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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1466/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Monza, Via Missori n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Silvano Pietra, in data 18/09/1994,
(atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994); separati consensualmente con Sentenza n. 163/2024 pubbl. il 25/06/2024 emessa dal
Tribunale di Pavia in data 20.06.2024, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2)Il sig. ha già lasciato la casa coniugale asportando i propri effetti personali, Pt_1
e la sig.ra unica intestataria dell'immobile, continuerà ad abitarlo;
CP_1
3)il signor si impegna a corrispondere, alla signora a titolo di concorso Pt_1 CP_1
al mantenimento dei figli, sino alla loro indipendenza economica, la somma onnicomprensiva di Euro 1.002,00 (Euro 334,00 per ciascun figlio), che dovrà essere
pag. 1 di 3 corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
4)Il sig. concorrerà inoltre nella misura del 75% delle spese straordinarie per i Pt_1
figli – sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ognuno, spese opportunamente documentate, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia, di cui le parti dichiarano sin d'ora di averne preso visione e di condividerlo in ogni suo punto e che ivi si intende trascritto;
5)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti sicchè nessun contributo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro viene previsto;
6)Le parti dichiarano, dandosene espresso e reciproco atto, che le spese condominiali relative alla casa coniugale a far data dalla cessazione della convivenza restano a carico della Sig.ra analoga previsione per tutte le utenze per le quali si procederà a CP_1
voltura, ove già non avvenuta;
7)I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione economica di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con Sentenza n. 163/2024 pubbl. il 25/06/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
20.06.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da i quali hanno contratto matrimonio
[...] CP_1
concordatario in Silvano Pietra, in data 18/09/1994, (atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1466/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Monza, Via Missori n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Silvano Pietra, in data 18/09/1994,
(atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994); separati consensualmente con Sentenza n. 163/2024 pubbl. il 25/06/2024 emessa dal
Tribunale di Pavia in data 20.06.2024, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2)Il sig. ha già lasciato la casa coniugale asportando i propri effetti personali, Pt_1
e la sig.ra unica intestataria dell'immobile, continuerà ad abitarlo;
CP_1
3)il signor si impegna a corrispondere, alla signora a titolo di concorso Pt_1 CP_1
al mantenimento dei figli, sino alla loro indipendenza economica, la somma onnicomprensiva di Euro 1.002,00 (Euro 334,00 per ciascun figlio), che dovrà essere
pag. 1 di 3 corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
4)Il sig. concorrerà inoltre nella misura del 75% delle spese straordinarie per i Pt_1
figli – sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ognuno, spese opportunamente documentate, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia, di cui le parti dichiarano sin d'ora di averne preso visione e di condividerlo in ogni suo punto e che ivi si intende trascritto;
5)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti sicchè nessun contributo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro viene previsto;
6)Le parti dichiarano, dandosene espresso e reciproco atto, che le spese condominiali relative alla casa coniugale a far data dalla cessazione della convivenza restano a carico della Sig.ra analoga previsione per tutte le utenze per le quali si procederà a CP_1
voltura, ove già non avvenuta;
7)I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione economica di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con Sentenza n. 163/2024 pubbl. il 25/06/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
20.06.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da i quali hanno contratto matrimonio
[...] CP_1
concordatario in Silvano Pietra, in data 18/09/1994, (atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3