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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 3266/2024
UDIENZA del 24/09/2025 tenuta dal giudice dott.ssa Alessandra Pesci
Alle ore 12:30 compaiono:
l'avv. FEDERICA SUINE per;
Controparte_1
l'avv. ELEONORA SONEGO per OB CO, presente personalmente.
L'avv. Suine precisa le conclusioni come da foglio di PC già depositato in via telematica e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. L'avv. Sonego precisa le conclusioni come da foglio di PC già depositato in via telematica e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di conSIlio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
all'udienza del 24/09/2025, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3266/2024 tra le parti:
ATTORE: Controparte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. FEDERICA SUINE
CONVENUTO: OB CO
(cf. C.F._2
con l'avv. ELEONORA SONEGO
OGGETTO: Promessa di pagamento/ricognizione di debito
2 Decisa a Treviso, il 24/09/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DOLCE: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Treviso, in data 22.07.2023 n. 1731/2023 nel procedimento 3931/2023 R.G., notificato in data 29.05.2024 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati ed in ragione delle somme medio tempore versate dalla opponente per €. 21.875,68. IN VIA SUBORDINATA: In caso di non accoglimento delle domande come sopra spiegate e di accoglimento della domanda di condanna al pagamento della SI.ra , CP_1 ridursi l'importo da corrispondere tenendo conto di quanto medio tempore versato dalla SI.ra per le ragioni sopra esposte e pari a €. Controparte_1 21.875,68. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. In via istruttoria: Istanze di prova orale. In via istruttoria, si chiede di voler disporre la prova per testi sul seguente capitolato:
1) “Vero che la SI.ra EN IN ha eseguito in casa della SI.ra CO una dimostrazione dell'apparecchio Healey Professional”;
2) “Vero che la SI.ra CO RT si è dimostrata interessata all'acquisto dell'apparecchio e ha proceduto all'ordine dello stesso in autonomia”;
3) “Vero che la SI.ra CO ha richiesto espressamente l'apparecchio denominato Healey professional dotato anche di coil per l'utilizzo senza cavi”;
4) “Vero che il costo dell'apparecchio era di €. 2.051,68 e che lo stesso costo è stato pagato dalla SI.ra mediante rimborso al SI. EK Controparte_1
IS, marito della SI.ra , che aveva anticipato il pagamento Parte_1 con la propria carta di credito”; 5) “Vero che l'apparecchio è stato consegnato presso l'abitazione della SI.ra CO e un incaricato ha provveduto a fornire le spiegazioni necessarie per il funzionamento dello stesso”. Si indica a testimone la SI.ra , presso Healey Professional e Parte_1
EN IN presso Healey Professional, con riserva di altri indicare o precisare”.
3 CO: “Respinta ogni avversa e contraria domanda e/o eccezione e/o deduzione, in via principale nel merito:
- rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto,
- in ogni caso: a) accertarsi l'ammontare complessivo delle somme dovute dalla SInora
[...]
alla SInora CO RT e condannarsi l'opponen CP_1 to di dette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
b) rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie come già eccepito in atti”.
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1731/2023, del valore di € 25.000,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Treviso, il 22.07.2023, in favore di RT CO (sua madre), per il pagamento del conguaglio previsto nell'accordo di mediazione raggiunto il 4.02.2015, avente ad oggetto la divisione delle comuni proprietà immobiliari, poi confermato alla stipula del rogito divisionale, divenuto eSIibile (“per le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 è dovuto, da , un conguaglio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) Controparte_1
a favore della SI.ra RT. Tale importo, su accordo tra le parti, verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla vendita del primo immobile, con obbligo di comunicazione alla SI.ra RT CO della data del rogito, e comunque non oltre tre anni e mezzo dalla data del rogito divisorio”).
1.1. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi:
- inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 cpc., per essersi perfezionata la notifica dell'atto il 29.05.2025 (spedita a mezzo del servizio postale spagnolo l'8.04.2025), oltre il termine di 60 giorni concesso in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente (decorrente dal 24.01.2024);
- eccezione di parziale pagamento – inesistenza del credito preteso: a) avendo restituito, dal 2015, a mezzo bonifico bancario, acconti sulla somma dovuta per € 2.210,00 (nello specifico: € 400,00 il 26.01.2015; nel 2021: € 660,00 mediante ventidue accrediti da € 30,00 ciascuno ed ulteriori
€ 450,00 mediante tre accrediti da € 150,00 ciascuno;
€ 700,00 il 18.08.2023); b) avendo consegnato e pagato 3 effetti cambiari per un importo complessivo di € 15.714,00 (uno dei quali regolato il 31.03.2016 su conto corrente), da imputare all'importo preteso in questa sede;
c) essendo intervenuti con la madre successivi accordi per estinguere il residuo debito con modalità diverse dal pagamento in denaro, ed in particolare: fornendo un'armadiatura dal valore di € 1.900,00 (acquistato il 24.10.2016 presso Rizzo Arredamento); acquistando on line un dispositivo medico per la cura dei dolori Healty Professional, del valore di € 2.051,68 (utilizzando la carta di credito di tale IS EK, che è stato poi rimborsato); d) avendo, in definitiva, già corrisposto la somma di € 21.875,68.
2. Si è costituita in giudizio OB CO, che ha resistito all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
2.1. Ha contestato l'eccepita inefficacia del titolo, rappresentando di avere portato alla notifica il decreto ingiuntivo opposto l'11.03.2024, quindi nei 60
5 giorni successiva alla comunicazione del provvedimento di rimessione in termini emesso dal giudice del monitorio.
2.2. Nel merito, rappresentando l'esistenza di plurimi rapporti di debito credito con la figlia, ha ribadito l'esistenza del proprio credito, dovendo imputarsi i pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente all'estinzione di altre posizioni, ed in particolare: a) € 4.961,00 (corrisposti mediante pagamenti periodici), al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e per l'assicurazione dell'immobile in comproprietà di Via delle Genziane a Conegliano (TV) – come previsto all'art. 4 dell'accordo di mediazione (“…mentre saranno al 50% le spese straordinarie, con fatturazione separata ed obbligo di preavviso per ciascun intervento”); b) € 5.238,00 (corrisposti a mezzo cambiale, incassata il 20.01.2016), al rimborso delle spese notarili (€ 3.050,00) e di mediazione (€ 1.738,50), detratto l'acconto di € 400,00 versato il 26.01.2015 – come previsto dall'art. 5 dell'accordo di mediazione;
c) € 10.000,00 (corrisposti con assegno, in luogo di due cambiali consegnate in formato non idoneo all'incasso), alla restituzione del deposito cauzionale del capannone in Viale Venezia 315/b (€ 5.130,00) e al saldo di tutti gli ulteriori rapporti di dare e avere derivanti dai beni in comunione con la madre e dei canoni di locazione di relativa pertinenza (€ 4.870,00), come da riconoscimento di debito del 6.03.2015. 2.3. Ha negato che siano intercorsi accordi successivi aventi ad oggetto l'adempimento mediante donazione:
- di armadiature, visto il tenore della dichiarazione del 1.09.2022, nella quale la cessione di tali beni è espressamente assunto a titolo gratuito;
- del macchinario Healty Professional, l'acquisto del quale era stato subordinato alla prestazione di adeguata formazione e assistenza, mai ricevuta;
mancando, in ogni caso, la prova dell'esborso che la pretende CP_1 di avere sostenuto.
3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa – documentalmente istruita – passa ora in decisione.
*** *** ***
4. L'opposizione non è fondata, per le ragioni che seguono.
5. È anzitutto infondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 cpc., la cui notificazione – peraltro da eseguire all'estero, e quindi nel termine superiore di novanta giorni dalla pronuncia – risulta tempestivamente richiesta (Addirittura) entro il minor termine concesso del giudice del monitorio con il provvedimento del 24.01.2025.
6 6. Nel merito – integralmente richiamate in questa sede le ragioni di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc. del 13.03.2025 – va osservato come, incontestata l'esistenza di ulteriori rapporti di debito credito inter partes, i pagamenti medio tempore eseguiti risultino correttamente imputati dalla CO all'estinzione di diversi debiti della figlia nei suoi confronti, in quanto:
- i pagamenti in questione sono privi (tutti) di specifica ed espressa imputazione, sicché – in forza dei principi generali sulle obbligazioni – “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 cc., al creditore” (ex multis, Cass. 31837/2022);
- vi è esatta corrispondenza tra quanto pagato dalla e gli altri CP_1 rapporti debitori che la CO pretende con essi estinti;
v'è tendenziale corrispondenza anche per quanto concerne le relative scadenze;
- le doglianze sollevata dalla sul mancato preavviso sulle spese CP_1 straordinarie da sostenere per l'immobile di Conegliano – come previsto dall'art. 4 dell'accordo di mediazione –, oltre che generiche, sono smentite dalla lettera del 14.09.2022, quando – in un tempo non sospetto rispetto alle pretese ed alle sorti del giudizio de quo – la madre metteva a disposizione della figlia “per l'ennesima volta” le relative fatture;
- le modalità di tali pagamenti sono difformi rispetto a quelle stabilite in sede di mediazione per il pagamento del conguaglio di € 25.000,00, che avrebbe dovuto avvenire in unica soluzione, al massimo nei tre anni e mezzo successivi alla sottoscrizione dell'accordo.
6.1. Inoltre, risulta documentalmente che la cessione dell'armadiatura è avvenuta a titolo gratuito (dichiarazione di cui al doc. 11 di parte opposta, non contestato né disconosciuto nella sottoscrizione dalla , mentre CP_1 non v'è prova dell'esborso, da parte dell'opponente, della provvista necessaria all'acquisto del macchinario Healty Professional.
7. Per tutte queste ragioni, ed in definitiva, va rigettata l'opposizione, perché infondata, e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al valore del credito monitorio;
i compensi per la fase decisionale sono ridotti del 50%, atteso il rito (come anche condivisibilmente nella nota spese depositata dall'avv. Sonego).
7
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA a pagare, in favore di OB Controparte_1 CO, le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.227,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 24 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
8
UDIENZA del 24/09/2025 tenuta dal giudice dott.ssa Alessandra Pesci
Alle ore 12:30 compaiono:
l'avv. FEDERICA SUINE per;
Controparte_1
l'avv. ELEONORA SONEGO per OB CO, presente personalmente.
L'avv. Suine precisa le conclusioni come da foglio di PC già depositato in via telematica e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. L'avv. Sonego precisa le conclusioni come da foglio di PC già depositato in via telematica e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di conSIlio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
all'udienza del 24/09/2025, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3266/2024 tra le parti:
ATTORE: Controparte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. FEDERICA SUINE
CONVENUTO: OB CO
(cf. C.F._2
con l'avv. ELEONORA SONEGO
OGGETTO: Promessa di pagamento/ricognizione di debito
2 Decisa a Treviso, il 24/09/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DOLCE: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Treviso, in data 22.07.2023 n. 1731/2023 nel procedimento 3931/2023 R.G., notificato in data 29.05.2024 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- in ogni caso, rigettare la domanda di pagamento di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati ed in ragione delle somme medio tempore versate dalla opponente per €. 21.875,68. IN VIA SUBORDINATA: In caso di non accoglimento delle domande come sopra spiegate e di accoglimento della domanda di condanna al pagamento della SI.ra , CP_1 ridursi l'importo da corrispondere tenendo conto di quanto medio tempore versato dalla SI.ra per le ragioni sopra esposte e pari a €. Controparte_1 21.875,68. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. In via istruttoria: Istanze di prova orale. In via istruttoria, si chiede di voler disporre la prova per testi sul seguente capitolato:
1) “Vero che la SI.ra EN IN ha eseguito in casa della SI.ra CO una dimostrazione dell'apparecchio Healey Professional”;
2) “Vero che la SI.ra CO RT si è dimostrata interessata all'acquisto dell'apparecchio e ha proceduto all'ordine dello stesso in autonomia”;
3) “Vero che la SI.ra CO ha richiesto espressamente l'apparecchio denominato Healey professional dotato anche di coil per l'utilizzo senza cavi”;
4) “Vero che il costo dell'apparecchio era di €. 2.051,68 e che lo stesso costo è stato pagato dalla SI.ra mediante rimborso al SI. EK Controparte_1
IS, marito della SI.ra , che aveva anticipato il pagamento Parte_1 con la propria carta di credito”; 5) “Vero che l'apparecchio è stato consegnato presso l'abitazione della SI.ra CO e un incaricato ha provveduto a fornire le spiegazioni necessarie per il funzionamento dello stesso”. Si indica a testimone la SI.ra , presso Healey Professional e Parte_1
EN IN presso Healey Professional, con riserva di altri indicare o precisare”.
3 CO: “Respinta ogni avversa e contraria domanda e/o eccezione e/o deduzione, in via principale nel merito:
- rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto,
- in ogni caso: a) accertarsi l'ammontare complessivo delle somme dovute dalla SInora
[...]
alla SInora CO RT e condannarsi l'opponen CP_1 to di dette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
b) rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie come già eccepito in atti”.
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1731/2023, del valore di € 25.000,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Treviso, il 22.07.2023, in favore di RT CO (sua madre), per il pagamento del conguaglio previsto nell'accordo di mediazione raggiunto il 4.02.2015, avente ad oggetto la divisione delle comuni proprietà immobiliari, poi confermato alla stipula del rogito divisionale, divenuto eSIibile (“per le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 è dovuto, da , un conguaglio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) Controparte_1
a favore della SI.ra RT. Tale importo, su accordo tra le parti, verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla vendita del primo immobile, con obbligo di comunicazione alla SI.ra RT CO della data del rogito, e comunque non oltre tre anni e mezzo dalla data del rogito divisorio”).
1.1. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi:
- inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 cpc., per essersi perfezionata la notifica dell'atto il 29.05.2025 (spedita a mezzo del servizio postale spagnolo l'8.04.2025), oltre il termine di 60 giorni concesso in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente (decorrente dal 24.01.2024);
- eccezione di parziale pagamento – inesistenza del credito preteso: a) avendo restituito, dal 2015, a mezzo bonifico bancario, acconti sulla somma dovuta per € 2.210,00 (nello specifico: € 400,00 il 26.01.2015; nel 2021: € 660,00 mediante ventidue accrediti da € 30,00 ciascuno ed ulteriori
€ 450,00 mediante tre accrediti da € 150,00 ciascuno;
€ 700,00 il 18.08.2023); b) avendo consegnato e pagato 3 effetti cambiari per un importo complessivo di € 15.714,00 (uno dei quali regolato il 31.03.2016 su conto corrente), da imputare all'importo preteso in questa sede;
c) essendo intervenuti con la madre successivi accordi per estinguere il residuo debito con modalità diverse dal pagamento in denaro, ed in particolare: fornendo un'armadiatura dal valore di € 1.900,00 (acquistato il 24.10.2016 presso Rizzo Arredamento); acquistando on line un dispositivo medico per la cura dei dolori Healty Professional, del valore di € 2.051,68 (utilizzando la carta di credito di tale IS EK, che è stato poi rimborsato); d) avendo, in definitiva, già corrisposto la somma di € 21.875,68.
2. Si è costituita in giudizio OB CO, che ha resistito all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
2.1. Ha contestato l'eccepita inefficacia del titolo, rappresentando di avere portato alla notifica il decreto ingiuntivo opposto l'11.03.2024, quindi nei 60
5 giorni successiva alla comunicazione del provvedimento di rimessione in termini emesso dal giudice del monitorio.
2.2. Nel merito, rappresentando l'esistenza di plurimi rapporti di debito credito con la figlia, ha ribadito l'esistenza del proprio credito, dovendo imputarsi i pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente all'estinzione di altre posizioni, ed in particolare: a) € 4.961,00 (corrisposti mediante pagamenti periodici), al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e per l'assicurazione dell'immobile in comproprietà di Via delle Genziane a Conegliano (TV) – come previsto all'art. 4 dell'accordo di mediazione (“…mentre saranno al 50% le spese straordinarie, con fatturazione separata ed obbligo di preavviso per ciascun intervento”); b) € 5.238,00 (corrisposti a mezzo cambiale, incassata il 20.01.2016), al rimborso delle spese notarili (€ 3.050,00) e di mediazione (€ 1.738,50), detratto l'acconto di € 400,00 versato il 26.01.2015 – come previsto dall'art. 5 dell'accordo di mediazione;
c) € 10.000,00 (corrisposti con assegno, in luogo di due cambiali consegnate in formato non idoneo all'incasso), alla restituzione del deposito cauzionale del capannone in Viale Venezia 315/b (€ 5.130,00) e al saldo di tutti gli ulteriori rapporti di dare e avere derivanti dai beni in comunione con la madre e dei canoni di locazione di relativa pertinenza (€ 4.870,00), come da riconoscimento di debito del 6.03.2015. 2.3. Ha negato che siano intercorsi accordi successivi aventi ad oggetto l'adempimento mediante donazione:
- di armadiature, visto il tenore della dichiarazione del 1.09.2022, nella quale la cessione di tali beni è espressamente assunto a titolo gratuito;
- del macchinario Healty Professional, l'acquisto del quale era stato subordinato alla prestazione di adeguata formazione e assistenza, mai ricevuta;
mancando, in ogni caso, la prova dell'esborso che la pretende CP_1 di avere sostenuto.
3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa – documentalmente istruita – passa ora in decisione.
*** *** ***
4. L'opposizione non è fondata, per le ragioni che seguono.
5. È anzitutto infondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 cpc., la cui notificazione – peraltro da eseguire all'estero, e quindi nel termine superiore di novanta giorni dalla pronuncia – risulta tempestivamente richiesta (Addirittura) entro il minor termine concesso del giudice del monitorio con il provvedimento del 24.01.2025.
6 6. Nel merito – integralmente richiamate in questa sede le ragioni di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc. del 13.03.2025 – va osservato come, incontestata l'esistenza di ulteriori rapporti di debito credito inter partes, i pagamenti medio tempore eseguiti risultino correttamente imputati dalla CO all'estinzione di diversi debiti della figlia nei suoi confronti, in quanto:
- i pagamenti in questione sono privi (tutti) di specifica ed espressa imputazione, sicché – in forza dei principi generali sulle obbligazioni – “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 cc., al creditore” (ex multis, Cass. 31837/2022);
- vi è esatta corrispondenza tra quanto pagato dalla e gli altri CP_1 rapporti debitori che la CO pretende con essi estinti;
v'è tendenziale corrispondenza anche per quanto concerne le relative scadenze;
- le doglianze sollevata dalla sul mancato preavviso sulle spese CP_1 straordinarie da sostenere per l'immobile di Conegliano – come previsto dall'art. 4 dell'accordo di mediazione –, oltre che generiche, sono smentite dalla lettera del 14.09.2022, quando – in un tempo non sospetto rispetto alle pretese ed alle sorti del giudizio de quo – la madre metteva a disposizione della figlia “per l'ennesima volta” le relative fatture;
- le modalità di tali pagamenti sono difformi rispetto a quelle stabilite in sede di mediazione per il pagamento del conguaglio di € 25.000,00, che avrebbe dovuto avvenire in unica soluzione, al massimo nei tre anni e mezzo successivi alla sottoscrizione dell'accordo.
6.1. Inoltre, risulta documentalmente che la cessione dell'armadiatura è avvenuta a titolo gratuito (dichiarazione di cui al doc. 11 di parte opposta, non contestato né disconosciuto nella sottoscrizione dalla , mentre CP_1 non v'è prova dell'esborso, da parte dell'opponente, della provvista necessaria all'acquisto del macchinario Healty Professional.
7. Per tutte queste ragioni, ed in definitiva, va rigettata l'opposizione, perché infondata, e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al valore del credito monitorio;
i compensi per la fase decisionale sono ridotti del 50%, atteso il rito (come anche condivisibilmente nella nota spese depositata dall'avv. Sonego).
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA a pagare, in favore di OB Controparte_1 CO, le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.227,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 24 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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