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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1551/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1551/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Laura Capirossi)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_1 C.F._2
EL (RA), via Cova n. 18 (avv. Laura Capirossi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
09.04.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 24.03.1997, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
14/01/1961 (C.F. ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), celebrato con rito civile in EL (RA) il 15.09.1991, in regime C.F._2
di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte
I, anno 1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di EL (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà,
ovvero all'ex casa coniugale, sita in EL (RA), Via Cova n. 18 assegnata, con la sentenza di
separazione n. 301/2018, pubblicata il 29.03.201, alla sig.ra Nello specifico, il sig. si CP_1 Pt_1
impegna a vendere, entro e non oltre il 31.12.2025, alla sig.ra che accetta di acquistare, la CP_1
propria quota (½) di comproprietà dell'immobile sito in EL (RA), alla Via Cova n. 18, censito
al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, particella 316, sub 7, al prezzo complessivo
di € 61.800,00 (sessantunomilaottocento/00 euro) da corrispondersi all'atto della stipula presso il
Notaio scelto da parte acquirente.
2- I coniugi danno atto che, con la compravendita dell'immobile in comproprietà, ogni rapporto
patrimoniale tra gli stessi esistente viene ad estinguersi definitivamente, in quanto i beni facenti parte
della comunione legale erano già stati oggetto di specifica assegnazione in sede di separazione;
3- I sigg.ri e dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di avere già risolto tra CP_1 Pt_1
loro ogni pendenza di carattere patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Gli stessi sono titolari di redditi propri e l'attuale condizione economica di entrambi i
coniugi è tale da non richiedere alcuna pronuncia in merito. I coniugi danno atto di non aver depositi
da dividere.
4- i sigg.ri e danno altresì atto che il figlio maggiorenne è Pt_1 CP_1 Persona_1
economicamente autosufficiente, di talché nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento del
predetto.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 28/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1551/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Laura Capirossi)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_1 C.F._2
EL (RA), via Cova n. 18 (avv. Laura Capirossi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
09.04.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 24.03.1997, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
14/01/1961 (C.F. ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), celebrato con rito civile in EL (RA) il 15.09.1991, in regime C.F._2
di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte
I, anno 1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di EL (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà,
ovvero all'ex casa coniugale, sita in EL (RA), Via Cova n. 18 assegnata, con la sentenza di
separazione n. 301/2018, pubblicata il 29.03.201, alla sig.ra Nello specifico, il sig. si CP_1 Pt_1
impegna a vendere, entro e non oltre il 31.12.2025, alla sig.ra che accetta di acquistare, la CP_1
propria quota (½) di comproprietà dell'immobile sito in EL (RA), alla Via Cova n. 18, censito
al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 61, particella 316, sub 7, al prezzo complessivo
di € 61.800,00 (sessantunomilaottocento/00 euro) da corrispondersi all'atto della stipula presso il
Notaio scelto da parte acquirente.
2- I coniugi danno atto che, con la compravendita dell'immobile in comproprietà, ogni rapporto
patrimoniale tra gli stessi esistente viene ad estinguersi definitivamente, in quanto i beni facenti parte
della comunione legale erano già stati oggetto di specifica assegnazione in sede di separazione;
3- I sigg.ri e dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di avere già risolto tra CP_1 Pt_1
loro ogni pendenza di carattere patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Gli stessi sono titolari di redditi propri e l'attuale condizione economica di entrambi i
coniugi è tale da non richiedere alcuna pronuncia in merito. I coniugi danno atto di non aver depositi
da dividere.
4- i sigg.ri e danno altresì atto che il figlio maggiorenne è Pt_1 CP_1 Persona_1
economicamente autosufficiente, di talché nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento del
predetto.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 28/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè