Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, proposto da AN CC CO, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roccasecca (FR), via Piave 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.angelacaprio@pecavvocaticassino.it;
contro
Comune di Roccasecca, in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla
sentenza di questo tribunale 17 aprile 2021 n. 243, notificata il 28 settembre 2021 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 2 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 17, AN CC CO ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza amministrativa indicata in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con la prefata sentenza il Comune di Roccasecca è stato condannato, tra l’altro, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di spese di giudizio, della somma di euro 1.500,00, oltre ad interessi, spese e rifusione del contributo unificato versato, come da dispositivo;
Considerato che la sentenza de qua non è stata impugnata ed è stata notificata il 28 settembre 2021 all’amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo il comune resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Visto l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ritenuto di non accogliere la domanda di condanna del comune resistente ad una penalità di mora in considerazione dell’esiguo importo richiesto all’amministrazione;
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Roccasecca il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Roccasecca il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Roccasecca al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Angela Caprio, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AT CA, Presidente
RI AN, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | AT CA |
IL SEGRETARIO