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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/10/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II^ Grado iscritta al n. r.g. 6566/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AS OL, elettivamente domiciliato in Viale Italia, 7 04100 Latina ITALIA presso il difensore avv. AS OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RIGHETTI LF EP, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE, 81/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso il difensore avv. RIGHETTI
LF EP
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
La CTU redatta nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo del Tribunale di Latina ha inequivocabilmente accertato che le problematiche erano conseguenza della disaffinità dell'innesto tra la varietà Boerica e il porta innesto Bounty.
Tale dato tecnico, pienamente utilizzabile in differente sede giudiziaria ( Giudice di Pace di Verona e presente giudizio d'appello)giustifica la domanda dell'appellante di risoluzione del contratto di compravendita e di accertamento di nulla dovere alla controparte per la fornitura per cui è causa.
Quanto all'eccepita decadenza ex art. 1495 Cc il termine di gg. 8 per la denuncia decorre non tanto dalla messa a dimora bensì dal perfezionamento del loro ciclo vegetativo;
anche da questo punto di vista la sentenza del Giudice di Pace risulta erronea e va pertanto riformata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona appellata, dichiara risolto il contratto di compravendita di cui alla fattura 40/2022 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla società appellante a quella appellata;
B) Condanna l'appellata in persona del legale rappresentante, Controparte_1 alla refusione delle spese di causa liquidate per il primo grado di giudizio in €. 800,00 oltre accessori se dovuti e per il presente secondo grado di giudizio in €. 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II^ Grado iscritta al n. r.g. 6566/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AS OL, elettivamente domiciliato in Viale Italia, 7 04100 Latina ITALIA presso il difensore avv. AS OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RIGHETTI LF EP, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE, 81/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso il difensore avv. RIGHETTI
LF EP
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
La CTU redatta nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo del Tribunale di Latina ha inequivocabilmente accertato che le problematiche erano conseguenza della disaffinità dell'innesto tra la varietà Boerica e il porta innesto Bounty.
Tale dato tecnico, pienamente utilizzabile in differente sede giudiziaria ( Giudice di Pace di Verona e presente giudizio d'appello)giustifica la domanda dell'appellante di risoluzione del contratto di compravendita e di accertamento di nulla dovere alla controparte per la fornitura per cui è causa.
Quanto all'eccepita decadenza ex art. 1495 Cc il termine di gg. 8 per la denuncia decorre non tanto dalla messa a dimora bensì dal perfezionamento del loro ciclo vegetativo;
anche da questo punto di vista la sentenza del Giudice di Pace risulta erronea e va pertanto riformata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona appellata, dichiara risolto il contratto di compravendita di cui alla fattura 40/2022 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla società appellante a quella appellata;
B) Condanna l'appellata in persona del legale rappresentante, Controparte_1 alla refusione delle spese di causa liquidate per il primo grado di giudizio in €. 800,00 oltre accessori se dovuti e per il presente secondo grado di giudizio in €. 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2