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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 25.9.2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 6428/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Parte_1
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_2 P.IVA_1
Via Gioacchino Rossini n. 37 presso e nello Studio dell'Avvocato Salvatore Malatesta - C.F. , che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata Controparte_2 lettivamente domiciliata in Roma Viale XXI Aprile n. 26 presso lo studio dell'avv. dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende Resistente E
- Sede di NAPOLI rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avv. Concetta Petrillo dom.to in Napoli – Via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro Resistente E
CP_4
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.12.2022, la parte ricorrente ha dedotto che in data 03.10.2022 l riceveva, a mezzo pec, da , Controparte_5 notifica di cartella di pagamento n. 071 2022 00978529 24 000 ente creditore sede di Napoli-Nola per € 436,18 relativo a contributi previdenziali CP_3 CP_3 anni 2021-2022; che in data 06.10.2022 l'opponente riceveva, a mezzo pec, da
1 CP_
(nds dall' ), notifica di avviso di Controparte_5 CP_ addebito n. 371 2022 00127841 91 000 ente creditore sede di Nola per € CP_ 52.686,25 relativo a contributi previdenziali anni 2019-2022. Ha dunque eccepito l'inesistenza/nullità della notifica e degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73 (anche sotto il profilo sanzionatorio) e l'omessa notifica dell'avviso bonario. Ha dunque così concluso: «
2. Nel Merito:
2.1 accertare e dichiarare la intervenuta decadenza dei diritti di credito vantati innanzi menzionati per i motivi innanzi esposti;
2.2 accertare e dichiarare la nullità delle cartelle impugnate, per mancata notifica dell'atto prodromico, ossia dell'avviso bonario;
2.3 La massima riduzione delle pene pecuniarie (oggi sanzioni pecuniarie), in applicazione dell'art.
3 - D. Lgs. n. 472/1997, se più favorevole al ricorrente;
3. Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. Con riserva di meglio controdedurre all'esito della costituzione in giudizio di tutte le parti convenute ed a seguito della documentazione eventualmente dalle stesse prodotte.». CP_ Si sono costituiti l , e eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_3
l'infondatezza nel merito. Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_5 propria legittimazione passiva e la ritualità della notifica della cartella di pagamento. È invece rimasta contumace la . CP_4
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, la parte lamenta la maturata decadenza ex art. 25 dPR 602/73 (anche sotto il profilo della pretesa sanzionatoria) e l'omessa notifica dell'avviso bonario. Trattasi, dunque, di vizi afferenti alla ritualità formale della cartella esattoriale/avviso di addebito o vizi di forma del procedimento esattoriale, integranti un'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. CP_ Ne discende la legittimazione passiva di e dell' , enti responsabili della CP_6 notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito opposti. Ex adverso, difettando una opposizione nel merito della pretesa recuperatoria, è carente di legittimazione passiva l CP_3
2 Parimenti, non sussiste la legittimazione passiva la soc. (la quale è, CP_4 CP_ in ogni caso, cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo). Venendo al merito, l ha provato la notifica, mediante deposito della busta CP_6 telematica in formato eml, della cartella di pagamento in data 3.10.2022. Allo CP_ stesso modo, l ha provato la notifica dell'avviso di addebito in data 6.10.2022. È, dunque, agevole concludere, stante il deposito del ricorso giudiziale in data 15.12.2022, per la tardività dell'opposizione, di cui va dichiarata l'inammissibilità. Le spese di lite sono nulle nei confronti di . Per la restante parte CP_4 seguono la soccombenza, tenuto conto dell'interesse di ciascuna parte vittoriosa, e sono liquidate ex dm 55/2014, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' , con attribuzione in favore CP_3 Controparte_5 del difensore di liquidate per ciascuna parte in € 251,00; CP_6
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti dell' , liquidate in € 4.201,00;
- Dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_4
Nola, 25.9.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Parte_1
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_2 P.IVA_1
Via Gioacchino Rossini n. 37 presso e nello Studio dell'Avvocato Salvatore Malatesta - C.F. , che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata Controparte_2 lettivamente domiciliata in Roma Viale XXI Aprile n. 26 presso lo studio dell'avv. dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende Resistente E
- Sede di NAPOLI rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avv. Concetta Petrillo dom.to in Napoli – Via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro Resistente E
CP_4
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.12.2022, la parte ricorrente ha dedotto che in data 03.10.2022 l riceveva, a mezzo pec, da , Controparte_5 notifica di cartella di pagamento n. 071 2022 00978529 24 000 ente creditore sede di Napoli-Nola per € 436,18 relativo a contributi previdenziali CP_3 CP_3 anni 2021-2022; che in data 06.10.2022 l'opponente riceveva, a mezzo pec, da
1 CP_
(nds dall' ), notifica di avviso di Controparte_5 CP_ addebito n. 371 2022 00127841 91 000 ente creditore sede di Nola per € CP_ 52.686,25 relativo a contributi previdenziali anni 2019-2022. Ha dunque eccepito l'inesistenza/nullità della notifica e degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73 (anche sotto il profilo sanzionatorio) e l'omessa notifica dell'avviso bonario. Ha dunque così concluso: «
2. Nel Merito:
2.1 accertare e dichiarare la intervenuta decadenza dei diritti di credito vantati innanzi menzionati per i motivi innanzi esposti;
2.2 accertare e dichiarare la nullità delle cartelle impugnate, per mancata notifica dell'atto prodromico, ossia dell'avviso bonario;
2.3 La massima riduzione delle pene pecuniarie (oggi sanzioni pecuniarie), in applicazione dell'art.
3 - D. Lgs. n. 472/1997, se più favorevole al ricorrente;
3. Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. Con riserva di meglio controdedurre all'esito della costituzione in giudizio di tutte le parti convenute ed a seguito della documentazione eventualmente dalle stesse prodotte.». CP_ Si sono costituiti l , e eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_3
l'infondatezza nel merito. Si è costituita, altresì, l , eccependo la carenza della Controparte_5 propria legittimazione passiva e la ritualità della notifica della cartella di pagamento. È invece rimasta contumace la . CP_4
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, la parte lamenta la maturata decadenza ex art. 25 dPR 602/73 (anche sotto il profilo della pretesa sanzionatoria) e l'omessa notifica dell'avviso bonario. Trattasi, dunque, di vizi afferenti alla ritualità formale della cartella esattoriale/avviso di addebito o vizi di forma del procedimento esattoriale, integranti un'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. CP_ Ne discende la legittimazione passiva di e dell' , enti responsabili della CP_6 notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito opposti. Ex adverso, difettando una opposizione nel merito della pretesa recuperatoria, è carente di legittimazione passiva l CP_3
2 Parimenti, non sussiste la legittimazione passiva la soc. (la quale è, CP_4 CP_ in ogni caso, cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo). Venendo al merito, l ha provato la notifica, mediante deposito della busta CP_6 telematica in formato eml, della cartella di pagamento in data 3.10.2022. Allo CP_ stesso modo, l ha provato la notifica dell'avviso di addebito in data 6.10.2022. È, dunque, agevole concludere, stante il deposito del ricorso giudiziale in data 15.12.2022, per la tardività dell'opposizione, di cui va dichiarata l'inammissibilità. Le spese di lite sono nulle nei confronti di . Per la restante parte CP_4 seguono la soccombenza, tenuto conto dell'interesse di ciascuna parte vittoriosa, e sono liquidate ex dm 55/2014, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' , con attribuzione in favore CP_3 Controparte_5 del difensore di liquidate per ciascuna parte in € 251,00; CP_6
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti dell' , liquidate in € 4.201,00;
- Dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_4
Nola, 25.9.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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