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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CONTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Pascoli n. 206, come da procura in atti;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. DARIO MATTEUCCI, presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato a Lucca, Viale Idelfonso Nieri n. 60, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti di chiedendo disporsi: l'affidamento a sé della Controparte_1
figlia minore ovvero, in via subordinata, ad entrambi i genitori, in ogni caso Persona_1
con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare sita a Capannori in Via dei
Colombini n. 30, con conseguente assegnazione;
un contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla data della ricezione della diffida il 13.03.2023, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
si è costituito in giudizio chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso Controparte_1
Per_ della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare;
l'adozione di un calendario di frequentazione padre-figlia secondo le risultanze che emergeranno dalla richiesta c.t.u. psicologica e dall'ascolto della minore che verrà condotto in tale sede;
un contributo per il Per_ mantenimento della figlia minore a proprio carico, di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
che lo stesso si faccia carico del pagamento della quota di 1/2 della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla ricorrente;
che l'assegno unico universale venga percepito dalla ricorrente in via esclusiva.
All'udienza del 12.06.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per tentare la definizione conciliativa della controversia.
All'udienza del 15.07.2024 i procuratori delle parti e queste ultime personalmente hanno rappresentato di avere trovato un accordo provvisorio, secondo i termini che seguono:
“- L'affido condiviso della figlia minore con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
- Il padre verserà alla madre l'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
pagina 2 di 5 - Le parti concordano che le spese straordinarie che superano i 200 euro saranno, previo accordo sull'an, pagate da entrambe, senza che una delle due debba anticiparle per
l'intero;
- La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
- Il padre verserà l'importo di € 1.200,00 a titolo transattivo in relazione alle pretese creditorie della madre legate al pregresso mantenimento della minore, con le seguenti modalità: € 200,00 mensili a partire dal prossimo mese di agosto 2024 fino al gennaio
2025, che saranno versati unitamente ai 200 euro per il mantenimento ordinario, di tal che il padre verserà per il suddetto periodo l'importo di € 400,00 mensili, tornando a versare €
200,00 dal mese di febbraio 2025;
- Il padre si impegna a continuare a pagare tempestivamente la propria rata di mutuo e la relativa assicurazione”.
In considerazione delle difficoltà nel rapporto padre/figlia e del conflitto tra i genitori, le parti hanno altresì concordato nel conferire incarico ad uno specialista e hanno chiesto un rinvio per verificare l'andamento della situazione. Il Giudice, ritenuto che la regolamentazione provvisoria indicata dalle parti in via congiunta, unitamente all'impegno all'intrapresa in via immediata di un percorso psicologico che coinvolga i genitori e, secondo i tempi ritenuti opportuni dallo specialista che sarà incaricato, la minore, al fine di lenire la conflittualità tra le parti e riallacciare il rapporto della figlia con il padre, tuteli adeguatamente l'interesse della minore, riservato in ogni caso l'ascolto della stessa, ha recepito in via provvisoria detta regolamentazione e detto impegno.
All'udienza del 27.11.2024 i procuratori e le parti personalmente hanno dato atto della prosecuzione del percorso psicologico presso la specialista incaricata, dott.ssa Per_2 dando altresì atto del rispetto delle condizioni di cui all'accordo provvisorio recepito all'udienza del 15.07.2024.
Il 08.04.2025 parte resistente ha depositato una breve relazione redatta dalla Dott.ssa Per_ in merito al percorso psicologico seguito dalla minore Per_2
pagina 3 di 5 All'udienza del 09.04.2025 i procuratori hanno rappresentato il perdurante rispetto delle condizioni di cui all'accordo provvisorio, e, alla luce del buon andamento del percorso psicologico, che le parti intendono proseguire, nonché della ripresa delle frequentazioni tra padre e figlia, hanno chiesto la rimessione in decisione della causa, rinunciando ad ogni ulteriore termine per il deposito di note e memorie. A tal fine, hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 15/07/2024 e, in merito alle frequentazioni tra il Per_ padre e la figlia minore hanno chiesto il recepimento della seguente regolamentazione: incontri liberi con il padre un giorno alla settimana, che verrà individuato di comune accordo tra le parti, con la possibilità di incremento della frequentazione, nel rispetto delle esigenze e della volontà della minore e delle indicazioni che verranno fornite dalla dott.ssa nel prosieguo del percorso intrapreso, che le Per_2
parti si impegnano a continuare e le cui indicazioni si impegnano a rispettare.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, a definizione del procedimento, ritiene il Collegio che debbano essere recepite le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 15.07.2024, integrato, in merito alle frequentazioni padre-figlia, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle stesse alla citata ultima udienza, siccome rispondente agli interessi della minore, sotto ogni profilo.
Infatti, non si ravvisano ragioni per addivenire ad una deroga al principio della bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso, non emergendo, ad oggi, un valido impedimento, considerata sia l'attuazione, con positivo esito, delle condizioni di cui all'accordo suddetto, già recepito dal Giudice delegato in via provvisoria, sia la proficua collaborazione instaurata dai genitori nell'interesse della figlia minore, come emerge dalla relazione della psicologa dott.ssa datata 07/04/2025, che dà atto del percorso Per_2
seguito dalla minore sin dall'Ottobre 2024 su richiesta dei genitori, con l'obiettivo di facilitare la ripresa dei rapporti con il padre. La specialista osserva, in particolare, che
Per_
“Nelle visite effettuate con l'adattamento al contesto di osservazione è risultato
pagina 4 di 5 gradualmente sempre migliore, con una buona disponibilità della ragazza a parlare di sé e dei propri vissuti personali. Il percorso psicologico prosegue con impegno ed interesse da parte di tutti i membri della famiglia”.
Parimenti condivisibile, alla luce di quanto da ultimo riportato, risulta la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia indicata dai procuratori delle parti all'udienza del
09.04.2025, avendo la minore ripreso a vedere il padre, come dalle stesse congiuntamente rappresentato.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle attuali condizioni economiche delle parti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025
e sopra riportate sia in relazione alle condizioni stabilite all'udienza del 15/07/2024, sia con riguardo al regime delle frequentazioni tra padre e figlie, disponendo in conformità alle medesime;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CONTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Via Pascoli n. 206, come da procura in atti;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. DARIO MATTEUCCI, presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato a Lucca, Viale Idelfonso Nieri n. 60, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso per regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti di chiedendo disporsi: l'affidamento a sé della Controparte_1
figlia minore ovvero, in via subordinata, ad entrambi i genitori, in ogni caso Persona_1
con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare sita a Capannori in Via dei
Colombini n. 30, con conseguente assegnazione;
un contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla data della ricezione della diffida il 13.03.2023, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
si è costituito in giudizio chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso Controparte_1
Per_ della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare;
l'adozione di un calendario di frequentazione padre-figlia secondo le risultanze che emergeranno dalla richiesta c.t.u. psicologica e dall'ascolto della minore che verrà condotto in tale sede;
un contributo per il Per_ mantenimento della figlia minore a proprio carico, di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
che lo stesso si faccia carico del pagamento della quota di 1/2 della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla ricorrente;
che l'assegno unico universale venga percepito dalla ricorrente in via esclusiva.
All'udienza del 12.06.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per tentare la definizione conciliativa della controversia.
All'udienza del 15.07.2024 i procuratori delle parti e queste ultime personalmente hanno rappresentato di avere trovato un accordo provvisorio, secondo i termini che seguono:
“- L'affido condiviso della figlia minore con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
- Il padre verserà alla madre l'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
pagina 2 di 5 - Le parti concordano che le spese straordinarie che superano i 200 euro saranno, previo accordo sull'an, pagate da entrambe, senza che una delle due debba anticiparle per
l'intero;
- La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
- Il padre verserà l'importo di € 1.200,00 a titolo transattivo in relazione alle pretese creditorie della madre legate al pregresso mantenimento della minore, con le seguenti modalità: € 200,00 mensili a partire dal prossimo mese di agosto 2024 fino al gennaio
2025, che saranno versati unitamente ai 200 euro per il mantenimento ordinario, di tal che il padre verserà per il suddetto periodo l'importo di € 400,00 mensili, tornando a versare €
200,00 dal mese di febbraio 2025;
- Il padre si impegna a continuare a pagare tempestivamente la propria rata di mutuo e la relativa assicurazione”.
In considerazione delle difficoltà nel rapporto padre/figlia e del conflitto tra i genitori, le parti hanno altresì concordato nel conferire incarico ad uno specialista e hanno chiesto un rinvio per verificare l'andamento della situazione. Il Giudice, ritenuto che la regolamentazione provvisoria indicata dalle parti in via congiunta, unitamente all'impegno all'intrapresa in via immediata di un percorso psicologico che coinvolga i genitori e, secondo i tempi ritenuti opportuni dallo specialista che sarà incaricato, la minore, al fine di lenire la conflittualità tra le parti e riallacciare il rapporto della figlia con il padre, tuteli adeguatamente l'interesse della minore, riservato in ogni caso l'ascolto della stessa, ha recepito in via provvisoria detta regolamentazione e detto impegno.
All'udienza del 27.11.2024 i procuratori e le parti personalmente hanno dato atto della prosecuzione del percorso psicologico presso la specialista incaricata, dott.ssa Per_2 dando altresì atto del rispetto delle condizioni di cui all'accordo provvisorio recepito all'udienza del 15.07.2024.
Il 08.04.2025 parte resistente ha depositato una breve relazione redatta dalla Dott.ssa Per_ in merito al percorso psicologico seguito dalla minore Per_2
pagina 3 di 5 All'udienza del 09.04.2025 i procuratori hanno rappresentato il perdurante rispetto delle condizioni di cui all'accordo provvisorio, e, alla luce del buon andamento del percorso psicologico, che le parti intendono proseguire, nonché della ripresa delle frequentazioni tra padre e figlia, hanno chiesto la rimessione in decisione della causa, rinunciando ad ogni ulteriore termine per il deposito di note e memorie. A tal fine, hanno precisato conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 15/07/2024 e, in merito alle frequentazioni tra il Per_ padre e la figlia minore hanno chiesto il recepimento della seguente regolamentazione: incontri liberi con il padre un giorno alla settimana, che verrà individuato di comune accordo tra le parti, con la possibilità di incremento della frequentazione, nel rispetto delle esigenze e della volontà della minore e delle indicazioni che verranno fornite dalla dott.ssa nel prosieguo del percorso intrapreso, che le Per_2
parti si impegnano a continuare e le cui indicazioni si impegnano a rispettare.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, a definizione del procedimento, ritiene il Collegio che debbano essere recepite le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025 con riferimento all'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 15.07.2024, integrato, in merito alle frequentazioni padre-figlia, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle stesse alla citata ultima udienza, siccome rispondente agli interessi della minore, sotto ogni profilo.
Infatti, non si ravvisano ragioni per addivenire ad una deroga al principio della bigenitorialità sotteso al regime di affidamento condiviso, non emergendo, ad oggi, un valido impedimento, considerata sia l'attuazione, con positivo esito, delle condizioni di cui all'accordo suddetto, già recepito dal Giudice delegato in via provvisoria, sia la proficua collaborazione instaurata dai genitori nell'interesse della figlia minore, come emerge dalla relazione della psicologa dott.ssa datata 07/04/2025, che dà atto del percorso Per_2
seguito dalla minore sin dall'Ottobre 2024 su richiesta dei genitori, con l'obiettivo di facilitare la ripresa dei rapporti con il padre. La specialista osserva, in particolare, che
Per_
“Nelle visite effettuate con l'adattamento al contesto di osservazione è risultato
pagina 4 di 5 gradualmente sempre migliore, con una buona disponibilità della ragazza a parlare di sé e dei propri vissuti personali. Il percorso psicologico prosegue con impegno ed interesse da parte di tutti i membri della famiglia”.
Parimenti condivisibile, alla luce di quanto da ultimo riportato, risulta la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia indicata dai procuratori delle parti all'udienza del
09.04.2025, avendo la minore ripreso a vedere il padre, come dalle stesse congiuntamente rappresentato.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle attuali condizioni economiche delle parti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025
e sopra riportate sia in relazione alle condizioni stabilite all'udienza del 15/07/2024, sia con riguardo al regime delle frequentazioni tra padre e figlie, disponendo in conformità alle medesime;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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