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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
MONTI, 51 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BOSIO STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VECCHIONE
GIULIANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA CARLO FREGUGLIA 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PICCIONE ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FIORAMONTE EDOARDO
RESISTENTE
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della pronunzia di ordinanza della
Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023 in decisione del ricorso presentato da oggi Controparte_1 Controparte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 649/2018 dep. 7/2/2018 e
[...]
del controricorso presentato da Parte_1 Causa assegnata in decisione con ordinanza dell'1.10.2024 pronunziata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., e, su istanza del procuratore di parte Parte_1 discussa oralmente all'udienza del 28.1.2025 e poi decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
Per la ricorrente Parte_1
“Piaccia a codesta Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
CP_2
A. condannare (già , in aggiunta a quanto forma Controparte_3 Controparte_1
oggetto della condanna già portata dalla Sentenza n. 649/2018 di codesta Ecc.ma Corte, al risarcimento dell'ulteriore danno anche futuro di cui al presente giudizio di rinvio ed, a tale titolo, - in principalità, condannare (già Controparte_3 CP_1
al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di
[...] Parte_1
giustizia, valutando il danno anche in via equitativa in quanto possa occorrere e comprese le spese di spedizione, deposito, logistica aventi ad oggetto gli espositori de quibus;
- in subordine, pronunciare condanna generica di (già Controparte_3 CP_1
ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., disponendo la prosecuzione del processo per
[...]
la liquidazione e condannando (già al Controparte_3 Controparte_1
pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui sia ritenuta già raggiunta la prova;
II-IN VIA ISTRUTTORIA
in via subordinata, per il non creduto caso in cui prove, ammissioni e non contestazioni fossero ritenute insufficienti all'accoglimento della domanda anche sul quantum debeatur:
rimettere in termini la odierna appellante con riferimento alla produzione delle bolle di consegna degli espositori (docc. 18 e 19), già avvenuta in primo grado e comunque ammettere detta produzione documentale;
ammettere, occorrendo, prova per testimoni
1. Vero che presso le 1.157 di farmacie elencate nel documento Giuliani n° 12 [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] venivano consegnati, nel mese di marzo 2008, 1.157 espositori (dei 1.400 forniti da ) sui quali riporre ed esporre i prodotti (85.618 unità di prodotto, 74 CP_1 per espositore, del valore unitario di dieci euro in media) per la cura della pelle esposta al sole (cd. "solari") con marchio "LI", in precedenza acquistati dalle farmacie medesime;
2. Vero che gli espositori venivano consegnati da già montati ed Controparte_1 imballati, pronti per la spedizione alle farmacie;
3. Vero che, consegnati gli espositori ai farmacisti, alcuni ripiani degli espositori,
"caricati" con i prodotti "LI", si inclinavano ed i prodotti riposti sui ripiani inclinati cadevano o si inclinavano;
4. Vero che il pubblico interessato ai prodotti prendeva in mano alcuni dei prodotti posti sui ripiani inclinati per esaminarli e non riusciva a riporre i prodotti sui ripiani perché nel tempo dell'esame del prodotto o dei prodotti prelevati dal ripiano, gli altri prodotti posti sul ripiano, non stando più in piedi, cadevano sul ripiano o per terra;
5. Vero che alcune volte i prodotti posti sui ripiani inclinati cadevano per terra pur senza che alcun cliente ne avesse prelevato un campione per esaminarlo;
6. Vero che, successivamente agli episodi di cui ai capitoli 1-5, i prodotti
"LI" venivano rimossi dall'espositore e l'espositore veniva gettato in discarica;
7. Vero che i titolari delle farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] tentavano la vendita dei prodotti "LI", già acquistati dalle farmacie medesime, senza l'uso di espositori dai quali i "solari" cadevano
o giacevano come "torri di Pisa";
8. Vero che, successivamente al conferimento degli espositori in discarica, i
"solari" "LI" venivano dai farmacisti in parte conservati a magazzino
(non visibili al pubblico), in parte riposti sugli scaffali generici, accanto a decine di altri prodotti di varie marche;
9. Vero che dello spazio espositivo nelle farmacie vi è richiesta superiore alla disponibilità, da parte delle case venditrici di prodotti da banco, para- farmaceutici o cosmetici;
10. Vero che prodotti esposti su espositori vendono il triplo rispetto a prodotti non esposti su appositi espositori monomarca;
11. Vero che quanto indicato al capitolo n° 9 vale ancor di più per prodotti in fase di lancio, come erano i "solari" LI nel 2008, mai prima di allora in vendita (il marchio "LI" era stato in precedenza utilizzato solo per creme lenitive non relative ad esposizione della pelle al sole);
12. Vero che metà dei "solari" LI che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] avevano acquistato in precedenza, nella primavera 2008, rimanevano invenduti nel 2008;
13. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] vendono solo "solari" acquistati nel corso dell'anno;
14. Vero che lo spazio che era stato dedicato dalle farmacie alla presenza di espositori per "solari" LI, gettati i medesimi in discarica, è stato adibito ad espositori di prodotti "solari" concorrenti, di altre marche;
15. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza], nel 2009, acquistavano un numero di prodotti "LI" inferiore del 50% rispetto a quanto avevano acquistato nel 2008;
16. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] oltre a comunicare i fatti di cui ai capitoli 1-15 agli agenti Pt_1 che li contattavano, chiedevano di essere rimborsati dei "solari" "LI" rimasti invenduti con sconto su altri prodotti "LI" (ad esempio, la nota crema lenitiva) e/o (ad esempio, prodotti a marchio "Bioscalin"); Pt_1
17. Vero che accordare sconti in caso di prodotti acquistati dalle farmacie ma rimasti invenduti è una prassi commerciale adottata dai principali marchi e che, in effetti, accordava detti sconti ai farmacisti;
Parte_1
18. Vero che si asteneva dal consegnare alle farmacie i 200 espositori Pt_1
rimasti a magazzino, che rimanevano dunque presso il magazzino di Parte_1
( ) e non venivano utilizzati in alcun modo, salvo per gli
[...] CP_4
accertamenti peritali successivamente eseguiti;
19. Vero che ha sostenuto e continuato a sostenere un costo per il Parte_1
deposito presso il magazzino dei 200 espositori montati in CP_4 questione, pari ad € 10.000,00 all'anno;
20. Vero che spende in media ogni anno almeno dieci milioni di euro Parte_1
in promozione dei propri marchi e che ciò in particolare è vero quanto al 2007 ed al 2008;
21. Vero che, dopo l'acquisto, da parte di della società e del marchio Pt_1
LI, nel 2007, ha investito circa un milione di euro promozione dei Pt_1
"solari" LI (come indicato nel documento n° 13 ed oltre tre Pt_1 milioni di euro nella promozione del marchio "LI"; 22. Vero che il valore del marchio "LI" nel 2007, riflesso nel documento
n° 4 (bilancio LI 2007), cioè prima degli investimenti Pt_1 promozionali di era di almeno € 6.000.000,00; Pt_1
23. Vero che, il 18 dicembre 2007, è stata fusa per Controparte_5
incorporazione in ed il marchio LI è stato valutato oltre € Parte_1
6.000.000,00;
24. Vero che la previsione di vendita di "solari" LI per il 2008, effettuata prima della consegna degli espositori dei "solari" alle farmacie, era di
234.000,00 (duecentotrentaquattromila) confezioni, per un valore di €
2.018.000,00 (il tutto come indicato nel documento n° 13); Pt_1
25. Vero che, viceversa, a consuntivo, ha venduto 95.039 confezioni, Parte_1 per un controvalore di € 958.596, anziché di € 2.018.000,00 (il tutto come indicato nel documento n° 13); Pt_1
26. Vero che il 90% dei ricavi sui "solari" LI sono utili;
27. Vero che la metà delle vendite di alle farmacie di "solari" LI Pt_1
(già metà delle vendite previste) è rimasta alle farmacie invenduta, nel senso che i dati statistici IMS l (documento n° 9) indicano che le farmacie Pt_1
hanno solo parzialmente venduto al pubblico il prodotto acquistato (e non esposto al pubblico negli espositori) e che conseguentemente il controvalore di detti acquisti delle farmacie non andato a buon fine è stato successivamente riversato alle farmacie sotto forma di sconti su altri prodotti Pt_1
successivamente acquistati dalle farmacie;
28. Vero che, nel 2008, le farmacie di cui all'elenco prodotto da quale Pt_1
documento n° 12, hanno effettuato acquisti di prodotti "solari" di altri marchi con-correnti, dopo che i "solari" LI, non esposti negli espositori, erano rimasti invenduti;
29. Vero che, nel 2009, le farmacie di cui all'elenco prodotto da quale Pt_1
documento n° 12, hanno acquistato, all'inizio della campagna vendite di prodotti "solari", cioè nel mese di marzo 2009, in media meno della metà del prodotto acquistato l'anno precedente (2008), il tutto come indicato nel documento n° 12 di Parte_1
30. Veri i dati IMS riportati nel documento n° 9: vero, in particolare, che Pt_1
la quota di mercato "solari LI", pari all'1,5% al momento del lancio, nel marzo 2008, scendeva allo 0,52% ad agosto 2008 e vero che l'invenduto da parte delle farmacie è stato pari al 41,80% rispetto al 15,70% della media degli altri prodotti "solari";
31. Vero che ha acquistato, anche dalla stessa Parte_1 Controparte_1
espositori di cartone, come indicato nel documento Giuliani n° 15, utilizzati per
l'esposizione al pubblico in farmacia, di prodotti con peso specifico maggiore dei "solari" LI, che hanno perfettamente retto il peso senza inclinarsi, per mesi, per anni;
32. Vero che, in particolare, l'espositore di cartone "da terra" fornito da CP_1
l'8 febbraio 2007, per il prodotto ad un prezzo di € 49,50 per
[...] CP_6
250 pezzi (documento n° 15), si è rivelato perfettamente idoneo ed i Pt_1 ripiani sono rimasti in piano, senza inclinazioni, per anni;
33. Vero che il costo di trasporto alle farmacie elencate nel documento n° 12 dei
1.157 espositori consegnati, sostenuto da per il trasporto effettuato, è Pt_1 stato di € 34.710,00 (trentaquattromilasettecentodieci), pari ad € 30,00 per ciascun espositore, ciò in conformità a quanto indicato nel documento Pt_1
n° 16.
Testimoni: dr.ssa , via Boston 12, 10137 Torino (TO), dr. Tes_1 Tes_2
via Piave 26, 20030 Bovisio Masciago (MB), dr. via
[...] Testimone_3
Anfiteatro, 34, 74100 Taranto, , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 [...]
, , Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14 [...]
, , tutti Tes_15 Tes_16 Controparte_7 Testimone_17 Testimone_18 presso e , tutti Parte_1 Controparte_8 Testimone_19 Tes_20
presso studio via Camperio, Milano, presso IMS CP_8 Controparte_9
Health S.p.a., Milano;
dott. e dott. presso DIMAF Testimone_21 Tes_22
S.p.a., Strada provinciale cassanese, 104-106, 20060 Vignate (Mi);
disporre consulenza tecnica tecnico-contabile avente ad oggetto:
a) la discesa della quota di mercato "LI" rispetto alla quota iniziale, nonché il mancato utile per la lesione al valore del marchio (sia "LI" che Parte_1
" ) e l'impatto sull'avviamento, cioè sull'aspettativa di utili futuri;
b) Pt_1
l'investimento pubblicitario sui marchi e/o prodotti ed il valore dei marchi Pt_1
medesimi nel 2008, con particolare riguardo al marchio "LI", ciò in base ai documenti agli atti ed ai libri contabili di (bilanci inclusi), offerti in Parte_1 comunicazione, con le garanzie necessarie a mantenere la segretezza sulle informazioni riservate.
Con vittoria di spese di lite del giudizio di primo grado, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di cassazione, e con integrazione di quelle del giudizio di appello.
chiede ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., che la causa sia discussa oralmente Pt_1 dinanzi al Collegio.”
Per già : Controparte_10 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed omessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare:
- In via preliminare, dichiarare inammissibili, e/o irrilevanti e/o esplorative e/o irricevibili per le ragioni meglio esposte in narrativa ovvero con la diversa e migliore statuizione, tutte le istanze istruttorie formulate da Parte_1
- Nel merito, rigettare le domande risarcitorie avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la diversa e migliore statuizione, ed in ogni caso perché non risultano adeguatamente provate;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche solo parziale, delle prove orali dedotte da ammettere alla prova contraria – già Parte_1 Controparte_3
richiesta da questa difesa in prime cure – sui medesimi capitoli di prova che verranno ammessi, indicando a testi i signori e c/o Tes_23 Testimone_24 Controparte_3
[...]
- In via di ulteriore subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie di condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_3
diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.;
- In ogni caso, condannare alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite per il giudizio di Cassazione e delle spese di lite per il presente giudizio di rinvio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
563/2009 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.1.2009 su ricorso di (oggi CP_1 [...]
di qui innanzi anche solo con il quale le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 CP_1 somma di € 67.704,00 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura di n.
1.400 espositori ”da terra” personalizzati destinati ad essere consegnati, per il tramite della società Dimaf, presso altrettante farmacie al fine di contenere prodotti solari a marchio LI da porre in vendita.
Chiedeva l'opponente la revoca dell'ingiunzione per l'inidoneità dei prodotti consegnati, la dichiarazione di risoluzione contrattuale a fronte del grave inadempimento della controparte, nonché la pagina 8 di 17 condanna di al risarcimento dei danni (quantificati in corso di causa in ragione della somma CP_1 di € 2.991.252,00) ed alle spese di CTU e di lite.
Costituitasi in giudizio resisteva all'avversa pretesa chiedendone il rigetto, con conferma CP_1 dell'ingiunzione di pagamento e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione degli atti dell'ATP svolto su ricorso di ante Pt_1
causam ed a mezzo dell'espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 9012/2014 pubblicata il 7.7.2014 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione ed ogni altra domanda dell'opponente, confermava il d.i. n. 563/2009, poneva a carico di le spese Pt_1
di CTU, condannandola alla rifusione delle spese di lite a favore di quantificate nella somma CP_1
complessiva di € 49.487,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendone la riforma con accoglimento Pt_1
delle conclusioni rassegnate in primo grado, con espresso richiamo delle istanze istruttorie formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Dal canto proprio ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con CP_1 conferma dell'impugnata sentenza e, in via incidentale condizionata, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale laddove era stato affermato “nonostante il CTU abbia rilevato la sostanziale inidoneità degli espositori come sopra meglio argomentato”, opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
Con sentenza n. 649/2018 pubblicata il 7.2.2018 la Corte d'Appello di Milano accertava e dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto stante l'inadempimento di e, in accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava la società Pt_1
a pagare alla la somma di € 41.652,00, oltre gli interessi legali dalla domanda CP_1 Pt_1 all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno, e condannava altresì al pagamento delle CP_1 spese dei due gradi di giudizio liquidate per il primo grado in € 49.487,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti e per il grado di appello in € 14.600,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti, ponendo a carico di le spese di CTU. CP_1
Infine, condannava alla restituzione a favore dell'appellante di ogni somma CP_1 Pt_1
eventualmente ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, rigettando l'appello incidentale proposto da CP_1
pagina 9 di 17 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi e CP_1
proponeva a propria volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. Pt_1
Con ordinanza R.G. n. 9760/2018 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale, accoglieva il quinto;
accoglieva altresì il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarandone assorbiti il primo ed il terzo. Cassava la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in differente composizione.
Più in particolare, con riferimento al quinto e unico motivo accolto del ricorso principale. la Corte di
Cassazione si è così espressa (in richiamo dei principi enunciati dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n. 19014 dell'11.9.2017, RV 598765): ”Con il quinto motivo, infine, la ricorrente principale
( lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4, commi 1 e 5, del CP_11
D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché la Corte di
Appello avrebbe liquidato le spese del primo grado nella medesima misura indicata dal Tribunale, in applicazione dello scaglione di valore corrispondente alla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
, pari ad € 3.000.000 senza considerare che la stessa era stata accolta nella ridotta misura di €
[...]
41.652. La società ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto parametrare le spese al valore della somma effettivamente riconosciuta dovuta e non a quella, maggiore, domandata, ma non riconosciuta. La censura è fondata. (…) Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado aveva ad oggetto, da un lato, il credito vantato da per il quale era stato emesso decreto Controparte_1 ingiuntivo per la somma di € 67.704, e dall'altro lato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da accolta dalla Corte distrettuale limitatamente alla somma di € Parte_1
41.652, il valore della controversia, sul quale parametrare le spese di lite, era pari alla sommatoria dei due importi suindicati, e dunque ad € 109.356,00. Lo scaglione corretto, dunque, sarebbe stato quello indicato dalla società ricorrente principale, relativo alle cause di valore compreso tra € 52.000 ed €
260.000, rispetto ai valori massimi del quale la liquidazione operata dalla Corte distrettuale, che ha liquidato le spese del primo grado in complessivi € 49.487, risulta eccessiva (...)”.
Quanto al motivo accolto del ricorso incidentale proposto da la Corte, ritenuti assorbiti il Pt_1 primo e il terzo, nella richiamata ordinanza ha così argomentato:” "(...) Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente ravvisato una carenza di prova sulle altre voci di danno allegate, senza considerare che aveva Parte_1
pagina 10 di 17 dedotto specifici mezzi di prova a sostegno delle proprie domande. (...)… va esaminato innanzitutto il secondo motivo, che è fondato. La ricorrente incidentale riporta il contenuto del proprio atto di appello (cfr. pagg. 38 e ss. del controricorso), con il quale erano state riproposte le istanze istruttorie, già dedotte in prima istanza, finalizzate a dimostrare le specifiche voci di danno che erano state allegate. In relazione a dette istanze, che appaiono -in astratto- inerenti ai fatti indicati da come causativi del danno lamentato, la Corte distrettuale non ha Parte_1
assunto alcuna statuizione, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l'omessa dimostrazione del nesso causale tra le specifiche voci di danno di cui si discute ed il fatto pregiudizievole, che va individuato nell'inadempimento. (...) Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da in prime cure e reiterate in appello, Parte_1
e riesaminare, all'esito, nel suo complesso la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente incidentale (...)".
Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2023, adiva la Corte d'Appello di Pt_1
Milano, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni (riportate in epigrafe) e, nello specifico, la condanna di – in aggiunta a quanto già oggetto di giudicato – al pagamento dell'ulteriore CP_1 danno (indicato in ragione delle somme di € 17.000,00 per costo dei depliant; € 480.000,00 per spese di pubblicità e marketing; € 332.000,00 (rectius € 363.600,00) per maggiore invenduto 2008 rispetto alla media di mercato - in relazione al prodotto venduto nelle farmacie e rimborsato alle farmacie sotto forma di sconti su successivi ordini - € 1.149.531,00 per mancate vendite 2008; € 306.069,00 per mancate vendite 2009; € 645.000,00 per danno da immagine/reputazione per un totale di €
2.991.252,00 (rectius € 3.028.852,00) o, in ogni caso, al pagamento della somma ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa o, in subordine, la pronuncia di una condanna generica, con liquidazione di una somma a titolo di provvisionale nei limiti della quantità inerente alla già raggiunta prova.
si è costituita a propria volta rassegnando le conclusioni parimenti riportate in epigrafe, CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande risarcitorie e, in via di estremo subordine, la condanna di “al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via Controparte_3 equitativa”.
pagina 11 di 17 Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'1.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati ex art. 127 ter c.p.c. e la causa, su richiesta della difesa di veniva poi discussa Pt_1 oralmente all'udienza del 28.1.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
*****
Osserva la Corte che vadano, in primo luogo e per ragioni logiche, esaminate le richieste di Pt_1
In buona sostanza ripropone, in conformità a quanto enunciato dalla Suprema Corte Pt_1 nell'ordinanza citata, le istanze istruttorie già proposte nel primo grado e reiterate in grado di appello, sulla cui ammissibilità, contrariamente a quanto sostenuto da non vi è dunque ragione di CP_1
dubitare.
Chiede viceversa di essere rimessa in termini “con riferimento alla produzione delle bolle di Pt_1
consegna degli espositori (docc. 18 e 19), già avvenuta in primo grado e comunque ammettere detta produzione documentale”.
La richiesta è del tutto inconferente e non accoglibile: la consegna degli espositori, in numero peraltro inferiore a quelli oggetto di accordo contrattuale (1157 espositori a 1112 farmacie) non può essere revocata in dubbio in quanto coperta da giudicato, sicché mal si comprende il senso dell'odierna richiesta, atteso che parimenti coperta da giudicato deve ritenersi la condanna di al CP_1 pagamento a favore di dell'importo di € 41.652,00, oltre agli interessi legali dalla domanda Pt_1 all'effettivo saldo, per spese di consegna dei cartonati alle singole farmacie.
Venendo alle residue richieste risarcitorie, va rilevato che la fattispecie che qui occupa è indubbiamente disciplinata dal disposto dell'art. 1223 c.c., norma in base alla quale il risarcimento del danno contrattuale per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, sicché la riparazione del danno è dovuta solo se si dimostri che questo non si sarebbe verificato senza l'inadempimento o la mora in base a un principio di causalità tra inadempimento (o ritardo) e pregiudizio: quest'ultimo, infatti, deve essere ascrivibile al debitore quale conseguenza “immediata e diretta”.
Ciò premesso, va richiamato il contenuto delle richieste risarcitorie reiterate anche nella presente fase da Pt_1
- € 17.000,00 per costo dei depliant;
- € 480.000,00 per spese di pubblicità e marketing;
pagina 12 di 17 - € 332.000,00 (rectius € 363.600,00) per maggiore invenduto 2008 rispetto alla media di mercato, in relazione al prodotto venduto nelle farmacie e rimborsato alle farmacie sotto forma di sconti su successivi ordini;
- € 1.149.531,00 per mancate vendite 2008;
- € 306.069,00 per mancate vendite 2009;
- € 645.000,00 per danno da immagine/reputazione per un totale di € 2.991.252,00 (rectius € 3.028.852,00).
Preme innanzitutto sottolineare che nessuna delle richieste risarcitorie di - ad eccezione di Pt_1
quella già oggetto di condanna - è assistita da prova documentale, in primis la spesa asseritamente sostenuta per il costo dei depliant che facilmente avrebbe potuto essere comprovata a mezzo della produzione del relativo documento contabile.
La stessa non è stata inoltre neppure oggetto di capitolazione di prova testimoniale.
Quanto all'asserita tardiva contestazione della spesa di € 17.000,00 per il costo dei depliant da parte di rileva la Corte che trattasi di argomentazione del tutto infondata, alla luce della globale CP_1
valutazione del contenuto delle difese della predetta parte, volte a negare in radice la ricorrenza dei presupposti onde dar corso alla liquidazione di qualunque voce risarcitoria esposta da Pt_1
Orbene, richiamato il contenuto della norma disciplinante la fattispecie e cioè il testo del già citato art. 1223 c.c. appare di per sé difficilmente ricollegabile, in termini diretti ed immediati, il fallimento della campagna pubblicitaria o la contrazione delle vendite nel 2008 e nel 2009 dei prodotti LI alla semplice assenza degli espositori nelle farmacie (più propriamente rimossi in quanto inidonei) per essere tali circostanze astrattamente ascrivibili, sulla base di una dato di comune esperienza, ad altri e diversi fattori quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, la qualità intrinseca dei prodotti.
Ed anche il danno da immagine, inteso quale diminuzione della considerazione dell'azienda che hanno i consumatori e gli investitori finanziari, per di più nei termini concretamente richiesti, è di difficile ricollegabilità immediata e diretta alla semplice inidoneità degli espositori.
Appare già dunque, prima facie, fondato il dubbio in merito alla sussistenza dell'an della pretesa.
Venendo, poi, alla demandata e necessaria disamina delle singole capitolazioni di prova per testi, va osservato quanto segue:
- i capitoli da 1) a 7) sono del tutto irrilevanti: l'inidoneità degli espositori, attesi i vizi e difetti oggetto di accertamento peritale, è elemento incontrovertibilmente accertato;
pagina 13 di 17 - i capitoli 8), 12) 14) 15) 16) 17) sono generici e sforniti di un benché minimo supporto documentale nonostante, si noti, ai fini del principio di vicinanza della prova, la società Pt_1
avesse incorporato la con atto di fusione del 18.12.2007 , con conseguente Controparte_5
subentro in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed il cap. 17) comporta l'espressione di un giudizio non demandabile ai testimoni;
- i capitoli 9) 10) 11) 13) parimenti comportano l'espressione di un giudizio non demandabile ai testi;
- il cap. 18) è ormai irrilevante;
- le circostanze di cui ai capp. 19) e 26) avrebbero dovuto essere comprovate documentalmente e quest'ultimo capitolo demanda al teste di esprimere un giudizio statistico;
- il cap. 20) è irrilevante ai fini del decidere, oltre che generico in quanto non fa riferimento, nello specifico, ai prodotti LI dei quali è controversia;
- i capp. 21) 24) 25) richiamano un documento di formazione della stessa parte che intende avvalersene, il cui contenuto consiste in una mera indicazione di cifre, sfornita di ulteriore supporto/riscontro contabile/documentale ed in ogni caso il valore probatorio del suddetto documento è stato immediatamente contestato da sin dalla memoria ex art. 183 VI° CP_1
comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado;
- i capp. 22) e 23) sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto trattasi di circostanze non ricollegabili, sulla base di normale giudizio di causalità, all'oggetto della presente controversia;
- i capp. 27) 28) 29) 30) attengono a fatti che, oltre ad essere descritti in maniera estremamente generica, non sono ricollegabili causalmente all'inidoneità degli espositori, ben potendo la mancata vendita dei prodotti LI o l'acquisto di prodotti concorrenti da parte delle farmacie ascriversi ad altri e diversi fattori;
va inoltre rilevato che il doc. 9 di parte al Pt_1
quale fa riferimento il cap. 30) è soltanto una rilevazione di dati statistici, che, lo si ripete, non è di per sé, e in assenza di altri validi elementi, ricollegabile all'inidoneità degli espositori di cui è controversia;
- i capp. 31) 32) sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere;
- la circostanza di cui al cap. 33) è ormai coperta da giudicato.
Inoltre, non può esimersi la Corte dal sottolineare che trattasi di circostanze demandate ad una conoscenza de relato da parte dei testi indicati, tra i quali non compare alcun nominativo di titolare/gestore di farmacie.
pagina 14 di 17 Di conseguenza, ritiene la Corte che tutte le istanze istruttorie per ammissione di prova testimoniale avanzate da siano inammissibili, al pari della richiesta di CTU contabile del tutto esplorativa in Pt_1
assenza della produzione di documenti fiscali o di una perizia di parte apprezzabili sotto il profilo, quantomeno, dell'esistenza di un principio di prova circa la fondatezza degli assunti di Pt_1
Ad esito del giudizio non può pertanto che respingersi la domanda di condanna di al CP_1
pagamento delle somme richieste da quali ulteriori voci danno, in aggiunta a quella già Pt_1 liquidata in ragione di € 41.652,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per costi di trasporto dei cartonati espositori alle farmacie.
Né può procedere questo Collegio, in assenza della prova dell'an della pretesa risarcitoria, alla richiesta liquidazione del danno in via equitativa, atteso che la valutazione equitativa può operare solo se il creditore, sul quale grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno (cfr Cass. civ., sez. III, 29 aprile
2022, n. 13515).
Di talché è parimenti escluso in radice che si possa in questa sede procedere alla pronunzia di condanna generica, così come richiesto da Pt_1
La soccombenza della parte giustifica la condanna di al pagamento delle spese processuali a Pt_1
favore di con riguardo al grado di legittimità e al giudizio riassunto. CP_1
Le stesse devono essere parametrate, facendo applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte
(ordinanza R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023), tenuto conto dell'esito del giudizio di riassunzione che non ha riconosciuto ulteriori voci danno a favore di in relazione allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 secondo i parametri medi Pt_1 per cause di media complessità ed in relazione all'attività processuale effettivamente espletata, consistita, quanto alla fase di trattazione nel giudizio di riassunzione, in un'unica udienza e dunque da contenersi nei minimi.
Conseguentemente andrà condannata, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, al Pt_1
pagamento a favore di delle seguenti somme: CP_1
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva € 2.478,00; fase decisionale € 1.775,00 e così in totale € 7.655,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 17 - per il giudizio in riassunzione: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase di trattazione € 2.163,00 (valore minimo) e fase decisionale € 5.103,00 e così in totale €
12.154,000 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, poste con statuizione da ritenersi soggetta a giudicato a carico di le stesse andranno liquidate, secondo le indicazioni dell'ordinanza emessa dalla CP_1
Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, nelle somme di € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, e così in totale € 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. introdotto da contro (già a seguito della pronuncia di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, così provvede:
1. rigetta il ricorso in riassunzione;
2. condanna al pagamento a favore di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
delle spese processuali così liquidate:
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva € 2.478,00; fase decisionale € 1.775,00 e così in totale € 7.655,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio in riassunzione: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase di trattazione € 2.163,00 (valore minimo) e fase decisionale € 5.103,00 e così in totale €
12.154,000 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado poste, con statuizione passata in giudicato, a carico di nelle somme di € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la CP_1 fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, e così in totale € 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28.1.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Maria Carla Rossi Laura Sara Tragni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
MONTI, 51 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BOSIO STEFANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VECCHIONE
GIULIANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA CARLO FREGUGLIA 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PICCIONE ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FIORAMONTE EDOARDO
RESISTENTE
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della pronunzia di ordinanza della
Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023 in decisione del ricorso presentato da oggi Controparte_1 Controparte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 649/2018 dep. 7/2/2018 e
[...]
del controricorso presentato da Parte_1 Causa assegnata in decisione con ordinanza dell'1.10.2024 pronunziata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., e, su istanza del procuratore di parte Parte_1 discussa oralmente all'udienza del 28.1.2025 e poi decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
Per la ricorrente Parte_1
“Piaccia a codesta Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
CP_2
A. condannare (già , in aggiunta a quanto forma Controparte_3 Controparte_1
oggetto della condanna già portata dalla Sentenza n. 649/2018 di codesta Ecc.ma Corte, al risarcimento dell'ulteriore danno anche futuro di cui al presente giudizio di rinvio ed, a tale titolo, - in principalità, condannare (già Controparte_3 CP_1
al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di
[...] Parte_1
giustizia, valutando il danno anche in via equitativa in quanto possa occorrere e comprese le spese di spedizione, deposito, logistica aventi ad oggetto gli espositori de quibus;
- in subordine, pronunciare condanna generica di (già Controparte_3 CP_1
ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., disponendo la prosecuzione del processo per
[...]
la liquidazione e condannando (già al Controparte_3 Controparte_1
pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui sia ritenuta già raggiunta la prova;
II-IN VIA ISTRUTTORIA
in via subordinata, per il non creduto caso in cui prove, ammissioni e non contestazioni fossero ritenute insufficienti all'accoglimento della domanda anche sul quantum debeatur:
rimettere in termini la odierna appellante con riferimento alla produzione delle bolle di consegna degli espositori (docc. 18 e 19), già avvenuta in primo grado e comunque ammettere detta produzione documentale;
ammettere, occorrendo, prova per testimoni
1. Vero che presso le 1.157 di farmacie elencate nel documento Giuliani n° 12 [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] venivano consegnati, nel mese di marzo 2008, 1.157 espositori (dei 1.400 forniti da ) sui quali riporre ed esporre i prodotti (85.618 unità di prodotto, 74 CP_1 per espositore, del valore unitario di dieci euro in media) per la cura della pelle esposta al sole (cd. "solari") con marchio "LI", in precedenza acquistati dalle farmacie medesime;
2. Vero che gli espositori venivano consegnati da già montati ed Controparte_1 imballati, pronti per la spedizione alle farmacie;
3. Vero che, consegnati gli espositori ai farmacisti, alcuni ripiani degli espositori,
"caricati" con i prodotti "LI", si inclinavano ed i prodotti riposti sui ripiani inclinati cadevano o si inclinavano;
4. Vero che il pubblico interessato ai prodotti prendeva in mano alcuni dei prodotti posti sui ripiani inclinati per esaminarli e non riusciva a riporre i prodotti sui ripiani perché nel tempo dell'esame del prodotto o dei prodotti prelevati dal ripiano, gli altri prodotti posti sul ripiano, non stando più in piedi, cadevano sul ripiano o per terra;
5. Vero che alcune volte i prodotti posti sui ripiani inclinati cadevano per terra pur senza che alcun cliente ne avesse prelevato un campione per esaminarlo;
6. Vero che, successivamente agli episodi di cui ai capitoli 1-5, i prodotti
"LI" venivano rimossi dall'espositore e l'espositore veniva gettato in discarica;
7. Vero che i titolari delle farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] tentavano la vendita dei prodotti "LI", già acquistati dalle farmacie medesime, senza l'uso di espositori dai quali i "solari" cadevano
o giacevano come "torri di Pisa";
8. Vero che, successivamente al conferimento degli espositori in discarica, i
"solari" "LI" venivano dai farmacisti in parte conservati a magazzino
(non visibili al pubblico), in parte riposti sugli scaffali generici, accanto a decine di altri prodotti di varie marche;
9. Vero che dello spazio espositivo nelle farmacie vi è richiesta superiore alla disponibilità, da parte delle case venditrici di prodotti da banco, para- farmaceutici o cosmetici;
10. Vero che prodotti esposti su espositori vendono il triplo rispetto a prodotti non esposti su appositi espositori monomarca;
11. Vero che quanto indicato al capitolo n° 9 vale ancor di più per prodotti in fase di lancio, come erano i "solari" LI nel 2008, mai prima di allora in vendita (il marchio "LI" era stato in precedenza utilizzato solo per creme lenitive non relative ad esposizione della pelle al sole);
12. Vero che metà dei "solari" LI che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] avevano acquistato in precedenza, nella primavera 2008, rimanevano invenduti nel 2008;
13. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] vendono solo "solari" acquistati nel corso dell'anno;
14. Vero che lo spazio che era stato dedicato dalle farmacie alla presenza di espositori per "solari" LI, gettati i medesimi in discarica, è stato adibito ad espositori di prodotti "solari" concorrenti, di altre marche;
15. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza], nel 2009, acquistavano un numero di prodotti "LI" inferiore del 50% rispetto a quanto avevano acquistato nel 2008;
16. Vero che le farmacie [il teste dica della o delle farmacie delle quali sia a conoscenza] oltre a comunicare i fatti di cui ai capitoli 1-15 agli agenti Pt_1 che li contattavano, chiedevano di essere rimborsati dei "solari" "LI" rimasti invenduti con sconto su altri prodotti "LI" (ad esempio, la nota crema lenitiva) e/o (ad esempio, prodotti a marchio "Bioscalin"); Pt_1
17. Vero che accordare sconti in caso di prodotti acquistati dalle farmacie ma rimasti invenduti è una prassi commerciale adottata dai principali marchi e che, in effetti, accordava detti sconti ai farmacisti;
Parte_1
18. Vero che si asteneva dal consegnare alle farmacie i 200 espositori Pt_1
rimasti a magazzino, che rimanevano dunque presso il magazzino di Parte_1
( ) e non venivano utilizzati in alcun modo, salvo per gli
[...] CP_4
accertamenti peritali successivamente eseguiti;
19. Vero che ha sostenuto e continuato a sostenere un costo per il Parte_1
deposito presso il magazzino dei 200 espositori montati in CP_4 questione, pari ad € 10.000,00 all'anno;
20. Vero che spende in media ogni anno almeno dieci milioni di euro Parte_1
in promozione dei propri marchi e che ciò in particolare è vero quanto al 2007 ed al 2008;
21. Vero che, dopo l'acquisto, da parte di della società e del marchio Pt_1
LI, nel 2007, ha investito circa un milione di euro promozione dei Pt_1
"solari" LI (come indicato nel documento n° 13 ed oltre tre Pt_1 milioni di euro nella promozione del marchio "LI"; 22. Vero che il valore del marchio "LI" nel 2007, riflesso nel documento
n° 4 (bilancio LI 2007), cioè prima degli investimenti Pt_1 promozionali di era di almeno € 6.000.000,00; Pt_1
23. Vero che, il 18 dicembre 2007, è stata fusa per Controparte_5
incorporazione in ed il marchio LI è stato valutato oltre € Parte_1
6.000.000,00;
24. Vero che la previsione di vendita di "solari" LI per il 2008, effettuata prima della consegna degli espositori dei "solari" alle farmacie, era di
234.000,00 (duecentotrentaquattromila) confezioni, per un valore di €
2.018.000,00 (il tutto come indicato nel documento n° 13); Pt_1
25. Vero che, viceversa, a consuntivo, ha venduto 95.039 confezioni, Parte_1 per un controvalore di € 958.596, anziché di € 2.018.000,00 (il tutto come indicato nel documento n° 13); Pt_1
26. Vero che il 90% dei ricavi sui "solari" LI sono utili;
27. Vero che la metà delle vendite di alle farmacie di "solari" LI Pt_1
(già metà delle vendite previste) è rimasta alle farmacie invenduta, nel senso che i dati statistici IMS l (documento n° 9) indicano che le farmacie Pt_1
hanno solo parzialmente venduto al pubblico il prodotto acquistato (e non esposto al pubblico negli espositori) e che conseguentemente il controvalore di detti acquisti delle farmacie non andato a buon fine è stato successivamente riversato alle farmacie sotto forma di sconti su altri prodotti Pt_1
successivamente acquistati dalle farmacie;
28. Vero che, nel 2008, le farmacie di cui all'elenco prodotto da quale Pt_1
documento n° 12, hanno effettuato acquisti di prodotti "solari" di altri marchi con-correnti, dopo che i "solari" LI, non esposti negli espositori, erano rimasti invenduti;
29. Vero che, nel 2009, le farmacie di cui all'elenco prodotto da quale Pt_1
documento n° 12, hanno acquistato, all'inizio della campagna vendite di prodotti "solari", cioè nel mese di marzo 2009, in media meno della metà del prodotto acquistato l'anno precedente (2008), il tutto come indicato nel documento n° 12 di Parte_1
30. Veri i dati IMS riportati nel documento n° 9: vero, in particolare, che Pt_1
la quota di mercato "solari LI", pari all'1,5% al momento del lancio, nel marzo 2008, scendeva allo 0,52% ad agosto 2008 e vero che l'invenduto da parte delle farmacie è stato pari al 41,80% rispetto al 15,70% della media degli altri prodotti "solari";
31. Vero che ha acquistato, anche dalla stessa Parte_1 Controparte_1
espositori di cartone, come indicato nel documento Giuliani n° 15, utilizzati per
l'esposizione al pubblico in farmacia, di prodotti con peso specifico maggiore dei "solari" LI, che hanno perfettamente retto il peso senza inclinarsi, per mesi, per anni;
32. Vero che, in particolare, l'espositore di cartone "da terra" fornito da CP_1
l'8 febbraio 2007, per il prodotto ad un prezzo di € 49,50 per
[...] CP_6
250 pezzi (documento n° 15), si è rivelato perfettamente idoneo ed i Pt_1 ripiani sono rimasti in piano, senza inclinazioni, per anni;
33. Vero che il costo di trasporto alle farmacie elencate nel documento n° 12 dei
1.157 espositori consegnati, sostenuto da per il trasporto effettuato, è Pt_1 stato di € 34.710,00 (trentaquattromilasettecentodieci), pari ad € 30,00 per ciascun espositore, ciò in conformità a quanto indicato nel documento Pt_1
n° 16.
Testimoni: dr.ssa , via Boston 12, 10137 Torino (TO), dr. Tes_1 Tes_2
via Piave 26, 20030 Bovisio Masciago (MB), dr. via
[...] Testimone_3
Anfiteatro, 34, 74100 Taranto, , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 [...]
, , Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14 [...]
, , tutti Tes_15 Tes_16 Controparte_7 Testimone_17 Testimone_18 presso e , tutti Parte_1 Controparte_8 Testimone_19 Tes_20
presso studio via Camperio, Milano, presso IMS CP_8 Controparte_9
Health S.p.a., Milano;
dott. e dott. presso DIMAF Testimone_21 Tes_22
S.p.a., Strada provinciale cassanese, 104-106, 20060 Vignate (Mi);
disporre consulenza tecnica tecnico-contabile avente ad oggetto:
a) la discesa della quota di mercato "LI" rispetto alla quota iniziale, nonché il mancato utile per la lesione al valore del marchio (sia "LI" che Parte_1
" ) e l'impatto sull'avviamento, cioè sull'aspettativa di utili futuri;
b) Pt_1
l'investimento pubblicitario sui marchi e/o prodotti ed il valore dei marchi Pt_1
medesimi nel 2008, con particolare riguardo al marchio "LI", ciò in base ai documenti agli atti ed ai libri contabili di (bilanci inclusi), offerti in Parte_1 comunicazione, con le garanzie necessarie a mantenere la segretezza sulle informazioni riservate.
Con vittoria di spese di lite del giudizio di primo grado, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di cassazione, e con integrazione di quelle del giudizio di appello.
chiede ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., che la causa sia discussa oralmente Pt_1 dinanzi al Collegio.”
Per già : Controparte_10 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed omessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare:
- In via preliminare, dichiarare inammissibili, e/o irrilevanti e/o esplorative e/o irricevibili per le ragioni meglio esposte in narrativa ovvero con la diversa e migliore statuizione, tutte le istanze istruttorie formulate da Parte_1
- Nel merito, rigettare le domande risarcitorie avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la diversa e migliore statuizione, ed in ogni caso perché non risultano adeguatamente provate;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche solo parziale, delle prove orali dedotte da ammettere alla prova contraria – già Parte_1 Controparte_3
richiesta da questa difesa in prime cure – sui medesimi capitoli di prova che verranno ammessi, indicando a testi i signori e c/o Tes_23 Testimone_24 Controparte_3
[...]
- In via di ulteriore subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie di condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_3
diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.;
- In ogni caso, condannare alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite per il giudizio di Cassazione e delle spese di lite per il presente giudizio di rinvio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
563/2009 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.1.2009 su ricorso di (oggi CP_1 [...]
di qui innanzi anche solo con il quale le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 CP_1 somma di € 67.704,00 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura di n.
1.400 espositori ”da terra” personalizzati destinati ad essere consegnati, per il tramite della società Dimaf, presso altrettante farmacie al fine di contenere prodotti solari a marchio LI da porre in vendita.
Chiedeva l'opponente la revoca dell'ingiunzione per l'inidoneità dei prodotti consegnati, la dichiarazione di risoluzione contrattuale a fronte del grave inadempimento della controparte, nonché la pagina 8 di 17 condanna di al risarcimento dei danni (quantificati in corso di causa in ragione della somma CP_1 di € 2.991.252,00) ed alle spese di CTU e di lite.
Costituitasi in giudizio resisteva all'avversa pretesa chiedendone il rigetto, con conferma CP_1 dell'ingiunzione di pagamento e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione degli atti dell'ATP svolto su ricorso di ante Pt_1
causam ed a mezzo dell'espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 9012/2014 pubblicata il 7.7.2014 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione ed ogni altra domanda dell'opponente, confermava il d.i. n. 563/2009, poneva a carico di le spese Pt_1
di CTU, condannandola alla rifusione delle spese di lite a favore di quantificate nella somma CP_1
complessiva di € 49.487,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendone la riforma con accoglimento Pt_1
delle conclusioni rassegnate in primo grado, con espresso richiamo delle istanze istruttorie formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Dal canto proprio ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con CP_1 conferma dell'impugnata sentenza e, in via incidentale condizionata, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale laddove era stato affermato “nonostante il CTU abbia rilevato la sostanziale inidoneità degli espositori come sopra meglio argomentato”, opponendosi all'ammissione delle avverse istanze istruttorie e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
Con sentenza n. 649/2018 pubblicata il 7.2.2018 la Corte d'Appello di Milano accertava e dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto stante l'inadempimento di e, in accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava la società Pt_1
a pagare alla la somma di € 41.652,00, oltre gli interessi legali dalla domanda CP_1 Pt_1 all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno, e condannava altresì al pagamento delle CP_1 spese dei due gradi di giudizio liquidate per il primo grado in € 49.487,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti e per il grado di appello in € 14.600,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge dovuti, ponendo a carico di le spese di CTU. CP_1
Infine, condannava alla restituzione a favore dell'appellante di ogni somma CP_1 Pt_1
eventualmente ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, rigettando l'appello incidentale proposto da CP_1
pagina 9 di 17 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi e CP_1
proponeva a propria volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. Pt_1
Con ordinanza R.G. n. 9760/2018 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale, accoglieva il quinto;
accoglieva altresì il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarandone assorbiti il primo ed il terzo. Cassava la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in differente composizione.
Più in particolare, con riferimento al quinto e unico motivo accolto del ricorso principale. la Corte di
Cassazione si è così espressa (in richiamo dei principi enunciati dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n. 19014 dell'11.9.2017, RV 598765): ”Con il quinto motivo, infine, la ricorrente principale
( lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4, commi 1 e 5, del CP_11
D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché la Corte di
Appello avrebbe liquidato le spese del primo grado nella medesima misura indicata dal Tribunale, in applicazione dello scaglione di valore corrispondente alla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
, pari ad € 3.000.000 senza considerare che la stessa era stata accolta nella ridotta misura di €
[...]
41.652. La società ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto parametrare le spese al valore della somma effettivamente riconosciuta dovuta e non a quella, maggiore, domandata, ma non riconosciuta. La censura è fondata. (…) Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado aveva ad oggetto, da un lato, il credito vantato da per il quale era stato emesso decreto Controparte_1 ingiuntivo per la somma di € 67.704, e dall'altro lato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da accolta dalla Corte distrettuale limitatamente alla somma di € Parte_1
41.652, il valore della controversia, sul quale parametrare le spese di lite, era pari alla sommatoria dei due importi suindicati, e dunque ad € 109.356,00. Lo scaglione corretto, dunque, sarebbe stato quello indicato dalla società ricorrente principale, relativo alle cause di valore compreso tra € 52.000 ed €
260.000, rispetto ai valori massimi del quale la liquidazione operata dalla Corte distrettuale, che ha liquidato le spese del primo grado in complessivi € 49.487, risulta eccessiva (...)”.
Quanto al motivo accolto del ricorso incidentale proposto da la Corte, ritenuti assorbiti il Pt_1 primo e il terzo, nella richiamata ordinanza ha così argomentato:” "(...) Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente ravvisato una carenza di prova sulle altre voci di danno allegate, senza considerare che aveva Parte_1
pagina 10 di 17 dedotto specifici mezzi di prova a sostegno delle proprie domande. (...)… va esaminato innanzitutto il secondo motivo, che è fondato. La ricorrente incidentale riporta il contenuto del proprio atto di appello (cfr. pagg. 38 e ss. del controricorso), con il quale erano state riproposte le istanze istruttorie, già dedotte in prima istanza, finalizzate a dimostrare le specifiche voci di danno che erano state allegate. In relazione a dette istanze, che appaiono -in astratto- inerenti ai fatti indicati da come causativi del danno lamentato, la Corte distrettuale non ha Parte_1
assunto alcuna statuizione, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l'omessa dimostrazione del nesso causale tra le specifiche voci di danno di cui si discute ed il fatto pregiudizievole, che va individuato nell'inadempimento. (...) Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate da in prime cure e reiterate in appello, Parte_1
e riesaminare, all'esito, nel suo complesso la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente incidentale (...)".
Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2023, adiva la Corte d'Appello di Pt_1
Milano, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni (riportate in epigrafe) e, nello specifico, la condanna di – in aggiunta a quanto già oggetto di giudicato – al pagamento dell'ulteriore CP_1 danno (indicato in ragione delle somme di € 17.000,00 per costo dei depliant; € 480.000,00 per spese di pubblicità e marketing; € 332.000,00 (rectius € 363.600,00) per maggiore invenduto 2008 rispetto alla media di mercato - in relazione al prodotto venduto nelle farmacie e rimborsato alle farmacie sotto forma di sconti su successivi ordini - € 1.149.531,00 per mancate vendite 2008; € 306.069,00 per mancate vendite 2009; € 645.000,00 per danno da immagine/reputazione per un totale di €
2.991.252,00 (rectius € 3.028.852,00) o, in ogni caso, al pagamento della somma ritenuta di giustizia con valutazione anche equitativa o, in subordine, la pronuncia di una condanna generica, con liquidazione di una somma a titolo di provvisionale nei limiti della quantità inerente alla già raggiunta prova.
si è costituita a propria volta rassegnando le conclusioni parimenti riportate in epigrafe, CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande risarcitorie e, in via di estremo subordine, la condanna di “al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via Controparte_3 equitativa”.
pagina 11 di 17 Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'1.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati ex art. 127 ter c.p.c. e la causa, su richiesta della difesa di veniva poi discussa Pt_1 oralmente all'udienza del 28.1.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
*****
Osserva la Corte che vadano, in primo luogo e per ragioni logiche, esaminate le richieste di Pt_1
In buona sostanza ripropone, in conformità a quanto enunciato dalla Suprema Corte Pt_1 nell'ordinanza citata, le istanze istruttorie già proposte nel primo grado e reiterate in grado di appello, sulla cui ammissibilità, contrariamente a quanto sostenuto da non vi è dunque ragione di CP_1
dubitare.
Chiede viceversa di essere rimessa in termini “con riferimento alla produzione delle bolle di Pt_1
consegna degli espositori (docc. 18 e 19), già avvenuta in primo grado e comunque ammettere detta produzione documentale”.
La richiesta è del tutto inconferente e non accoglibile: la consegna degli espositori, in numero peraltro inferiore a quelli oggetto di accordo contrattuale (1157 espositori a 1112 farmacie) non può essere revocata in dubbio in quanto coperta da giudicato, sicché mal si comprende il senso dell'odierna richiesta, atteso che parimenti coperta da giudicato deve ritenersi la condanna di al CP_1 pagamento a favore di dell'importo di € 41.652,00, oltre agli interessi legali dalla domanda Pt_1 all'effettivo saldo, per spese di consegna dei cartonati alle singole farmacie.
Venendo alle residue richieste risarcitorie, va rilevato che la fattispecie che qui occupa è indubbiamente disciplinata dal disposto dell'art. 1223 c.c., norma in base alla quale il risarcimento del danno contrattuale per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, sicché la riparazione del danno è dovuta solo se si dimostri che questo non si sarebbe verificato senza l'inadempimento o la mora in base a un principio di causalità tra inadempimento (o ritardo) e pregiudizio: quest'ultimo, infatti, deve essere ascrivibile al debitore quale conseguenza “immediata e diretta”.
Ciò premesso, va richiamato il contenuto delle richieste risarcitorie reiterate anche nella presente fase da Pt_1
- € 17.000,00 per costo dei depliant;
- € 480.000,00 per spese di pubblicità e marketing;
pagina 12 di 17 - € 332.000,00 (rectius € 363.600,00) per maggiore invenduto 2008 rispetto alla media di mercato, in relazione al prodotto venduto nelle farmacie e rimborsato alle farmacie sotto forma di sconti su successivi ordini;
- € 1.149.531,00 per mancate vendite 2008;
- € 306.069,00 per mancate vendite 2009;
- € 645.000,00 per danno da immagine/reputazione per un totale di € 2.991.252,00 (rectius € 3.028.852,00).
Preme innanzitutto sottolineare che nessuna delle richieste risarcitorie di - ad eccezione di Pt_1
quella già oggetto di condanna - è assistita da prova documentale, in primis la spesa asseritamente sostenuta per il costo dei depliant che facilmente avrebbe potuto essere comprovata a mezzo della produzione del relativo documento contabile.
La stessa non è stata inoltre neppure oggetto di capitolazione di prova testimoniale.
Quanto all'asserita tardiva contestazione della spesa di € 17.000,00 per il costo dei depliant da parte di rileva la Corte che trattasi di argomentazione del tutto infondata, alla luce della globale CP_1
valutazione del contenuto delle difese della predetta parte, volte a negare in radice la ricorrenza dei presupposti onde dar corso alla liquidazione di qualunque voce risarcitoria esposta da Pt_1
Orbene, richiamato il contenuto della norma disciplinante la fattispecie e cioè il testo del già citato art. 1223 c.c. appare di per sé difficilmente ricollegabile, in termini diretti ed immediati, il fallimento della campagna pubblicitaria o la contrazione delle vendite nel 2008 e nel 2009 dei prodotti LI alla semplice assenza degli espositori nelle farmacie (più propriamente rimossi in quanto inidonei) per essere tali circostanze astrattamente ascrivibili, sulla base di una dato di comune esperienza, ad altri e diversi fattori quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, la qualità intrinseca dei prodotti.
Ed anche il danno da immagine, inteso quale diminuzione della considerazione dell'azienda che hanno i consumatori e gli investitori finanziari, per di più nei termini concretamente richiesti, è di difficile ricollegabilità immediata e diretta alla semplice inidoneità degli espositori.
Appare già dunque, prima facie, fondato il dubbio in merito alla sussistenza dell'an della pretesa.
Venendo, poi, alla demandata e necessaria disamina delle singole capitolazioni di prova per testi, va osservato quanto segue:
- i capitoli da 1) a 7) sono del tutto irrilevanti: l'inidoneità degli espositori, attesi i vizi e difetti oggetto di accertamento peritale, è elemento incontrovertibilmente accertato;
pagina 13 di 17 - i capitoli 8), 12) 14) 15) 16) 17) sono generici e sforniti di un benché minimo supporto documentale nonostante, si noti, ai fini del principio di vicinanza della prova, la società Pt_1
avesse incorporato la con atto di fusione del 18.12.2007 , con conseguente Controparte_5
subentro in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed il cap. 17) comporta l'espressione di un giudizio non demandabile ai testimoni;
- i capitoli 9) 10) 11) 13) parimenti comportano l'espressione di un giudizio non demandabile ai testi;
- il cap. 18) è ormai irrilevante;
- le circostanze di cui ai capp. 19) e 26) avrebbero dovuto essere comprovate documentalmente e quest'ultimo capitolo demanda al teste di esprimere un giudizio statistico;
- il cap. 20) è irrilevante ai fini del decidere, oltre che generico in quanto non fa riferimento, nello specifico, ai prodotti LI dei quali è controversia;
- i capp. 21) 24) 25) richiamano un documento di formazione della stessa parte che intende avvalersene, il cui contenuto consiste in una mera indicazione di cifre, sfornita di ulteriore supporto/riscontro contabile/documentale ed in ogni caso il valore probatorio del suddetto documento è stato immediatamente contestato da sin dalla memoria ex art. 183 VI° CP_1
comma n. 2 c.p.c. depositata in primo grado;
- i capp. 22) e 23) sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto trattasi di circostanze non ricollegabili, sulla base di normale giudizio di causalità, all'oggetto della presente controversia;
- i capp. 27) 28) 29) 30) attengono a fatti che, oltre ad essere descritti in maniera estremamente generica, non sono ricollegabili causalmente all'inidoneità degli espositori, ben potendo la mancata vendita dei prodotti LI o l'acquisto di prodotti concorrenti da parte delle farmacie ascriversi ad altri e diversi fattori;
va inoltre rilevato che il doc. 9 di parte al Pt_1
quale fa riferimento il cap. 30) è soltanto una rilevazione di dati statistici, che, lo si ripete, non è di per sé, e in assenza di altri validi elementi, ricollegabile all'inidoneità degli espositori di cui è controversia;
- i capp. 31) 32) sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere;
- la circostanza di cui al cap. 33) è ormai coperta da giudicato.
Inoltre, non può esimersi la Corte dal sottolineare che trattasi di circostanze demandate ad una conoscenza de relato da parte dei testi indicati, tra i quali non compare alcun nominativo di titolare/gestore di farmacie.
pagina 14 di 17 Di conseguenza, ritiene la Corte che tutte le istanze istruttorie per ammissione di prova testimoniale avanzate da siano inammissibili, al pari della richiesta di CTU contabile del tutto esplorativa in Pt_1
assenza della produzione di documenti fiscali o di una perizia di parte apprezzabili sotto il profilo, quantomeno, dell'esistenza di un principio di prova circa la fondatezza degli assunti di Pt_1
Ad esito del giudizio non può pertanto che respingersi la domanda di condanna di al CP_1
pagamento delle somme richieste da quali ulteriori voci danno, in aggiunta a quella già Pt_1 liquidata in ragione di € 41.652,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per costi di trasporto dei cartonati espositori alle farmacie.
Né può procedere questo Collegio, in assenza della prova dell'an della pretesa risarcitoria, alla richiesta liquidazione del danno in via equitativa, atteso che la valutazione equitativa può operare solo se il creditore, sul quale grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno (cfr Cass. civ., sez. III, 29 aprile
2022, n. 13515).
Di talché è parimenti escluso in radice che si possa in questa sede procedere alla pronunzia di condanna generica, così come richiesto da Pt_1
La soccombenza della parte giustifica la condanna di al pagamento delle spese processuali a Pt_1
favore di con riguardo al grado di legittimità e al giudizio riassunto. CP_1
Le stesse devono essere parametrate, facendo applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte
(ordinanza R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023), tenuto conto dell'esito del giudizio di riassunzione che non ha riconosciuto ulteriori voci danno a favore di in relazione allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 secondo i parametri medi Pt_1 per cause di media complessità ed in relazione all'attività processuale effettivamente espletata, consistita, quanto alla fase di trattazione nel giudizio di riassunzione, in un'unica udienza e dunque da contenersi nei minimi.
Conseguentemente andrà condannata, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, al Pt_1
pagamento a favore di delle seguenti somme: CP_1
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva € 2.478,00; fase decisionale € 1.775,00 e così in totale € 7.655,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 17 - per il giudizio in riassunzione: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase di trattazione € 2.163,00 (valore minimo) e fase decisionale € 5.103,00 e così in totale €
12.154,000 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, poste con statuizione da ritenersi soggetta a giudicato a carico di le stesse andranno liquidate, secondo le indicazioni dell'ordinanza emessa dalla CP_1
Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, nelle somme di € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, e così in totale € 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. introdotto da contro (già a seguito della pronuncia di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione R.G. n. 9760/2018 – Racc. Gen. n. 22160/23 del 5.7.2023 pubblicata il 24.7.2023, così provvede:
1. rigetta il ricorso in riassunzione;
2. condanna al pagamento a favore di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
delle spese processuali così liquidate:
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 3.402,00; fase introduttiva € 2.478,00; fase decisionale € 1.775,00 e così in totale € 7.655,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio in riassunzione: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase di trattazione € 2.163,00 (valore minimo) e fase decisionale € 5.103,00 e così in totale €
12.154,000 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado poste, con statuizione passata in giudicato, a carico di nelle somme di € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la CP_1 fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, e così in totale € 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28.1.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Maria Carla Rossi Laura Sara Tragni
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