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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 369 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2017,
T R A
Parte_1
in persona del pro tempore , rappresentato
[...] Parte_2 Parte_3
e difeso dall'avv. Diana Rotunno, ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura Inail, alla Via Plinio ang. Salinella, giusta procura generale alle liti, in atti,
- APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Del Vecchio, CP_1
giusta mandato in atti,
- APPELLATA –
Oggetto: rendita ai superstiti e assegno “una tantum” riunita
alla causa iscritta al N. 479 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017,
T R A , e , in CP_1 Parte_4 Parte_5
proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
Taranto a Via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, dal quale sono tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti,
- APPELLANTI –
E in persona del suo procuratore speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Taranto a Via Sarcinelli n. 15 (studio avv. Mauro Ruffo), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marangi, giusta mandato in atti,
- APPELLATA –
E
Parte_1
in persona del pro tempore per la , rappresentato
[...] Parte_2 Pt_3
e difeso dall'avv. Diana Rotunno, ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura Inail, alla Via Plinio ang. Salinella, giusta procura generale alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: malattia professionale e risarcimento danno biologico e morale
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 900/2017, emessa l'1.3.2017, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta nei confronti dell Pt_1
da in qualità di ex coniuge del defunto volta al Parte_6 Persona_1
riconoscimento, inutilmente richiesto in via amministrativa in data 28.8.2014, del proprio diritto alla costituzione della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum, ex art. 85 T.U. 1965, conseguente al decesso del coniuge, avvenuto in data 18.7.2014, a causa della natura professionale della patologia
2 (“adenocarcinoma del colon”) contratta durante le prestazioni lavorative rese, quale
CP_ operaio e tecnico “finitore”, nello stabilimento siderurgico dell' di Taranto, dal
1963 al 1988, nel reparto Treni Nastro Area, c.d. “a caldo”, in ambito grandemente inquinato da svariate sostanze nocive per la salute. Per l'effetto, in totale condivisione delle conclusioni della ctu, a mezzo del dott. , condannava Per_2
l' a pagare la rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1) del d.p.r. 1124/65 con Pt_1
decorrenza 19.7.2014, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di legge. Condannava, altresì,
l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone l'erroneità con Pt_1
riferimento al riconoscimento della patologia di natura professionale e chiedendone la riforma.
In particolare, l'appellante evidenziava l'errore del primo giudice per aver acriticamente condiviso le conclusioni del CTU dott. , nonostante gli Per_2
specifici rilievi contenuti nelle relazioni dei funzionari medici dell' , a cui il Pt_1
predetto CTU non aveva dato alcuna risposta, rappresentando il forte contrasto con altra ctu espletata dal dott. ausiliario nominato nel giudizio R.G. n. Per_3
9525/2012 dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto - in cui inutilmente aveva chiesto disporsi la riunione dei giudizi per connessione - riunito, a sua volta, ad altro recante il n. R.G. 2030/2014, iniziati dal de cuius e proseguiti dai suoi eredi,
e nei confronti di e CP_1 Parte_5 Parte_4 CP_2
dello stesso , onde sentire accertare l'origine professionale della malattia e Pt_1
condannare i convenuti, ciascuno nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento del danno, biologico e morale.
Rilevava, infatti, l'appellante che tale giudizio, riunito, si era concluso con la sentenza di rigetto della domanda degli eredi di n. 2750/2017 Persona_1
emessa il 13.7.2017, che produceva, avendo il Giudice del Lavoro condiviso le
3 conclusioni del predetto nominato CTU, il quale aveva categoricamente escluso la natura professionale della malattia, e tenuto conto dei sovrapponibili pareri medici, espressi in altri giudizi, che pure avevano escluso la noxa patogena tra il carcinoma del retto e l'attività lavorativa espletata presso l , CP_4
L'appellante evidenziava, inoltre, l'omessa dimostrazione nel presente giudizio dell'esposizione prolungata e quantitativamente rilevante e, riportandosi alle dettagliate osservazioni formulate dal ctp dott. insisteva per il rinnovo della Per_4
ctu.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Ritenutane la necessità, alla luce dei rilievi critici tempestivamente mossi dall'appellante alle conclusioni assunte dal CTU officiato in primo grado, la Corte disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale, nominando altro Consulente medico legale, dott. Persona_5
All'udienza del 12.3.2023 la Corte, preso atto della sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva tra la predetta causa di appello, recante il n. R.G.
369/2017, e quella iscritta al n. R.G. 479/2017 su appello proposto da CP_1
e , ne disponeva la riunione.
[...] Parte_5 Parte_4
Infatti, avverso la sentenza n. 2750/2017 pubbl. il 13.7.2023, con cui, come innanzi accennato, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato, con spese compensate, la domanda inizialmente proposta da Per_1
i suoi eredi moglie, e e ,
[...] CP_1 Parte_5 Parte_4
figli, proponevano appello nei confronti dell' e di , quale datrice Pt_1 CP_2
di lavoro, onde sentirla riformare con accertamento dell'origine professionale della patologia contratta dal de cuius e con condanna dei convenuti, nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento dei danni biologici e morali.
4 Nel giudizio riunito, la Corte, rilevatane la necessità, disponeva altra CTU, nominando il dott. , il quale depositava il suo elaborato peritale, integrato Per_6
dai chiarimenti forniti a seguito delle osservazioni delle parti alla bozza di relazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza del 9.7.2025, mediante separato dispositivo. Pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dolgono gli appellanti, nei rispettivi giudizi, dell'errore in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nel recepire integralmente le conclusioni, che assumono altrettanto errate, rassegnate dai due distinti officiati consulenti medici nei due giudizi, e muovono rilievi critici agli elaborati in atti, conclusisi, uno, con la qualificazione del decesso del lavoratore come causalmente correlato alle mansioni svolte e all'esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati in ricorso, e, quindi, determinato da malattia professionale (sentenza appellata n. 900/2017) e, l'altro, con l'affermazione che nell'attività svolta dal non si ravvisano elementi Per_1
che possano aver avuto un ruolo causale o concausale certamente efficiente e determinante (sentenza appellata n. 2750/2017).
Prodromica è, pertanto, la disamina delle motivazioni poste dai CTU nominati in questa sede.
La Corte, infatti, come innanzi evidenziato, ha disposto, nel giudizio di appello n.
369/2017, all'epoca non ancora riunito all'altro giudizio n. 479/2017, la rinnovazione della C.T.U. a mezzo del dott. il quale, nella sua relazione, Per_7
in particolare, si è così espresso: “… ai fini della deduzione del nesso di causalità della patologia neoplastica del trattandosi di una esposizione ad amianto Per_1
certa, ma di una evidenza epidemiologica limitata in quanto organo bersaglio
(colon-retto), si devono richiamare i fattori di suscettibilità individuale, nel tentativo di spiegare perché, dopo un'analoga esposizione, solo una parte degli esposti sviluppa la malattia neoplastica. Attualmente sono accreditati numerosi
5 fattori di suscettibilità: fattori genetici, fattori immunologici, fattori di attivazione, meccanismi di sosta delle fibre nel tratto interessato. CONCLUSIONI: Dovendo rispondere al quesito postomi posso concludere che SI' la patologia contratta dal defunto “carcinoma del colon-sigma-retto con metastasi Persona_1
linfonodali” e che ne ha determinato il decesso, è eziologicamente riconducibile, quand'anche in termini di concausa, all'attività lavorativa svolta dal de cuius”.
Dopo la riunione dei giudizi, per la presenza di una parte ( ) non CP_2
invocata nel predetto giudizio di appello n. 369/2017, la Corte ha disposto altra
CTU officiando il dott. il quale, premessa -ai fini della valutazione del Per_6
nesso di causalità tra l'attività svolta dal e la sua malattia – la difficoltà, Per_1
pure riscontrata dal CTU dott. della ricostruzione della storia lavorativa Per_5
del de cuius e degli scenari di esposizione, per la mancanza in atti di un libretto di lavoro ovvero di una trattazione della storia lavorativa, ha così affermato: “Per quanto concerne il tumore del colon-retto, sono riconosciuti come causa di tumore colo-rettale con sufficiente evidenza scientifica sull'uomo i seguenti agenti di rischio….a) bevande alcoliche;
b) consumo di carne lavorata (salumi, insaccati, etc.)…; c) fumo di tabacco…; d) esposizione a radiazioni ionizzanti (X e gamma, per il tumore del colon). Sussiste, invece, una limitata evidenza scientifica sull'uomo per i seguenti fattori di rischio (ut supra): a) asbesto (tutte le forme)…;
b) lavoro notturno;
c) esposizione occupazionale come vigile del fuoco (soltanto relativamente al tumore del colon); d) consumo di carne rossa (vedasi letteratura per il consumo di carne lavorata, essendo i principali studi stati svolti annoverando entrambe i fattori di rischio); e) infezione da Schistosoma japonicum;
f) esposizione a radiazioni ionizzanti (X e gamma, per il tumore del retto). Da quanto esposto ed in relazione alla ricostruzione della storia sanitaria e di rischio professionale, come desumibile sulla scorta delle fonti informative presenti in atti, si può affermare che sussistono fattori professionali (esposizione ad asbesto) ed
6 extra-professionali (consumo di bevande alcoliche di tipo moderato e saltuario, consumo di carne lavorata, consumo di carne rossa), tutti idonei a soddisfare il criterio topografico e quello cronologico, previsti per l'accertamento del nesso eziologico in ambito medico-legale. Rispetto all'adeguatezza lesiva dei fattori di rischio professionale, si deve evidenziare che l'esposizione a fibre di amianto risulta ammessa e non contestata tanto nell'atto introduttivo che nella successiva produzione documentale. Oggetto del contendere risulta il suo rilievo e le difficoltà nella sua caratterizzazione, problematiche comuni in tale ambito medico- occupazionale. Ciononostante, avvalendosi dei rilievi di ordine statistico- epidemiologico, è possibile riconoscere per le occupazioni svolte dal de cuius
(alternativamente qualificabili come meccanico manutentore, manovale in ambito industriale, aggiustatore meccanico, addetto alla manutenzione di macchine, operaio di linea ed operai metalmeccanici ed assimilati) una significativa quota di casi descritti dalla più recente letteratura in materia (cfr. “Registro Parte_1
Nazionale dei Mesoteliomi-Settimo Rapporto”, 2021, pagg. 88-89). … Per quanto attiene al rilievo delle esposizioni professionali, si segnala che non risulta agli atti evidenza di registrazione del de cuius quale soggetto ex-esposto ad amianto, certificato nei modi di legge, ovvero riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto. Nel novero delle cause utili nel determinismo della patologia in esame si deve altresì annoverare il consumo di bevande alcoliche, di carne lavorata e di carne rossa (anche sinergicamente). Tali fattori, di ordinario riscontro nella popolazione secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, risultano in linea anche con gli elementi emersi nel raccordo anamnestico in atti
(cfr. relazione tecnica di ufficio nel procedimento R.G. n. 9525/2012 presso il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro a firma del Dr. Ludovico Arces: “Anamnesi
Familiare e Fisiologica. Negata familiarità per neoplasie. Soggetto non fumatore, riferita assunzione moderata e saltuaria di alcool. Alvo tendenzialmente stitico.
7 Diuresi regolare”; ed ancora nel prosieguo alla pagina 6: “[…] si può desumere che il Periziando fosse un individuo in sovrappeso (altezza 170 cm e peso 80 kg BMI =
27.6, dati rilevati dalla Cartella Infermieristica relativa al ricovero dal marzo 2012 presso la Casa di Cura Bernardini di Taranto) […]”). La concorrenza tra le cause in precedenza illustrate e dedotte consente di rendere ragione nel complesso dell'azione di fattori professionali che, di per sé soli, non avrebbero assunto un sufficiente grado di efficacia nel determinismo della neoplasia in esame. In tal senso, deve evidenziarsi che l'associazione tra l'esposizione ad asbesto ed il tumore del colon-retto gode di una limitata evidenza scientifica allo stato attuale delle conoscenze;
si aggiunga che lo scenario di esposizione professionale è stato qualificato soltanto attraverso l'apporto conoscitivo di ordine statistico- epidemiologico e che non risultano attestazioni in atti di ulteriore dettaglio (es. attestazione di riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto, individuazione nell'elenco dei lavoratori ex-esposti ad amianto).
Valutazione del danno biologico. Il danno biologico permanente, patito dal de cuius nel periodo intercorrente tra la domanda di rendita diretta (2/7/2012) ed il decesso, occorso in data 18/7/2014, è quantificabile in via precauzionale nella misura del
90% (novanta percento), sulla scorta del riferimento 136 del D.M. 12/7/2000, che prevede l'attribuzione di una percentuale superiore all'80% per i casi di “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente”. Si consideri, in tal senso, la presenza di diffusione della neoplasia in sede peritoneale (carcinosi peritoneale) con metastasi linfonodali, elemento che peggiora la prognosi complessiva e lo stato generale, tenuto conto anche dei trattamenti farmacologici e chirurgici praticati. Considerato il novero delle cause, come dettagliato precedentemente, deve riconoscersi un contributo concausale dei fattori professionali sulla patologia oncologica patita dal de cuius in
8 misura di un terzo, da riportare sia in relazione al danno biologico in precedenza dettagliato che in relazione all'evento morte”.
Non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere con elevata probabilità che la specifica patologia colo-rettale che ha colpito de cuius sia stata causata dalla sua attività lavorativa svolta, potendo ricondursi solo con limitata probabilità all'esposizione ad amianto.
Invero, non è nota la influenza che su tale malattia, che rappresenta la seconda o terza delle patologie per incidenza nella popolazione maschile italiana di età anagrafica corrispondente a quella del de cuius, abbia l'esposizione all'amianto, la quale viene classificata nelle tabelle relative alle malattie professionali nella lista II tra i tumori associati all'amianto con limitata probabilità. Tuttora vi è contrasto nella comunità scientifica in ordine alla possibile riconducibilità di tale tumore all'esposizione ad amianto e non è possibile allora ricondurre con una adeguata probabilità il tumore all'attività lavorativa svolta.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del
2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)” (così Cass. ord. 11.4.2025 n. 9468).
Difatti, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità
9 qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018); (Cass. 17 giugno 2021, n. 17354).
Non è sufficiente, pertanto, in presenza di una limitata probabilità di ricondurre la malattia all'esposizione ad amianto, ritenere provato il nesso eziologico.
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, deve accogliersi l'appello proposto dall' (R.G. 369/2017), mentre l'appello proposto dagli eredi di Pt_1 Per_1
(R.G. 479/2017) deve essere respinto.
[...]
La complessità della materia e l'incertezza scientifica che sussiste, ancora, in ordine alla riconducibilità di gravi malattie come quella che ha portato al decesso il de cuius e l'esposizione all'amianto, giustificano senz'altro la compensazione integrale delle spese del giudizio, comprese quelle delle due CTU
P.Q.M.
1) accoglie l'appello proposto da (R.G. 369/2017) e, per l'effetto, in riforma Pt_1
dell'impugnata sentenza n. 900/2017, rigetta la domanda proposta da CP_1
in qualità di ex coniuge del defunto , di corresponsione della
[...] Persona_1
rendita ai superstiti e dell'assegno una tantum, ex art. 85 T.U.1965;
2) rigetta l'appello proposto da e CP_1 Parte_5 Parte_4
(R.G. 479/2017) nei confronti di e e, per l'effetto, conferma Pt_1 Controparte_2
l'impugnata sentenza n. 2750/2017;
3) compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente giudizio;
4) pone definitivamente il costo delle due CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa Leone dott. Annamaria Lastella
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 369 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2017,
T R A
Parte_1
in persona del pro tempore , rappresentato
[...] Parte_2 Parte_3
e difeso dall'avv. Diana Rotunno, ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura Inail, alla Via Plinio ang. Salinella, giusta procura generale alle liti, in atti,
- APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Del Vecchio, CP_1
giusta mandato in atti,
- APPELLATA –
Oggetto: rendita ai superstiti e assegno “una tantum” riunita
alla causa iscritta al N. 479 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017,
T R A , e , in CP_1 Parte_4 Parte_5
proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
Taranto a Via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, dal quale sono tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti,
- APPELLANTI –
E in persona del suo procuratore speciale, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Taranto a Via Sarcinelli n. 15 (studio avv. Mauro Ruffo), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marangi, giusta mandato in atti,
- APPELLATA –
E
Parte_1
in persona del pro tempore per la , rappresentato
[...] Parte_2 Pt_3
e difeso dall'avv. Diana Rotunno, ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura Inail, alla Via Plinio ang. Salinella, giusta procura generale alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: malattia professionale e risarcimento danno biologico e morale
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 900/2017, emessa l'1.3.2017, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta nei confronti dell Pt_1
da in qualità di ex coniuge del defunto volta al Parte_6 Persona_1
riconoscimento, inutilmente richiesto in via amministrativa in data 28.8.2014, del proprio diritto alla costituzione della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum, ex art. 85 T.U. 1965, conseguente al decesso del coniuge, avvenuto in data 18.7.2014, a causa della natura professionale della patologia
2 (“adenocarcinoma del colon”) contratta durante le prestazioni lavorative rese, quale
CP_ operaio e tecnico “finitore”, nello stabilimento siderurgico dell' di Taranto, dal
1963 al 1988, nel reparto Treni Nastro Area, c.d. “a caldo”, in ambito grandemente inquinato da svariate sostanze nocive per la salute. Per l'effetto, in totale condivisione delle conclusioni della ctu, a mezzo del dott. , condannava Per_2
l' a pagare la rendita di cui all'art. 85, co. 1, num. 1) del d.p.r. 1124/65 con Pt_1
decorrenza 19.7.2014, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di legge. Condannava, altresì,
l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone l'erroneità con Pt_1
riferimento al riconoscimento della patologia di natura professionale e chiedendone la riforma.
In particolare, l'appellante evidenziava l'errore del primo giudice per aver acriticamente condiviso le conclusioni del CTU dott. , nonostante gli Per_2
specifici rilievi contenuti nelle relazioni dei funzionari medici dell' , a cui il Pt_1
predetto CTU non aveva dato alcuna risposta, rappresentando il forte contrasto con altra ctu espletata dal dott. ausiliario nominato nel giudizio R.G. n. Per_3
9525/2012 dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto - in cui inutilmente aveva chiesto disporsi la riunione dei giudizi per connessione - riunito, a sua volta, ad altro recante il n. R.G. 2030/2014, iniziati dal de cuius e proseguiti dai suoi eredi,
e nei confronti di e CP_1 Parte_5 Parte_4 CP_2
dello stesso , onde sentire accertare l'origine professionale della malattia e Pt_1
condannare i convenuti, ciascuno nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento del danno, biologico e morale.
Rilevava, infatti, l'appellante che tale giudizio, riunito, si era concluso con la sentenza di rigetto della domanda degli eredi di n. 2750/2017 Persona_1
emessa il 13.7.2017, che produceva, avendo il Giudice del Lavoro condiviso le
3 conclusioni del predetto nominato CTU, il quale aveva categoricamente escluso la natura professionale della malattia, e tenuto conto dei sovrapponibili pareri medici, espressi in altri giudizi, che pure avevano escluso la noxa patogena tra il carcinoma del retto e l'attività lavorativa espletata presso l , CP_4
L'appellante evidenziava, inoltre, l'omessa dimostrazione nel presente giudizio dell'esposizione prolungata e quantitativamente rilevante e, riportandosi alle dettagliate osservazioni formulate dal ctp dott. insisteva per il rinnovo della Per_4
ctu.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Ritenutane la necessità, alla luce dei rilievi critici tempestivamente mossi dall'appellante alle conclusioni assunte dal CTU officiato in primo grado, la Corte disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale, nominando altro Consulente medico legale, dott. Persona_5
All'udienza del 12.3.2023 la Corte, preso atto della sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva tra la predetta causa di appello, recante il n. R.G.
369/2017, e quella iscritta al n. R.G. 479/2017 su appello proposto da CP_1
e , ne disponeva la riunione.
[...] Parte_5 Parte_4
Infatti, avverso la sentenza n. 2750/2017 pubbl. il 13.7.2023, con cui, come innanzi accennato, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato, con spese compensate, la domanda inizialmente proposta da Per_1
i suoi eredi moglie, e e ,
[...] CP_1 Parte_5 Parte_4
figli, proponevano appello nei confronti dell' e di , quale datrice Pt_1 CP_2
di lavoro, onde sentirla riformare con accertamento dell'origine professionale della patologia contratta dal de cuius e con condanna dei convenuti, nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento dei danni biologici e morali.
4 Nel giudizio riunito, la Corte, rilevatane la necessità, disponeva altra CTU, nominando il dott. , il quale depositava il suo elaborato peritale, integrato Per_6
dai chiarimenti forniti a seguito delle osservazioni delle parti alla bozza di relazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza del 9.7.2025, mediante separato dispositivo. Pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dolgono gli appellanti, nei rispettivi giudizi, dell'errore in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nel recepire integralmente le conclusioni, che assumono altrettanto errate, rassegnate dai due distinti officiati consulenti medici nei due giudizi, e muovono rilievi critici agli elaborati in atti, conclusisi, uno, con la qualificazione del decesso del lavoratore come causalmente correlato alle mansioni svolte e all'esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati in ricorso, e, quindi, determinato da malattia professionale (sentenza appellata n. 900/2017) e, l'altro, con l'affermazione che nell'attività svolta dal non si ravvisano elementi Per_1
che possano aver avuto un ruolo causale o concausale certamente efficiente e determinante (sentenza appellata n. 2750/2017).
Prodromica è, pertanto, la disamina delle motivazioni poste dai CTU nominati in questa sede.
La Corte, infatti, come innanzi evidenziato, ha disposto, nel giudizio di appello n.
369/2017, all'epoca non ancora riunito all'altro giudizio n. 479/2017, la rinnovazione della C.T.U. a mezzo del dott. il quale, nella sua relazione, Per_7
in particolare, si è così espresso: “… ai fini della deduzione del nesso di causalità della patologia neoplastica del trattandosi di una esposizione ad amianto Per_1
certa, ma di una evidenza epidemiologica limitata in quanto organo bersaglio
(colon-retto), si devono richiamare i fattori di suscettibilità individuale, nel tentativo di spiegare perché, dopo un'analoga esposizione, solo una parte degli esposti sviluppa la malattia neoplastica. Attualmente sono accreditati numerosi
5 fattori di suscettibilità: fattori genetici, fattori immunologici, fattori di attivazione, meccanismi di sosta delle fibre nel tratto interessato. CONCLUSIONI: Dovendo rispondere al quesito postomi posso concludere che SI' la patologia contratta dal defunto “carcinoma del colon-sigma-retto con metastasi Persona_1
linfonodali” e che ne ha determinato il decesso, è eziologicamente riconducibile, quand'anche in termini di concausa, all'attività lavorativa svolta dal de cuius”.
Dopo la riunione dei giudizi, per la presenza di una parte ( ) non CP_2
invocata nel predetto giudizio di appello n. 369/2017, la Corte ha disposto altra
CTU officiando il dott. il quale, premessa -ai fini della valutazione del Per_6
nesso di causalità tra l'attività svolta dal e la sua malattia – la difficoltà, Per_1
pure riscontrata dal CTU dott. della ricostruzione della storia lavorativa Per_5
del de cuius e degli scenari di esposizione, per la mancanza in atti di un libretto di lavoro ovvero di una trattazione della storia lavorativa, ha così affermato: “Per quanto concerne il tumore del colon-retto, sono riconosciuti come causa di tumore colo-rettale con sufficiente evidenza scientifica sull'uomo i seguenti agenti di rischio….a) bevande alcoliche;
b) consumo di carne lavorata (salumi, insaccati, etc.)…; c) fumo di tabacco…; d) esposizione a radiazioni ionizzanti (X e gamma, per il tumore del colon). Sussiste, invece, una limitata evidenza scientifica sull'uomo per i seguenti fattori di rischio (ut supra): a) asbesto (tutte le forme)…;
b) lavoro notturno;
c) esposizione occupazionale come vigile del fuoco (soltanto relativamente al tumore del colon); d) consumo di carne rossa (vedasi letteratura per il consumo di carne lavorata, essendo i principali studi stati svolti annoverando entrambe i fattori di rischio); e) infezione da Schistosoma japonicum;
f) esposizione a radiazioni ionizzanti (X e gamma, per il tumore del retto). Da quanto esposto ed in relazione alla ricostruzione della storia sanitaria e di rischio professionale, come desumibile sulla scorta delle fonti informative presenti in atti, si può affermare che sussistono fattori professionali (esposizione ad asbesto) ed
6 extra-professionali (consumo di bevande alcoliche di tipo moderato e saltuario, consumo di carne lavorata, consumo di carne rossa), tutti idonei a soddisfare il criterio topografico e quello cronologico, previsti per l'accertamento del nesso eziologico in ambito medico-legale. Rispetto all'adeguatezza lesiva dei fattori di rischio professionale, si deve evidenziare che l'esposizione a fibre di amianto risulta ammessa e non contestata tanto nell'atto introduttivo che nella successiva produzione documentale. Oggetto del contendere risulta il suo rilievo e le difficoltà nella sua caratterizzazione, problematiche comuni in tale ambito medico- occupazionale. Ciononostante, avvalendosi dei rilievi di ordine statistico- epidemiologico, è possibile riconoscere per le occupazioni svolte dal de cuius
(alternativamente qualificabili come meccanico manutentore, manovale in ambito industriale, aggiustatore meccanico, addetto alla manutenzione di macchine, operaio di linea ed operai metalmeccanici ed assimilati) una significativa quota di casi descritti dalla più recente letteratura in materia (cfr. “Registro Parte_1
Nazionale dei Mesoteliomi-Settimo Rapporto”, 2021, pagg. 88-89). … Per quanto attiene al rilievo delle esposizioni professionali, si segnala che non risulta agli atti evidenza di registrazione del de cuius quale soggetto ex-esposto ad amianto, certificato nei modi di legge, ovvero riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto. Nel novero delle cause utili nel determinismo della patologia in esame si deve altresì annoverare il consumo di bevande alcoliche, di carne lavorata e di carne rossa (anche sinergicamente). Tali fattori, di ordinario riscontro nella popolazione secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, risultano in linea anche con gli elementi emersi nel raccordo anamnestico in atti
(cfr. relazione tecnica di ufficio nel procedimento R.G. n. 9525/2012 presso il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro a firma del Dr. Ludovico Arces: “Anamnesi
Familiare e Fisiologica. Negata familiarità per neoplasie. Soggetto non fumatore, riferita assunzione moderata e saltuaria di alcool. Alvo tendenzialmente stitico.
7 Diuresi regolare”; ed ancora nel prosieguo alla pagina 6: “[…] si può desumere che il Periziando fosse un individuo in sovrappeso (altezza 170 cm e peso 80 kg BMI =
27.6, dati rilevati dalla Cartella Infermieristica relativa al ricovero dal marzo 2012 presso la Casa di Cura Bernardini di Taranto) […]”). La concorrenza tra le cause in precedenza illustrate e dedotte consente di rendere ragione nel complesso dell'azione di fattori professionali che, di per sé soli, non avrebbero assunto un sufficiente grado di efficacia nel determinismo della neoplasia in esame. In tal senso, deve evidenziarsi che l'associazione tra l'esposizione ad asbesto ed il tumore del colon-retto gode di una limitata evidenza scientifica allo stato attuale delle conoscenze;
si aggiunga che lo scenario di esposizione professionale è stato qualificato soltanto attraverso l'apporto conoscitivo di ordine statistico- epidemiologico e che non risultano attestazioni in atti di ulteriore dettaglio (es. attestazione di riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto, individuazione nell'elenco dei lavoratori ex-esposti ad amianto).
Valutazione del danno biologico. Il danno biologico permanente, patito dal de cuius nel periodo intercorrente tra la domanda di rendita diretta (2/7/2012) ed il decesso, occorso in data 18/7/2014, è quantificabile in via precauzionale nella misura del
90% (novanta percento), sulla scorta del riferimento 136 del D.M. 12/7/2000, che prevede l'attribuzione di una percentuale superiore all'80% per i casi di “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente”. Si consideri, in tal senso, la presenza di diffusione della neoplasia in sede peritoneale (carcinosi peritoneale) con metastasi linfonodali, elemento che peggiora la prognosi complessiva e lo stato generale, tenuto conto anche dei trattamenti farmacologici e chirurgici praticati. Considerato il novero delle cause, come dettagliato precedentemente, deve riconoscersi un contributo concausale dei fattori professionali sulla patologia oncologica patita dal de cuius in
8 misura di un terzo, da riportare sia in relazione al danno biologico in precedenza dettagliato che in relazione all'evento morte”.
Non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere con elevata probabilità che la specifica patologia colo-rettale che ha colpito de cuius sia stata causata dalla sua attività lavorativa svolta, potendo ricondursi solo con limitata probabilità all'esposizione ad amianto.
Invero, non è nota la influenza che su tale malattia, che rappresenta la seconda o terza delle patologie per incidenza nella popolazione maschile italiana di età anagrafica corrispondente a quella del de cuius, abbia l'esposizione all'amianto, la quale viene classificata nelle tabelle relative alle malattie professionali nella lista II tra i tumori associati all'amianto con limitata probabilità. Tuttora vi è contrasto nella comunità scientifica in ordine alla possibile riconducibilità di tale tumore all'esposizione ad amianto e non è possibile allora ricondurre con una adeguata probabilità il tumore all'attività lavorativa svolta.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del
2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)” (così Cass. ord. 11.4.2025 n. 9468).
Difatti, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità
9 qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018); (Cass. 17 giugno 2021, n. 17354).
Non è sufficiente, pertanto, in presenza di una limitata probabilità di ricondurre la malattia all'esposizione ad amianto, ritenere provato il nesso eziologico.
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, deve accogliersi l'appello proposto dall' (R.G. 369/2017), mentre l'appello proposto dagli eredi di Pt_1 Per_1
(R.G. 479/2017) deve essere respinto.
[...]
La complessità della materia e l'incertezza scientifica che sussiste, ancora, in ordine alla riconducibilità di gravi malattie come quella che ha portato al decesso il de cuius e l'esposizione all'amianto, giustificano senz'altro la compensazione integrale delle spese del giudizio, comprese quelle delle due CTU
P.Q.M.
1) accoglie l'appello proposto da (R.G. 369/2017) e, per l'effetto, in riforma Pt_1
dell'impugnata sentenza n. 900/2017, rigetta la domanda proposta da CP_1
in qualità di ex coniuge del defunto , di corresponsione della
[...] Persona_1
rendita ai superstiti e dell'assegno una tantum, ex art. 85 T.U.1965;
2) rigetta l'appello proposto da e CP_1 Parte_5 Parte_4
(R.G. 479/2017) nei confronti di e e, per l'effetto, conferma Pt_1 Controparte_2
l'impugnata sentenza n. 2750/2017;
3) compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente giudizio;
4) pone definitivamente il costo delle due CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa Leone dott. Annamaria Lastella
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