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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1831 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1831 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
IA IN ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.07.2014, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 23.11.2014 e
29.11.2019, i figli e;
CP_2 Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025 e 25.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, dimora stante la presenza di due figli minori;
2) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 Persona_2
collocazione prevalente dei medesimi presso la residenza della madre che continuerà a vivere nell'appartamento già adibito a casa familiare e condotto in locazione con contratto intestato alla
SI.ra , sito a Viserba di Rimini, in Via Colli n. 9; Pt_1
3) Il SI che ha già trasferito altrove il proprio domicilio, s'impegna a Controparte_1
trasferire anche la residenza anagrafica, dichiara di avere già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali ad eccezione di alcuni beni già individuati con la moglie e depositati nel garage, che s'impegna a sgomberare entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) Il SI verserà in favore della SI.ra , entro il giorno 15 del Controparte_1 Parte_1
mese, per contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di €. 500,00 (pari ad
€. 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, rinunciando altresì al proprio 50% dell'assegno unico universale in favore della SI.ra Parte_1
confermando che la stessa già lo percepisce integralmente;
5) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ognuno e sono da intendersi: a) spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori, ma che saranno rimborsate previa esibizione della relativa documentazione fiscale:
- spese scolastiche (retta e mensa scuola, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, buoni pasto se previsti); spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie se usufruibili tramite SSN (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, effettuati tramite SSN);
b) spese che devono essere previamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche (rette di scuole private per cicli successivi a quelli già in corso ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni – queste ultime anche senza pezza giustificativa);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla prole in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria esclusivamente di auto, moto, motorini intestati ai figli, nonché spese di bollo e assicurazione;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...);
6) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli un pomeriggio a settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro ma anche con quelli di studio, sportivi e/o ludici dei figli, tendenzialmente il martedì pomeriggio (se il padre non riesce prima, previo accordo con la SI.ra , anche Pt_1
dall'orario di fine servizio, ore 18:00/19:00) fino a dopo cena, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera ore 21:00 quando li accompagnerà presso la residenza della madre;
Se durante il fine settimana di competenza il padre non potrà vedere i figli per propri impegni personali, ne darà comunicazione alla madre con anticipo in modo da ricalendarizzare l'incontro; Il padre, se vorrà, potrà dotare la figlia di un telefonino a proprie spese, curandone CP_2
anche le ricariche, senza collegamento internet, da usare solo per le telefonate con i figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi.
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé i figli durante le Festività Natalizie e Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza per cui i figli staranno con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre (periodo A) e con l'altro genitore trascorreranno il periodo dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche (periodo B), con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B;
L'alternanza potrà essere prevista, previo accordo, anche per il giorno di Natale e per quello di
Santo Stefano, se i figli staranno a pranzo di Natale con un genitore potranno stare la sera con l'altro, stessa cosa per il giorno di Santo Stefano;
Durante il periodo pasquale i bambini trascorreranno il periodo dal giorno di sospensione dell'attività scolastica sino al giorno di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo compreso sino alla ripresa delle lezioni con l'altro, secondo il regime dell'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo fra le parti e in alternanza rispetto al giorno del Natale per quanto riguarda il giorno di Pasqua;
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicare alla madre con preavviso di un mese, sempre compatibilmente agli impegni di lavoro dei genitori e di sport ecc. dei figli.
7) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dei minori.
I coniugi si impegnano, nell'interesse dei figli a comunicare all'altro genitore gli impegni di carattere non ordinario degli stessi, nonché a comunicare all'altro genitore se i figli dovessero pernottare fuori casa, concordando il luogo ed il giorno/i, con impegno di entrambi i coniugi a far pernottare e soggiornare normalmente i figli in ambienti puliti e consoni alle esigenze dei bambini;
-I coniugi s'impegnano a far mantenere ai figli relazioni affettive con i nonni materni e paterni, a permettere il contatto telefonico infrasettimanale con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e ludici dei figli, ma anche di lavoro dei genitori;
-Entrambi i genitori s'impegnano a partecipare ai gruppi wathsapp della scuola, del catechismo e dello sport dei figli, per avere informazioni dirette circa il ricevimento genitori, assemblee ecc nonché delle varie iniziative scolastiche/sportive e del catechismo ecc.. che interessano i figli;
-I coniugi concordano che i figli potranno essere prelevati da scuola oltre che dai genitori, anche dalla nonna materna, SI.ra , nata a [...] il [...] e dalla zia (sorella Persona_3
della madre) nata a [...] il [...], dalla SI.ra per l'anno Persona_4 Parte_2
scolastico 2024/2025 mentre l'aggiunta di altre persone dovrà essere concordata tra i genitori.
8) Al fine di definire ogni pregresso rapporto patrimoniale e finanziario intercorso fra i coniugi, il
SI dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa di liquidazione e/o Controparte_1
pagamento di somme a qualunque titolo dovute allo stesso (e/o dallo stesso pretese) in relazione al periodo di lavoro dallo stesso prestato in qualunque forma (dipendente e/o collaboratore familiare) per la ditta (P.IVA ), da parte Sua la SI.ra Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
rinuncia ad ogni qualsivoglia pretesa nei confronti del SI in ordine a Controparte_1
pregressi pagamenti e/o rapporti economico finanziari intercorsi in costanza di matrimonio, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa per nessun titolo e/o ragione, nessuna esclusa e/o eccettuata, riconducibile ai titoli testé dedotti;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuno dei due sarà tenuto alla corresponsione nei confronti dell'altro, di un assegno di contributo al mantenimento;
10) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
12) Compensazione integrale delle spese e competenze legali del giudizio.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 107 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1831 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
IA IN ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.07.2014, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 23.11.2014 e
29.11.2019, i figli e;
CP_2 Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025 e 25.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, dimora stante la presenza di due figli minori;
2) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 Persona_2
collocazione prevalente dei medesimi presso la residenza della madre che continuerà a vivere nell'appartamento già adibito a casa familiare e condotto in locazione con contratto intestato alla
SI.ra , sito a Viserba di Rimini, in Via Colli n. 9; Pt_1
3) Il SI che ha già trasferito altrove il proprio domicilio, s'impegna a Controparte_1
trasferire anche la residenza anagrafica, dichiara di avere già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali ad eccezione di alcuni beni già individuati con la moglie e depositati nel garage, che s'impegna a sgomberare entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) Il SI verserà in favore della SI.ra , entro il giorno 15 del Controparte_1 Parte_1
mese, per contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di €. 500,00 (pari ad
€. 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, rinunciando altresì al proprio 50% dell'assegno unico universale in favore della SI.ra Parte_1
confermando che la stessa già lo percepisce integralmente;
5) Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ognuno e sono da intendersi: a) spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori, ma che saranno rimborsate previa esibizione della relativa documentazione fiscale:
- spese scolastiche (retta e mensa scuola, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, buoni pasto se previsti); spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie se usufruibili tramite SSN (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, effettuati tramite SSN);
b) spese che devono essere previamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche (rette di scuole private per cicli successivi a quelli già in corso ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni – queste ultime anche senza pezza giustificativa);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla prole in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria esclusivamente di auto, moto, motorini intestati ai figli, nonché spese di bollo e assicurazione;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...);
6) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli un pomeriggio a settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro ma anche con quelli di studio, sportivi e/o ludici dei figli, tendenzialmente il martedì pomeriggio (se il padre non riesce prima, previo accordo con la SI.ra , anche Pt_1
dall'orario di fine servizio, ore 18:00/19:00) fino a dopo cena, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera ore 21:00 quando li accompagnerà presso la residenza della madre;
Se durante il fine settimana di competenza il padre non potrà vedere i figli per propri impegni personali, ne darà comunicazione alla madre con anticipo in modo da ricalendarizzare l'incontro; Il padre, se vorrà, potrà dotare la figlia di un telefonino a proprie spese, curandone CP_2
anche le ricariche, senza collegamento internet, da usare solo per le telefonate con i figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi.
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé i figli durante le Festività Natalizie e Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza per cui i figli staranno con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre (periodo A) e con l'altro genitore trascorreranno il periodo dal 31 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche (periodo B), con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B;
L'alternanza potrà essere prevista, previo accordo, anche per il giorno di Natale e per quello di
Santo Stefano, se i figli staranno a pranzo di Natale con un genitore potranno stare la sera con l'altro, stessa cosa per il giorno di Santo Stefano;
Durante il periodo pasquale i bambini trascorreranno il periodo dal giorno di sospensione dell'attività scolastica sino al giorno di Pasqua con un genitore e il periodo dal Lunedì dell'Angelo compreso sino alla ripresa delle lezioni con l'altro, secondo il regime dell'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo fra le parti e in alternanza rispetto al giorno del Natale per quanto riguarda il giorno di Pasqua;
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicare alla madre con preavviso di un mese, sempre compatibilmente agli impegni di lavoro dei genitori e di sport ecc. dei figli.
7) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dei minori.
I coniugi si impegnano, nell'interesse dei figli a comunicare all'altro genitore gli impegni di carattere non ordinario degli stessi, nonché a comunicare all'altro genitore se i figli dovessero pernottare fuori casa, concordando il luogo ed il giorno/i, con impegno di entrambi i coniugi a far pernottare e soggiornare normalmente i figli in ambienti puliti e consoni alle esigenze dei bambini;
-I coniugi s'impegnano a far mantenere ai figli relazioni affettive con i nonni materni e paterni, a permettere il contatto telefonico infrasettimanale con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e ludici dei figli, ma anche di lavoro dei genitori;
-Entrambi i genitori s'impegnano a partecipare ai gruppi wathsapp della scuola, del catechismo e dello sport dei figli, per avere informazioni dirette circa il ricevimento genitori, assemblee ecc nonché delle varie iniziative scolastiche/sportive e del catechismo ecc.. che interessano i figli;
-I coniugi concordano che i figli potranno essere prelevati da scuola oltre che dai genitori, anche dalla nonna materna, SI.ra , nata a [...] il [...] e dalla zia (sorella Persona_3
della madre) nata a [...] il [...], dalla SI.ra per l'anno Persona_4 Parte_2
scolastico 2024/2025 mentre l'aggiunta di altre persone dovrà essere concordata tra i genitori.
8) Al fine di definire ogni pregresso rapporto patrimoniale e finanziario intercorso fra i coniugi, il
SI dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa di liquidazione e/o Controparte_1
pagamento di somme a qualunque titolo dovute allo stesso (e/o dallo stesso pretese) in relazione al periodo di lavoro dallo stesso prestato in qualunque forma (dipendente e/o collaboratore familiare) per la ditta (P.IVA ), da parte Sua la SI.ra Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
rinuncia ad ogni qualsivoglia pretesa nei confronti del SI in ordine a Controparte_1
pregressi pagamenti e/o rapporti economico finanziari intercorsi in costanza di matrimonio, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, e viceversa per nessun titolo e/o ragione, nessuna esclusa e/o eccettuata, riconducibile ai titoli testé dedotti;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuno dei due sarà tenuto alla corresponsione nei confronti dell'altro, di un assegno di contributo al mantenimento;
10) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
12) Compensazione integrale delle spese e competenze legali del giudizio.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 107 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi