach, MMPI.
I risultati e le valutazioni offerte dall' ausiliaria appaiono, dunque, del tutto aderenti ai dati rilevati e resi oggettivi nel suo elaborato ed illustrati con ragionamento tecnico e
12 logico del tutto coerente e non intaccato da alcuna avversa deduzione, come tali, dunque, pienamente ricevibili e condivisibili.
Ebbene, ancora a distanza oramai di cinque anni dall'esordio della vicenda e di quattro dalla su riferita prima valutazione effettuata dalla specialista del CTI dell'Asl di Roma 1, nonostante il non breve periodo di accoglienza e di attivazione del percorso di sostegno, colpisce la pressoché perfetta sovrapponibilità delle conclusioni offerte oggi dall' ausiliaria.
La C.t.u. ha, infatti, dovuto riscontrare che Il funzionamento psicologico della IGnora si caratterizza per una generale coartazione che si manifesta attraverso rigidità Pt_1
cognitiva, immaturità emotiva e difficoltà nelle relazioni. Aspetti delineano un quadro disfunzionale che incide la capacità di adattamento e gestione efficace della realtà esterna. Le modalità relazionali si configurano come dipendenti e conformiste, finalizzate
a soddisfare bisogni di accudimento e attenzione. Tuttavia, queste stesse strategie compromettono la costruzione di legami autentici e profondi, alimentando sentimenti di risentimento e ostilità quando le aspettative di supporto non vengono soddisfatte, segnalando una sottostante fragilità emotiva.
La marcata rigidità cognitiva limita lo sviluppo di inIGht e di pensiero critico, generando una tendenza alla sottovalutazione delle situazioni, a favore di scelte non ponderate.
L'adesione a schemi mentali stereotipati e rigidi riduce la capacità di elaborare e affrontare autonomamente le esperienze, compromettendo così la funzionalità dell'adattamento ai contesti relazionali. La coartazione affettiva, sebbene protegga temporaneamente da stati emotivi spiacevoli, determina una inibizione della spontaneità e impoverisce le capacità di introspezione, modulazione e regolazione affettiva. Il canale attraverso cui il disagio trova uno spazio di espressione è quello somatico.
A livello intrapsichico, il quadro è ulteriormente inasprito dall'azione di un Super-Io che alimenta sentimenti di inadeguatezza e insicurezza profonda. Queste dinamiche generano un vissuto costante di minaccia e vulnerabilità, spesso tradotto in comportamenti oppositivi o evitanti, sostenuti da una distorsione percettiva delle intenzioni altrui interpretate in chiave persecutoria o svalutante. Nel complesso, il funzionamento psicologico della IGnora si configura come disfunzionale, contraddistinto da Pt_1
marcata immaturità emotiva, vulnerabilità strutturale e difficoltà nell'adattamento.
Questo assetto limita IGnificativamente la sua capacità di affrontare in modo efficace e consapevole le richieste della realtà esterna.
13 Il suo non esser riuscita a seguire il percorso di sostegno pur a lungo fornitole, con attivazione di numerose risorse, è dunque la conseguenza della sua personalità connotata da pensieri autoindulgenti e poco inclini alla comprensione delle motivazioni che hanno condotto le istituzioni ad allontanare il bambino.
La parziale consapevolezza esibita dalla appare più formale che CP_7
sostanziale nel momento in cui ella non solo decide di tornare in un contesto familiare disfunzionale ma minimizza i suoi comportamenti oppure nega l'azione compiuta. La tendenza è l'esternalizzazione delle responsabilità per cui l'aiuto richiesto si è trasformato in perdita, i racconti portati dalle operatrici non sono veri ed è sua convinzione di essere continuamente fraintesa. E' come se ella tendesse a raccontare e a raccontarsi una storia di se come buon genitore e, allo scopo, seguirebbe un corso specifico per capire come fare meglio.
Di fatto poi fatica a gestire un bambino con tante eIGenze e necessità, non sembra comprendere che le decisioni prese, la vita che conduce non tutelano il bambino. Il tema della tutela del minore, dunque, si sposta sul piano delle inadeguatezze delle istituzioni, venendo a mancare l'aspetto legato alla responsabilità individuale che ha portato il minore verso una condizione di rischio.
Conseguenziale il grave ed irrecuperabile il grave deficit delle sue competenze genitoriali:
Tornare nello stesso contesto, alle stesse condizioni, mancando di consapevolezza circa il funzionamento del nucleo familiare, determina la riproposizione degli stessi rischi.
Contesto che, peraltro, non è collaborante con il sistema istituzionale.
La sfiducia verso le istituzioni, la non collaborazione con le stesse ma, soprattutto, la mancata comprensione delle diverse criticità personali, che naturalmente incidono sul ruolo genitoriale, non possono coinvolgere la crescita del minore che, al contrario, ha bisogno di stabilità, coerenza, di punti fermi e contenitivi. … I tratti personologici della IGnora presentano delle criticità che incidono notevolmente sul ruolo genitoriale.
Povere appaiono le possibilità di recupero, atteso che la IGnora, in primo luogo, appare resistente dinanzi a quelle motivazioni che hanno condotto il Tribunale ad allontanarla dal bambino. Il pensiero, molto concreto, si focalizza sulla necessità di imparare a gestire le intemperanze di un bambino con quella disarmonia, non tenendo conto di ogni altra eIGenza di accudimento del piccolo. Pur dichiarandone la volontà di accudimento, mancano quelle risorse che le consentirebbero di avere nella mente le necessità del figlio. Non si è affidata agli operatori, solo inizialmente ha seguito un percorso lavorativo per tornare alle sue abitudini di vita molto velocemente e afferma
14 di aver seguito parte di un percorso terapeutico, pur dovendo cambiando spesso terapeuti. La IGnora rimanda un senso di ambiguità e poca chiarezza in ogni affermazione, non è mai ben chiaro il confine tra il reale e quanto da ella costruito, all'interno di un percorso di vita che appare poco sostanziale, poggiato su basi precarie.
Non si ritiene sia possibile rintracciare, nella IGnora, quelle risorse che consentano concrete possibilità di recupero. La precarietà delle scelte e del percorso di vita, le scelte impulsive, la deresponsabilizzazione e l'attribuzione all'esterno delle responsabilità, le criticità negli aspetti funzionali della personalità, sono elementi che rendono difficile, se non impossibile, l'attesa di una trasformazione necessaria allo svolgimento del ruolo genitoriale.
I nonni materni, pur regolarmente convenuti in questo secondo grado di giudizio, hanno deciso di non costituirsi.
Per altro, proprio alla luce di quanto più volte riferito in anamnesi dalla stessa IG.ra gli operatori, sociali e sanitari, - e nonostante le ultime dichiarazioni minimizzanti Pt_1
della ricorrente - la sua famiglia di origine presenta importanti disfunzionalità tali da averla indotta in passato ad allontanarsene, la di lei madre soffrendo di disturbo psichiatrico ed il padre avendo avuto seri problemi di abuso di alcol.
Tali rilievi sono stati confermati dalla C.t.u. la quale ha altresì appurato che il IGnor
il fratello della IGnora, nei suoi racconti sembra ricalcare per alcuni versi Pt_1
quanto raccontato dalla IGnora , in termini di motivazioni e di scelte, Parte_1
normalizzando le esperienze familiari ancor più della sorella. Un sistema familiare che sembra non comprendere le effettive responsabilità. Non si ritiene possano essere una risorsa per il bambino.
A fronte di tali riscontri oggettivi, i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni appaiono, pertanto, del tutto condivisibili in quanto necessari ad assicurare al minore, gravato delle riferite sue problematiche, le indispensabili condizioni di un accudimento stabile ed effettivo.
Stante la natura delle questioni affrontate, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, dovendo rimanere a carico della parte ricorrente per intero il sol costo della c.t.u..
Essendosi celebrato il procedimento in regime di esenzione, non sussistono gli estremi perché i ricorrenti soccombenti versino alcun importo di cui all'art 13 co. 1° quater del
D.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 109/2023 del Parte_1
Tribunale per i minorenni di Roma resa a definizione nel proc. rg n. 60000145/2021 il
20.11.2023;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite, escluso il costo della c.t.u. che pone a carico esclusivo della ricorrente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche al Servizio sociale.
Così deciso in Roma il 20.5.2025.
Il ConIGliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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