Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consigliere dott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4035/2020 del Ruolo Generale civile
TRA
Parte_1 e CP 1 in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pasquale Izzo e Francesco Casale, con i quali sono elettivamente domiciliati in Grumo Nevano (NA), via Filippo Turati n. 4 presso lo studio dell'avv. Tammaro Soprano
APPELLANTI
E
Controparte 2
[...] , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e
Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1Con ricorso depositato il 16/11/2020, e la società CP 1 hanno proposto appello avverso la sentenza
n. 123/20, pubblicata il 21/5/20, con cui il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta avverso le ordinanze ingiunzioni n.10\A\14, n.10\B\18, n.11\A\14 e n.11\B\14,
le predette ordinanze si sanzionava il comportamento della Con società e del suo legale rappresentante Pt 1 Parte 1 obbligati in solido al pagamento delle sanzioni, per la omessa segnalazione all'Inail del codice fiscale di n.10 lavoratori, per non avere provveduto per medesimi lavoratori ad inviare il Centro pergiorno antecedente la comunicazione di assunzione al l'Impiego, per avere inviato solo il 6/2/2008 la comunicazione di assunzione di 4 lavoratori, avvenuta il 2/2/2008, per avere impiegato al lavoro n. 10 lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. eParte appellante ha censurato la decisione per la "violazione falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 in ordine alla eccepita tardività della contestazione dei presunti illeciti da parte dell' Controparte_2
(avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma in epigrafe a pena di illegittimità dell'accertamento), nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgvo n 368/01 e dell'art. 21 della legge 264/49 e successive integrazioni e modificazioni”. На, quindi, concluso, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della proposta opposizione e
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni.
Ricostituito il contraddittorio, Controparte_2 ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato
[...] perle ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte appellante, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e in tali limiti va accolto. La prima doglianza relativa al rigetto dell'eccezione di tardività della contestazione degli illeciti amministrativi per violazione dell'art. 14 1. 689/81 è infondata. E' noto il principio richiamato nella sentenza impugnata ed affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento in relazione al quale collocare il dies a quo dell'accertamento -
del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (cfr per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019; conf. da
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 e 2024/24401).
Detto termine non decorre, dunque, dal momento in cui
l'Amministrazione ha avuto notizia della violazione, bensì dal momento in cui la stessa verifichi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nel caso di specie, pertanto, risulta congrua la motivazione del primo giudice, che non ha fatto decorrere il termine perentorio di giorni 90, come vorrebbe parte appellante, dalla data della trasmissione alla DTL del rapporto redatto dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla verifica e sopralluogo degli stessi durante l'evento serale del 2/2/2008 svoltosi nei locali della CP_1 Nel caso in esame, come correttamente valutato dal primo giudice, il termine di cui al citato art. 14 non può che decorrere dal
23\1\2009, data in cui il personale ispettivo ha effettuato le ulteriori verifiche presso il Centro per l'Impiego di cui alla documentazione allegata, non potendosi ritenere non congruo il periodo di tempo intercorso rispetto all'acquisizione informativa per verificare l'effettiva sussistenza delle irregolarità riscontrate, riferite peraltro ad un numero rilevante di persone
(16 persone, divenute 10 dopo gli accertamenti della DTL). Ed invero, se compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sentenza n. 26734 del
13/12/2011), è evidente che spetta all'autorità competente avvio dell'istruttoria; stabilire il momento di ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice. In conclusione, le contestazioni degli illeciti risultano notificate entro i termini di legge.
Anche la successiva censura con cui si ribadisce l'inesistenza delle irregolarità contestate, in particolare quanto all'omessa al comunicazione preventiva Centro per l'impiego competente dell'assunzione dei lavoratori interessati (ad eccezione di Per 1
e Per 2 , di cui si parlerà successivamente) è infondata.
non viEd invero, come già correttamente osservato dal Tribunale,
è alcun elemento di prova per ritenere che le assunzioni dei lavoratori occupati la sera del 2/2/08 fossero state effettuate per motivi di urgenza "per evento eccezionale", come sostiene l'impugnante, e che pertanto le comunicazioni al Centro per l'Impiego potessero essere effettuate, in deroga alla regola generale, entro cinque giorni dalla data di assunzione e non entro il giorno antecedente. Sicuramente non può applicarsi alla fattispecie concreta la previsione speciale dell'art. 10 d.lgs 368/2001, atteso che
l'evento serale notturno svoltosi la sera dell'accesso ispettivo presso locali della CP 1 , che aveva richiesto un incremento del personale in organico, non può certo ritenersi un evento eccezionale essendo evidentemente già programmato;
in ogni caso non risultano allegate e comprovate le condizioni previste dalla normativa speciale, invocata del tutto genericamente.
Ed invero l'art. 10, terzo comma, del d.lgs 368/01, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che: "Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore а tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali о nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo”.
La norma, quindi, si riferiva all'assunzione a termine di durata non superiore a tre giorni per l'esecuzione di "speciali servizi”, demandandone la determinazione alla contrattazione collettiva di categoria e la parte appellante non ha minimamente allegato e dimostrato quali fossero le ipotesi di speciali servizi previsti, appunto, dalla contrattazione collettiva.
eesaminare la posizione di CP 3 [...] da Rimane
in relazione ai quali parte appellante contesta la CP 4 '
decisione per l'erronea valutazione di quanto emerso sia sulla rese dagli stessibase delle dichiarazioni il giorno dell'ispezione che all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, che aveva confermato la qualità di stagista della prima, peraltro documentata in atti, e di amico avventore e non di lavoratore del
Per 1, sicchè non vi era alcuna occupazione irregolare per i predetti. Tale censura è fondata in quanto effettivamente, sulla base degli elementi raccolti sia nella fase dell'ispezione che successivamente in sede testimoniale, non vi sono elementi certi che depongano per la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a nero;
in conclusione, quindi, la loro posizione va stralciata e le sanzioni vanno rideterminate con esclusione degli stessi. In conclusione, quindi, tutto quanto fin qui esposto, per l'appello va solo in parte accolto e la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 11\A\14 e 11/B/2014 rideterminata in euro 12.888,00 in luogo di euro 16.113,20 e quella di cui all'ordinanza ingiunzione n.10\A\14 e n.10\B\14 in euro 3.344,00 in luogo di euro 4.189,20.
Le spese di lite del doppio grado, atteso il limitato accoglimento della controversia, si stima equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina la misura della sanzione irrogata di cui alle ordinanze ingiunzione opposte, che vanno pertanto parzialmente annullate in parte qua, in euro 16.232,00 e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata della predetta somma.
Compensa interamente le parti le spese del doppio grado di tra giudizio.
Napoli 27/05/2025
Il consigliere rel. est. Il Presidente