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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034031883000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202053761010000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1931/2025 depositato il
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 presenta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249034031883000 notificata da Agenzia delle EntrateRiscossione, Agente della Riscossione Prov. di
Catania in data 10 gennaio 2025 a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 260,03, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Deduce che:
1. La cartella prodromica n. 29320200053761010000 non sarebbe stata notificata il 19 gennaio 2023 concernente la tassa automobilistica anno 2017
2. eccepisce la decadenza dei termini per la riscossione e la prescrizione dei crediti tributari.
3. Eccepisce giudicato (produce sentenza 26/2022 del 13.12.21 con l'attestazione di passaggio in giudicato) con riferimento all'anno d'imposta 2016
Regione Sicilia produceva proprie controdeduzioni osserva che i contenziosi dal 2016 al 2022 risultavano annullati,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorso sia fondato in quanto dagli atti emerge che nell'anno 2017 il ricorrente non era più in possesso del veicolo in questione avendolo venduto, così come risulta da scrittura privata autenticata di vendita del 3/7/2002 con rogito Notaio Nominativo_1. Invero, così come evidenziato dal giudice di legittimità, la formalità pubblicitaria dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell'autoveicolo da parte del proprietario intestatario non ha effetto dal momento in cui l'interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, costituente un evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell'autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato ( Cfr. Sent. Cass., Sez. 1, n. 3350 del 6/3/2003; Cfr. anche Sent. Cass., Sez. 1, n. 8176 del 29/8/1997).
Pertanto, nel caso in oggetto è evidente che nel 2017 il ricorrente non era più in possesso del veicolo in questione e manca, quindi, il presupposto impositivo dell'imposta nei suoi confronti.
Deve darsi atto che Regione Sicilia nelle sue controdeduzioni evidenzia che, a seguito delle verifiche effettuate e previa consultazione database ACI, i contenziosi dal 2016 al 2022 risultano annullati, anche il
2017 con avvenuto sgravio della cartella, per cui, quanto sopra rende superflua la prosecuzione del processo per il venir meno dell'oggetto del ricorso.
Rileva che l'annotazione all'ACI, risulta concretamente formalizzata in data 2 dicembre 2024 con validità dal 3 luglio 2002 e, quindi, si sottolinea, in epoca posteriore alla data di notifica della cartella avvenuta in data 19 gennaio 2023. Conseguentemente, ritiene che l'emissione della cartella era regolare, in quanto tale formalizzazione era mancante alla data di formazione ruolo e notifica della stessa. Ciò ai fini della compensazione delle spese.
Tuttavia il ricorso va comunque accolto e l'intimazione impugnata annullata in considerazione della circostanza che non è stato allegato lo sgravio della cartell a bensì una consultazione ACI dove emerge l'annullamento del carico per l'anno 2017
Ritenute condivisibili le argomentazioni dell'ente resistente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034031883000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293202053761010000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1931/2025 depositato il
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 presenta opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249034031883000 notificata da Agenzia delle EntrateRiscossione, Agente della Riscossione Prov. di
Catania in data 10 gennaio 2025 a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 260,03, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Deduce che:
1. La cartella prodromica n. 29320200053761010000 non sarebbe stata notificata il 19 gennaio 2023 concernente la tassa automobilistica anno 2017
2. eccepisce la decadenza dei termini per la riscossione e la prescrizione dei crediti tributari.
3. Eccepisce giudicato (produce sentenza 26/2022 del 13.12.21 con l'attestazione di passaggio in giudicato) con riferimento all'anno d'imposta 2016
Regione Sicilia produceva proprie controdeduzioni osserva che i contenziosi dal 2016 al 2022 risultavano annullati,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorso sia fondato in quanto dagli atti emerge che nell'anno 2017 il ricorrente non era più in possesso del veicolo in questione avendolo venduto, così come risulta da scrittura privata autenticata di vendita del 3/7/2002 con rogito Notaio Nominativo_1. Invero, così come evidenziato dal giudice di legittimità, la formalità pubblicitaria dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell'autoveicolo da parte del proprietario intestatario non ha effetto dal momento in cui l'interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, costituente un evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell'autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato ( Cfr. Sent. Cass., Sez. 1, n. 3350 del 6/3/2003; Cfr. anche Sent. Cass., Sez. 1, n. 8176 del 29/8/1997).
Pertanto, nel caso in oggetto è evidente che nel 2017 il ricorrente non era più in possesso del veicolo in questione e manca, quindi, il presupposto impositivo dell'imposta nei suoi confronti.
Deve darsi atto che Regione Sicilia nelle sue controdeduzioni evidenzia che, a seguito delle verifiche effettuate e previa consultazione database ACI, i contenziosi dal 2016 al 2022 risultano annullati, anche il
2017 con avvenuto sgravio della cartella, per cui, quanto sopra rende superflua la prosecuzione del processo per il venir meno dell'oggetto del ricorso.
Rileva che l'annotazione all'ACI, risulta concretamente formalizzata in data 2 dicembre 2024 con validità dal 3 luglio 2002 e, quindi, si sottolinea, in epoca posteriore alla data di notifica della cartella avvenuta in data 19 gennaio 2023. Conseguentemente, ritiene che l'emissione della cartella era regolare, in quanto tale formalizzazione era mancante alla data di formazione ruolo e notifica della stessa. Ciò ai fini della compensazione delle spese.
Tuttavia il ricorso va comunque accolto e l'intimazione impugnata annullata in considerazione della circostanza che non è stato allegato lo sgravio della cartell a bensì una consultazione ACI dove emerge l'annullamento del carico per l'anno 2017
Ritenute condivisibili le argomentazioni dell'ente resistente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo 21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO