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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 933/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/07/2017, avevano contratto matrimonio
[...] con rito concordatario, in Casacanditella.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 05/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/06/2025:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio in caso di variazione;
- l'affidamento del figlio minore sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- l'appartamento sito in viale G. D'Annunzio 164, piano I "lato monti" contraddistinto al NCU al foglio 26, part. 303, sub 11, sarà assegnato alla madre che vi vivrà con il figlio;
- il padre continuerà a pagare il mutuo dell'appartamento;
- il padre lascerà nell'appartamento il mobilio di sua proprietà che riacquisirà, previa richiesta alla ex coniuge, ad eccezione dei beni di proprietà della Sig.ra CP_1 consistenti in un divano da soggiorno, letto matrimoniale e TV Samsung.
- il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
- il padre potrà tenere il figlio tutti i mercoledì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 e tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Le ridette date e orari potranno variare in base agli accordi fra genitori, impegni sportivi e attività extrascolastiche di
; Per_1
- In relazione ai weekend, i genitori terranno il figlio, a settimane alterne, comprensivo del pernotto, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica pagina 3 di 5 sera. I ridetti orari e date possono essere variati in base alle esigenze e volontà del figlio.
- Per le vacanze natalizie e Capodanno si seguirà il criterio dell'alternanza. Pertanto, il 24 dicembre permarrà con un genitore fino alla mattina (ore 11-12) del Per_1
25 dicembre;
l'altro genitore lo terrà dal 25 dicembre fino al 1° gennaio dell'anno nuovo;
dalla mattina del 1° gennaio (ore 11/12) trascorrerà con l'altro Per_1 genitore il periodo delle festività fino al 6 gennaio. Le parti potranno comunque derogare alle condizioni indicate.
- Per le feste pasquali (Domenica di Pasqua) e Pasquetta (lunedì di Pasquetta) si seguirà il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
comunque, il padre potrà tenere durante le vacanze Per_1 estive per almeno due settimane (anche non consecutive). Potrà inoltre trascorrere il tempo col figlio tutti i giorni che il figlio vorrà, previa comunicazione alla madre.
- il padre corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 200,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del figlio;
- nell'evenienza in cui la madre lasciasse la casa coniugale assegnata, il padre contribuirà alla locazione dell'immobile in cui si trasferiranno la Sig.ra e CP_1
nella misura di € 100,00 mensili;
Per_1
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo protocollo del tribunale di Pescara;
- il padre rinuncia in favore della madre alla sua quota di assegno unico per il figlio che verrà pertanto percepito da quest'ultima; Per_1
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti;
pagina 4 di 5 - entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casacanditella perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/07/2017, avevano contratto matrimonio
[...] con rito concordatario, in Casacanditella.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 05/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/06/2025:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio in caso di variazione;
- l'affidamento del figlio minore sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- l'appartamento sito in viale G. D'Annunzio 164, piano I "lato monti" contraddistinto al NCU al foglio 26, part. 303, sub 11, sarà assegnato alla madre che vi vivrà con il figlio;
- il padre continuerà a pagare il mutuo dell'appartamento;
- il padre lascerà nell'appartamento il mobilio di sua proprietà che riacquisirà, previa richiesta alla ex coniuge, ad eccezione dei beni di proprietà della Sig.ra CP_1 consistenti in un divano da soggiorno, letto matrimoniale e TV Samsung.
- il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
- il padre potrà tenere il figlio tutti i mercoledì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 e tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Le ridette date e orari potranno variare in base agli accordi fra genitori, impegni sportivi e attività extrascolastiche di
; Per_1
- In relazione ai weekend, i genitori terranno il figlio, a settimane alterne, comprensivo del pernotto, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica pagina 3 di 5 sera. I ridetti orari e date possono essere variati in base alle esigenze e volontà del figlio.
- Per le vacanze natalizie e Capodanno si seguirà il criterio dell'alternanza. Pertanto, il 24 dicembre permarrà con un genitore fino alla mattina (ore 11-12) del Per_1
25 dicembre;
l'altro genitore lo terrà dal 25 dicembre fino al 1° gennaio dell'anno nuovo;
dalla mattina del 1° gennaio (ore 11/12) trascorrerà con l'altro Per_1 genitore il periodo delle festività fino al 6 gennaio. Le parti potranno comunque derogare alle condizioni indicate.
- Per le feste pasquali (Domenica di Pasqua) e Pasquetta (lunedì di Pasquetta) si seguirà il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
comunque, il padre potrà tenere durante le vacanze Per_1 estive per almeno due settimane (anche non consecutive). Potrà inoltre trascorrere il tempo col figlio tutti i giorni che il figlio vorrà, previa comunicazione alla madre.
- il padre corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 200,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del figlio;
- nell'evenienza in cui la madre lasciasse la casa coniugale assegnata, il padre contribuirà alla locazione dell'immobile in cui si trasferiranno la Sig.ra e CP_1
nella misura di € 100,00 mensili;
Per_1
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo protocollo del tribunale di Pescara;
- il padre rinuncia in favore della madre alla sua quota di assegno unico per il figlio che verrà pertanto percepito da quest'ultima; Per_1
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti;
pagina 4 di 5 - entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casacanditella perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5