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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/06/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5885/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio, nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario della
[...]
con sede in Bari, alla Stradella Petrera n.8 (C.F. E. Parte_2
P.IVA n. entrambe in qualità di fideiussori della società P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Vito Luigi Cofano (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Rosanna Verdini (C.F. , elettivamente domiciliate presso lo studio CodiceFiscale_3
dei difensori, indirizzo pec
OPPONENTI
Contro
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1. (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n.19 a sua Controparte_3
pagina 1 di 10 volta rappresentata dal suo procuratore dott.ssa con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
Salvatore Giammaria (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo, indirizzo pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.1067 del 09/03/2021 il Tribunale di Bari ingiungeva a , nonché a Parte_1
, in qualità di fideiussori della società Parte_2 [...]
debitore principale, di pagare, in solido, su istanza ed in favore di e Parte_3 Controparte_2
per essa a sua volta rappresentata dal suo procuratore dott.ssa , la Controparte_3 Controparte_4
somma di € 2.392.753,87, oltre interessi al tasso legale medio vigente a far data dal 09/01/2021 e spese,
a titolo di debito residuo del mutuo fondiario del 30/12/2009, di € 6.000.000,00, erogato dal Banco di
Napoli e ceduto alla ricorrente.
Avverso detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 19/04/2021,
chiedendo:
1) l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora Parte_1
in proprio e dalla società a garanzia
[...] Parte_2 Parte_2
delle obbligazioni assunte dalla società per violazione del divieto di intese Parte_3
anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90;
2) in subordine l'accertamento della nullità parziale del contratto in parola e, in particolare, la nullità
delle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto conformi alle clausole contenute nello schema predisposto pagina 2 di 10 dall'ABI nel 2003, ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art.2 co. 2 della L.
n.287/1990 e, dunque, nulle;
3) in estremo subordine l'accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario del 30/12/2009,
rep. n.4160, racc. n.2438, a rogito del Notaio , con il quale il Banco di Napoli concedeva Persona_1
mutuo fondiario per €.6.000.000,00 alla assistita dalla garanzia fideiussoria prestata dagli Parte_3
odierni opponenti, perché contenente piano di ammortamento “alla francese” e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1067/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 09/03/2021 con tutte le conseguenze di legge.
Costituitasi con comparsa del 10.11.2021, la società nella qualità in atti, eccepiva, Controparte_2
preliminarmente, l'inesistenza o, comunque, la nullità della procura alle liti rilasciata dalla
[...]
stante la mancata sottoscrizione da parte di della procura in qualità Parte_2 Parte_1
di rappresentante legale pro tempore. Chiedeva, poi, e sempre in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito contestava come, invero, si trattasse, nel caso di specie, di una fideiussione specifica,
concessa in ragione del mutuo fondiario di € 6.000.000,00 e non, viceversa, di una fideiussione
omnibus, dunque fuori dal perimetro applicativo del modello disciplinato dall'ABI del 2003 censurato dalla Banca d'Italia, perché in contrasto con la legge n.287/1990, in quanto intesa restrittiva della concorrenza.
Vieppiù, l'opposta sosteneva che la sanzione della nullità, prevista all'art.33 della l.n.287/1990, poteva valere solo nel rapporto tra imprese, perché era tra queste che l'intesa riverberava i suoi effetti anticoncorrenziali e non rispetto ai contratti a valle che, pur riproducendo il contenuto dell'accordo illecito, venivano conclusi con terzi utenti portatori di un interesse privato.
Peraltro, in ordine alla nullità del contratto di mutuo, perché contenente un piano di ammortamento alla francese, la parte richiamava il contenuto negoziale stesso, che all'art. 3 escludeva espressamente la pagina 3 di 10 capitalizzazione periodica degli interessi. E in ogni caso, ad avviso dell'opposto, la giurisprudenza dà
piena patente di legittimità all'ammortamento alla francese, atteso che la previsione di una rata fissa composta dal valore del capitale e da quello degli interessi, dove quest'ultimi crescono al decrescere del capitale residuo, non è in contrasto con l'art. 1283 c.c., perché strumentale al mantenimento costante nel tempo del valore della rata.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle ulteriori spese di lite.
Da ultimo, in subordine e in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della maggiore o minore somma che dovesse risultare a seguito di istruttoria in virtù della garanzia, oltre gli interessi sino al soddisfo.
Concessa con ordinanza del 07/10/2021 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito con esito negativo l'iter della mediazione.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. l'opponente ha ribadito le deduzioni e argomentazioni in
parte qua, insistendo per l'accoglimento di tutte le difese, eccezioni, conclusioni, domande ed istanze in via principale e in via riconvenzionale. Ha precisato, poi, con memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c. come l'opponente nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non abbia mai contestato il
quantum richiesto ed ingiunto nel decreto, con ciò cristallizzando il thema, non avendo lo stesso, tra l'altro, depositato alcuna memoria ex art.183 c.p.c. Ha chiesto, inoltre, qualora gli opponenti dovessero fare istanza per consulenza tecnico-contabile, di poter proporre quesiti, nonché di poter nominare proprio consulente di parte.
depositava, in data 10/07/2023, nota di costituzione di nuovo difensore Avv. Controparte_2
Salvatore Giammaria (C.F. presso il cui studio, indirizzo pec, eleggeva C.F._4
domicilio.
pagina 4 di 10 La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/03/2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-------------
In via preliminare l'eccezione della parte opposta volta a dichiarare la nullità, o, comunque,
l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla Parte_2
non può essere accolta.
[...]
In punto di diritto occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni
Unite, che, richiamando il principio di strumentalità delle forme di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., ha così statuito: “in virtù […] dell'esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell'intestazione
del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio,
benché priva dell'indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia
apposto un timbro recante la denominazione della società e l'indicazione “l'amministratore unico”,
sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale
rappresentante anche in proprio1”.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha predicato la validità della procura alle liti concessa da persona fisica in proprio, nonché quale rappresentante legale di una società, ogniqualvolta la sottoscrizione, pur avvenuta sotto la dicitura “persona fisica”, sia stata apposta “dopo l'indicazione a
stampa delle sue generalità e prima di quella della denominazione sociale2”.
Orbene e a fortiori, nel caso di specie, come si evince dalla procura alle liti rilasciata dalla opponente e prodotta in atti, , una volta riportate le proprie generalità, si indicava “in proprio Parte_1 e nella qualità di rappresentante legale, nonché socio accomandatario della
[...]
e procedeva alla firma dell'atto in calce nel punto dove veniva Parte_2
indicato genericamente il suo nome (senza alcun espresso riferimento se “in proprio” ovvero “quale rappresentante legale”), accanto al timbro della società.
Da ciò ne discende, e sempre in virtù del già richiamato principio di strumentalità delle forme, la validità della procura alle liti, dovendosi intendere detta sottoscrizione come apposta dalla Vettorello
sia in proprio che quale legale rappresentante.
Peraltro, nel merito, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
Va disattesa l'eccezione volta a far valere la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data
28/12/2009 perché stipulati secondo il modello ABI del 2003, a sua volta in contrasto con l'art. 2
comma 2 lett. a) della legge n. 287/90 (cd. “antitrust”), come accertato e dichiarato dalla Banca di Italia
con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005.
Occorre premettere, in punto di diritto, che circa la validità dei contratti di fideiussione conclusi a valle sulla scorta del modello ABI del 2003 sono intervenute le Sezioni Unite del 2021.
Le stesse, pur concludendo nel senso di ritenere nulli i contratti di fideiussione in parte qua in forza del loro nesso funzionale con l'atto invalido a monte, hanno, tuttavia, circoscritto la portata applicativa della sanzione.
Nello specifico, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a
valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
pagina 6 di 10 comprovata, una diversa volontà delle parti.3»
La giurisprudenza di legittimità successiva, ormai consolidatasi, nel solco del principio espresso dalle
Sezioni Unite, ha, poi, chiarito gli ulteriori presupposti necessari all'applicazione della sanzione della nullità parziale -o totale in estensione- de qua.
In primo luogo, la sanzione dell'invalidità è necessario riferirla, stante la ratio della disciplina anticoncorrenziale che si ritiene violata, nonché le motivazioni addotte dalle stesse SU, alle sole fideiussioni omnibus atteso che “la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata
rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti,
tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca4”.
In altre parole, nelle fideiussioni omnibus il fideiussore è tenuto a garantire tutte le obbligazioni, anche future, sorte tra il debitore garantito e l'istituto di credito. Da ciò ne consegue un particolare aggravamento della posizione del fideiussore, tenuto a garantire anche per obbligazioni non specificamente individuate a monte, così prestandosi il fianco ad abusi da parte della banca in posizione dominante.
Ciò posto, l'invalidità non può operare in pregiudizio delle fideiussioni ordinarie, o comunque specifiche, le quali, riferite a uno o più specifici affari, limitano a monte la garanzia prestata dal fideiussore.
Vieppù, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di merito, affinché il giudice possa pronunciarsi sulla nullità del contratto di fideiussione a valle, occorre che chi ne predica la nullità
alleghi, in forza del principio del iura novit curia, il modello ABI dichiarato illegittimo, nonché il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 (ex multis App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021 Trib. Sassari 7.10.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 62815). Tanto a dirsi anche in seno alla Cassazione largamente maggioritaria che afferma: “al citato provvedimento
della Banca d'Italia n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno
può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un
mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua
produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte
di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque
richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il
principio iura novit curia6”.
Nel caso di specie la parte opponente, né all'atto di costituzione, né successivamente, nei limiti temporali delle preclusioni istruttorie, allegava il modello ABI e il provvedimento della Banca d'Italia.
E in ogni caso, anche a volersi trascurare la mancata produzione di parte, non può ritenersi applicabile la disciplina in parola, trattandosi nel caso di specie di fideiussione specifica e non di fideiussione
omnibus.
Decisivo sul punto è il dato testuale contenuto nel contratto di fideiussione dove le parti, nel delimitare l'oggetto della garanzia, convenivano all'art.1 che la fideiussione operava “in relazione alla/e
suddetta/e operazione/i” e cioè rispetto alla domanda di mutuo fondiario “Aedifica” di euro
6.000.000,00 della durata di anni trenta.
Inoltre, non va accolta l'eccezione di illegittimità del mutuo perché contenente piano di ammortamento alla francese.
In tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale le Sezioni Unite con sentenza n.15130/2024 hanno data all'ammortamento in parola piena patente di legittimità, sicché non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento, né il regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ovvero per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Del resto, l'ammortamento in parola non sarebbe neppure in contrasto con l'art.1283 c.c., atteso che
“non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene
egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla
quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti7”.
Nel caso che qui ci occupa, tra l'altro, l'opponente nulla allegava a fondamento della propria tesi, né,
tantomeno, produceva consulenza tecnica di parte idonea a corroborare quanto genericamente sostenuto in ordine alla capitalizzazione degli interessi, ovvero rispetto alla mancata coincidenza tra TAN e TAE,
quali conseguenze pregiudizievoli discese dal modello di ammortamento alla francese.
Al contrario, deve valorizzarsi il contenuto del contratto di mutuo che non solo indicava l'entità del tasso che sarebbe stato applicato al finanziamento, ma all'art. 3 precisava che “ogni somma dovuta per
qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata, produrrà, dal giorno della scadenza e senza
bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della parte mutuataria ed a favore della
banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Vieppiù, dal medesimo articolo si evince, anche, il criterio di determinazione del tasso di interesse di mora.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.1067 del 09/03/2021 nei confronti dell'opponente.
La reciproca soccombenza sulle questioni preliminari e di merito giustifica la compensazione delle spese fra le parti per 1/3, poste in solido a carico degli opponenti per il residuo e liquidate come da 7 Cassazione civile sez. I - 19/03/2025, n. 7382 pagina 9 di 10 dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate, commisurate al valore della domanda, con triplice incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 19/04/2021, da in proprio, nonché nella qualità di legale rappresentante pro-tempore e socio Parte_1
accomandatario della entrambe in qualità di Parte_2
fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n.1067 del 09/03/2021, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di e per essa a sua volta rappresentata dal suo Controparte_2 Controparte_3
procuratore dott.ssa così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'opposizione, così confermando il d.i. opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso, in favore dell'opposta, dei 2/3 delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 12.998,39 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa le spese residue, pari ad 1/3 delle somme di cui innanzi.
Bari, 14.6.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. un. - 05/05/2017, n. 10937 2 Cassazione civile sez. VI - 14/06/2016, n. 12185 pagina 5 di 10 3 Cassazione, Sez. Un. Civili, n. 41994/2021 4 Cassazione civile sez. I n. 21841/2024 pagina 7 di 10 5 Edizione Giuffré IUS Societario, fasc., 2 SETTEMBRE 2024, 6 Cass. n.16289/2024; Cass. n19401/2024 pagina 8 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5885/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio, nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario della
[...]
con sede in Bari, alla Stradella Petrera n.8 (C.F. E. Parte_2
P.IVA n. entrambe in qualità di fideiussori della società P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Vito Luigi Cofano (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Rosanna Verdini (C.F. , elettivamente domiciliate presso lo studio CodiceFiscale_3
dei difensori, indirizzo pec
OPPONENTI
Contro
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1. (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n.19 a sua Controparte_3
pagina 1 di 10 volta rappresentata dal suo procuratore dott.ssa con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
Salvatore Giammaria (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo, indirizzo pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.1067 del 09/03/2021 il Tribunale di Bari ingiungeva a , nonché a Parte_1
, in qualità di fideiussori della società Parte_2 [...]
debitore principale, di pagare, in solido, su istanza ed in favore di e Parte_3 Controparte_2
per essa a sua volta rappresentata dal suo procuratore dott.ssa , la Controparte_3 Controparte_4
somma di € 2.392.753,87, oltre interessi al tasso legale medio vigente a far data dal 09/01/2021 e spese,
a titolo di debito residuo del mutuo fondiario del 30/12/2009, di € 6.000.000,00, erogato dal Banco di
Napoli e ceduto alla ricorrente.
Avverso detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 19/04/2021,
chiedendo:
1) l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora Parte_1
in proprio e dalla società a garanzia
[...] Parte_2 Parte_2
delle obbligazioni assunte dalla società per violazione del divieto di intese Parte_3
anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90;
2) in subordine l'accertamento della nullità parziale del contratto in parola e, in particolare, la nullità
delle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto conformi alle clausole contenute nello schema predisposto pagina 2 di 10 dall'ABI nel 2003, ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art.2 co. 2 della L.
n.287/1990 e, dunque, nulle;
3) in estremo subordine l'accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario del 30/12/2009,
rep. n.4160, racc. n.2438, a rogito del Notaio , con il quale il Banco di Napoli concedeva Persona_1
mutuo fondiario per €.6.000.000,00 alla assistita dalla garanzia fideiussoria prestata dagli Parte_3
odierni opponenti, perché contenente piano di ammortamento “alla francese” e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1067/2021 emesso dal Tribunale di Bari il 09/03/2021 con tutte le conseguenze di legge.
Costituitasi con comparsa del 10.11.2021, la società nella qualità in atti, eccepiva, Controparte_2
preliminarmente, l'inesistenza o, comunque, la nullità della procura alle liti rilasciata dalla
[...]
stante la mancata sottoscrizione da parte di della procura in qualità Parte_2 Parte_1
di rappresentante legale pro tempore. Chiedeva, poi, e sempre in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito contestava come, invero, si trattasse, nel caso di specie, di una fideiussione specifica,
concessa in ragione del mutuo fondiario di € 6.000.000,00 e non, viceversa, di una fideiussione
omnibus, dunque fuori dal perimetro applicativo del modello disciplinato dall'ABI del 2003 censurato dalla Banca d'Italia, perché in contrasto con la legge n.287/1990, in quanto intesa restrittiva della concorrenza.
Vieppiù, l'opposta sosteneva che la sanzione della nullità, prevista all'art.33 della l.n.287/1990, poteva valere solo nel rapporto tra imprese, perché era tra queste che l'intesa riverberava i suoi effetti anticoncorrenziali e non rispetto ai contratti a valle che, pur riproducendo il contenuto dell'accordo illecito, venivano conclusi con terzi utenti portatori di un interesse privato.
Peraltro, in ordine alla nullità del contratto di mutuo, perché contenente un piano di ammortamento alla francese, la parte richiamava il contenuto negoziale stesso, che all'art. 3 escludeva espressamente la pagina 3 di 10 capitalizzazione periodica degli interessi. E in ogni caso, ad avviso dell'opposto, la giurisprudenza dà
piena patente di legittimità all'ammortamento alla francese, atteso che la previsione di una rata fissa composta dal valore del capitale e da quello degli interessi, dove quest'ultimi crescono al decrescere del capitale residuo, non è in contrasto con l'art. 1283 c.c., perché strumentale al mantenimento costante nel tempo del valore della rata.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle ulteriori spese di lite.
Da ultimo, in subordine e in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della maggiore o minore somma che dovesse risultare a seguito di istruttoria in virtù della garanzia, oltre gli interessi sino al soddisfo.
Concessa con ordinanza del 07/10/2021 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito con esito negativo l'iter della mediazione.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. l'opponente ha ribadito le deduzioni e argomentazioni in
parte qua, insistendo per l'accoglimento di tutte le difese, eccezioni, conclusioni, domande ed istanze in via principale e in via riconvenzionale. Ha precisato, poi, con memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c. come l'opponente nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non abbia mai contestato il
quantum richiesto ed ingiunto nel decreto, con ciò cristallizzando il thema, non avendo lo stesso, tra l'altro, depositato alcuna memoria ex art.183 c.p.c. Ha chiesto, inoltre, qualora gli opponenti dovessero fare istanza per consulenza tecnico-contabile, di poter proporre quesiti, nonché di poter nominare proprio consulente di parte.
depositava, in data 10/07/2023, nota di costituzione di nuovo difensore Avv. Controparte_2
Salvatore Giammaria (C.F. presso il cui studio, indirizzo pec, eleggeva C.F._4
domicilio.
pagina 4 di 10 La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/03/2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-------------
In via preliminare l'eccezione della parte opposta volta a dichiarare la nullità, o, comunque,
l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla Parte_2
non può essere accolta.
[...]
In punto di diritto occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni
Unite, che, richiamando il principio di strumentalità delle forme di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., ha così statuito: “in virtù […] dell'esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell'intestazione
del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio,
benché priva dell'indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia
apposto un timbro recante la denominazione della società e l'indicazione “l'amministratore unico”,
sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale
rappresentante anche in proprio1”.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha predicato la validità della procura alle liti concessa da persona fisica in proprio, nonché quale rappresentante legale di una società, ogniqualvolta la sottoscrizione, pur avvenuta sotto la dicitura “persona fisica”, sia stata apposta “dopo l'indicazione a
stampa delle sue generalità e prima di quella della denominazione sociale2”.
Orbene e a fortiori, nel caso di specie, come si evince dalla procura alle liti rilasciata dalla opponente e prodotta in atti, , una volta riportate le proprie generalità, si indicava “in proprio Parte_1 e nella qualità di rappresentante legale, nonché socio accomandatario della
[...]
e procedeva alla firma dell'atto in calce nel punto dove veniva Parte_2
indicato genericamente il suo nome (senza alcun espresso riferimento se “in proprio” ovvero “quale rappresentante legale”), accanto al timbro della società.
Da ciò ne discende, e sempre in virtù del già richiamato principio di strumentalità delle forme, la validità della procura alle liti, dovendosi intendere detta sottoscrizione come apposta dalla Vettorello
sia in proprio che quale legale rappresentante.
Peraltro, nel merito, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
Va disattesa l'eccezione volta a far valere la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data
28/12/2009 perché stipulati secondo il modello ABI del 2003, a sua volta in contrasto con l'art. 2
comma 2 lett. a) della legge n. 287/90 (cd. “antitrust”), come accertato e dichiarato dalla Banca di Italia
con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005.
Occorre premettere, in punto di diritto, che circa la validità dei contratti di fideiussione conclusi a valle sulla scorta del modello ABI del 2003 sono intervenute le Sezioni Unite del 2021.
Le stesse, pur concludendo nel senso di ritenere nulli i contratti di fideiussione in parte qua in forza del loro nesso funzionale con l'atto invalido a monte, hanno, tuttavia, circoscritto la portata applicativa della sanzione.
Nello specifico, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a
valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
pagina 6 di 10 comprovata, una diversa volontà delle parti.3»
La giurisprudenza di legittimità successiva, ormai consolidatasi, nel solco del principio espresso dalle
Sezioni Unite, ha, poi, chiarito gli ulteriori presupposti necessari all'applicazione della sanzione della nullità parziale -o totale in estensione- de qua.
In primo luogo, la sanzione dell'invalidità è necessario riferirla, stante la ratio della disciplina anticoncorrenziale che si ritiene violata, nonché le motivazioni addotte dalle stesse SU, alle sole fideiussioni omnibus atteso che “la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata
rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti,
tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca4”.
In altre parole, nelle fideiussioni omnibus il fideiussore è tenuto a garantire tutte le obbligazioni, anche future, sorte tra il debitore garantito e l'istituto di credito. Da ciò ne consegue un particolare aggravamento della posizione del fideiussore, tenuto a garantire anche per obbligazioni non specificamente individuate a monte, così prestandosi il fianco ad abusi da parte della banca in posizione dominante.
Ciò posto, l'invalidità non può operare in pregiudizio delle fideiussioni ordinarie, o comunque specifiche, le quali, riferite a uno o più specifici affari, limitano a monte la garanzia prestata dal fideiussore.
Vieppù, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di merito, affinché il giudice possa pronunciarsi sulla nullità del contratto di fideiussione a valle, occorre che chi ne predica la nullità
alleghi, in forza del principio del iura novit curia, il modello ABI dichiarato illegittimo, nonché il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 (ex multis App. Bologna 17.3.2021; App. Venezia 13.9.2021 Trib. Sassari 7.10.2021; App. Catania 9.3.2022; Trib. Milano 20.7.2023 n. 62815). Tanto a dirsi anche in seno alla Cassazione largamente maggioritaria che afferma: “al citato provvedimento
della Banca d'Italia n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno
può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un
mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua
produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte
di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque
richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il
principio iura novit curia6”.
Nel caso di specie la parte opponente, né all'atto di costituzione, né successivamente, nei limiti temporali delle preclusioni istruttorie, allegava il modello ABI e il provvedimento della Banca d'Italia.
E in ogni caso, anche a volersi trascurare la mancata produzione di parte, non può ritenersi applicabile la disciplina in parola, trattandosi nel caso di specie di fideiussione specifica e non di fideiussione
omnibus.
Decisivo sul punto è il dato testuale contenuto nel contratto di fideiussione dove le parti, nel delimitare l'oggetto della garanzia, convenivano all'art.1 che la fideiussione operava “in relazione alla/e
suddetta/e operazione/i” e cioè rispetto alla domanda di mutuo fondiario “Aedifica” di euro
6.000.000,00 della durata di anni trenta.
Inoltre, non va accolta l'eccezione di illegittimità del mutuo perché contenente piano di ammortamento alla francese.
In tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale le Sezioni Unite con sentenza n.15130/2024 hanno data all'ammortamento in parola piena patente di legittimità, sicché non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento, né il regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ovvero per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Del resto, l'ammortamento in parola non sarebbe neppure in contrasto con l'art.1283 c.c., atteso che
“non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene
egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla
quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti7”.
Nel caso che qui ci occupa, tra l'altro, l'opponente nulla allegava a fondamento della propria tesi, né,
tantomeno, produceva consulenza tecnica di parte idonea a corroborare quanto genericamente sostenuto in ordine alla capitalizzazione degli interessi, ovvero rispetto alla mancata coincidenza tra TAN e TAE,
quali conseguenze pregiudizievoli discese dal modello di ammortamento alla francese.
Al contrario, deve valorizzarsi il contenuto del contratto di mutuo che non solo indicava l'entità del tasso che sarebbe stato applicato al finanziamento, ma all'art. 3 precisava che “ogni somma dovuta per
qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata, produrrà, dal giorno della scadenza e senza
bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della parte mutuataria ed a favore della
banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Vieppiù, dal medesimo articolo si evince, anche, il criterio di determinazione del tasso di interesse di mora.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.1067 del 09/03/2021 nei confronti dell'opponente.
La reciproca soccombenza sulle questioni preliminari e di merito giustifica la compensazione delle spese fra le parti per 1/3, poste in solido a carico degli opponenti per il residuo e liquidate come da 7 Cassazione civile sez. I - 19/03/2025, n. 7382 pagina 9 di 10 dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate, commisurate al valore della domanda, con triplice incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 19/04/2021, da in proprio, nonché nella qualità di legale rappresentante pro-tempore e socio Parte_1
accomandatario della entrambe in qualità di Parte_2
fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n.1067 del 09/03/2021, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di e per essa a sua volta rappresentata dal suo Controparte_2 Controparte_3
procuratore dott.ssa così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'opposizione, così confermando il d.i. opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso, in favore dell'opposta, dei 2/3 delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 12.998,39 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa le spese residue, pari ad 1/3 delle somme di cui innanzi.
Bari, 14.6.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. un. - 05/05/2017, n. 10937 2 Cassazione civile sez. VI - 14/06/2016, n. 12185 pagina 5 di 10 3 Cassazione, Sez. Un. Civili, n. 41994/2021 4 Cassazione civile sez. I n. 21841/2024 pagina 7 di 10 5 Edizione Giuffré IUS Societario, fasc., 2 SETTEMBRE 2024, 6 Cass. n.16289/2024; Cass. n19401/2024 pagina 8 di 10