Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 951 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. BERTELLI STEFANO
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. BERTELLI STEFANO ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i sig.ri
[...]
e ;
2. Disporre che: il sig. CP_1 CP_2 [...]
a decorrere dal mese di aprile 2025, corrisponda alla sig.ra CP_1 un assegno mensile di € 1.000,00, da versare entro il CP_2
5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
[...].
3. Che rimangano invariati tutti gli altri accordi già omologati e come modificati dalla Sentenza n.
817/2023.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 22/4/2025 i coniugi esponevano che in data 3/7/1993 avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Migliarino, ora;
che dall'unione era nato un Parte_1 figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
che con decreto del 20//2021 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro pagina 1 di 2
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i ricorrenti non si riconciliavano ed insistevano nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Migliarino, ora
, in data 3/7/1993 da e Parte_1 CP_1 CP_2
e iscritto al numero 3 parte I del registro degli atti di
[...] matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Fiscaglia di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 20 maggio 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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