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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3703 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. URSO MASSIMO
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23/10/2019, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione da parte del Fondo di Garanzia
CP_1 della somma pari ad euro 17.219,22 a titolo di TFR e ultime tre mensilità della retribuzione non percepite, per insolvenza del datore di lavoro "Omicron
s.r.l.".
A fondamento della sua pretesa economica il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo n.
04/2010 r.g. 2027/09, con cui era stato ingiunto alla società OMICRON S.r.l. il pagamento della somma di € 26.440,56 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da domanda, nonché le spese e le competenze relative alla procedura liquidate in € 365,00 per diritti ed € 330,00 per onorari oltre iva e cpa come per legge, di cui € 13.761,22 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 12.679,34 a titolo di retribuzioni pari alle ultime 11 mensilità; che ha notificato pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice, conclusosi con verbale negativo;
che, successivamente, ha tentato un pignoramento mobiliare, il quale anch'esso ha dato esito negativo;
che,
pertanto, ha presentato domanda in via amministrativa al Fondo di Garanzia
CP_1 al fine di ottenere il pagamento di quanto spettante;
che, nonostante i numerosi solleciti, l'CP_1 nulla le ha comunicato.
Si è costituito in giudizio CP_1, eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza dall'azione giudiziale per violazione dell'art. 47 DPR n. 639 del 1970; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ragione del difetto di prova del requisito dello stato di insolvenza della società ex datrice di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
*** essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per intervenuta Deve
decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. È opportuno premettere che l'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia dell' CP_1, sorge in presenza di indispensabili requisiti previsti dalla I. n. 297 del
1982 e dal d.lgs. n. 80 del 1992, costituiti, tra l'altro, dall'insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Solo in presenza di tali indefettibili presupposti sorge il corrispondente diritto al pagamento della prestazione che ha natura previdenziale e attiene esclusivamente al rapporto tra CP_1 e creditore e non già a quello tra datore di lavoro e lavoratore.
A riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che dall'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, della I. n. 297del 1982 emerge che il legislatore ha ancorato l'intervento dell' CP_1 alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5) (cfr. Cass. n. 11945 del 2007).
Nel caso di specie, l'CP_1 a fronte dell'istanza amministrativa avanzata dal lavoratore in data 8 luglio 2014, ha valutato insufficiente la documentazione prodotta richiedendone l'integrazione con provvedimento del 9.3.2015 (v. allegati CP_1).
In tale contesto, peraltro, risulta documentato che l' CP_1 con raccomandata A.R. del 12 ottobre 2017, ha ritenuto non accoglibile la domanda per mancata presentazione della documentazione richiesta» (v. provvedimenti in atti dell' CP_1). In ogni caso, pur a voler ritenere la mancata ricezione della citata raccomandata da parte del lavoratore, quest'ultimo non può aver fatto affidamento su alcuna peraltro inedita e non normativamente prevista, dal
-
momento che, al contrario, la regola generale di cui all'art. 7 della I. n. 533 del
1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l' CP_1 si sia pronunciato - sospensione sine die dell'iter amministrativo;
al contrario, egli è stato pure reso pienamente edotto della inaccoglibilità della sua istanza per carenza della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo.
Fatta tale premessa, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 stabilisce che: «Esauriti
i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP_1 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute».
L'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella I. n. 111 del 2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In proposito, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che: «In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella I. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla I. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla I. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dei procedimento amministrativo» (cfr. Cass. n.
9236 del 2021).
Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970 (il quale, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto), il termine di decadenza, ha certamente iniziato a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa dell'8 luglio 2014; mentre la domanda giudiziale è stata depositata solo in data 29.10.2019, oltre un anno e trecento giorni dopo il deposito dell'istanza amministrativa, quindi oltre il termine di decadenza.
La circostanza che il lavoratore abbia presentato una seconda istanza (v. domanda amministrativa del 22.11.2018), non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del t.f.r. e mensilità a carico del Fondo di Garanzia CP_1.
In ogni caso, un'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, quindi, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Costituisce, infatti, approdo interpretativo consolidato quello per cui la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi» (cfr. Cass. nn. 21039 del
2018 e 26760 del 2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative.
Come di recente ribadito da Cass. n. 4735 del 2024 (che si richiama a Cass. n.
8926 del 2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, difatti, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa risultando ininfluente, a tal fine, l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (cfr. Cass. n. 17792 del
2020).
Pertanto, la presente domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile. Nulla per le spese processuali in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA EL IA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. URSO MASSIMO
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23/10/2019, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione da parte del Fondo di Garanzia
CP_1 della somma pari ad euro 17.219,22 a titolo di TFR e ultime tre mensilità della retribuzione non percepite, per insolvenza del datore di lavoro "Omicron
s.r.l.".
A fondamento della sua pretesa economica il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo n.
04/2010 r.g. 2027/09, con cui era stato ingiunto alla società OMICRON S.r.l. il pagamento della somma di € 26.440,56 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da domanda, nonché le spese e le competenze relative alla procedura liquidate in € 365,00 per diritti ed € 330,00 per onorari oltre iva e cpa come per legge, di cui € 13.761,22 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 12.679,34 a titolo di retribuzioni pari alle ultime 11 mensilità; che ha notificato pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice, conclusosi con verbale negativo;
che, successivamente, ha tentato un pignoramento mobiliare, il quale anch'esso ha dato esito negativo;
che,
pertanto, ha presentato domanda in via amministrativa al Fondo di Garanzia
CP_1 al fine di ottenere il pagamento di quanto spettante;
che, nonostante i numerosi solleciti, l'CP_1 nulla le ha comunicato.
Si è costituito in giudizio CP_1, eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza dall'azione giudiziale per violazione dell'art. 47 DPR n. 639 del 1970; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ragione del difetto di prova del requisito dello stato di insolvenza della società ex datrice di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
*** essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per intervenuta Deve
decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. È opportuno premettere che l'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia dell' CP_1, sorge in presenza di indispensabili requisiti previsti dalla I. n. 297 del
1982 e dal d.lgs. n. 80 del 1992, costituiti, tra l'altro, dall'insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Solo in presenza di tali indefettibili presupposti sorge il corrispondente diritto al pagamento della prestazione che ha natura previdenziale e attiene esclusivamente al rapporto tra CP_1 e creditore e non già a quello tra datore di lavoro e lavoratore.
A riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che dall'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, della I. n. 297del 1982 emerge che il legislatore ha ancorato l'intervento dell' CP_1 alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5) (cfr. Cass. n. 11945 del 2007).
Nel caso di specie, l'CP_1 a fronte dell'istanza amministrativa avanzata dal lavoratore in data 8 luglio 2014, ha valutato insufficiente la documentazione prodotta richiedendone l'integrazione con provvedimento del 9.3.2015 (v. allegati CP_1).
In tale contesto, peraltro, risulta documentato che l' CP_1 con raccomandata A.R. del 12 ottobre 2017, ha ritenuto non accoglibile la domanda per mancata presentazione della documentazione richiesta» (v. provvedimenti in atti dell' CP_1). In ogni caso, pur a voler ritenere la mancata ricezione della citata raccomandata da parte del lavoratore, quest'ultimo non può aver fatto affidamento su alcuna peraltro inedita e non normativamente prevista, dal
-
momento che, al contrario, la regola generale di cui all'art. 7 della I. n. 533 del
1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l' CP_1 si sia pronunciato - sospensione sine die dell'iter amministrativo;
al contrario, egli è stato pure reso pienamente edotto della inaccoglibilità della sua istanza per carenza della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo.
Fatta tale premessa, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 stabilisce che: «Esauriti
i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP_1 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute».
L'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella I. n. 111 del 2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In proposito, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che: «In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella I. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla I. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla I. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dei procedimento amministrativo» (cfr. Cass. n.
9236 del 2021).
Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970 (il quale, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto), il termine di decadenza, ha certamente iniziato a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa dell'8 luglio 2014; mentre la domanda giudiziale è stata depositata solo in data 29.10.2019, oltre un anno e trecento giorni dopo il deposito dell'istanza amministrativa, quindi oltre il termine di decadenza.
La circostanza che il lavoratore abbia presentato una seconda istanza (v. domanda amministrativa del 22.11.2018), non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del t.f.r. e mensilità a carico del Fondo di Garanzia CP_1.
In ogni caso, un'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, quindi, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Costituisce, infatti, approdo interpretativo consolidato quello per cui la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi» (cfr. Cass. nn. 21039 del
2018 e 26760 del 2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative.
Come di recente ribadito da Cass. n. 4735 del 2024 (che si richiama a Cass. n.
8926 del 2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, difatti, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa risultando ininfluente, a tal fine, l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (cfr. Cass. n. 17792 del
2020).
Pertanto, la presente domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile. Nulla per le spese processuali in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA EL IA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO